Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 aprile 2003
Autorizzazione all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in Roma, all'uso di agenti biologici di classe IV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 23 e 77;
Visto il decreto 12 novembre 1999 che modifica l'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la richiesta avanzata dal prof. Raffaele Perrone Donnorso, in qualita' di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con nota n. 826 del 7 marzo 2002 e la relativa documentazione allegata;
Viste le richieste di integrazione avanzate dall'Istituto superiore di sanita' con note n. 021674/VIR 12 - SSL del 19 giugno 2002 e n. 047935/VIR 12 - SSL del 21 novembre 2002;
Viste le note integrative fornite dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, n. 3893 del 24 ottobre 2002, n. CS/000067 dell'8 gennaio 2003 e n. CS/000047 del 2 aprile 2003;
Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita' espresso con note n. 000523/VIR 12 del 10 gennaio 2003 e n. 018051/VIR.12 del 3 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede in Roma, via Portuense n. 292, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, all'utilizzazione, nell'esercizio della propria attivita', dei seguenti agenti biologici, classificati nel gruppo 4 dall'allegato XI del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994:
virus del vaiolo; virus Marburg; virus Ebola; virus Guanarito; virus della febbre emorragica Congo - Crimea; virus Lassa; virus Sabia; virus Machupo; virus Junin.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni dalla data del presente decreto ed e' vincolata al rispetto delle condizioni stabilite dall'Istituto superiore di sanita', ai fini del rilascio del prescritto parere, contenute nelle note indicate in premessa.
3. L'Istituto, di cui al comma 1, e' tenuto a comunicare annualmente in modo sintetico al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio VII - e all'Istituto superiore di sanita' l'attivita' svolta avvalendosi della presente autorizzazione e di ogni eventuale rinuncia ad avvalersene.
 
Art. 2.
1. Il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 1 comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' trasmesso al soggetto richiedente di cui all'art. 1, comma 1, e inviato in copia, con la documentazione tecnica contenuta nelle note indicate in premessa, all'organo territorialmente competente per le attivita' di vigilanza previste dall'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299
 
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