Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visto l'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a. esaminato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999;
Ritenuto necessario provvedere all'istituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro, cosi' come previsto dall'art. 6 del medesimo accordo;
Vista la nota protocollo n. 339 del 28 giugno 2002 con la quale le regioni hanno evidenziato la necessita' che la costituzione del predetto comitato avvenga mediante atto paritario tra lo Stato e le regioni nel rispetto dell'Intesa istituzionale tra Stato e regioni siglata in data 20 giugno 2002;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, da' facolta' al Governo e alle regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi di questa Conferenza al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplina la costituzione, le modalita' di funzionamento e la composizione del comitato tecnico centrale di gestione del citato accordo-quadro;
Ravvisata l'opportunita' di una partecipazione dei rappresentanti di Trenitalia in seno al comitato, ai soli fini di un supporto di carattere tecnico amministrativo all'attivita' del comitato stesso;
Valutata l'opportunita' di dettare principi di carattere generale in merito alla composizione alle modalita' di funzionamento del comitato, demandando al comitato medesimo i piu' ampi poteri di autoregolamentazione;
Considerata la richiesta delle regioni di elevare a cinque il numero dei componenti effettivi e dei supplenti, espresso con nota del coordinamento interregionale trasporti, protocollo n. 183 del 17 marzo 2003;
Considerato l'avviso favorevole a tale richiesta espresso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 20 marzo 2003, protocollo n. 365, con la quale si e' precisato che occorre procedere ad analoga integrazione per la componente statale, prevedendo l'inserimento di un rappresentante designato dal presidente della Conferenza Stato-regioni;
Visto il nuovo schema di accordo, cui sono state apportate le modifiche concordate in sede istruttoria;
Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e le regioni concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a.
Art. 1.
1. E' istituito il comitato tecnico di gestione di cui all'art. 6 dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a.
2. Il comitato e' composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del presidente della Conferenza Stato-regioni, da cinque rappresentanti delle regioni e da due esperti del settore, designati rispettivamente dal Ministro dei trasporti e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Per ciascuno dei componenti, fatta eccezione per gli esperti, ciascuna parte provvede a designare anche un membro supplente, che puo' prendere parte ai lavori del comitato anche in presenza del titolare, senza aver diritto di voto.
 
Art. 2.
1. I componenti durano in carica sino al 31 dicembre 2004. Eventuali successive modifiche alla composizione nominativa del comitato saranno rese operative nella prima seduta utile a mezzo di deliberazione del presidente del comitato stesso.
 
Art. 3.
1. Il comitato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente accordo provvede ad approvare a maggioranza dei componenti un codice di autoregolamentazione per il proprio funzionamento, nonche' ad istituire una apposita segreteria tecnica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il comitato svolge le funzioni previste dall'art. 6, lettera a), dell'accordo quadro e provvede a relazionare annualmente alla Conferenza Stato-regioni in merito ai risultati dell'attivita' svolta.
 
Art. 4.
1. Al comitato partecipano, senza diritto di voto, due rappresentanti di F.S. S.p.a., di cui uno per Trenitalia S.p.a. e uno per Rete ferroviaria italiana S.p.a.
 
Art. 5.
1. Gli oneri di partecipazione dei componenti e degli esperti ai lavori del comitato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza o di cui sono espressione.
Roma, 27 marzo 2003

Il Presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino
 
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