Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002-2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002-2003.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli», ed in particolare le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede al comma 1 che, con cadenza triennale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il medesimo art. 35, il quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Viste le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e che la materia «tutela della salute» afferisce alla potesta' concorrente delle regioni, cosi' come la materia «professioni»;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2001/2002, sancito da questa Conferenza il 7 marzo 2002 (repertorio atti n. 1406);
Vista la proposta del Ministero della salute, inviata con nota del 5 marzo 2003, al fine di potere individuare il numero globale dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2002-2003, tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, unitamente all'assenso del Ministero dell'economia e finanze, da definire con accordo in questa Conferenza;
Considerato che, in sede tecnica il 19 marzo 2003, i rappresentanti regionali hanno dichiarato di convenire sulla determinazione del numero dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2002/2003 pari a 5388 unita' e sulla tabella relativa al numero delle borse di studio per il medesimo anno a carico del bilancio dello Stato oggetto di accordo e che, nel corso della medesima riunione e' stato stilato il presente accordo;
Rilevato che i rappresentanti regionali hanno consegnato un documento di proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi, con riferimento a quanto convenuto al punto 5 del precedente accordo Stato-regioni di pari oggetto sancito il 7 marzo 2002, in ordine alla possibilita' di attivare i contratti di formazione lavoro o di individuare ulteriori soluzioni;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno confermato l'avviso favorevole alla stipula dell'accordo;
Rilevato che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, in ordine alla presa d'atto della nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi presentata dalle regioni ha precisato che da cio' non puo' derivare l'impegno del Governo al reperimento di ulteriori risorse finanziarie e che in tal senso si e' concordato nel corso della seduta;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

preso atto che la programmazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003, e' stata determinata dal Ministero della salute in 5388 unita', sulla base degli elementi acquisiti dalle regioni e province autonome, confermando i dati posti alla base del fabbisogno dell'anno accademico 2001-2002, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle borse di studio per lo stesso anno accademico;
tenuto conto che si da' altresi' atto che tale situazione ha ancora il carattere della transitorieta', atteso che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dovranno essere stipulati con i medici specializzandi specifici contratti di formazione lavoro, in ordine ai quali, unitamente al riordino delle scuole di specializzazione (attualmente in corso presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca), si rendera' necessaria una diversa individuazione dei criteri per la determinazione del fabbisogno di formazione;
preso atto che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca conferma che per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2002/2003 alle singole scuole di specializzazione si atterra' alla ripartizione sul territorio nazionale effettuata nel corso del pregresso anno accademico 2000-2001;
preso atto che, a seguito di quanto convenuto con il precedente accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni il 7 marzo 2002 (punto 5), in tema di contratti di formazione lavoro sono state avviate iniziative da parte delle amministrazioni competenti, che non hanno avuto esito per il mancato reperimento della copertura finanziaria e che comunque e' stato predisposto da parte del Ministero della salute lo schema tipo di contratto di formazione lavoro;
tenuto conto che il Governo ha accolto come raccomandazione gli ordini del giorno in materia della Camera dei deputati 9/3200/bis/19 e 9/3200/bis/159 dell'11 novembre 2002, 9/3200/bis-B/35, 9/3200/bis-B/24, 9/3200/bis-B/164 del 23 dicembre 2002;
preso atto della nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi presentata dalle regioni, con la quale si propone di prevedere una articolazione del periodo di formazione dei medici specializzandi in due fasi: la prima meta' del periodo caratterizzata da una formazione da attuarsi presso le strutture universitarie e finalizzata all'acquisizione delle capacita' di base teorico-pratiche, da regolarsi all'interno delle risorse gia' destinate alle borse di studio, con un incremento del 10 percento della retribuzione attuale; la seconda meta' da attuarsi presso le strutture territoriali che fanno parte della rete formativa universitaria o comunque individuate dalle regioni, da regolare tramite i contratti di formazione-lavoro;
tenuto conto che dalla superiore presa d'atto non deriva ulteriore aggravio nei confronti dello Stato; Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
convengono quanto segue:

1. Il presente accordo concerne la determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2002/2003 dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale, che e' determinato in n. 5.388 medici, come da allegata tabella 1, parte integrante del presente accordo.
2. Il numero delle borse di studio a carico del bilancio dello Stato per l'anno accademico 2002/2003 e' determinato in 5.388 borse, di cui alla tabella 2, parte integrante del presente accordo.
3. Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione saranno assegnati, per singola tipologia di scuola di specializzazione, i contingenti di borse di studio di cui alla suddetta tabella 2.
4. Le amministrazioni interessate si impegnano, in sede di ripartizione delle borse di studio alle singole universita', a tenere conto delle eventuali situazioni di criticita' connesse a talune specializzazioni che verranno tempestivamente segnalate dalle regioni e, a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca apportera' i necessari correttivi alla distribuzione delle borse di studio.
5. Le regioni, ove non operano facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le universita', al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.
Roma, 27 marzo 2003

Il Presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino
 
Tabella 1

----> Vedere Tabella a pag. 23 della G.U. <----
 
Tabella 2

----> Vedere Tabella a pag. 24 della G.U. <----
 
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