Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 febbraio 2003
Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta l'esigenza della definizione di nuove modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sopra citati;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, societa' e persone che svolgono attivita' connesse alle discipline predette.
2. Il contributo di cui al comma l e' determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.
 
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, annualmente, i settori di ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. l nonche' i criteri di valutazione delle richieste di contributo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' indicati gli stanziamenti da destinare ai settori di ricerca individuati ai sensi del medesimo comma 1.
 
Art. 3.
1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura:
a) la prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula della convenzione;
b) la seconda quota, pari al 60 per cento, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota e' erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
 
Art. 4.
1. I contributi di cui all'art. 1 devono essere utilizzati sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti di imputabilita' delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche proposte:
a) la quota parte dei costi per l'acquisizione delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, e' imputabile per una quota non superiore al 30 per cento del contributo richiesto; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non puo' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;
b) i costi di gestione e funzionamento della struttura del soggetto proponente sono imputabili per una quota non superiore al 5 per cento del contributo richiesto;
c) le spese di manutenzione straordinaria della struttura del soggetto proponente, le spese di rappresentanza, le spese per l'effettuazione di convegni e seminari ed i maggior costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca, non sono imputabili.
 
Art. 5.
1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione devono essere presentati entro il termine previsto nella convenzione, pena la riduzione del contributo nella misura del 2 per cento del contributo stesso per ogni decade di ritardo.
 
Art. 6.
1. E' vietata l'utilizzazione a scopo di lucro dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.
 
Art. 7.
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 1277 (U.P.B. 2 1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 8.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, puo' avvalersi, secondo modalita' stabilite con direttive del Ministro stesso, della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche ai fini della valutazione delle richieste di contributo gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2003
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328
 
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