Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2003
Annullamento dell'obbligo di riduzione dei costi della produzione che il decreto 29 novembre 2002 ha posto a carico delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica»;
Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367, emanato in applicazione del citato decreto-legge, il quale prevede, tra l'altro, nell'art. 2, comma 3, la riduzione dei costi della produzione, individuati in apposito prospetto allegato, delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico che adottano la contabilita' economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile, nonche' l'evidenziazione dei conseguenti avanzi in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale;
Visto il proprio decreto 20 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 77, con il quale -- considerato che il decreto emanato il 29 novembre 2002 aveva operato in modo asimmetrico nei confronti delle aziende sanitarie ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico delle varie regioni e nell'ambito di ogni stessa Regione -- sono stati resi disponibili, in via perequativa, per le aziende ed enti anzidetti, i fondi di accantonamento nei quali dovevano evidenziarsi le economie derivanti dalle disposte riduzioni;
Considerato che, nel rendere parere favorevole sullo schema dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, relativo all'anno 2003, le competenti commissioni parlamentari hanno indicato la condizione di prevedere che per le limitazioni riguardanti spese che incidono sulle attivita' di competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debba essere acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ugualmente richiesta in via preventiva, sull'entita' dello scostamento rilevato dagli obiettivi di finanza pubblica e sugli elementi di criticita' ai quali lo stesso scostamento puo' ricondursi;
Visto l'atto di indirizzo adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, il quale, in conformita' del parere reso dalle competenti commissioni parlamentari sul relativo schema, prevede che ove il Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio della sua competenza intenda disporre limitazioni che incidano sulle attivita' di competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debba essere acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione sull'entita' dello scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica e sugli elementi di criticita' ai quali questo puo' ricondursi;
Considerato che tale procedura non e' stata seguita in occasione del decreto ministeriale 29 novembre 2002, relativo all'anno 2002, ne', ai fini dell'emanazione dello stesso decreto, sono state previamente sentite in alcuna forma le regioni;
Visti i ricorsi proposti davanti al T.A.R. Lazio da varie regioni avverso il ripetuto decreto ministeriale 29 novembre 2002;
Decreta:
Le disposizioni dell'art. 2, comma 3, e richiamato prospetto allegato (allegato 3), del proprio decreto 29 novembre 2002 sono annullate; e' di conseguenza annullato anche il riferimento al comma 3 contenuto nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 341
 
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