Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003
Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
Considerato che il Governo si e' impegnato di fronte al Parlamento ad approntare e a trasmettere prontamente lo schema del presente decreto, in tempi e con modalita' tali da assicurare effettivamente la possibilita' di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;
Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvate dalle Camere, al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonche' riduzioni delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un piu' agevole conseguimento dei predetti obiettivi;
Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
Considerato che il parere dei Ministri vigilanti, previsto dal citato comma 4, e' stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;
Visti i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nelle sedute del 6 marzo 2003;
Considerato che la possibilita' di escludere le spese relative agli asili nido, alle scuole materne ed agli interventi volti a fronteggiare calamita' naturali rientra nella previsione di cui al quinto periodo del predetto comma 3;
Considerato che e' opportuno accogliere le restanti osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2003;
Adotta il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:
a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sara' improntata, nel 2003, al piu' rigoroso contenimento della spesa;
b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve peraltro quelle che, a parita' di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
c) le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere nel primo semestre dell'anno l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento, in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;
d) nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, potra' escludere dalle limitazioni altre spese per effettive, motivate e documentate esigenze. Potra' altresi' fornire, su proposta delle amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.
L'adozione del predetto decreto sara' anticipata da una relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze che dia conto dell'entita' dello scostamento rilevato e degli elementi di criticita' ai quali puo' essere ricondotto.
Il medesimo decreto ministeriale e le sue eventuali modifiche successive saranno corredati da una relazione che evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione dei titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa alla quale si applica la limitazione nonche' l'entita' della limitazione medesima.
Ai sensi del comma 4 della predetta legge, con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disporra' altresi' la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali; per le riduzioni di dotazioni che incidono sulle attivita' di competenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sara' acquisito il preventivo parere della Conferenza permantente Stato, regioni e autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione che precede l'emanazione del predetto decreto;
e) l'adozione del decreto di cui alla lettera d) dovra' comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residuale dell'esercizio in corso;
f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti;
g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato curera' la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo o di monitoraggio della finanza pubblica.
Roma, 18 aprile 2003
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 352
 
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