Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane sul «Patto per l'arte contemporanea».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse comune;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali» che prevede all'art. 3, da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali la predisposizione del «Piano per l'arte contemporanea», con una dotazione annua, a partire dall'anno 2002 di Euro 5.164.569.00 (pari a 10 miliardi di vecchie lire), la cui finalita' e' l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea;
Vista la nota del 17 gennaio 2003 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;
Vista la nota del 4 febbraio 2003 con la quale la segreteria della Conferenza Stato-regioni ha rappresentato ai presidenti delle regioni e al Ministero per i beni e le attivita' culturali la necessita' di un primo confronto tecnico anche con i rappresentanti delle autonomie locali al fine della elaborazione finale della citata proposta di accordo;
Considerato che nella riunione tecnica del 20 febbraio 2003 i rappresentanti dell'ANCI, pur apprezzando l'impianto generale della proposta di accordo in esame, hanno chiesto ulteriori approfondimenti tecnici e pertanto si e' convenuto di indire una nuova riunione tecnica;
Considerato altresi' che, in sede tecnica, il 6 marzo 2003 sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali hanno convenuto;
Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 13 marzo u.s., l'argomento e' stato rinviato alla seduta odierna, nel corso della quale e' stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane sul documento concernente l'accordo in oggetto che, allegato al presente atto, sub-A) ne costituisce parte integrante.
Roma, 27 marzo 2003
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato sub A)

Premesso:
che per perseguire un'efficace politica dell'arte contemporanea, capace di garantire in tempi brevi un rilancio complessivo del sistema nazionale, e' necessario anzitutto un approccio integrato da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, anche per consentire una migliore collaborazione con il settore privato;
che un simile approccio richiede la definizione di obiettivi nazionali e di azioni prioritarie finalizzate al loro conseguimento, per assicurare la congruenza degli interventi e l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, ferma restando l'autonomia di scelta delle singole amministrazioni;
che a tal fine occorre far leva anzitutto sugli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli della programmazione negoziata;
che pertanto e' necessaria una piu' stretta collaborazione in materia d'arte contemporanea fra il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le regioni, le province autonome e gli enti locali;
Considerato:
che la collaborazione tra il Ministero, le regioni e le province autonome e gli enti locali, finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico, deve comunque inquadrarsi in un accordo piu' ampio, relativo anche alle attivita' di promozione e valorizzazione, come auspicato dal documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di beni culturali del 24 ottobre 2001, nel quale si richiede un'intesa specifica con il Ministero nel campo dell'arte contemporanea;
che gli obiettivi e le modalita' di tale collaborazione dovranno essere resi coerenti con la competenza legislativa delle regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali»;
che le regioni, le province autonome e gli enti locali promuovono, valorizzano ed incrementano il patrimonio pubblico d'arte contemporanea nei rispettivi territori, in coerenza con i rispettivi statuti e le leggi, attraverso l'operato di musei e centri espositivi, manifestazioni periodiche, fiere, premi, ecc;
che la legge 23 febbraio 2001, n. 29 «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali» all'art. 3 prevede, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea, con una dotazione annua di Euro 5.164.569,00 (L. 10 miliardi) dal 2002, la cui finalita' e' l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea;
che il Piano per l'arte contemporanea e' stato adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali con decreto del 24 aprile 2002;
Tutto cio' premesso e considerato, si conviene quanto segue:
1. Le parti collaboreranno per la promozione dell'arte contemporanea e per l'incremento del patrimonio pubblico in questo settore, nel rispetto delle seguenti finalita':
individuare obiettivi e azioni prioritarie che permettano di conseguire, nel triennio 2002-2004, un significativo sviluppo del settore in Italia, anche con riferimento alla sua promozione internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
definire standard, linee guida e manuali di buona pratica volti a garantire la qualita', la congruenza e la capacita' di valutazione degli interventi, tenendo anche conto dell'atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), elaborati dal gruppo di lavoro (decreto ministeriale 25 luglio 2000);
assicurare la coerenza con gli obiettivi, le azioni e gli standard sopra indicati degli interventi previsti dalle diverse forme di programmazione negoziata che coinvolgono il Ministero, le regioni e le province autonome e gli enti locali;
promuovere lo scambio e la condivisione di dati nonche' l'elaborazione di studi, ricerche e analisi propedeutici alla soluzione di problemi giuridici, organizzativi e gestionali tipici del sistema dell'arte contemporanea;
favorire la creazione di reti e di altre forme di cooperazione fra i diversi soggetti attivi nel settore dell'arte contemporanea in ambito nazionale e comunitario;
potenziare l'immagine di un territorio che coniuga la civilta' attuale con la tradizione culturale del passato nella continuita' del sostegno alle sue espressioni artistiche;
promuovere e diffondere, anche nel settore scolastico, un'adeguata conoscenza della ricerca dell'arte contemporanea.
2. In materia di incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, la collaborazione vertera' sulle tematiche seguenti:
estensione dal 2003 del Piano per l'arte contemporanea all'intero ambito del patrimonio pubblico, prevedendo la possibilita' di partecipazione anche finanziaria delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;
individuazione a tal fine di una rete di musei ed altri istituti comunque d'interesse culturale, definibili come centri d'eccellenza cui destinare le risorse del piano, attraverso il monitoraggio congiunto della situazione esistente e la definizione comune di parametri di qualita' in base ai quali operare la selezione;
identificazione di altri spazi e luoghi d'eccellenza architettonica ed urbanistica per i quali gli enti perseguono una politica di acquisizione ed esposizione d'arte contemporanea avente caratteristica di qualita', consistenza e continuita', non limitatamente all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;
ricognizione, catalogazione, costituzione e condivisione di banche dati in materia di patrimonio d'arte contemporanea, in armonia con quanto disposto dall'Accordo approvato dalla Conferenza Stato-regioni del 1° febbraio 2001, in attuazione all'art. 149, com ma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
nuovi modelli di gestione dei musei e degli spazi dedicati all'arte contemporanea;
interventi di committenza legati all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;
3. In materia di promozione dell'arte contemporanea, la collaborazione vertera' in particolare su:
individuazione di una rete di centri d'eccellenza per la promozione dell'arte contemporanea, da selezionare in base a criteri condivisi di qualita' e rilevanza;
nuovi modelli di gestione dei centri per la promozione dell'arte contemporanea;
ricognizione, catalogazione costituzione e/o condivisione di banche dati in materia di manifestazioni d'arte contemporanea;
forme di coordinamento relative alle manifestazioni di rilievo nazionale, quali rassegne espositive periodiche o mostre di particolare impegno, premi, fiere, etc;
forme di collaborazione in materia di azioni educative, diffusione, comunicazione e informazione sull'arte contemporanea in Italia;
attivita' di sostegno alla creazione artistica, anche con la finalita' di promuovere le opere dei giovani artisti;
proposte di iniziative per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;
definizione di linee guida che facilitino, nel settore specifico, l'attivita' di programmazione e valutazione;
aspetti di competenza delle parti in materia di mercato dell'arte.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si impegna:
a progettare con le regioni e le province autonome i modelli, le metodologie di implementazione e gli strumenti di programmazione, bilancio e controllo per la realizzazione del progetto;
a mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la definizione e la messa in opera delle attivita' oggetto del presente accordo.
5. Le regioni e le province autonome si impegnano, ciascuna secondo le rispettive leggi e gli ordinamenti rispettivi:
a progettare con il Ministero per i beni e le attivita' culturali i modelli, le metodologie di implementazione e gli strumenti di programmazione, bilancio e controllo per la realizzazione del progetto;
a mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la definizione e la messa in opera delle attivita' oggetto del presente accordo.
6. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM si impegnano:
a promuovere la partecipazione attiva delle regioni e delle province autonome e degli enti locali all'attuazione delle attivita' previste dal presente patto e a promuovere la partecipazione degli istituti culturali e degli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell'arte contemporanea.
7. Le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM convengono che le azioni conseguenti al presente atto, ove fatte proprie da ciascuna regione e provincia autonoma secondo i rispettivi statuti, leggi e ordinamenti possano essere oggetto dell'attivita' delle commissioni per i beni e le attivita' culturali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 154, 155 e si espletino, ove ritenuto possibile ed opportuno, con strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203.
8. Per facilitare e verificare l'attuazione del presente accordo, si prevede la costituzione di un comitato guida, composto dai seguenti membri:
il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea, il direttore del Servizio arte contemporanea della stessa direzione, il soprintendente alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, tre esperti di settore nominati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
tre dirigenti in servizio delle regioni e delle province autonome, tre esperti di settore nominati dalla Conferenza unificata.
9. Il comitato avra' i seguenti compiti:
orientamento e supervisione dell'intesa;
definizione, anche mediante l'acquisizione del parere del consiglio per i beni culturali ed ambientali, degli obiettivi e degli indirizzi;
definizione dei criteri e dei parametri d'applicazione ed attuazione;
monitoraggio e valutazione dei risultati.
Il comitato puo' costituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
10. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' stipulare accordi con singole regioni e province autonome per progetti specifici.
La Conferenza unificata comunichera', entro quindici giorni dalla conclusione del presente accordo, i nominativi dei propri rappresentanti nel comitato.
 
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