Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che stabilisce che tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera e), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse comune;
Vista la nota del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha trasmesso una proposta accordo per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico;
Considerato che in sede tecnica il 20 febbraio 2003, i rappresentanti dell'ANCI hanno chiesto ulteriori approfondimenti tecnici e pertanto si e' convenuto di indire una nuova riunione tecnica tenutasi il 19 marzo u.s., nel corso della quale sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo, sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie hanno convenuto;
Considerato altresi', che nella medesima riunione tecnica il rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nell'esprimere il proprio l'assenso sulla citata proposta di accordo in esame, integrata dagli emendamenti presentati dall'ANCI e dall'UPI ha avanzato la richiesta di attivare un tavolo tecnico congiunto, presso la Conferenza unificata, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle autonomie locali sulla quale si e' convenuto;
Vista la nota del 20 marzo u.s., con la quale e' stato trasmesso il testo della proposta di accordo, riformulato con le proposte emendative concordate nella riunione tecnica del 19 marzo u.s., al Ministero per i beni e le attivita' culturali, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, alle regioni e alle autonomie locali;
Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il presidente di questa Conferenza ha confermato la richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di attivare un tavolo tecnico congiunto, presso la Conferenza unificata, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle autonomie locali per l'individuazione e la sperimentazione di regole, metodologie e standard per la conservazione dei documenti elettronici destinati alla conservazione permanente e per la definizione di eventuali modifiche ed integrazioni normative e che i rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, delle regioni e delle autonomie locali hanno dichiarato di condividere;
Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza e' stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
Sancisce il seguente accordo, tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, nei termini sottoindicati:
Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera e) del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato la funzione di definire, anche con la cooperazione delle regioni, le metodologie comuni da seguire nell'attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
Visto altresi', l'art. 152, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali;
Visto l'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma del quale la catalogazione dei beni culturali e' effettuata secondo le procedure e con le modalita' stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali;
Visti gli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenenti disposizioni per la conservazione degli archivi e per gli archivi storici degli enti pubblici;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza unificata, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Ritenuto che il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico costituiscono un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attivita' da svolgere che alle risorse necessarie, e che a tal fine il Ministero per i beni e le attivita' culturali nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni, le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione;
Tenuto conto che, a norma dell'art. 149, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' in atto una cooperazione tra la Direzione generale per gli archivi e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione di standard di descrizione archivistica e per la realizzazione del sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA);
Tenuto conto dell'art. 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in virtu' del quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio documentale nazionale, e quindi il censimento e l'inventariazione dei beni archivistici, cosi' definiti dall'art. 2, comma 4 del citato decreto legislativo e che le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, data notizia al Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio;
Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione dei sistemi di descrizione e gestione degli archivi storici, nazionale e locali, con i quali si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni archivistici e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il sistema informativo nazionale;
Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del sistema informativo nazionale e per incrementare ed integrare i sistemi informativi in ambito locale, in armonia con la disciplina dettata dalla vigente normativa e in ossequio ai principi della disciplina archivistica elaborati e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, al fine di corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione;
Considerato altresi' che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento delle diverse basi di dati presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornate a cura dei soggetti competenti;
Considerato altresi' che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle Universita' e degli Istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo nazionale e dei sistemi informativi regionali;
Tutto cio' premesso che forma parte integrante del presente accordo;
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane convengono quanto segue:
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per il tramite della Direzione generale per gli archivi, provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attivita' di censimento, e inventariazione degli archivi storici, ai fini della loro validita' sull'intero territorio nazionale.
2. Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate, anche presso gli enti locali.
 
Art. 2.
1. L'inventariazione costituisce lo strumento conoscitivo irrinunciabile per il conseguimento di reali obiettivi di tutela ed e' strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio, nonche' per la promozione e la realizzazione delle attivita' di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.
2. Le parti convengono pertanto sulla necessita' di assicurare il coordinamento metodologico delle attivita' di inventariazione e di implementare la carta del rischio del patrimonio documentale.
 
Art. 3.
1. Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo degli archivi storici, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il Sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il Sistema informativo nazionale.
2. Il sistema sara' accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie definite ai sensi del presente accordo possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.
3. I sistemi informativi regionali, in connessione con il Sistema informativo nazionale, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attivita' di inventariazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete delle proprie basi di dati inventariali.
 
Art. 4.
1. La Direzione generale per gli archivi, le regioni e gli enti locali, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiscono le modalita' di gestione dei diritti sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilita' di accesso reciproco).
In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, i diritti debbano essere regolati come di seguito esposto:
a) Stato, regioni ed enti locali conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;
b) di tali materiali Stato, regioni ed enti locali concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime;
c) uno specifico diritto a titolarita' comune tra Stato e singole regioni e singoli enti locali sara' previsto per i materiali acquisiti con investimenti o interventi comuni;
d) specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.
 
Art. 5.
1. Ciascun soggetto che concorre al Sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e di implementazione dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal Sistema informativo regionale in conformita' a quelle definite per il Sistema informativo nazionale. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo nazionale e' regolato da specifiche procedure di validazione da parte della Direzione generale degli archivi.
 
Art. 6.
Il Ministero, alla luce del presente accordo, conviene che le regioni possano concorrere alle attivita' d'inventariazione dei beni ecclesiastici, secondo modalita' da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:
a) reale rispondenza degli interventi di inventariazione agli standard di cui all'art. 1;
b) integrabilita' dei prodotti realizzati con il Sistema informativo nazionale e con i Sistemi regionali;
c) armonizzazione della programmazione degli interventi di inventariazione con le priorita' definite nell'ambito della Commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
Art. 7.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una Commissione tecnica paritetica nazionale.
2. La Commissione e' composta da sei rappresentanti tecnici designati dal direttore generale per gli archivi e da sei rappresentanti tecnici designati come segue: tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dall'ANCI in rappresentanza dei comuni e uno dall'UPI in rappresentanza delle province.
3. La commissione e' convocata e presieduta da uno dei rappresentanti della Direzione generale per gli archivi. Uno dei rappresentanti delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.
4. La commissione provvede a:
a) promuovere e verificare le comuni attivita' per la definizione degli standard e delle metodologie di inventariazione degli archivi storici;
b) definire le modalita' di gestione dei diritti di cui all'art. 4;
c) individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attivita' di inventariazione programmate o in corso;
d) studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo nazionale e i Sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;
e) esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla inventariazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;
f) verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attivita' di cui ai punti precedenti.
La Commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del Sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalita' e per armonizzare gli interventi di inventariazione. Dell'organo di coordinamento tecnico fa parte il soprintendente archivistico.
 
Art. 9.
Sono ricondotti al presente accordo tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.
Roma, 27 marzo 2003
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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