Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 marzo 2003, n. 108
Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione delle opere o lavori appaltati dal Ministero delle attivita' produttive.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 18, comma 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la ripartizione tra il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione, di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il citato articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede altresi' che la ripartizione dell'incentivo a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione sia effettuata con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 26 marzo 2002 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero delle attivita' produttive in merito alle modalita' e ai criteri di ripartizione degli incentivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2456 del 12 febbraio 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Gli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, inerenti la progettazione dei lavori, sono riferiti ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o di trattativa dei lavori da realizzare, e' stabilita dal presente regolamento in base alle classi di spesa definite agli articoli 3, 4 e 5.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
1994, n. 41), recante: «Legge quadro in materia di lavori
pubblici», come modificato dalla legge 17 maggio 1999, n.
144, e' il seguente:
«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidiate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98) reca: «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2001, n. 214) reca: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1999, n. 109, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
1. Il personale destinatario del compenso e' individuato, tenuto conto dell'esigenza della migliore utilizzazione delle professionalita' presenti tra il personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime stabilite dagli articoli seguenti.
 
Art. 3.
1. Per progetti d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e collaboratori, dal 4% al 20%.
 
Art. 4.
1. Per progetti d'importo compreso tra euro 200.000,01 ed euro 1.000.000,00 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione ovvero personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.
 
Art. 5.
1. Per progetti d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo e' attribuito in ragione del 1,2%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.
 
Art. 6.
1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu' soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilita' legata all'attivita' espletata.
2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralita' di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralita' delle prestazioni svolte.
3. L'incentivo per la redazione del progetto non e' conferito quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
4. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti per la scarsa complessita' dell'opera da realizzare, o in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale dell'incentivo che non viene assegnata non puo' essere inferiore al cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 degli articoli 3, 4 e 5.
5. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109/1994.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 25, comma 1, lettera d), e 4,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41), recante:
«Legge quadro in materia di lavori pubblici», come
modificato da ultimo dalla legge 18 novembre 1998, n. 415,
e' il seguente:
«Art. 25 (Varianti in corso d'opera) - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a)-c) (omissis).
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Ossevatorio e al
progettista.
(Omissis).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.».



 
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato effettuato alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 391
 
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