Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 aprile 2003 |
Disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, modificazioni e integrazioni della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02. (Deliberazione n. 46/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2003, Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), con la propria deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 220/02), ha aggiornato la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, introducendo modifiche e integrazioni alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 201/99); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57; Viste: la deliberazione n. 201/99; la deliberazione n. 220/02; Considerato che: con nota del 28 febbraio 2003, protocollo DD/P20030002966 (protocollo Autorita' n. 008530 del 3 marzo 2003) la societa' Enel distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel distribuzione) ha presentato istanza di riesame della deliberazione n. 220/02, con richiesta di differire al 1° trimestre 2004 l'entrata in vigore del provvedimento, motivata dalle difficolta' attuative in relazione alle modifiche richieste per l'aggiornamento dei sistemi informativi di supporto all'attuazione del provvedimento stesso; con nota del 28 febbraio 2003, protocollo n. 24012/GZ-VZ (prot. Autorita' n. 008633 del 3 marzo 2003) la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (di seguito: Federelettrica) ha presentato una richiesta di differimento al 1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02, evidenziando che i tempi e le modalita' di attuazione del provvedimento impongono agli operatori un adeguamento gestionale e informativo di entita' non trascurabile; con nota del 13 marzo 2003, prot. Deval/P2003001618 (prot. Autorita' n. 010043 del 17 marzo 2003), la societa' Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha presentato una richiesta di differimento al 1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02, con motivazioni identiche a quelle illustrate dalla Federelettrica; Considerato che sono avvenuti incontri tecnici con la Federelettrica il giorno 28 marzo 2003, e con l'Enel distribuzione e con la Deval il giorno 11 aprile 2004, nella sede della stessa Autorita'; Ritenuto che: sia opportuno accogliere le istanze presentate di differimento dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02 al 1° gennaio 2004 solo limitatamente ai livelli generali di qualita' commerciale relativi alle prestazioni richieste da clienti del mercato libero, per facilitare la graduale attuazione delle modifiche e integrazioni alla previgente disciplina della qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, introdotte con la deliberazione n. 220/02; non sia opportuno accogliere le suddette istanza di differimento per quanto concerne i livelli specifici di qualita' commerciale, allo scopo di non ridurre il grado di tutela dei clienti, con particolare riferimento agli indennizzi automatici previsti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' commerciale; sia opportuno apportare alcune modifiche che possono migliorare l'attuazione della suddetta disciplina;
Delibera: Art. 1. Modifiche e integrazioni della disciplina dei livelli di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica
1.1 L'art. 30, comma 30.4, della disciplina dei livelli di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, di cui nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n. 220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2003 (di seguito richiamata come: disciplina dei livelli di qualita' commerciale) e' sostituito con il seguente: «30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita' o della fissazione di un appuntamento personalizzato l'esercente comunica al cliente un codice univoco.». 1.2 All'art. 33, comma 33.3, lettere a), b) e c), della disciplina dei livelli di qualita' commerciale, dopo le parole «clienti finali BT» sono aggiunte le parole «o MT» 1.3 All'art. 33 della disciplina dei livelli di qualita' commerciale e' aggiunto il seguente comma: «33.5 Gli obblighi di cui al precedente comma 33.2, lettera b), e gli obblighi di cui al precedente art. 30, comma 30.4, non si applicano per l'anno 2003 alle prestazioni richieste dai clienti del mercato libero.». |
| Art. 2. Disposizioni finali
2.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla sua pubblicazione. Milano, 30 aprile 2003 Il presidente: Ranci |
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