Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Universita» per il biennio economico 2000-2001

Il giorno 13 maggio 2003 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
per le confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL (firmato); CONFSAL (firmato); CISAL (firmato);
per le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL/Snur (firmato); CISL/Universita' (firmato); UIL/P.A. (firmato); FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni (firmato); C.S.A. di CISAL Universita' (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi) (firmato).
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2000-2001. C.C.N.L. relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2000-2001
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, del comparto delle universita' e delle altre istituzioni di cui all'art. 9 del CCNQ 2 giugno 1998 destinatario del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto 2000.
 
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 64 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 relativo al primo biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella 2.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
l. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 1, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 
Art. 4.
Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza 1° gennaio 2001 l'importo complessivo delle risorse di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 e' incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.
2. Con decorrenza 31 dicembre 2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in Euro 12.900.000 lordi, le risorse di cui agli articoli 67 e 70 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse e' finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei benefici di cui all'art. 22, comma 2, nonche' al recupero dell'anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000.
 
Art. 5.
Incremento dell'indennita' di ateneo
l. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure individuali dell'indennita' di ateneo previste dall'art. 65 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella 3.
2. L'indennita' di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalita' in corso e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e' considerata utile ai fini del calcolo della base per l'indennita' di buonuscita.
3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell'art. 51 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, l'incremento dell'indennita' di cui al presente articolo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal C.C.N.L. 9 agosto 2000 - non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, salvo eventuale riassorbimento.
4. La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed all'inclusione nella base di calcolo per l'indennita' di buonuscita dell'indennita' di cui al presente articolo e' assicurata con le risorse corrispondenti all'1% del monte salari 1997.
 
Art. 6.
Permessi retribuiti
1. L'art. 30, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e' modificato come segue: a domanda del dipendente possono essere, inoltre, concessi, nell'anno, tre giorni di pennesso complessivo, anche frazionabili, per nascita di figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.
 
Art. 7.
Congedi per maternita' e parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001, e le norme di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel decreto legislativo n. 151/2001.
2. Nel periodo di congedo per maternita', previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonche' le quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all'art. 34, comma 8, lettera a), del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternita' non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell'anzianita' di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di eta' compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di eta', in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente e' garantita una particolare flessibilita' dell'orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli.
8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonche' programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente C.C.N.L. di comparto.
9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all'interno dei periodi stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma l dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Art. 8.
Congedi per la formazione
1. Con riferimento all'art. 32, comma 3, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 ed ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
3. La contrattazione integrativa stabilira' le procedure di accoglimento delle domande.
4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
5. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorita'.
6. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
 
Art. 9.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
Art. 10.
Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001.
2. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'amministrazione ai sensi del comma 2.
 
Art. 11.
Diritto allo studio
L'art. 32, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto 2000 e' sostituito come segue:
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione o previste dal precedente art. 8 - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.
3. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 1, la priorita' per la concessione dei permessi viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
5. La contrattazione integrativa stabilisce le modalita' di certificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa.
6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 30 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
 
Art. 12.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti assunti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 34, comma 8, del C.C.N.L. 9 agosto 2000;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, anche con periodi formativi eventualmente necessari, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 dispongono l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Secondo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» l'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro ed e' fatto divieto alle universita' ed alle istituzioni universitarie di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositivita'.
 
Art. 13.
Arbitrato e conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001.
 
Art. 14.
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di reciprocita'.
3. Il fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.
 
Art. 15.
Copertura assicurativa
1. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
5. Le universita' possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con l'eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 16.
Mansioni del lavoratore
Il comma 8 dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e' cosi' sostituito: «Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2002-2005».
 
Art. 17. Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa per
motivi sindacali
1. La valutazione di cui all'art. 58 C.C.N.L. 9 agosto 2000 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti e' effettuata dal legale rappresentante dell'amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attivita'.
2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 7 agosto 1998 compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare, dall'incremento derivante dalla progressione economica, dall'indennita' integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Compete altresi' il trattamento accessorio fisso e ricorrente e quello corrisposto con carattere di generalita' alla categoria di inquadramento e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del distacco o successivamente acquisite.
3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale e' considerato servizio effettivo ed e' utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 57 e 59 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
 
Art. 18.
Valutazione dell'anzianita' di servizio
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall'art. 16 della legge n. 808/1977, ivi comprese le ipotesi di mobilita' intercompartimentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali. Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per le qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata al C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.
2. Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli articoli 51, comma 5, e 53 dello stesso C.C.N.L. 9 agosto 2000, il periodo nel quale sono state espletate le funzioni che hanno dato luogo all'inquadramento e' riconosciuto per intero.
 
Art. 19.
Disposizioni particolari
1. Ai soli fini del computo dell'anzianita' di servizio di cinque anni, richiesta per la partecipazione alle procedure selettive per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, di cui all'art. 57, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, per il personale di cui all'art. 45, comma 1, e 46, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 1996 i periodi di godimento dell'integrazione tabellare vengono considerati come inquadramento nella qualifica superiore.
 
Art. 20.
Normativa vigente
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 maggio 1996 e nel C.C.N.L. del 5 settembre 1996, ove non diversamente regolamentate dal presente contratto e dal C.C.N.L. 9 agosto 2000. Continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente C.C.N.L..
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica del presente articolo.
3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il personale inquadrato nel nuovo ordinamento previsto dal C.C.N.L. 9 agosto 2000 con meccanismi automatici di corrispondenza, conserva l'anzianita' effettiva maturata nell'ex qualifica di provenienza.
 
Art. 21.
Proroga di termini
1. Sono prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005, i termini previsti dall'art. 51, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto universita' e quelle del comparto sanita'.
2. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.
 
Art. 22.
Specifica normativa per i CEL
1. Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 21 maggio 1996 del comparto universita'.
2. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 5 settembre 1996 e' rideterminato a decorrere dal 31 dicembre 2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.
3. In sede di contrattazione integrativa di ateneo verra' data applicazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 gennaio 2001 nella causa C-212/99, relativa agli «ex lettori di lingua straniera» rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita.
Per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo, si provvede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del presente C.C.N.L. Eventuali somme non utilizzate alla fine dell'esercizio confluiscono nel fondo di cui all'art. 4, comma 2.
Laddove esistano, a livello di ateneo istituti retributivi destinati a finalita' analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di ateneo, ed il nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.
Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.
I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. hanno diritto ad una riserva di posti che le universita', nelle categorie D e EP dell'area tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte costituzionale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell'anzianita' per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e/o come CEL ex art. 4 della legge n. 236/1995 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4 della stessa legge n. 236/1995.

MODIFICA ALLA TABELLA A DEL C.C.N.L. 9 AGOSTO 2000
Le attivita' strumentali di supporto all'apprendimento linguistico sono attribuite all'area tecnico-scientifica nelle categorie C, D e EP.
 
Tabella 1
INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONE TABELLARE

----> Vedere Tabella a pag. 27 della G.U. <----
 
Tabella 2
RETRIBUZIONE TABELLARE

----> Vedere Tabella a pag. 28 della G.U. <----
 
Tabella 3
INDENNITA' D'ATENEO

----> Vedere Tabella a pag. 29 della G.U. <----

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nella circostanza le parti convengono sull'opportunita' di precisare l'esatto significato dell'art. 33 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, nel senso che per la fruizione dei permessi brevi riportati nel predetto articolo sono fatti salvi norme o accordi di miglior favore sottoscritti presso gli atenei.
Convengono inoltre di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle universita' nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2 dello stesso art. 51.

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 1.
La CGIL SNUR sigla il presente testo contrattuale con riserva di sottoscrizione formale ad esito della consultazione dei propri iscritti.

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 2.
La CGIL SNUR considera del tutto insoddisfacente il testo contrattuale per la parte riguardante i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di madre lingua straniera. Le soluzioni adottate nel testo non delineano con sufficiente chiarezza il profilo professionale di tale personale, come sempre richiesto dalla Cgil, distinto e specifico rispetto all'insieme del personale tecnico-amministrativo; l'impossibilita' di pervenire ad un profilo dettagliato ed esaustivo che definisca in modo esauriente la figura di CEL e lettori, e che peraltro era stato oggetto di un parziale accordo nel corso del negoziato per il contratto del quadriennio 1998-2001, poi smentito e ritirato dalla parte datoriale, rappresenta una lacuna che espone il personale interessato a interpretazioni e forzature del proprio ruolo, e che inevitabilmente incoraggera' il proliferare del contenzioso in sede giudiziaria; a questo proposito la Cgil ribadisce con forza che l'individuazione, nell'ambito dell'area tecnico-scientifica, di figure addette ad «attivita' strumentali di supporto all'apprendimento linguistico» non riguarda il profilo e l'attivita' di CEL e lettori, che svolgono funzioni nettamente diverse.
Il rifiuto opposto alla richiesta di definire in contratto nazionale il riconoscimento dell'esperienza acquisita, inoltre, affidandolo invece alla contrattazione decentrata, impedisce il raggiungimento di un unico standard retributivo a livello nazionale, ed indebolisce l'intera soluzione. La Cgil ribadisce che il testo adottato non pregiudica in alcun modo i diritti individuali in ordine al contenzioso in corso in sede giudiziaria.
A partire dalla sottoscrizione del contratto, che avverra' a seguito della consultazione del personale, la Cgil dichiara la propria intenzione di riprendere in tutte le sedi, contrattuali ed extra-contrattuali, l'azione volta alla tutela di CEL e lettori, e l'iniziativa politica per la definizione ed il riconoscimento della loro professionalita'.
 
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