Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2003, n. 109
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del
Ministero degli affari esteri».



 
Art. 2. 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione".



Nota all'art. 2:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'Istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo
servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono
essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni
di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto
diplomatico anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».



 
Art. 3. 1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".



Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della
Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli
uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi
all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti
funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento
di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi
di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei
mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed
economicita' dei servizi;
c) esprime parere sul calendario, la durata ed i
criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per
assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di
specializzazione del personale;
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui
risultati conseguiti nell'organizzazione e nel
funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta
nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e
qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego
del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni
sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal
presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto
compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega
da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di
impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi
funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta
materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione sono esercitate da un funzionario della
Direzione generale del personale di grado non inferiore a
consigliere di Legazione.».



 
Art. 4. 1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero".
 
Art. 5. 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura"; b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge".



Nota all'art. 5:
- Si riporta l'art. 30 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 30 (Classificazione, istituzione e
soppressione). - Gli uffici all'estero comprendono: le
rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in
Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti
Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti
presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici
consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di
II categoria; gli istituti italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari
di I categoria sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari
esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali
e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria
sono disposte con decreto del Ministro per gli affari
esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono
essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge.



 
Art. 6. 1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis. - (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. - Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia' esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro soppressione. 2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, e' conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorita' locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformita' alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata. 3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione e a quest'ultima assegnati. 4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessita' di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovra' contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa. 5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'articolo 39. 6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione. 7. Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
 
Art. 7. 1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "di un ufficio all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".



Nota all'art. 7:
- Si riporta l'art. 31, secondo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 31 (Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
del personale, e l'organizzazione di ciascuna
rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare
di I categoria sono determinate dall'azione specifica che
rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici».



 
Art. 8. 1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;" e' inserito il seguente capoverso: "assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".



Nota all'art. 8:
- Si riporta l'art. 45 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale,
funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di
commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite
dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di
stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».



 
Art. 9. 1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo V - Scuole e istituti educativi all'estero".
 
Art. 10. 1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 58. - (Rinvio). 1. - Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento".
 
Art. 11. 1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura".
 
Art. 12. 1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata".



Nota all'art. 12:
- Si riporta l'art. 101 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 101 (Funzioni, gradi, dotazione organica). - La
carriera diplomatica, per la natura delle specifiche
funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno
parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta
da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla
unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari
diplomatici esercitano:
a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del
grado in relazione all'organizzazione del Ministero,
secondo quanto previsto dal presente decreto e dal
regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale dell'amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al
presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua
l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad
esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto
dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera
b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche'
compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi
dell'organico del grado, possono essere destinati, per
esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui
corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore,
ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma
per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del
presente articolo sono altresi' individuate le
rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti,
per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi
nei primi due terzi dell'organico del grado.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto
del collocamento a riposo puo' essere conferito al
funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado
immediatamente superiore.
Non possono essere conferiti a persone estranee alla
carriera diplomatica gradi della carriera stessa e
qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La dotazione organica del personale della carriera
diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al
presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e
contingenti esigenze funzionali e di servizio
dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa
puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di
consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e
segretario di legazione, con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle
dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente
relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti
complessivamente considerata.».



 
Art. 13. 1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera c), le parole: "propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario" sono soppresse; b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente".



Nota all'art. 13:
- Si riporta l'art. 102 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 102 (Formazione e aggiornamento
professionale). - L'amministrazione degli affari esteri
provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale
del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.
In particolare, essa organizza per il personale in servizio
a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in
carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari
diplomatici in prova, della durata di nove mesi,
coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i segretari di
legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi,
propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di
legazione;
c) corso di aggiornamento per i consiglieri di
ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi,
[propedeutico all'avanzamento al grado di Ministro
plenipotenziario.].
I corsi previsti dal primo comma del presente articolo
si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale
collaborazione con la scuola superiore della pubblica
amministrazione nonche' con altre strutture per la loro
esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri
sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di
tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei
funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli
argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite
approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con
istituzioni, enti locali, settore privato ed
imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo
svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio
negli uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione provvede ad organizzare per il
personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
attivita' di preparazione ed informazione, di una durata
complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e'
autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri
aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro
degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le
modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel
presente comma con la previsione in particolare di un
periodo di approfondimento tematico presso la Direzione
generale competente per il Paese o l'organizzazione
internazionale di destinazione, nonche' di contatti con
istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano
questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese
o l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a
Roma dal servizio all'estero sono previste apposite
attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto
diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica,
economica e culturale in Italia, con particolare
riferimento agli specifici compiti che il funzionario e'
chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di
missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti
studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari
diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la
durata massima di un anno per seguire, in Italia o
all'estero, studi in materie di interesse per
l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai
funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene
corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto
periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
servizio, del collocamento a riposo e del relativo
trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a
versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e
delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge,
sul trattamento economico spettantegli. Possono essere
autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non
piu' di dieci funzionari contemporaneamente».



 
Art. 14. 1. All'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;".



Nota all'art. 14:
- Si riporta l'art. 107 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). - Le
promozioni al grado di consigliere di legazione sono
effettuate fra i segretari di legazione che abbiano
compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di
servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso
del quale:
a) abbiano frequentato con profitto il corso di
aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art.
102 del presente decreto;
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i
funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro
anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni
diplomatiche speciali o, previa autorizzazione
dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o
presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di
funzioni consolari o commerciali per i funzionari non
specializzati e nell'esercizio di funzioni della
specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per
aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati
nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e
mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi
costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in
sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari
esteri previsto dal quinto comma dell'art. 101 del presente
decreto.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili
ai sensi del primo comma del presente articolo e'
effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto
in particolare di quanto risulta dalle schede di
valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente
decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri,
sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacita' professionali, anche
alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le
circostanze politico-ambientali, nonche' le altre
condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio
ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di
particolare responsabilita' presso l'amministrazione
centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo
svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero,
la permanenza in sedi disagiate e particolarmente
disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del
corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b)
dell'art. 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione,
qualificazione, cultura professionale e conoscenze
linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della
valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105
del presente decreto, conseguono la promozione al grado
superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito
un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con
il decreto di cui al secondo comma del presente articolo».



 
Art. 15. 1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la lettera b) e' abrogata, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro"; b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: "; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto" sono soppresse.



Nota all'art. 15:
- Si riporta l'art. 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 109 (Nomina al grado di ministro
plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro
plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di
ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti
requisiti:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo
servizio;
b) (lettera abrogata);
c) abbiano svolto per un periodo complessivo di
almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice
direttore generale, vice capo servizio, vice direttore
dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso
l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni
pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere
o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica,
capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma
dell'art. 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi
svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono
conferite con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le
proposte devono tener conto di tutti gli elementi di
valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai
singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti
elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle
funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel
grado rivestito, con particolare riferimento alla
titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati,
nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano
particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del
servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate
nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte
funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata
complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita'
nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata.
Questi elementi sono presi in considerazione per valutare
unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di
ogni candidato.
Per formulare le proposte di cui al secondo comma del
presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale
della Commissione consultiva prevista dal primo comma,
lettera c) dell'art. 105-bis del presente decreto. A tale
fine la Direzione generale del personale trasmette alla
predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi
disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso
dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo,
incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del
presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al
Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e
rilevanti della carriera di detti funzionari, con
riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo
comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa
considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado di
ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due
volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro
degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al
Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati
dalla commissione».



 
Art. 16. 1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".



Nota all'art. 16:
- Si riporta l'art. 109-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le
nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i
ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di
effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte
devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di
cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli
funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi:
l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel
corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado
rivestito, con particolare riferimento alla titolarita'
degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a
sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare
impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio
prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso
della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni
corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e
lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche
quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi
sono presi in considerazione per valutare unitariamente
l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al
secondo comma del presente articolo, il Ministro degli
affari esteri acquisisce gli elementi informativi e
valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le
relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente
decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei
requisiti di cui al primo comma del presente articolo».



 
Art. 17. 1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".



Nota all'art. 17:
- Si riporta l'art. 110 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici
vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo
di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi
disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e'
ridotto a tre anni.
I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata
o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere
nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a
quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga
presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma
del presente articolo.
(Comma abrogato).
I funzionari diplomatici non possono rimanere in
servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi,
detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede.
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi
prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due
anni.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si
considera servizio all'estero anche quello prestato, previa
autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni
internazionali o Stati esteri.
Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il
Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute
nel presente articolo, sentito, per i capi di
rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e,
per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di
amministrazione».



 
Art. 18. 1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica".



Nota all'art. 18:
- Si riporta l'art. 110-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici
all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia,
durante il mese di gennaio di ogni anno, dei posti
all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello
stesso anno, ad eccezione di quelli di capo di
rappresentanza diplomatica.
I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino
la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato
rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla
eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di
lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla
qualita' del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per
l'avanzamento ai gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione
centrale.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessita'
di coprire con urgenza ulteriori posti all'estero, oltre
quelli di cui al primo comma del presente articolo,
l'amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in
base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma.
Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al
Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi
delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che
a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per
svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei
Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi
di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
internazionali presso le quali il servizio deve essere
svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce
un'informativa alle competenti commissioni parlamentari
circa le nomine deliberate».



 
Art. 19. 1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo II - Personale dell'area funzionale C"
 
Art. 20. 1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 114. - (Funzioni consolari). 1. - Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale. 2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, puo' essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
 
Art. 21. 1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".



Nota all'art. 21:
- Si riporta l'art. 152 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.».
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto».



 
Art. 22. 1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al settimo comma, primo periodo, la parola: "venticinque" e' sostituita dalle seguenti: "cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni"; b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".



Note all'art. 22:
- Si riporta l'art. 168 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, non possono
complessivamente superare il numero di novantadue, di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con
esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni
di legge all'espletamento di particolari compiti relativi
alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea».
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994». Si trascrive l'art. 58, comma 2:
«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno
parte quattro funzionari regionali e delle province
autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su
designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati
in servizio presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente
presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di
cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel
ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e'
assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario
della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una
regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai
sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n.
491, abrogata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le
funzioni originariamente stabilite.»
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
S.O., reca «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78». Si trascrive l'art. 4:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 1 aprile 1981, n. 121,
per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di
cooperazione operativa, a livello internazionale, con
organismi collaterali esteri, per il contrasto delle
violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo
svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in
materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale,
secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, proprio personale, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
qualita' di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' aumentato di una quota di dodici unita',
riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il
trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio
personale anche presso le sedi istituzionali competenti
nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale
ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e
3 del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
n. 78».



 
Art. 23. 1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale"; b) il quarto comma e' abrogato.



Nota all'art. 23:
- Si riporta l'art. 180 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 180 (Trattamento economico durante il congedo
ordinario). - Il personale in servizio all'estero conserva,
durante il congedo ordinario di cui all'art. 143 e in
corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo
l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita'
personale.
In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale
compete per intero per un periodo non eccedente due congedi
annuali calcolati nella misura prevista dall'art. 143 e
viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennita' personale compete inoltre per intero, e
per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo
corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare
dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro.
(Comma abrogato)».



 
Art. 24. 1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: "Art. 211-bis. - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresi' a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso".



Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
1998, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1998, n. 248, reca: «Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento di presa in
consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.»
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170, reca:
«Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici.». Si trascrive l'art.
1, comma 1:
«1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in
concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale;
c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello
determinato, sentito il competente ufficio tecnico
erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli
immobili devono essere destinati a sede dei predetti
soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attivita' istituzionali o statutarie.».



 
Art. 25. 1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".



Nota all'art. 25:
- Si riporta l'art. 274 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il
disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni
internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli
affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica
possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle
relative autonomie organizzative, presso il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del
Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le
citta' metropolitane, come definite dall'art. 18 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a
seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti
enti territoriali. Si applicano le procedure previste
dall'art. 58 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo
comma nei limiti delle risorse disponibili non possono
superare il numero di trenta; in tale numero non sono
compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai
sensi di altre disposizioni».



 
Art. 26. 1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.



Nota all'art. 26:
- Si trascrive l'art. 171, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.».



 
Art. 27. 1. In ragione delle attivita' di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, e' accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 28 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri".



Nota all'art. 28:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 30 settembre 1991, reca: «Regolamento concernente la
residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio
all'estero.» Si riporta l'art. 3, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 3. - 1. Secondo le disposizioni dell'art. 174,
comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di
famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non
sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare
raggiunge nella sede di servizio il titolare
dell'indennita'. Quest'ultimo deve presentare apposita
domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i
familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno
stabilmente nella sede.
2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di
effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede
e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari
esteri».



 
Art. 29. 1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: "Nei primi sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni successivi".



Nota all'art. 29:
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85,
reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma
dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». Si
riporta l'art. 17, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 17 (Norme di attuazione, transitorie e di prima
applicazione). - 1. Fino all'emanazione del regolamento
previsto dal primo comma dell'art. 99-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
introdotto dall'art. 1 del presente decreto, continua ad
applicarsi il regolamento concernente il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
e successive modificazioni.
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico
della carriera diplomatica, disposto dall'art. 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si
provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
1, lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
legge 28 luglio 1999, n. 266.
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di
entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono
nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e
di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto
1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi
delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il
presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di
Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle
disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e
quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
5 del presente decreto.
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal
primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'art.
106-bis del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 7 del
presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal
presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso
degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente
alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall'art. 8 del presente
decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla
data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado
di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e
mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed
anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di
cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 3 del presente decreto. Peraltro i
funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di
consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto
corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla
promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di
durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in
vigore del presente decreto non si applicano, per gli
avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle
seguenti norme:
a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 9 del presente decreto, per quanto
riguarda la promozione al grado di consigliere
d'ambasciata;
b) primo comma, lettere b) e c), dell'art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per
quanto riguarda la nomina al grado di Ministro
plenipotenziario.
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto le nomine al grado di
ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla
predetta data rivestono il grado di Ministro
plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto si trovano collocati a
disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai
sensi del secondo comma dell'art. 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale
vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13
del presente decreto, permangono nella stessa posizione
fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del
collocamento a disposizione. Fintanto che permangano
funzionari collocati a disposizione con incarico speciale,
il numero massimo dei funzionari che possono essere
collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di
tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a
disposizione.
11. Per la determinazione del trattamento economico,
disciplinato dall'art. 112, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare
le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione
spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e'
assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti
gli appartenenti allo stesso grado della carriera
diplomatica».



 
Art. 30. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II; b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V; c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202. 2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse.



Note all'art. 30:
- Si riporta l'art. 108, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di
ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di
ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione
che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo
servizio;
b) (lettera abrogata).
Con decreto del Ministro degli affari esteri si
provvede all'identificazione delle aree geografiche e dei
settori di attivita' ai fini dell'applicazione del primo
comma, lettera b) del presente articolo.
La valutazione dei consiglieri di legazione
scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e'
espressa in forma sintetica e senza applicazione di
coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in
particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione
annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della
qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti,
dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o
reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni
politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto,
della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e
della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado
superiore.».
- Il testo dell'art. 110 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nella
nota all'art. 17.
- Si trascrivono gli articoli 199, 200, 201 e 202 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18:
«Art. 199 (Trasporto bagagli, mobili e masserizie). -
Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio,
mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il
pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonche'
di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per
ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al
pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli
effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare puo'
essere spedito in una o piu' volte e indipendentemente
dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso.
Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo
stesso non abbia piu' luogo, non si procede al recupero
della somma eventualmente spesa per la spedizione del
quantitativo degli effetti spettanti per la persona non
trasferitasi.
Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al
trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo
comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo
segretario di legazione e segretario di legazione o
equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica
funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere
di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore
a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i
funzionari con incarico di ministro e di ministro
consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i
titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze
diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si
intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo'
superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti.
Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del
peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a
kg. 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come
bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa
e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o
lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione
necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito
degli effetti nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un
massimo di trenta giorni.
E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli
effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale
secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le
spedizioni possono essere effettuate da qualunque localita'
in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione
di trasferimento da una ad altra sede all'estero, puo'
essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la
spedizione di effetti da e per qualunque localita' in
Italia.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto
di una autovettura.
Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e
modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di
societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini
dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al
primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici
ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al
comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con
gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a
carico.
Art. 200 (Trasporto per aereo o automezzo). - Qualora i
trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per
aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei
limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo
ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o
marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o
automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il
mezzo meno costoso esistente.
L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle
spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e
dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di
30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in
eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti
limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i
funzionari di grado non inferiore a consigliere di
Legazione o equiparato.
Art. 201 (Limiti di spesa). - Al personale che sostenga
per se', i familiari a carico e i domestici, nonche' per i
trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da
quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle
spese stesse e' corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo
medesimo.
Art. 202 (Disposizioni amministrative e contabili). -
La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente
trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici
e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui
agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente,
all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli
impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a
carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di
spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio
finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che
avranno luogo i viaggi e le spedizioni.».
- Si riporta l'art. 99-bis, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I
requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione
alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di
svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per la parte relativa ai
requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli
studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse
almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento
del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli
universitari post-laurea e di master universitari di primo
e di secondo livello, [il superamento degli appositi corsi
di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da
altri istituti individuati nel regolamento stesso],
l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta
presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove
miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati,
il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in
evidenza la capacita' dei candidati di affrontare
l'attivita' diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del
Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o
nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati
interni, sono conferiti agli idonei.».



 
Art. 31. 1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Note all'art. 31:
- Per il riferimento agli articoli 199, 200, 201 e 202
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, si vedano le note all'art. 30.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.». Si trascrive
l'art. 17, comma 3:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 32. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 22 e' autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 25 e' autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 26 la spesa prevista e' determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2788):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro degli affari esteri ad interim
(Berlusconi) il 27 maggio 2002.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e III (Affari esteri), in sede referente,
il 12 giugno 2002 con pareri delle commissioni V, VI, VIII,
X, XI, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite I e III il 26
giugno 2002, il 2, 4, 9, 18 luglio 2002; il 23 gennaio
2003.
Esaminato in aula il 27, 29 gennaio 2003 ed approvato
il 30 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1975):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
6, 11, 12, 26 marzo 2003.
Nuovamente assegnato alla commissione 3ª (Affari
esteri), in sede deliberante, il 28 marzo 2003 con pareri
delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e della Commissione
parlamentare per questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il
3 aprile 2003 ed approvato l'8 aprile 2003.
 
Tabella A
(v. articolo 26)

"TABELLA A
(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI.

QUADRO A
Indennità base
Posto funzione mensile lorda
(euro)

Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 1.888,68

Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 1.817,41

Ministro presso rappresentanza diplomatica 1.534,91

Capo di consolato generale di prima classe 1.446,08

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 1.399,60

Capo di consolato generale 1.378,94

Primo consigliere o console aggiunto presso consolato
generale di prima classe 1.262,74

Consigliere o console presso consolato generale
di prima classe 1.163,06

Capo di consolato di prima classe (1) 1.163,06

Capo di consolato 983,33

Primo segretario o console presso consolato generale
o console aggiunto presso consolato generale di
prima classe 963,19

Capo di vice consolato 929,62

Secondo segretario o vice console 929,62

Capo di agenzia consolare 921,88

------ (1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

QUADRO B
Qualifica Posto funzione Indennità base
mensile lorda
(euro)

Dirigente di prima Commissario regionale capo o fascia esperto amministrativo capo 1.381,52

Dirigente di seconda Primo commissario regionale o fascia esperto amministrativo 1.163,06

QUADRO C
Posizione Posto funzione Indennità base
economica mensile lorda
(euro)
C3 Commissario amministrativo, consolare
e sociale o commissario economico-
finanziario e commerciale o
commissario tecnico informatico e
telecomunicazioni 963,19 (*)
929,62

C2 Commissario aggiunto amministrativo,
consolare e sociale o commissario
aggiunto economico-finanziario e
commerciale o commissario aggiunto
tecnico informatico e telecomunicazioni
o commissario aggiunto interprete e
traduttore 919,29 (*)
872,81

C1 Vice commissario amministrativo,
consolare e sociale o vice commissario
amministrativo-contabile o vice
commissario interprete e traduttore o
vice commissario economico-finanziario
e commerciale o vice commissario tecnico
informatico e telecomunicazioni 867,13 (*)
792,24

B3 Cancelliere amministrativo o cancelliere
contabile o cancelliere economico-
finanziario e commerciale o cancelliere
tecnico informatico e telecomunicazioni 770,04 (*)
748,35

B2 Assistente amministrativo o esperto
autista 702,38 (*)
655,38

B1 Coadiutore o autista capo o commesso capo 608,90 (*)
564,49

A1 Commesso o autista 543,31 (*)
524,72

--------- (*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

QUADRO D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
Qualifica o Indennità base
posizione Posto funzione mensile lorda
economica (euro)

Dirigente di seconda Direttore di istituto italiano fascia dell'area della di cultura (*) promozione culturale 1.038,08

C3 o C2 Direttore di istituto italiano
di cultura 938,92

C2 o C1 Addetto presso istituto italiano
di cultura 792,24

------------ (*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368".
 
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