Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 aprile 2003, n. 109 |
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri" |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., reca: «Ordinamento del Ministero degli affari esteri».
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| Art. 2. 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione".
Nota all'art. 2: - Si riporta l'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
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| Art. 3. 1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".
Nota all'art. 3: - Si riporta l'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) del Ministro; b) del Segretario generale; c) del capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) dei direttori generali; e) dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico; f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento di cui all'art. 98; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuita' dell'azione di formazione e di specializzazione del personale; d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione, dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno; e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di Legazione.».
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| Art. 4. 1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero". |
| Art. 5. 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura"; b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge".
Nota all'art. 5: - Si riporta l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione). - Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.
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| Art. 6. 1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis. - (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. - Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia' esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro soppressione. 2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, e' conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorita' locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformita' alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata. 3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, puo' autorizzare altresi' l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione e a quest'ultima assegnati. 4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessita' di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovra' contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa. 5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'articolo 39. 6. La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione. 7. Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". |
| Art. 7. 1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "di un ufficio all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".
Nota all'art. 7: - Si riporta l'art. 31, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 31 (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici».
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| Art. 8. 1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;" e' inserito il seguente capoverso: "assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".
Nota all'art. 8: - Si riporta l'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».
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| Art. 9. 1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo V - Scuole e istituti educativi all'estero". |
| Art. 10. 1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 58. - (Rinvio). 1. - Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento". |
| Art. 11. 1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura". |
| Art. 12. 1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata".
Nota all'art. 12: - Si riporta l'art. 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 101 (Funzioni, gradi, dotazione organica). - La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto. I gradi della carriera diplomatica sono: ambasciatore; ministro plenipotenziario; consigliere di ambasciata; consigliere di legazione; segretario di legazione. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano: a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica. Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado. Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore. Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico. La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata.».
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| Art. 13. 1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera c), le parole: "propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario" sono soppresse; b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente".
Nota all'art. 13: - Si riporta l'art. 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova; b) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione; c) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di almeno tre mesi, [propedeutico all'avanzamento al grado di Ministro plenipotenziario.]. I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione. L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la Direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione. Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale. L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente».
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| Art. 14. 1. All'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;".
Nota all'art. 14: - Si riporta l'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 102 del presente decreto; b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato; e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'art. 101 del presente decreto. La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi: a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate; c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 102 del presente decreto; d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche; e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato. Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo».
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| Art. 15. 1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la lettera b) e' abrogata, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro"; b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: "; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto" sono soppresse.
Nota all'art. 15: - Si riporta l'art. 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b) (lettera abrogata); c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'art. 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'art. 105-bis del presente decreto. A tale fine la Direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione».
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| Art. 16. 1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".
Nota all'art. 16: - Si riporta l'art. 109-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado. Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo».
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| Art. 17. 1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Nota all'art. 17: - Si riporta l'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e' ridotto a tre anni. I funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno fino a quattro anni complessivi, purche' la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui scade il termine massimo previsto dal primo comma del presente articolo. (Comma abrogato). I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per piu' di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede. Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due anni. Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri. Per esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari diplomatici, il consiglio di amministrazione».
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| Art. 18. 1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica".
Nota all'art. 18: - Si riporta l'art. 110-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, durante il mese di gennaio di ogni anno, dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica. I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri: a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio precedentemente prestato; b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori; c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessita' di coprire con urgenza ulteriori posti all'estero, oltre quelli di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma. Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato. Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate».
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| Art. 19. 1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo II - Personale dell'area funzionale C" |
| Art. 20. 1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 114. - (Funzioni consolari). 1. - Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale. 2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, puo' essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". |
| Art. 21. 1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".
Nota all'art. 21: - Si riporta l'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.». Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto».
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| Art. 22. 1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al settimo comma, primo periodo, la parola: "venticinque" e' sostituita dalle seguenti: "cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni"; b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
Note all'art. 22: - Si riporta l'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea». - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994». Si trascrive l'art. 58, comma 2: «2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.» - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O., reca «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78». Si trascrive l'art. 4: «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualita' di esperti. 3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di dodici unita', riservata agli esperti del Corpo. 4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo. 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78».
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| Art. 23. 1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale"; b) il quarto comma e' abrogato.
Nota all'art. 23: - Si riporta l'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 180 (Trattamento economico durante il congedo ordinario). - Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'art. 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale. In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'art. 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo. L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. (Comma abrogato)».
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| Art. 24. 1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: "Art. 211-bis. - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresi' a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso".
Note all'art. 24: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» - La legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170, reca: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.». Si trascrive l'art. 1, comma 1: «1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie.».
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| Art. 25. 1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
Nota all'art. 25: - Si riporta l'art. 274 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 274 (Collocamento fuori ruolo). - Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni».
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| Art. 26. 1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Nota all'art. 26: - Si trascrive l'art. 171, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.».
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| Art. 27. 1. In ragione delle attivita' di rappresentanza svolte presso il circolo del Ministero degli affari esteri, anche in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, e' accordato al circolo stesso un contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 28 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri".
Nota all'art. 28: - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, reca: «Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.» Si riporta l'art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 3. - 1. Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede. 2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».
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| Art. 29. 1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: "Nei primi sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni successivi".
Nota all'art. 29: - Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». Si riporta l'art. 17, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 17 (Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione). - 1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni. 2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266. 3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto. 4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto. 5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione periodica dei funzionari diplomatici. 6. Le relazioni previste dal primo comma dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come introdotto dall'art. 7 del presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001. 7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico. 8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme: a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 9 del presente decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere d'ambasciata; b) primo comma, lettere b) e c), dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di Ministro plenipotenziario. 9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe. 10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 del presente decreto, permangono nella stessa posizione fino alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di tante unita' quanti sono i funzionari ancora collocati a disposizione. 11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione. L'indennita' di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti allo stesso grado della carriera diplomatica».
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| Art. 30. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II; b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo comma dell'articolo 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V; c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202. 2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse.
Note all'art. 30: - Si riporta l'art. 108, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b) (lettera abrogata). Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all'identificazione delle aree geografiche e dei settori di attivita' ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b) del presente articolo. La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.». - Il testo dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nella nota all'art. 17. - Si trascrivono gli articoli 199, 200, 201 e 202 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 199 (Trasporto bagagli, mobili e masserizie). - Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonche' di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare puo' essere spedito in una o piu' volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia piu' luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi. Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti: kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica funzionale o superiore; kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato; kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe; kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche. I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150. Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque localita' in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, puo' essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque localita' in Italia. Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura. Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al primo comma. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico. Art. 200 (Trasporto per aereo o automezzo). - Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i funzionari di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Art. 201 (Limiti di spesa). - Al personale che sostenga per se', i familiari a carico e i domestici, nonche' per i trasporti di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse e' corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo. Art. 202 (Disposizioni amministrative e contabili). - La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.». - Si riporta l'art. 99-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, [il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso], l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.».
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| Art. 31. 1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 31: - Per il riferimento agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note all'art. 30. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». Si trascrive l'art. 17, comma 3: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 32. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 22 e' autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 25 e' autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 26 la spesa prevista e' determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2788): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro degli affari esteri ad interim (Berlusconi) il 27 maggio 2002. Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri), in sede referente, il 12 giugno 2002 con pareri delle commissioni V, VI, VIII, X, XI, XIV. Esaminato dalle commissioni riunite I e III il 26 giugno 2002, il 2, 4, 9, 18 luglio 2002; il 23 gennaio 2003. Esaminato in aula il 27, 29 gennaio 2003 ed approvato il 30 gennaio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1975): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 6, 11, 12, 26 marzo 2003. Nuovamente assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 3 aprile 2003 ed approvato l'8 aprile 2003. |
| Tabella A (v. articolo 26)
"TABELLA A (v. articolo 171, comma 2)
INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
QUADRO A Indennità base Posto funzione mensile lorda (euro)
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica 1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe 1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 1.399,60
Capo di consolato generale 1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe 1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1) 1.163,06
Capo di consolato 983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 963,19
Capo di vice consolato 929,62
Secondo segretario o vice console 929,62
Capo di agenzia consolare 921,88
------ (1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
QUADRO B Qualifica Posto funzione Indennità base mensile lorda (euro)
Dirigente di prima Commissario regionale capo o fascia esperto amministrativo capo 1.381,52
Dirigente di seconda Primo commissario regionale o fascia esperto amministrativo 1.163,06
QUADRO C Posizione Posto funzione Indennità base economica mensile lorda (euro) C3 Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico- finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni 963,19 (*) 929,62
C2 Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore 919,29 (*) 872,81
C1 Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni 867,13 (*) 792,24
B3 Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico- finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni 770,04 (*) 748,35
B2 Assistente amministrativo o esperto autista 702,38 (*) 655,38
B1 Coadiutore o autista capo o commesso capo 608,90 (*) 564,49
A1 Commesso o autista 543,31 (*) 524,72
--------- (*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.
QUADRO D
(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI) Qualifica o Indennità base posizione Posto funzione mensile lorda economica (euro)
Dirigente di seconda Direttore di istituto italiano fascia dell'area della di cultura (*) promozione culturale 1.038,08
C3 o C2 Direttore di istituto italiano di cultura 938,92
C2 o C1 Addetto presso istituto italiano di cultura 792,24
------------ (*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368". |
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