Il comune di Taormina (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4%, limitatamente per le unita' immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 2) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille: a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina; b) unita' immobiliari di cui all'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; c) unita' immobiliari, di proprieta' od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni: I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini IRPEF non superiore a Euro 12.911,42, dichiarati per l'anno d'imposta precedente; II) che gli stessi non posseggano altri immobili, ne' usufruiscano di immobili di proprieta' del coniuge, nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi; III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 30 aprile 2003, e comprovino che sono nelle condizioni predette; 3) di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi) di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; b) unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; 4) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C01 e D, non previste nel precedente punto 3, di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 5) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di immobili, non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e 4, sempre di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 6) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non locate, di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera c); 7) di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille, per tutte le categorie di immobili di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina. (Omissis). |