Il comune di Lungavilla (provincia di Pavia) ha adottato il 28 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aliquota del 6 per mille sull'imposta comunale sugli immobili, senondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 1) Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di Euro 103,30. 2) Di stabilire l'importo della maggiore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (Omissis).
TABELLA DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
===================================================================== Componenti | Euro 181,00 1ª | Euro 155,00 2ª | Euro 130,00 3ª nucleo familiare| fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona |4.648,11 |5.525,05 |6.445,89 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |7.597,08 |9.117,01 |10.636,42 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |9.761,03 |11.713,24 |13.665,44 --------------------------------------------------------------------- 4 persone |11.723,57 |13.995,98 |16.299,37 --------------------------------------------------------------------- 5 persone |13.582,81 |16.268,39 |19.015,94 --------------------------------------------------------------------- 6 persone |15.390,41 |20.658,27 |24.015,24
N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti del nucleo famigliare e i rispettivi redditi complessivi. MODALITA 'DI APPLICAZIONE 1) le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A\3, A\4, A\5, A\6, aventi un valore catastale non superiore a Euro 30.987,41, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) pensionati; B) coniuge a carico di pensionati; C) disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2002); E) portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; F) contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'ASL Pavia. 2) il reddito del nucleo famigliare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta. 3) si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo famigliare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di inunobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale). 4) e' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione cne la stessa non risulti locata. 5) per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Lungavilla entro il 25 giugno 2003. (Omissis). |