Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 maggio 2003
Individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai fini dell'applicazione del termine di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che demanda ad un decreto del Ministro delle attivita' produttive la individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili;
Ritenuto di provvedere al riguardo;
Decreta:
1. Sono considerati «prodotti alimentari deteriorabili», ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure
aW superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
2. La lista di cui al comma 1 e' aggiornata sulla base dell'evoluzione dei mercati.
Roma, 13 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone