Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 6 maggio 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 37 dello statuto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Vista la delibera del consiglio accademico del 4 febbraio 2003 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale e' stata approvata la modifica ed integrazione agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la nota direttoriale prot. n. 2650 dell'11 febbraio 2003 inviata al M.I.U.R.;
Vista la nota ministeriale prot. n. 765 del 1° aprile 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;
Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;
Decreta di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
«Art. 12 (Organizzazione della facolta' di lingua e cultura italiana). - Testo in vigore:
comma 1: (omissis);
punto 6):
6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione:
a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;
b) corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
c) corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
d) corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
e) corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
f) scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera; Proposta di modifica:
comma 1: (omissis);
punto 6):
6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione:
a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per 1'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;
b) corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
c) corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
d) corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
e) corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
f) scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;
g) corso di laurea in comunicazione internazionale, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
h) corso di laurea in tecnica pubblicitaria, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
i) corso di laurea per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
l) corso di laurea per la promozione della lingua italiana nel mondo, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
m) corsi di laurea specialistica;
n) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».
«Art. 19 (Titoli di studio). - Testo in vigore:
comma 1:
1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
a) certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;
b) certificati o attestati, secondo quanto stabilito net regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;
c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;
d) diploma universitario, al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;
e) certificati riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;
f) certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12. Proposta di modifica:
comma 1:
1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
a) certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;
b) certificati o attestati, secondo quanto stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;
c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;
d) diploma universitario, laurea, laurea specialistica, diploma della scuola di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;
e) certificati riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;
f) certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.».
Perugia, 6 maggio 2003
Il rettore: De Vecchi
 
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