IL RETTORE
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6; Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 37 dello statuto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4; Vista la delibera del consiglio accademico del 4 febbraio 2003 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale e' stata approvata la modifica ed integrazione agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia; Vista la nota direttoriale prot. n. 2650 dell'11 febbraio 2003 inviata al M.I.U.R.; Vista la nota ministeriale prot. n. 765 del 1° aprile 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto; Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate; Decreta di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia: «Art. 12 (Organizzazione della facolta' di lingua e cultura italiana). - Testo in vigore: comma 1: (omissis); punto 6): 6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione: a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza; b) corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani; c) corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani; d) corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani; e) corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani; f) scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera; Proposta di modifica: comma 1: (omissis); punto 6): 6) corsi di diploma universitario, di laurea e scuola di specializzazione: a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e cultura italiana destinato a cittadini stranieri e cittadini italiani in possesso di titolo di studio valido per 1'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza; b) corso di diploma universitario per interprete e traduttore, destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani; c) corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria, destinato a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani; d) corso di laurea in comunicazione internazionale destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani; e) corso di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani; f) scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera; g) corso di laurea in comunicazione internazionale, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999; h) corso di laurea in tecnica pubblicitaria, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999; i) corso di laurea per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999; l) corso di laurea per la promozione della lingua italiana nel mondo, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999; m) corsi di laurea specialistica; n) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.». «Art. 19 (Titoli di studio). - Testo in vigore: comma 1: 1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo; b) certificati o attestati, secondo quanto stabilito net regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12; c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12; d) diploma universitario, al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12; e) certificati riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12; f) certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12. Proposta di modifica: comma 1: 1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) certificati e diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento dei corsi di cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente art. 12, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo; b) certificati o attestati, secondo quanto stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12; c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12; d) diploma universitario, laurea, laurea specialistica, diploma della scuola di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12; e) certificati riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12; f) certificati di conoscenza della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.». Perugia, 6 maggio 2003 Il rettore: De Vecchi |