Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 113
Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la decisione della Commissione n. 2002/885/CE, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Disposizioni integrative e correttive dell'articolo 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.";
b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, puo' rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione e' rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purche' gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001". Gli articoli 1, 2 e l'allegato A cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie.). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103,291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economi-cita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.".
"Allegato A
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quarto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione
degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del
5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
del-l'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98 aprile CE (Direttiva sull'impiego di
modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di
gare d'appalto pubbliche.
La direttiva 2000/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° novembre 2000, n. L 279.
La direttiva 2000/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 settembre 1996, n. L 235.
Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca:
"Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia".
La direttiva 96/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 dicembre 1996, n. L 335.
La decisione della Commissione n. 2002/885/CE e'
pubblicato in G.U.C.E. il 9 novembre 2002, n. L 308.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 4 (Deroghe). - 1. Le merci pericolose di cui
all'allegato al presente decreto, se classificate,
imballate ed etichettate conformemente alle norme
internazionali in materia di trasporto marittimo (codice
IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto
aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni
qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o
aereo.
2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in
merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o
all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella
marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle
iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto
limitate al territorio nazionale.
3. E' consentita l'utilizzazione sul territorio
nazionale di carri costruiti anteriormente al 1° gennaio
1997 che non sono conformi ai contenuti del presente
decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri
fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al
31 dicembre 1996, sempreche' i carri in questione siano
mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di
sicurezza prescritti.
3-bis. Le cisterne e i carri costruiti a partire dal
1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta
le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del
Consiglio del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere
utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data
fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne e i
carri costruiti a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le
prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili
alla data della loro costruzione, possono continuare, fino
alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere
utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente
all'entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso
per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6,
comma 1.
4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione
vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di
costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a
pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione,
definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto,
come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui
all'art. 6, comma 1, anche se tali disposizioni
differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo,
fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo,
con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in
esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e
l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di
bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a
pressione, le incastellature di bombole e le cisterne
fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri
contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001,
mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono
continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, puo' rilasciare
autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale,
per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel
tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato
al presente decreto, come modificato per effetto
dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure
effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello
stesso allegato, a condizione che siano rispettati i
requisiti di sicurezza.
5- bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per
gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere
autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e
decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio
nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti
parte di un processo industriale definito, che sono vietati
in base alle disposizioni dell'allegato al presente
decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento
tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure effettuati in
condizioni diverse da quelle previste nello stesso
allegato. L'autorizzazione e' rilasciata per trasporti,
rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente
definite e purche' gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati
all'interno delle zone portuali, aeroportuali,
interportuali o su siti industriali, operazioni di
trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di
quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come
modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui
all'art. 6, comma 1.".



 
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