Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresi', fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneita' tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Istituzione dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".
 
Art. 1-bis (1)
(( Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ))


(( 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. 8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici
problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta'; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza
delle tecniche di persuasione. 10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Modifica all'articolo 16 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 ))


(( 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni". ))
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 15 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice. Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.".
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 23 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono anteposti i seguenti commi: "Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, il presidente della commissione ne da' comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'articolo 15, commi sesto e settimo del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale e' istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incari-cata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti."".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 21 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza,"; b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti," sono inserite le
seguenti: " codici commentati,".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 17-bis del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "ecclesiastico"" e' sostituita dalla seguente: "comunitario".
 
Art. 5-bis (1)
(( Norma di coordinamento ))

(( 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice". ))
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 22 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

1. All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Non
possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli
dell'Ordine."; b) al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: "
duecentocinquanta"" e' sostituita dalla seguente: " trecento"".
 
Art. 6-bis (1)
(( Esame di abilitazione alla professione forense
presso la Corte di appello di Trento ))


(( 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto. ))
 
Art. 6-ter (1)
(( Disposizioni finali ))

(( 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. ))
 
Art. 7
Norma di copertura

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 17.072,00; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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