Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 111 |
Proroga delle disposizioni che consentono ospitalita' e protezione temporanea per taluni palestinesi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003. |
| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale"» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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