Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 111
Proroga delle disposizioni che consentono ospitalita' e protezione temporanea per taluni palestinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalita' temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003.
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale"» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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