Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003
Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 5/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorita' per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», che formula un patto di solidarieta' attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualita' dei servizi;
Viste le proprie delibere 25 maggio 2000, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 172/2000) e 21 dicembre 2000, n. 134 (Gazzetta Ufficiale n. 62/2001) con le quali sono state complessivamente accantonate risorse pari a Meuro 1.802,95 (3.491 miliardi di lire) per far fronte agli obiettivi di piano;
Considerato che le leggi 23 dicembre 1998, n. 448, e 23 dicembre 1999, n. 488, hanno ridotto gli stanziamenti previsti per gli obiettivi di piano rispettivamente di 619,75 Meuro (1.200 miliardi di lire) per il 2000 e di 630,08 Meuro (1.220 miliardi di lire) per il 2001;
Viste le proprie delibere 21 dicembre 2000, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2001) e n. 134 (Gazzetta Ufficiale n. 62/2001) con le quali sono gia' state ripartite risorse per 185,92 Meuro (360 miliardi di lire) a valere sulle somme accantonate;
Considerato che sono attualmente disponibili risorse pari a 12,39 Meuro (24 miliardi di lire) per il 2000 e a 354,81 Meuro (687 miliardi di lire) per il 2001;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 novembre 2001;
Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 dicembre 2001 con la quale si richiede di ripartire, la somma di 367,20 Meuro (711 miliardi di lire) tra le regioni interessate, adottando quale indicatore di riparto la popolazione residente;
Delibera:
A valere sull'accantonamento disposto con le proprie delibere citate nella premessa, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 367,20 Meuro (711 miliardi di lire), di cui 12,39 Meuro (24 miliardi di lire) per il 2000 e 354,81 Meuro (687 miliardi di lire) per il 2001, per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 72
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 31 della G.U. <----
 
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