Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 maggio 2003
Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 49, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente Autorita' estera» e che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione»;
Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Tenuto conto delle distanze delle Conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svoltesi in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b) redditi da lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di capitali e di partecipazione;
e) redditi a carattere assistenziale.
 
Art. 2.
1. I redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore di:
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorita' fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorita' fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di:
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identita' personale del dichiarante, effettuato dall'Autorita' consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
 
Art. 3.
L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, e' affidata all'ente erogatore italiano.
 
Art. 4.
Le certificazioni e le autocertificazioni, di cui all'art. 2, possono essere trasmesse anche con modalita' telematiche.
 
Art. 5.
1. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002, e anche ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le certificazioni e le autocertificazioni devono pervenire all'ente erogatore entro il 31 luglio 2003, allo scopo di consentire la verifica reddituale e l'eventuale tempestiva adozione del decreto interministeriale di modifica dei requisiti di accesso previsto dal penultimo ed ultimo periodo del citato art. 38, comma 9.
2. Nei confronti di coloro che alla data del 31 luglio 2003 non hanno presentato idonea documentazione attestante il loro diritto a percepire le prestazioni di cui al comma 1, e' sospesa l'erogazione della maggiorazione di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, per quanto riguarda le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2002, l'ente erogatore invia apposita diffida contenente l'invito a provvedere a tale adempimento inderogabilmente entro il 31 dicembre 2003, avvertendo che, altrimenti, l'erogazione di tali prestazioni e' interrotta con conseguente recupero di quanto indebitamente percepito.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per gli italiani nel mondo
Tremaglia
 
Allegato 1
Tabella Art. 2
AUSTRALIA |FRANCIA
CANADA |GERMANIA
CIPRO |SPAGNA
COREA |GRECIA
ESTONIA |PAESI BASSI
GIAPPONE |REGNO UNITO
ISRAELE |DANIMARCA
LETTONIA |PORTOGALLO
LITUANIA |FINLANDIA
MALTA |SVEZIA
NUOVA ZELANDA |BELGIO
POLONIA |LUSSEMBURGO
REPUBBLICA CECA |IRLANDA
REPUBBLICA SLOVACCA |AUSTRIA
SLOVENIA |NORVEGIA
STATI UNITI |ISLANDA
TURCHIA |LIECHTENSTEIN
UNGHERIA |REPUBBLICA DI SAN MARINO
CITTA' DEL VATICANO |
 
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