Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 16 maggio 2003 |
Coordinamento fra sistemi di garanzia |
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IL GOVERNATORE della Banca d'Italia
Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di Fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2,del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari dettata dal provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visti in particolare l'art. 5, comma 1, del provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002 che estende la garanzia dei sistemi basati su controparte centrale alla fase di regolamento e l'art. 14, comma 3, dello stesso provvedimento in base al quale la disciplina del Fondo di garanzia della liquidazione rimane in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo stesso non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla societa' di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Ravvisata l'esigenza di coordinare, nel suddetto periodo transitorio, l'intervento dei Fondo di garanzia della liquidazione con quello di un sistema di garanzia basato su controparte centrale, nei casi in cui l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori di un partecipante al servizio di compensazione e liquidazione riguardi posizioni contrattuali relative a strumenti finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia da un sistema basato su controparte centrale; D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa; Dispone: Art. 1. Reintegro del Fondo 1. Qualora l'inadempimento agli obblighi di copertura dei saldi finali debitori di un partecipante al servizio di compensazione e liquidazione riguardi posizioni contrattuali relative a strumenti finanziari garantiti sia dal Fondo di garanzia della liquidazione sia da un sistema basato su controparte centrale, quest'ultima, successivamente all'intervento del Fondo, regolato dall'art. 3 del provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999, provvede a calcolare l'esborso che avrebbe dovuto sostenere per il regolamento dei contratti da essa garantiti, nell'ipotesi in cui non fosse intervenuto il Fondo. 2. A tal fine, il controvalore degli strumenti finanziari oggetto dei contratti medesimi viene determinato sulla base dei prezzi di realizzo di riacquisto da parte del Fondo ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei prezzi ufficiali dei mercati di riferimento il giorno di liquidazione. 3. Qualora dal calcolo di cui ai commi precedenti risulti l'esistenza di perdite, la controparte centrale corrisponde al gestore del Fondo il relativo importo, fino a concorrenza delle perdite subite dal Fondo stesso. 4. Nel caso di inadempimento di un proprio partecipante indiretto, la controparte centrale provvede a recuperare le eventuali perdite dal partecipante generale di cui esso si avvale. |
| Art. 2. Ripartizione delle perdite del Fondo 1. L'art. 7, comma 2, del provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 e' sostituito dal seguente: «2. l'esborso e' determinato detraendo, dalle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alle operazioni di stralcio di cui all'art. 4, i versamenti dell'inadempiente, le somme incassate a seguito della chiusura della liquidazione, le somme incassate a seguito delle operazioni di stralcio, il controvalore realizzato dalla vendita di cui all'art. 6, nonche' l'eventuale somma corrisposta, a titolo di reintegro, da un sistema basato su controparte centrale per le perdite relative alle posizioni contrattuali dell'inadempiente da esso garantite, coperte dall'intervento del Fondo»." |
| Art. 3. Entrata in vigore Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e resta in vigore fino a quando tutti gli strumenti finanziari garantiti dal Fondo di garanzia della liquidazione non saranno liquidati presso il servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla societa' di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del provvedimento Banca d'Italia 22 ottobre 2002. Roma, 16 maggio 2003 Il Governatore: Fazio |
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