Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TORGIANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torgiano (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), rapportate al valore degli stessi, sono state determinate nelle seguenti misure:
1) aliquota 5,5 per mille:
a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i loro familiari dimorano abitualmente;
b) per una pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo stesso.
Per i fabbricati di qualsiasi destinazione catastale, situati nei centri storici (zone A secondo PRG), locati con contratto regolarmente registrato ovvero utilizzati da enti o associazioni formalmente costituite;
2) aliquota del 6,5 per mille:
per i fabbricati situati nei centri storici (zone A secondo PRG), diversi da quelli indicati al punto 1, destinati catastalmente ad uso abitativo e relativa pertinenza principale, che siano concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi effettivamente utilizzati;
per tutti gli altri fabbricati;
3) aliquota 7 per mille:
per tutti i fabbricati situati nei centri storici (zone A secondo PRG) di qualsiasi destinazione catastale ad esclusione di quelli specificati nei punti 1, 2 e 5;
Aree fabbricabili, escluse quelle di cui al successivo punto 4;
4) aliquota 4 per mille:
esclusivamente per le aree fabbricabili inserite nel Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato di cui alla delibera dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere n. 85 del 29 ottobre 1999;
5) aliquota 9 per mille:
per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati, situati nei centri storici (zone A secondo PRG) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431. I soggetti passivi titolari di fabbricati, diversi dall'abitazione principale e da una pertinenza di cat. C/6, situati nei centri storici - zone A secondo PRG, per beneficiare dell'aliquota del 5,5 o del 6,5 per mille, a seconda dei casi, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre 2003; la suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste. Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni dichiarate dovranno essere comunicate entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 - b) del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
E' prevista, in aggiunta alla detrazione di Euro 103,29 e con gli stessi meccanismi, un'ulteriore detrazione di Euro 51,65, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio nucleo familiare formato da uno o massimo due persone entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 31 dicembre 2002, con un reddito imponibile fiscale lordo complessivo riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, come risultante ai fini IRPEF per l'anno 2002, inferiore a Euro 6.000 nel caso di persona sola e a Euro 12.000 nel caso di nuclei formati da due persone.
Il beneficio della ulteriore detrazione di Euro 51,65 compete a domanda dell'interessato da redigersi, su apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2003 per usufruire dell'ulteriore detrazione gia' in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 novembre 2003 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo;
(Omissis).
 
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