Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 maggio 2003 |
Modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, relativo al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito in legge dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986), dal decreto-legge n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge dalla legge di conversione n. 429 del 5 novembre 1992), dal decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 9, della la legge n. 468 del 5 agosto 1978, cosi' come integrato dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988, che stabilisce che annualmente venga determinato il limite massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato; Visto l'art. 39 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) la facolta' di emettere Buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Visto il proprio decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; Vista la legge n. 313 del 12 agosto 1993, cosi' come integrata dall'art. 54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di prescrizione dei titoli di Stato; Visto l'art. 13 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Visto il decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, a norma dell'art, 3, comma 160, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; Vista la legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per l'introduzione dell'Euro; nonche' il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro; Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari; Visto il proprio decreto del 31 luglio 1998 sulle modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000, relativo all'affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, coordinato con la legge di conversione n. 409 del 23 novembre 2001, recante disposizioni urgenti relative all'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi ed altre operazioni di natura finanziaria; Decreta: Art. 1. Le emissioni dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) al portatore sono fissate con decreti del direttore generale del tesoro, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i quali indicano l'importo, la durata, la scadenza, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalita' stabilite nel presente decreto. Per ciascuna tipologia di titolo emesso e' possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione dei BOT con durata semestrale e' disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di tale durata, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalita' specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto. Le suddette emissioni devono essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario. |
| Art. 2. Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato; b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni. In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile. |
| Art. 3. In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, citato nelle premesse, i decreti di emissione dei BOT del Direttore generale del tesoro, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento. In questo caso, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla meta' della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni. |
| Art. 4. Espletate le operazioni di asta, con decreto del Direttore generale del tesoro vengono indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo massimo accoglibile e il prezzo minimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto. |
| Art. 5. I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. |
| Art. 6. In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei BOT puo' essere espressa in «giorni» e puo' anche superare i 365 giorni purche' la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione. Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giomo successivo a quello del regolamento dei BOT. |
| Art. 7. Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. |
| Art. 8. Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo. I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale. Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo piu' alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. |
| Art. 9. Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto. |
| Art. 10. Le richieste non pervenute entro il termine stabilito con decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto. |
| Art. 11. Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi. |
| Art. 12. Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal decreto del Direttore generale del Tesoro, di cui al precedente art. 1 - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. |
| Art. 13. L'assegnazione dei BOT e' effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo' presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso. Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100. |
| Art. 14. L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori. Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche e' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno stabilito, che coincide, di norma, con il giorno lavorativo successivo a quello in cui si e' tenuta l'asta ordinaria. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata secondo le modalita' degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non puo' superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. |
| Art. 15. L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente. Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1. |
| Art. 16. L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2003 Il Ministro: Tremonti |
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