Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 maggio 2003
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2002, con il quale l'organismo di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in Milano, via Savare' n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 31 maggio 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, com-ma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 12 maggio 2000 per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che il Consorzio per la tutela dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro con nota del 5 febbraio 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in Milano, via Savare' n. 1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attivita' presso Quaser, in Milano, via Savare' n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 12 maggio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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