Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 maggio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Schulz Ilse Gisela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della signora Schulz Ilse Gisela, nata a Postdam (Germania) il 30 agosto 1957, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Sozialarbeiterin (FH)» conseguito nel gennaio 1992 nel Land di Berlino, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;
Considerato che e' in possesso della prescritta autorizzazione a fregiarsi del titolo di «Sozialarbeiterin» rilasciata nell'ottobre 1994 dal «Ministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kultur» del Land del Brandenburgo;
Considerato inoltre che la richiedente ha conseguito nel luglio 1988 il titolo accademico di «Gesundheitsfursorgerin» presso la «Fachschule fur Gesunhdheits - und Sozialwesen» di Postdam;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato altresi' che la richiedente ha dimostrato di possedere una formazione ed una esperienza professionale prevalentemente nell'ambito della assistenza sanitaria, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'al-legato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Schulz Ilse Gisela, nata a Postdam (Germania) il 30 agosto 1957, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni da effettuarsi preferibilmente in una struttura per l'assistenza per gli adulti.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
3) diritto amministrativo;
4) psicologia sociale.
Roma, 8 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3;
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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