IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria, o non erariale, anche degli enti non territoriali; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo; Considerato che la procedura di riscossione di cui al capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assicura la possibilita' di conseguire le finalita' perseguite dal predetto art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2002; Decreta: Art. 1. 1. L'Agenzia delle entrate, sulla base di convenzioni preventivamente definite con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' riscuotere secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, anche territoriali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 2003 Il Ministro: Tremonti |