Il comune di Fasano (provincia di Brindisi) ha adottato il 6 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1) di confermare, (omissis) per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate: a) 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dall'imposta di Euro 103,29; b) 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3; c) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettera a) e b). Aumentare la detrazione per abitazione principale elevandola da Euro 103,29 a Euro 206,58 a favore di soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili: a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale e che siano possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza; b) nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) sia presente un soggetto che sia: invalido civile al 100% con pensione ed indennita' di accompagnamento; invalido civile al 100% con sola indennita' di accompagnamento; invalido civile al 100% con sola pensione; cieco totale con pensione ed indennita' di accompagnamento; sordomuto con pensione ed indennita' di comunicazione e che siano possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza. 2) di dare atto che, per i soggetti passivi di cui al punto 1), il possesso di ulteriori unita' immobiiari (fabbricati, terreni e aree fabbricabili), anche al di fuori del comune di Fasano, comporterebbe l'esclusione dal beneficio dell'agevolazione dell'incremento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 206,53; 3) di fissare, quale ulteriore condizione per poter usufruire delle citate agevolazioni, che il reddito complessivo annuo lordo, a qualsiasi titolo percepito dal nucleo familiare (es. pensioni, indennita', ecc.), riferito all'anno 2002, non sia superiore a Euro 10.300,00 con una maggiorazione di Euro 1.000,00 per ogni componente del nucleo stesso; 4) di stabilire che coloro che siano in possesso dei requisiti per usufruire della gia' citata agevolazione, devono presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante tale possesso, entro il termine del 31 dicembre 2003 (con riserva, da parte dell'Ufficio tributi, di poter richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato); (Omissis). |