IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2002 con il quale sono state apportate riduzioni, per la campagna vendemmiale 2002/2003, ai parametri riguardanti l'acidita' totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»; Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, in quanto lo stesso non e' piu' rispondente agli interessi degli operatori; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, e' orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 23 ottobre 1992, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2003 Il direttore generale: Abate |