Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 febbraio 2003
Nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 86, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attivita' produttive;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;
Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1993, con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;
Considerato che alla Direzione generale suddetta e' subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello direzionale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) prevede la nomina di un commissario ad acta che provveda alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991;
Considerati i tempi contenuti previsti dalla legge per gli adempimenti suddetti, nonche' la specificita' della materia e le esigenze di coordinamento, continuita' e stretto collegamento con l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. competente per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981;
Decreta:
Art. 1.
1. L'ing. Filippo D'Ambrosio, dirigente di seconda fascia della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', e' nominato commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
Art. 2.
1. Il commissario ad acta provvede, entro trentasei mesi, alla realizzazione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, le cui opere siano gia' state individuate e la cui progettazione sia gia' stata affidata entro il 28 febbraio 1991.
2. Alla individuazione di tali interventi si provvede a seguito di conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al commissario ad acta, rappresentanti dei competenti organi delle regioni interessate, del provveditorato delle opere pubbliche competente e dell'ufficio competente di questo Ministero che redige apposita relazione per il Ministro.
3. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate in regime di concessione.
 
Art. 3.
1. Il commissario ad acta provvede, entro ventiquattro mesi, alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali, riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale.
2. Alla individuazione di tali interventi il commissario ad acta provvede in accordo con il destinatario dell'opera, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente, riferendo tempestivamente al Comitato di cui all'art. 8.
3. Il commissario ad acta provvede, altresi', entro dodici mesi, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
 
Art. 4.
1. Ai fini delle revoche delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, che alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, il commissario ad acta effettua, entro quattro mesi, apposite verifiche in collaborazione con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, redigendo apposita relazione per il Ministro.
2. Il completamento delle opere di cui al comma 1 e' affidato, entro il mese di giugno 2003, con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, dal commissario ad acta, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 8.
 
Art. 5.
1. Il commissario ad acta valuta e comunica al CIPE l'onere derivante dal completamento degli interventi di cui agli articoli precedenti, dandone comunicazione al Ministro.
 
Art. 6.
1. Il compenso annuo del commissario ad acta e' fissato in euro 36.000, oltre il rimborso di eventuali spese di missione in misura non superiore al 40% del compenso, e grava sulle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla contabilita' speciale 1728.
 
Art. 7.
1. Il commissario ad act puo' avvalersi - sentiti i competenti direttori generali del Ministero delle attivita' produttive - del personale degli uffici delle Direzioni stesse con particolare riferimento al personale dell'Ufficio B5 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
 
Art. 8.
1. Sull'attivita' posta in essere dal commissario ad acta e sugli altri adempimenti disposti dal presente decreto, nonche' sul rispetto dei tempi per questi previsti, specie ai fini di una sollecita attuazione dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vigila un Comitato presieduto dal Direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese e composto da un rappresentante della medesima Direzione generale e da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.
2. La commissione riferisce al Ministro ogni due mesi.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 265
 
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