IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro: Visto il proprio decreto del 17 aprile 2003 che ha disposto per il 30 aprile 2003 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 19 dicembre 2003 della durata residua di duecentotrentatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003; Decreta: Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentotrentatre giorni e' risultato pari a 98,718. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a Euro 25.649.150,72 per i titoli a duecentotrentatre giorni con scadenza 19 dicembre 2003. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentatre giorni e' risultato pari a 98,167. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2003 p. Il direttore generale: Cannata |