Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
DELIBERAZIONE 13 febbraio 2003
Approvazione delle integrazioni alle linee guida ed ai regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990. (Deliberazione n. 048/03).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474: «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352: «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2 della legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero delle attivita' produttive (Direzione generale per i servizi interni) con comunicazione del 18 dicembre 2002, n. 20020192797 (allegata);
Delibera di approvare le seguenti integrazioni alle linee-guida ed ai Regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1, e 24, comma 4, della legge n. 241/1990:
Osservazione n. 1: verra' aggiunto all'art. 3 del Regolamento attuativo articoli 22, comma 1, e 24, comma 4 (Modalita' di presentazione delle istanze di accesso ai documenti e responsabilita' del procedimento) il comma 4, che citera' testualmente l'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. «Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la recezione.
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata»;
Osservazione n. 2: all'art. 5, comma 3 del Regolamento, articoli 22, comma 1 e 24, comma 4 (Casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso individuati dall'Istituto) verra' aggiunta la seguente frase: «L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata»;
Osservazione n. 3: all'art. 9, comma 2 del Regolamento, articoli 2 e 4 (Responsabile del procedimento) al secondo capoverso, verra' inserita la seguente frase «salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di delega di funzioni dei dirigenti».
Le linee-guida, che costituiscono parte sostanziale ed integrante dell'appunto e della delibera, verranno analogamente modificate nei punti sopra evidenziati».
Ad approvazione avvenuta, i Regolamenti entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 febbraio 2003
Il presidente: Quintieri Il segretario: Bianconi
 
Allegato LINEE GUIDA RELATIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ICE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE n. 241/1990.
1. Il presente documento contiene una serie di linee guida indirizzate ai responsabili del procedimento, ad esplicazione dei contenuti del regolamento adottato dall'ICE in attuazione delle previsioni degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (di seguito denominata «legge»), recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
2. L'art. 2 della legge prevede l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, che deve essere adottato entro un termine che puo' essere determinato:
a) dalla legge o da un regolamento;
b) in mancanza di una previsione, ex lettera a), dalla singola amministrazione, attraverso una propria determinazione, che, come chiarito in sede consultiva dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza generale del 21 novembre 1991 e Adunanza generale del 23 gennaio 1992, pareri pubblicati in Dir. pr. amm. 2/1992, pp. 381 ss.) deve avere natura regolamentare;
c) l'art. 2, comma 3 della legge prevede che qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
3. L'art. 4 della legge riconosce pienamente il principio della responsabilita', stabilendo che «ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale».
4. Nella tabella che segue viene data evidenza dei criteri seguiti nella predisposizione delle tabelle, relative ai procedimenti amministrativi dell'ICE, allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.
BREVI NOTE METODOLOGICHE RELATIVE
ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
Nel procedere a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, in via preliminare si e' proceduto al monitoraggio delle attivita' svolte in seno all'ICE, al fine di verificare quali siano i procedimenti, le disposizioni che li disciplinano e l'Unita' responsabile (Dipartimento e Area).
E' da premettere che l'ICE, ai sensi della legge n. 68/1997, e' un ente istituzionalmente preposto alla fornitura di servizi di base e di servizi personalizzati e specializzati, cosi' come definiti dall'art. 2 della legge di riforma. A tal proposito nel suo agire svolge una serie di attivita' tecniche che non hanno natura provvedimentale, e che cio' ha posto non poche difficolta' nel delineare e individuare quali tra queste attivita' siano sottoposte all'applicazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.
Senza dubbio vi sono una serie di attivita' soggette all'applicazione delle disposizioni richiamate. Il riferimento e':
alle procedure di appalto pubblico di forniture, di servizi e di lavori, secondo la tripartizione di matrice comunitaria, fino alla scelta del contraente: questa fase viene definita «procedura ad evidenza pubblica», per il fatto che l'amministrazione puo' esercitare un potere unilaterale nella scelta del futuro contraente e trovando applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico. Una volta scelto il contraente, si passa alla cd. fase negoziale, che vede l'amministrazione agire sullo stesso piano del soggetto privato, spogliandosi di conseguenza dei propri poteri autoritativi e dovendo agire come un comune contraente;
in secondo luogo costituiscono procedimenti amministrativi le procedure concorsuali finalizzate alla assunzione del personale (concorsi pubblici): anche in questo caso l'amministrazione esercita poteri autoritativi e trovano applicazione una serie di disposizioni di diritto pubblico, oltre che le norme della legge n. 241/1990, che stiamo considerando.
Se per queste attivita' non vi sono dubbi, circa l'applicabilita' degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, l'ICE esercita una serie di attivita', che, quant'anche non sfocino nell'adozione di un provvedimento amministrativo finale, tuttavia sono considerate strumentali.
I procedimenti strumentali sono quelli con cui l'amministrazione esercita le funzioni di supporto per la soddisfazione dei bisogni interni o, meglio, come riferito in dottrina, attraverso i quali «amministra se' stessa, cura cioe' essenzialmente interessi propri, di un proprio servizio, di una propria funzione».
Possono considerarsi procedimenti strumentali quelli che riguardano:
l'organizzazione dell'ente;
la finanza;
il personale. Per altro in questo ultimo caso, considerato il processo di privatizzazione del pubblico impiego, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, si e' assistito all'abbandono degli schemi tipici del diritto pubblico e dell'agire amministrativo, per passare ad un agire disciplinato secondo le norme del diritto privato. Tuttavia permangono una serie di attivita' procedimentalizzate, che sono disciplinate in maniera molto minuziosa e che possono dar vita ad un agire con poteri unilaterali da parte dell'amministrazione, che appartengono ad una zona, che potremmo dire grigia, a cavallo tra il diritto privato e l'esigenza di rispettare le regole del procedimento amministrativo (si pensi al trasferimento d'ufficio del personale, ovvero ai procedimenti disciplinari,...).
Di conseguenza:
i procedimenti amministrativi organizzativi istituiscono e strutturano uffici, delineando l'assetto organizzativo ed i rapporti tra uffici e tra amministrazioni;
i procedimenti finanziari sono quelli mediante i quali l'amministrazione provvede all'impegno ed al pagamento di spese pubbliche, inserendosi tra due procedimenti: quello relativo al bilancio di previsione, con cui vengono stanziate le somme, e quello di rendicontazione, con il quale viene approvato il bilancio consuntivo;
infine abbiamo i procedimenti di amministrazione del personale indicano le modalita di esplicazione del rapporto tra il dipendente e la propria amministrazione. Come detto si e' assistito alla cd. privatizzazione del pubblico impiego, con la conseguenza che il dirigente agisce con i poteri del datore di lavoro privato. Come detto pero' permangono una serie di attivita' procedimentalizzate, che sono state inserite nelle tabelle allegate al regolamento adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990. Si pensi, oltre al reclutamento, al collocamento a riposo, al trasferimento, ai procedimenti disciplinari.
Ricapitolando, si e' proceduto seguendo i seguenti criteri:
innanzitutto nella tabella allegata al regolamento si sono incluse quelle attivita' che senza ombra di dubbio danno vita ad un procedimento amministrativo (procedure concorsuali per l'assunzione di personale e procedure per la scelta del contraente nell'ambito degli appalti pubblici);
si sono considerate quindi una serie di attivita' procedimentalizzate, per le quali vi sono normative specifiche, che disciplinano il modo in cui l'amministrazione deve agire;
si sono considerati i procedimenti strumentali, relativi ad attivita' di organizzazione dell'ente, alla finanza e al personale (queste ultime per la parte procedimentalizzata);
infine, e questa e' stata una scelta dei compilatori delle tabelle, anche per garantire linearita' e trasparenza, nel definire tempi e responsabilita' non si sono considerati i procedimenti nella loro interezza, ma per singole fasi. La conseguenza e' che qualora un procedimento sia di competenza di diverse unita' in seno all'ICE (Dipartimenti e aree), si e' provveduto a separare ogni singola fase del procedimento, che sia affidata a responsabili diversi, specificandone il relativo termine di conclusione.
Resta da fare un'ultima precisazione: scorrendo la tabella si potra' notare come per alcune aree vi siano piu' procedimenti, mentre per altre sono poche le attivita' considerate.
Il regolamento adottato ha lo scopo di determinare termini e responsabili dei singoli procedimenti, con cio' pero' non esaurendosi l'attivita' svolta in seno all'ICE.
Anzi, in base alle considerazioni esposte in precedenza, data la natura di ente istituzionale volto a fornire servizi alle imprese, la maggior parte delle attivita' svolte dall'ICE non hanno natura procedimentalizzata, essendo di conseguenza superfluo procedere nei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990.
5. Secondo la definizione data da Giannini, per procedimento amministrativo si intende «una serie di atti e di operazioni posti in essere da un unico o da diversi agenti, solitamente culminanti in un provvedimento, e strutturalmente e funzionalmente collegati dall'obiettivo avuto di mira, e percio' appunto coordinati in procedimento».
6. Il provvedimento amministrativo e' definito dalla dottrina come «una manifestazione di volonta' avente rilevanza esterna, proveniente da una PA nell'esercizio di una attivita' amministrativa, indirizzata a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi».
7. Gli aspetti piu' rilevanti, che caratterizzano il provvedimento sono:
a) la forza giuridica: consiste nell'imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari (questa forza va sotto il nome di autoritarieta);
b) l'efficacia o esecutorieta', consistente nella possibilita', concessa alla PA, di dare immediata e diretta esecuzione all'atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronuncia giurisdizionale;
c) tipicita': i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento;
d) nominativita': a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare e' preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge.
8. Non tutta l'attivita' di una pubblica amministrazione puo' dirsi procedimentale, ossia finalizzata all'adozione di un provvedimento amministrativo, o comunque procedimentalizzata; cio' comporta che non per ogni attivita' e atto, che dalla stessa scaturisca, si debba procedere nei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della legge, ossia individuando un responsabile e un termine per l'adozione del provvedimento finale.
9. Si pensi in particolare al rapporto di impiego con l'amministrazione: con il decreto legislativo n. 29/1993 sostituito dal decreto legislativo n. 165/2001 recante norme sul lavoro pubblico (le cui disposizioni sono state recepite, unitamente alle integrazioni e modificazioni intercorse nel corso di questi anni) si e' avuta quella che viene definita la cd. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che lo stesso e' oggi disciplinato dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali del diritto del lavoro e dai contratti collettivi di lavoro (aventi natura di diritto privato). Il datore di lavoro pubblico agisce con gli stessi poteri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che non solo si e' avuta una modificazione profonda della natura del rapporto, ma che gli atti di gestione del personale hanno natura di diritto privato e non provvedimentale. Questo comporta che non trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge, riguardanti la motivazione e il termine per l'adozione dell'atto considerato.
10. Quanto ai procedimenti, questi sono caratterizzati da una serie di fasi, finalizzate all'adozione di un provvedimento finale. Queste sono:
a) iniziativa: e' la fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare. Puo' essere di parte (istanza dei privati interessati, denunce, ricorsi) ovvero d'ufficio, ossia in questo secondo caso quando l'attivita' promana dallo stesso organo competente per l'emissione del provvedimento. L'iniziativa d'ufficio puo' anche venire da un organo diverso da quello competente ad emettere il provvedimento finale (es. richieste e proposte);
b) istruttoria: e' la fase nella quale si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
c) decisoria: e' la cd. fase deliberativa, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. L'atto che deve essere adottato puo' essere discrezionale o vincolato: nel primo caso la PA deve provvedere ad effettuare la comparazione tra gli interessi acquisiti e coinvolti nell'azione amministrativa; nel caso di atti vincolati dovra' limitarsi a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento;
d) fase integrativa dell'efficacia: e' un momento solo eventuale, che si ha quando la legge non ritiene sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori atti od operazioni. Esempi sono costituiti dalle previsioni di atti di controllo (si pensi all'approvazione di alcune deliberazioni dell'ICE da parte del Ministro, che esercita la sorveglianza o comunque competente ex lege), ovvero dalle forme di comunicazione, pubblicazione o notificazione.
11. Particolare importanza ai nostri fini ha la fase di iniziativa; da questa nascono tre ordini di obblighi:
a) comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;
b) individuazione del responsabile del procedimento: nelle forme previste dal regolamento adottato dall'ICE e secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate allo stesso, costituenti parte integrante e sostanziale;
c) conclusione del procedimento entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero nelle tabelle allegate al regolamento adottato dall'ICE.
12. Per quanto riguarda il termine per l'adozione del provvedimento finale, ai fini della decorrenza nel regolamento adottato dall'ICE si e' distinto tra l'iniziativa di ufficio e quella di parte: nel primo caso non vi sono particolari problemi, rinviandosi a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento; per quanto riguarda l'iniziativa di parte il termine decorre dalla data in cui l'Istituto ha ricevuto la domanda o l'istanza. Va chiarito che nel caso di deposito presso la sede dell'Istituto fara' fede la data di protocollazione; per quanto riguarda l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il termine e' quello della data di ricezione indicata nella ricevuta stessa, che viene restituita al mittente.
13. Puo' verificarsi che la domanda presentata dall'interessato sia irregolare o incompleta: in questo caso occorre dare comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. Il termine si interrompe e iniziera' a decorrere un nuovo termine dalla data della regolarizzazione o della presentazione dei documenti mancanti.
14. Se per eccezionali e fondati motivi il procedimento non puo' concludersi nei termini determinati nelle tabelle allegate al regolamento, il responsabile del procedimento deve dare tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, motivando le ragioni dell'impossibilita' a provvedere e/o del ritardo, indicando un nuovo termine per l'adozione dell'atto. Comunque la durata del procedimento non potra' essere superiore al doppio del termine originariamente determinato nelle tabelle allegate al regolamento.
15. Per quanto riguarda il responsabile del procedimento nelle tabelle sono individuati i dipartimenti e le aree competenti. In particolare occorre distinguere tra responsabili del procedimento e responsabili dell'adozione del provvedimento finale: quanto ai primi, a seconda delle determinazione adottate a seguito della presentazione dell'istanza di parte o dell'iniziativa d'ufficio, potranno essere:
a) il direttore di dipartimento, che riservi a se' l'istruttoria procedimentale;
b) il dirigente dell'area, secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate al regolamento;
c) i dipendenti titolari di «posizioni organizzative».
I responsabili dell'adozione del provvedimento finale sono comunque il dirigente del dipartimento o dell'area competente, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145 in materia di delega di funzioni dei dirigenti.
16. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve contenere la indicazione del soggetto responsabile del procedimento, secondo quanto detto al punto precedente, e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.
Si vedano le previsioni di cui all'art. 9 del regolamento dell'ICE.
SINTESI ADEMPIMENTI

=====================================================================
Azione/accadimento | Obbligo ===================================================================== Presentazione domanda o istanza |Rilascio ricevuta (art. 4, (art. 4, comma 2) |comma 5) ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione di avvio del
|procedimento, nella forma della Presentazione domanda o istanza |ricevuta dell'istanza (art. 9, (art. 4, comma 2) |comma 1) ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione di avvio Presentazione domanda o istanza |procedimento attraverso forme di (art. 4, comma 2) interessanti |pubblicita' idonee (art. 9, risultanti numerosi |comma 3) ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione di avvio del Presentazione domanda o istanza |procedimento a procedimento (art. 4, comma 2) particolari |iniziato, con opportuna esigenze di celerita' |motivazione (art. 9, comma 4) --------------------------------------------------------------------- Presentazione domanda o istanza | (art. 4, comma 2) atto propulsivo |Comunicazione all'atto della da organi o uffici di altra |ricezione della relativa amministrazione |documentazione (art. 9, comma 5) ---------------------------------------------------------------------
|Determinazione del dirigente
|responsabile del procedimento
|ovvero del dipendente titolare di Avvio del procedimento a seguito |{posizione organizzativa} (art. 8, di istanza di parte o d'ufficio |comma 1 e 2) ---------------------------------------------------------------------
|Determinazione del dirigente (di
|dipartimento o di area) Avvio del procedimento a seguito |responsabile dell'adozione del di istanza di parte o d'ufficio |provvedimento finale ---------------------------------------------------------------------
|Il dirigente deve fornire entro
|dieci giorni dal ricevimento
|opportuni chiarimenti o adottare Omissione, ritardo, incompletezza |le misure necessarie, per favorire della comunicazione - segnalazione|l'intervento dell'interessato nel scritta interessato |procedimento (art. 9, comma 7) ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione dell'irregolarita' o
|dell'incompletezza della domanda o
|della documentazione entro 30 Verifica regolarita' e completezza|giorni dal ricevimento (art. 4, dell'istanza |comma 3) ---------------------------------------------------------------------
|Tempestiva comunicazione, Eccezionali e fondati motivi che |motivando le ragioni rendano impossibile conclusione |dell'impossibilita' a provvedere procedimento nei termini |e/o ritardo (art. 5, comma 4) ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazione agli interessati di Richiesta pareri - responsabile |tale determinazione (sospensione che non voglia procedere trascorso|del termine per un periodo il termine di cui all'art. 16 |comunque non superiore a sessanta della legge |giorni) (art. 6, comma 2) ---------------------------------------------------------------------
|Idonea comunicazione agli
|interessati della causa di Cause di sospensione del termine |sospensione del termine (art. 7, del procedimento (art. 7, comma 1)|comma 2) --------------------------------------------------------------------- Provvedimento sottoposto a |Indicazione in calce dell'organo controllo preventivo di |competente e dei termini previsti legittimita' |(art. 5, comma 5) ---------------------------------------------------------------------
|Risposta all'istanza
|dell'interessato da parte del
|direttore del dipartimento o del Inosservanza dei termini del |direttore generale (art. 7, procedimento |comma 1)

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241, RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI
DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Istituto nazionale per il commercio estero determina, per quanto non sia stabilito direttamente per legge o per regolamento, i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza e le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
2. Le determinazioni, di cui al comma precedente, sono riportate nelle tabelle in allegato, costituenti parte sostanziale e integrante del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Istituto»: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
b) per «legge»: la legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) per «interessati»: i soggetti di cui all'art. 7 della legge, che devono ricevere le informazioni di cui all'art. 8 della medesima legge. Sono coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento. Sono altresi' i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento finale, nei cui confronti possa derivare un pregiudizio;
per «dipendenti titolari di posizioni organizzative»: le posizioni organizzative definite all'interno del funzionigramma della sede e della rete Italia.
Art. 2.
Iniziativa e conclusione dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto possono essere promossi d'ufficio o ad iniziativa di parte.
2. Tutti i procedimenti di competenza dell'Istituto devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito, per ciascun tipo di procedimento, nelle tabelle allegate. In mancanza di determinazione da parte della legge o del regolamento, ovvero da parte dell'Istituto, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate, il termine di conclusione del procedimento e' di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge.
Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti il cui atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Istituto, della richiesta o della proposta.
Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto ha ricevuto la domanda o l'istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti, ovvero dall'Istituto, ove portati a idonea conoscenza dei richiedenti.
2. La domanda o l'istanza deve essere indirizzata all'organo competente e deve essere corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.
3. Nell'ipotesi in cui la domanda o l'istanza presentata dall'interessato risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause di irregolarita' od incompletezza.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine iniziale del procedimento si interrompe. Un nuovo termine inizia a decorrere dopo il ricevimento della domanda regolarizzata o completa della documentazione mancante.
5. All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.
Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. In questo caso si provvedera' successivamente ad inviare comunicazione dell'avvio del procedimento, con le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.
Art. 5.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Nelle tabelle allegate per ogni Dipartimento sono riportati i procedimenti di propria competenza, con l'indicazione del termine, entro cui deve essere adottato il provvedimento finale, dell'area responsabile e della relativa fonte recante la disciplina procedimentale.
3. Qualora il responsabile del procedimento ritenga che, per eccezionali e fondati motivi, il procedimento medesimo non possa concludersi nei termini determinati nelle tabelle allegate, deve darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, motivando le ragioni dell'impossibilita' a provvedere e/o del ritardo, indicando il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto. La durata complessiva dell'intero procedimento non potra' comunque essere superiore al doppio del termine originariamente fissato nelle allegate tabelle.
4. I termini per la conclusione del procedimento, determinati nelle tabelle allegate, si intendono non comprensivi dell'eventuale periodo di tempo necessario per l'adozione di un atto di controllo avente carattere preventivo. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
Art. 6.
Acquisizione di pareri o di valutazioni tecniche
1. Nel caso in cui debba essere sentito un organo consultivo, ai sensi dell'art. 16 della legge, il termine del procedimento si sospende. Trascorso il termine per l'acquisizione del parere, il responsabile del procedimento puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso e riprende a decorrere, dopo la sospensione, il termine residuo per la conclusione del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui al comma precedente, ove ritenga di non volersi avvalere della facolta' di procedere in mancanza dell'acquisizione del parere, deve comunicare agli interessati tale determinazione. In questi casi la sospensione del termine del procedimento viene prorogata per un periodo che non puo' essere comunque superiore ad altri sessanta giorni.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge, l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche da parte di organi, amministrazioni o enti, non comporta la sospensione del termine del procedimento determinato nelle tabelle allegate.
4. L'eventuale acquisizione di un parere da parte dell'area legale, interna all'Istituto, non comporta sospensione del termine del procedimento.
Art. 7.
Altri casi di sospensione
del termine del procedimento
1. Oltre ai casi indicati negli articoli precedenti, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso altresi':
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento sia richiesto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) nel caso di acquisizione obbligatoria di atti di competenza di altre amministrazioni, per il periodo necessario all'adozione dell'atto considerato, secondo le determinazioni delle amministrazioni competenti, adottati ai sensi dell'art. 2 della legge;
c) in pendenza delle eventuali decisioni degli organi istituzionali, cosi' come previsto dalla legge o da altro regolamento.
2. Nei casi di sospensione del termine, determinati al comma precedente, deve essere data idonea comunicazione agli interessati.
Art. 8.
Rimedi per l'inosservanza dei termini
Ai sensi dell'art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 163/1995, convertito nella legge n. 273/1995, decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'interessato puo' produrre istanza al direttore del Dipartimento cui afferisce l'unita' responsabile del procedimento, o al direttore generale, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' il Dipartimento o l'area competente, secondo le determinazioni di cui alle tabelle allegate al presente regolamento.
2. Il direttore di Dipartimento o il dirigente dell'area, a seconda delle determinazioni di cui al comma precedente, puo' affidare ai dipendenti titolari di «posizioni organizzative» la responsabilita' dell'istruttoria o di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento. Il dirigente rimane comunque responsabile dell'adozione del provvedimento finale, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di delega di funzioni dei dirigenti.
3. Al responsabile del procedimento spettano le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento. Inoltre deve svolgere tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli relativi all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 10.
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. La notizia dell'avvio del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge, e' data in forma scritta agli interessati.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, all'atto della ricezione della domanda e' rilasciata agli interessati una ricevuta contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Tale ricevuta ha valore di comunicazione dell'avvio del procedimento.
3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' in presenza di particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a procedimento gia' avviato.
5. Nel caso di procedimenti, il cui atto propulsivo promani da organi o uffici di altra amministrazione, e' inviata agli interessati una apposita comunicazione all'atto della ricezione della relativa documentazione.
6. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dagli interessati, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa responsabile.
7. Il dirigente deve fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione delle circostanze, di cui al comma precedente, gli opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie, per favorire l'intervento dell'interessato nel procedimento.
Art. 11.
Integrazione e modificazione
del presente regolamento
1. Le eventuali modifiche alle determinazioni dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, costituendo modificazione del presente regolamento, devono avvenire attraverso l'integrazione o la sostituzione delle tabelle allegate con le medesime forme adottate per il presente provvedimento.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Qualora la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, ovvero preveda un termine per la conclusione di un procedimento che sia stato oggetto delle determinazioni delle tabelle allegate, i termini contenuti nelle stesse si intendono modificati in conformita'.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Pubblicita' ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e le successive modificazioni e integrazioni saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e affissi, per un periodo di tempo di quindici giorni, all'albo della sede centrale dell'Istituto e diffusi presso le sedi periferiche.
Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'I.C.E., CON INDICAZIONE DEI RISPETTIVI TERMINI DI CONCLUSIONE E RELATIVE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI.

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area amministrazione economica del personale

Rilascio certificazioni stipendiali/ previdenziali/ fiscali.... 30 giorni dalla
domanda

Liquidazione stipendi al personale dipendente di ruolo C.C.N.L. 30 giorni dalla
maturazione
del diritto Applicazione di ritenute extraerariali: atti di sequestro, sentenze attributive di alimenti, ritenute sindacali, ecc. Testo unico
assistenza
creditizia 30 giorni dalla
notifica del
provvedimento

Ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita Delega
dipendente 30 giorni dalla
richiesta del
dipendente

Assoggettamento a ritenute fiscali previdenziali assistenziali indennita'di missione 30 giorni dal
ricevimento della
documentazione

Liquidazione T.F.R Legge
n. 297/1982 180/270 giorni
dalla cessazione del
rapporto

Trattamento economico per trasferimenti per servizio in Italia Dipendenti:
art. 22
C.C.N.L.
Integrativo
1998/2001
personale non
dirigente EPNE
(del Consiglio
d'amministrazione
245/01)

rimborso spese di viaggio Dirigenti: legge
n. 88/1989,
legge n. 72/1975 10 giorni dal
ricevimento della
documentazione

rimborso spese trasporto masserizie 10 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente

liquidazione indennita' di sistemazione 30 giorni dalla data
del trasferimento

concessione contributo abitazione 30 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente

liquidazione indennita' di richiamo 30 giorni dal
rientro nella
precedente sede

Trattamento di sede estera: Allegato A del
ROP/ROD e s.m.i.

approvazione scelta percorsi viaggi dipendente trasferito all'estero: c.s.

1) pre-pagato 10 giorni dalla
richiesta

2) autorizzazione al mezzo privato (Direttore dipartimento) 10 giorni dalla
richiesta

3) autorizzazione emissione biglietti in loco 10 giorni dalla
richiesta liquidazione indennita' prima sistemazione: c.s.

1) anticipo 10 giorni dalla
richiesta prima
della partenza

2) saldo 10 giorni dalla
data di arrivo nella
sede estera

determinazione indennita'sede estera c.s 10 giorni dalla data
di arrivo nella sede
estera

variazioni individuali indennita' sede estera c.s 10 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente

variazioni indennita' sede estera per provvedimenti di carattere generale Decreti MAE/Min.
Tesoro C.C.N.L. 1) personale in servizio all'estero 30 giorni dalla
delibera del
Consiglio
d'amministrazione

2) personale rientrato in Italia 30 giorni dalla
delibera del
Consiglio
d'amministrazione

liquidazione anticipo spese trasporto masserizie Allegato A del
ROP/ROD e s.m.i. 10 giorni da
acquisizione
documentazione

rimborso a saldo spese trasporto masserizie c.s. 10 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente

autorizzazione al rimborso spese viaggi c.s. 10 giorni dal
ricevimento della
domanda concessione contributo abitazione c.s. 30 giorni dal
ricevimento della
domanda

liquidazione indennita' di richiamo c s senza richiesta,
effettuata d'ufficio
45 giorni prima del
rientro

provvidenze scolastiche c.s. 30 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente rimborso spese viaggio trasferimento ed emergenza bagaglio al seguito c.s. 10 giorni da
acquisizione
documentazione
completa ed
esauriente

controllo e liquidazione missioni personale della Sede Italia: 15 giorni dalla
presentazione della
documentazione di
spesa

dipendenti:
art. 21 C.C.N.L.
integrativo
1998/2001
personale non
dirigente EPNE
(del Consiglio
d'amministrazione
n. 244/01)
dirigenti: legge
n. 417/1978
D.P.C.M.
15 febbraio 1995

estero:
dipendenti/
dirigenti:
tabelle A/B
allegate al
decreto
ministeriale
27 agosto 1988
e decreto
ministeriale
2 aprile 1999
(MAE)
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area organizzazione e servizi generali

Preparazione scheda tecnica per l'affidamento dell'archivio di deposito in outsourcing e per consulenza archivistica periodica Decreto del
Presidente
della Repubblica
n. 1409 del
30 settembre 1963,
D.lgs. n. 480 del
29 ottobre 1999,
legge n. 352
dell'8 ottobre
1997 (art. 1),
direttive
AIPA C.d.S.
n. 113 del
10 luglio 1998,
O.d.S. n. 15 del
21 dicembre 2000,
O.d.S. n. 15 del
24 gennaio 2001 30 giorni

Preparazione schede tecniche per l'avvio delle procedure di gara trattativa privata per la gestione di contratti in out sourcing, relativi alle apparecchiature per le comunicazioni postali e telefoniche, ai trasporti, alle manutenzioni varie della Sede, al servizio di vigilanza, ai servizi sanitari ed assicurativi R.A.C. delibera
del Consiglio
d'amministrazione
n. 371 del
20 dicembre 2000
con approvazione
del
funzionigramma;
funzionigramma
con attribuzione
posizioni
organizzative
della sede,
approvato con
determinazione
del D.G. n. 66
del 26 marzo 2001 30 giorni per
ogni singola
tipologia di
servizio
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area amministrazione giuridica del personale

Reclutamento del personale D.lgs.
n. 165/2001, Termini del bando di
art. 35 concorso cosi'come
autorizzati dal
Consiglio
d'amministrazione

Prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro Legge
n. 421/1992,
art. 3,
D.L. n. 503 1992,
art. 16, C.C.N.L.
1994/1997,
art. 24, comma 3 30 giorni dalla
domanda

Sussidi Decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 509/1979,
art. 59 C.d.S.
n. 15/02 60 giorni dalla
domanda

Contributi socio-scolastici Decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 509/1979,
art. 59,
C.d.S. n. 15/02 60 giorni dalla
domanda Contributo centri estivi Decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 509 1979,
art. 59
C.d.S. n. 15/02 60 giorni dalla
domanda

Aspettativa Ricongiungimento al coniuge Legge n. 26/1980
Legge n. 333/1985 30 giorni dalla
domanda
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area gestione e sviluppo personale

Trasferimenti sede C.C.N.L.
(1998/2001)

su richiesta R.O.P. Risposta
C.C.N.L. interlocutoria ai
(1998/2001) soggetti
interessati: 90
giorni dalla
richiesta

di ufficio R.O.P. Tempi di adozione
del provvedimento:
90 giorni dalla
manifestazione
dell'esigenza

Trasferimenti in Italia C.C.N.L.
(1998/2001)

su richiesta R.O.P. Risposta
interlocutoria ai
soggetti
interessati: 180
giorni dalla
richiesta

di servizio Art. 14,
legge n. 88/1989
Art. 22
C.C.N.L. biennio
economico
(2000-2001)
Delibera
n. 245/2001
Art. 27 R.O.P. Tempi di adozione del
provvedimento: 180
giorni dal termine
previsto per la
presentazione della
domanda

Trasferimento estero Art. 10, comma 3,
legge n. 68/1997
Delibera
n. 581/1996
Art. 27 e
allegato A
del R.O.P. L'informativa,
relativa alle
decisioni sui
trasferimenti, viene
pubblicizzata entro
365 giorni dal
termine previsto per
la presentazione
della domanda Rientri Articoli 6, 27
e allegato A
del R.O.P. 90 giorni dalla
comunicazione
all'interessato

Mobilita':

in entrata Capo III, legge
n. 165/2001 60 giorni
Art. 3, C.C.N.L.
biennio economico
(2000-2001)
Art. 23 C.C.N.L.
dirigenti
(1998/2001)

in uscita Capo III, legge
n. 165/2001 60 giorni dal
nullaosta dell'Ente
di destinazione
(completamento
dell'istruttoria)
Art. 3 C.C.N.L.
biennio economico
(2000-2001)
Art. 23 C.C.N.L.
dirigenti
(1998-2001)

comandi e distacchi Art. 17,
legge n. 127/1997
Art. 12 R.O.P. 30 giorni dalla
richiesta, ove non
disposto diversamente
da specifiche
normative

Corsi concorsi C.C.N.L.
integrativo
I.C.E.
n. 98/2001
(delibera
n. 324/1999) 180 giorni dalla
pubblicazione del
bando

Selezioni per titoli professionali e di servizio Art. 35
C.C.N.L.
(98/2001)
Delibera
n. 64/1998
Delibera
n. 124/1998
Delibera
n. 371/2000
Delibera
n. 410/2001 180 giorni

Procedure concorsuali esterne C.C.N.L.
integrativo
I.C.E.
n. 98/2001
(delibera
n. 324/1999)
Articoli 35,
37, 38, 39
legge
n. 165/2001
Titolo II
R.O.P.
Decreto del
Presidente della
Repubblica
n. 487/1994 545 giorni dalla
pubblicazione del
bando

Accesso fascicolo Personale Art. 12 R.O.D.
Art. 14 R.O.P.
Art. 40 C.C.N.L.
biennio
economico
(2000/2001)
Capo V, legge
n. 241/1990
Art. 22, legge
n. 675/1996
(dati sensibili)
Regolamento
attuativo I.C.E.
(Gazzetta
Ufficiale n. 232) Entro 30 giorni
(copie conformi,
dichiarazioni)
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Area relazioni sindacali

Permessi, aspettative. Distacchi sindacali, aspettative e permessi per funzione pubblica 30 giorni dalla
richiesta
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Direzione bilancio, amministrazione e contabilita'
Area approvvigionamenti e contratti

Iscrizione albo fornitori dell'I.C.E., inclusi i sopralluoghi tecnici R.A.C. 60 giorni dalla
ricezione della
documentazione
richiesta o 90
giorni nel caso
sopralluogo

Aggiudicazione appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (euro 6.242.028,00) D.lgs.
n. 406/1991
e s.m. 240 giorni
dall'inizio del
procedimento

Aggiudicazione appalti di lavori d'importo inferiore a 5 milioni di DSP mediante esperimento di gara pubblica Legge
n. 109/1994
e s.m. 240 giorni
dall'inizio del
procedimento

Aggiudicazione appalti di forniture o servizi d'importo pari o superiore a 200 mila DPS (euro 249.681,00) D.lgs.
n. 358/1992
e s.m.
D.lgs.
n. 157/1995
e s.m. 180 giorni
dall'inizio del
procedimento

Aggiudicazione appalti di forniture o servizi di importo inferiore a 200 mila DPS 90 giorni
dall'inizio del
procedimento

Richiesta di accesso a documentazione di gara D.lgs.
n. 358/1992
e 157/1995 15 giorni
Legge
n. 241/1990 30 giorni
D.lgs.
n. 406/1991 30 giorni a partire
dall'aggiudicazione
Legge
n. 241/1990

Collaudo o regolare esecuzione del bene o prestazione oggetto del contratto R.A.C. 60 giorni
dall'inizio
del procedimento

Forniture, prestazioni di servizi ed effettuazione lavori mediante trattativa privata R.A.C.

reperimento del fornitore o del prestatore di servizi esame e valutazione delle offerte

stipula del contratto 90 giorni
dall'inizio
del procedimento

Svincolo cauzioni 30 giorni
dall'acquisizione
della regolare
esecuzione
o collaudo

Contratto d'acquisto di beni immobili R.A.C. 180 giorni
dall'acquisizione
della documentazione
completa

acquisizione autorizzazione dell'organo competente

Contratto di comodato R.A.C. 120 giorni
dall'acquisizione
della documentazione
completa

acquisizione autorizzazione dell'organo competente

Contratto di locazione di immobili adibiti a sede degli uffici periferici in Italia e all'estero:

acquisizione autorizzazione dell'organo competente relativamente a: R.A.C. 120 giorni
dall'acquisizione
della documentazione
completa 1)locazione 2)rinnovo 3)disdetta 4)sublocazione

Adeguamento del canone di locazione da parte della proprieta' per l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione: R.A.C. 90 giorni dall'inizio
del procedimento

acquisizione autorizzazione dell'organo competente

Riconoscimento di debito per occupazione extracontrattuale dei locali o per danni, accertati all'atto del rilascio dei locali, non derivanti dall'uso degli stessi in conformità del contratto: acquisizione autorizzazione dell'organo competente R.A.C. 90 giorni dalla
definizione legale
della questione
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Area amministrazione

Emissione ordinativi di pagamento delle fatture passive... Codice civile Secondo i termini
art. 1277, contrattuali,
legge 720/1984 compatibilmente con
Art. 47, comma 3 le norme sul tiraggio
legge n. 449/97 di tesoreria.
Art. 66, 90 giorni
comma 2,
legge
n. 388/2000
D.M. n. 2487
del
23 gennaio 2001

Emissione ordinativi di pagamento degli stipendi del personale 30 giorni

Emissione ordinativi di pagamento delle missioni del personale 60 giorni

Emissione note di credito 40 giorni dalla
segnalazione
dell'ufficio
competente (in caso
di reclamo da parte
di aziende su
servizi resi)
COORDINAMENTO P.A.G. (Progetti, allestimenti, grafica)

Progettazione piccole opere,comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi: allestimenti piccole e medie iniziative, ristrutturazione uffici, ecc. (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto esecutivo sul quale procedere alla trattativa, licitazione,ecc.) 45 giorni dalla
ricezione dei dati
di progettazione

Progettazione allestimento iniziative su grandi superfici, comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi: (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto esecutivo sul quale procedere alla trattativa, licitazione, ecc.) 90 giorni dalla
ricezione dei dati di
progettazione

Progettazione grandi opere quali grandi eventi, ecc. comprensiva dei documenti tecnico-amministrativi (ciclo completo dalla progettazione di massima al progetto sul quale procedere alla gara) 180 giorni dalla
ricezione dei dati di
progettazione

Sopralluogo tecnico dell'azienda allestitrice ai della selezione per l'inserimento nell'albo fornitore I.C.E. (fase della procedura di selezione per l'inserimento nell'albo fornitori) 60 giorni dalla
ricezione della
documentazione
richiesta o
90 giorni nel caso
di sopralluogo
DIPARTIMENTO PROMOZIONE E COOPERAZIONE
Area programmazione e controllo

Istruttoria, redazione della proposta di programma annuale di attivita' promozionale e sua trasmissione al Ministero delle Attivita' produttive Legge n. 68 del
25 marzo 1997
art. 7 30 giugno anno
precedente

Elaborazione e trasmissione al Ministero delle attivita' produttive della relazione sulle attivita' promozionali 31 maggio anno
successivo
DIPARTIMENTO PROMOZIONE E COOPERAZIONE
Area del Dipartimento competente per settore merceologico

Presentazione agli organi deliberanti dell'I.C.E. di proposte d'attuazione di commesse privatistiche 45 giorni dalla
richiesta
dell'ufficio estero
alla sede

Trasmissione alle aziende della circolare che pubblicizza l'iniziativa promozionale e successive procedure per l'esame e l'accettazione delle domande di partecipazione pervenute 90 giorni dalla
ricezione del modulo
di ammissione
180 giorni per
determinate fiere
dell'area produzione
agro-alimentare
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON LE REGIONI E COORDINAMENTO RETI
Aree di coordinamento secondo la competenza geografica
(Italia, Europa/Meda, Asia, Africa Sub.na e Oceania, Americhe)

Istruttoria per istituzione/soppressione uffici in Italia e unità operative all'estero (presentazione appunto al consiglio d'amministrazione) Legge n. 68/1997,
art. 4, punto 4 30 giorni dalla
ricezione delle
direttive

Istruttorie relative ai nuovi ambiti organizzativi (sportelli regionali) a supporto dell'internazionalizzazione (presentazione appunto al consiglio d'amministrazione) Legge n. 68/1997,
art. 3, punto 3 30 giorni

Istruttoria per conferimento incarichi istituzionali al personale di ruolo in servizio presso le reti (presentazione proposta al direttore generale) Idem 20 giorni dalla
richiesta

Autorizzazioni alle Missioni O.d.S. 3 del
5 giugno 2001 7 giorni dalla
richiesta oppure
secondo data
richiesta

Istruttoria di autorizzazione ad uffici esteri per sostituzione di personale locale (presentazione proposta al direttore
generale) O.d.S. 8 del
26 ottobre 2001 10 giorni dalla
richiesta

Istruttoria di autorizzazione ad uffici esteri per: assunzione personale locale con ampliamento organico aumento retributivo discrezionale personale locale gratifiche discrezionali per personale locale (presentazione proposta al direttore generale) C.d.S. 40 del
16 aprile 1999 10 giorni dalla
richiesta
DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Direzione del Dipartimento

Scelta del contraente per contratti di fornitura di beni (stampa di materiale pubblicitario per la formazione) e servizi (selezione docenti per i corsi di formazione)... R.A.C. 30 giorni
DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Area progetti e formazione internazionale

Scelta del contraente per contratti docenti ed altre professionalità corsi di formazione internazionale R.A.C. Del.
consiglio
d'amministrazione
n. 357 del
12 novembre 2001 30 giorni

Scelta del contraente per contratti per fornitura beni e servizi in occasione corsi di formazione internazionale . . . . R.A.C. 30 giorni

DIPARTIMENTO FORMAZIONE Area formazione manageriale

Scelta contraente relativamente a contratti per docenti ed altre professionalità corsi di formazione manageriale R.A.C.
Del. Consiglio
d'amministrazione
n. 357 del
12 novembre 2001 60 giorni

Scelta contraente relativamente a contratti per fornitura beni e servizi in occasione di corsi di formazione manageriale R.A.C. 60 giorni

Espletamento concorso per corsi in commercio estero(COR.C.E.) 210 giorni dalla
pubblicazione del
bando nella
Gazzetta Ufficiale

Comunicazione di non accettazione della domanda di partecipazione al COR.C.E. per mancanza di uno o più requisiti richiesti 60 giorni

Richiesta visione documenti concorso o esito concorso 30 giorni dal
ricevimento della
richiesta

Richiesta effettuazione tirocini (risposta negativa o positiva) 60 giorni dal
ricevimento della
richiesta
DIPARTIMENTO GIURIDICO LEGALE
Area segretariato

Istruttoria per la presentazione di proposte di delibere/atti autorizzativi agli organi deliberanti/direttore generale 20 giorni dal
ricevimento della
documentazione dai
proponenti

Trasmissione al M.A.P. del parere rilasciato dal comitato consultivo 10 giorni dal
rilascio del parere

Trasmissione alle amministrazioni vigilanti delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione per l'approvazione, laddove prevista 10 giorni dalla
deliberazione

Trasmissione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione agli uffici competenti 10 giorni
dall'adozione, o
dall'approvazione
da parte delle
amministrazioni
vigilanti, laddove
prevista

Affissione in sede delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione 20 giorni
dall'adozione, o
dall'approvazione da
parte delle
amministrazioni
vigilanti, laddove
prevista

Inserimento nella rete telematica Intranet delle deliberazioni adottate dal consiglio d'amministrazione 20 giorni
dall'adozione o
dall'approvazione,
laddove prevista
COORDINAMENTO TECNICO NAZIONALE AGROALIMENTARE

Presentazione agli organi deliberanti dell'I.C.E. delle proposte per l'attuazione di singole iniziative (convenzioni ICE AGEA per il controllo di prodotti ortofrutticoli sui mercati interni) (convenzioni con le regioni per i controlli fito-sanitari sui prodotti in esportazione) Normative
specifiche 20 giorni prima
dell'effettuazione

Assegnazione del numero di marchio INE R.D.L. legge
n. 144/1933
D.L.
14 dicembre 1933 15 giorni

Controlli qualitativi prodotti ortofrutticoli allo stato fresco Reg. CE 2200/96
Reg. CE 1148/01 1 giorno

Controlli su piante vive e prodotti floricultura Reg. CEE 234/68
Reg. CEE 316/68
D.M.
10 febbraio 1976 1 giorno

Controlli qualitativi sul riso lavorato diretto all'estero anche come aiuto alimentare Legge
n. 2842/1928
Legge
n. 38/1979 2 giorni

Controlli qualitativi su Pecorino romano e Pecorino siciliano Legge
n. 116/1969 3 giorni

Concessione marchi d'impresa alle ditte del settore ortofrutticolo (in via provvisoria, in attesa dell'attestato di registrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del M.A.P.) D.M. Ministero
commercio con
estero
20 ottobre 1977
ed altri sugli
imballaggi 15 giorni

Esecuzione del controllo di conformità in materia di norme di qualità degli ortofrutticoli freschi. Rinnovo commissione di valutazione Reg. CEE
n. 2251/92 del
29 luglio 1992
sostituito
dal Reg. CEE
n. 1148/2001 30 giorni dalla
richiesta

Esecuzione del controllo di conformità in materia di norme di qualità sulle banane. Rinnovo commissione di valutazione Reg. CEE
n. 2898/95 del
15 dicembre 1995 30 giorni dalla
richiesta
DIPARTIMENTO INFORMAZIONI STUDI E DIFFUSIONE SERVIZI
Area diffusione servizi

Decisioni sui reclami presentati da terzi sui servizi resi 30 giorni



Note all'art. 1:
- L'art. 2 della legge n. 241/1990 prevede che:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non
provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta
giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti».
- L'art. 4 della legge n. 241/1990 dispone che:
«Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente
stabilito per legge o regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti».
L'art. 7 della legge n. 241/1990 prevede che:
«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita'
del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari».
- L'art. 8 della legge n. 241/1990 dispone che:
«Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista».
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e'
riportato nelle note all'art. 1 del presente regolamento.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e'
riportato nelle note all'art. 1 del presente regolamento.
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui
all'art. 27» (la legge n. 15/1968 e' stata abrogata e le
sue disposizioni sono state recepite dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, cd. testo unico
sulla documentazione amministrativa).
«2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati
e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso
della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare».
Note all'art. 6:
- L'art. 16 della legge n. 241/1990 dispone che:
«Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora vengano ad essi richiesti pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. Nel caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbono essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al
comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti».
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 241/1990
recita:
«Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di
legge o di regolamento sia previsto che, per l'adozione di
un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite
le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere
le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
procedente, si applica quanto previsto dall'art. 16.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo della legge n. 241/1990
vedi note all'art. 1 del presente regolamento.
Nota all'art. 9:
- L'art. 6 della legge n. 241/1990 dispone che:
«Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
valuta, ai fini istruttori le condizioni di
ammissibiita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
cura le comunicazion le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990
vedi note all'art. 1 del presente regolamento.



 
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