Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 8 maggio 2003
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Visto il quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riconosce il diritto degli utenti, nei casi di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale;
Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, e l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, relativi all'assistenza medica di base a tempo determinato a favore degli assistiti non residenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Vista la circolare 11 maggio 1984, n. 1000.116, con la quale il Ministro della sanita' ha fornito indirizzi in materia di «Iscrizione negli elenchi delle unita' sanitarie locali»;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 15 aprile u.s., e' stata presentata la «Relazione sullo stato dei lavori del tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria di cui al punto 15 dell'accordo 8 agosto 2001» e che il Presidente di questa Conferenza ha posto in evidenza, tra le proposte avanzate dal suddetto tavolo, l'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerata l'evoluzione del quadro normativo in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici della popolazione residente, le mutate condizioni di vita e di lavoro della popolazione, caratterizzate da un'accentuata mobilita' sul territorio nazionale, e l'avvenuto consolidamento delle procedure di compensazione della mobilita' sanitaria interregionale, definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto opportuno condividere modalita' uniformi di iscrizione temporanea degli aventi diritto negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che garantiscano con la necessaria flessibilita' il rispetto del principio fissato dall'art. 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ritenuto che l'iscrizione temporanea, ai sensi della normativa vigente, nell'elenco degli assistiti di un'azienda sanitaria locale da diritto a ricevere tutte le prestazioni incluse nei livelli uniformi di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, fatta eccezione per le prestazioni escluse dalla compensazione della mobilita' sanitaria;
Sanciscono il seguente accordo nei termini sottoindicati;
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attivita' di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed e' rinnovabile.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento dei diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso, che l'azienda Usl che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'azienda Usl di residenza, e ne informa tempestivamente la regione.
Roma, 8 maggio 2003
Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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