Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. 1
Contingente di importazione banane - Periodo 1998.

Ritenuto necessario apportare alcuni chiarimenti relativi ad elementi applicativi propri della gestione del contingente tariffario banane, le cui modalita' di applicazione sono individuate con Regolamento (CE) n. 1442/93 e successive modificazioni, si precisa quanto segue:
1. La normativa comunitaria, vigente all'epoca in materia di regime di importazione delle banane nella Comunita' (Regolamento (CE) n. 1442/93, art. 5) prevedeva che il «quantitativo di riferimento», dopo essere stato calcolato e comunicato da parte dell'ex Ministero del commercio con l'estero alla Commissione europea, potesse essere modificato sulla base di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori A, B, C (art. 6 del citato regolamento).
2. La successione nel tempo dei regolamenti (CE) numeri 2071/97 e 1721/98, risultati anche tardivi rispetto alla gestione tecnica del contingente tariffario comunitario, ha comportato l'applicazione, per l'anno 1998, da parte dell'amministrazione, di due diversi coefficienti di riduzione tariffaria per ciascuna categoria di operatori. Il Regolamento (CE) n. 1721/98, nell'abrogare il precedente Regolamento (CE) n. 2071/97, ha stabilito, infine, i coefficienti definitivi, determinati in 0,860438 per gli operatori della categoria A e in 0,527418 per gli operatori della categoria B.
3. Premesso cio', si precisa che il quantitativo totale di banane importato a dazio agevolato non ha ecceduto, nel periodo di riferimento, il limite del contingente tariffario comunitario.
4. Relativamente al superamento della quota specifica 1998, a dazio agevolato, calcolato operatore per operatore, si precisa altresi' che lo stesso, nei casi in cui si e' determinato, e' derivato unicamente dalla tardiva fissazione da parte della Commissione europea del coefficiente definitivo di abbattimento che doveva, ab initio, essere applicato ai dati di riferimento.
5. Pertanto, i titoli rilasciati, relativi al III trimestre 1998, sono stati legittimamente utilizzati dagli operatori italiani, compresi tutti quelli che matematicamente sono risultati, a posteriori, assegnatari di quantita', peraltro legittimamente importate, superiori a quelle derivanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione definitivo per il 1998. Cio' ha comportato, per il IV trimestre, una necessaria compensazione nel rilascio dei titoli, senza peraltro che cio' possa impingere sul legittimo affidamento che le imprese, alla luce della successione di regolamenti nel tempo, avevano riposto sulle assegnazioni legittimamente ottenute nei primi tre trimestri dell'anno.
Si precisa inoltre che - riguardo al regime di cessione dei diritti di importazione da parte degli operatori «nuovi arrivati» in favore degli operatori «tradizionali» - la Commissione UE ha dichiarato che il Regolamento (CE) n. 2362/98 «non comporta alcun limite alla vendita ad un operatore tradizionale di un prodotto gia' messo in libera pratica o all'esistenza di un contratto ancor prima che il prodotto sia messo in libera pratica. Ne consegue che gli obblighi che incombono sull'operatore nuovo arrivato sono l'obbligo di esecuzione in proprio del certificato o in alternativa la possibilita' di trasferire il certificato» - previa approvazione di questo Ministero - «ma unicamente ad altro operatore nuovo arrivato».
Roma, 19 maggio 2003
Il Direttore generale
per la politica commerciale
Teti
 
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