Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 26 febbraio 2003
Perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attivita' di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";
Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di "Area Industriale della Val Basento";
Vista la nota del 6 settembre 2002 prot. 8354/RIBO/DI/B indirizzata alla Regione Basilicata ed all'ARPA della Regione Basilicata con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Area Industriale della Val Basento" nonche' una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;
Vista la nota del 3 ottobre 2002 prot. n. 20899/75B con la quale la Regione Basilicata trasmette la scheda tecnica concernente le aree da inserire nella perimetrazionee del sito di interesse nazionale ricadenti nei Comuni di Ferrandina e Pisticci;
Vista la nota del 4 ottobre 2002 prot. n. 9226/RIBO/DI/P/B indirizzata ai Comuni di Pisticci e di Ferrandina nella quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione della aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Area Industriale della Val Basento";
Viste le note del 13 dicembre 2002 prot. 26884/75B con le quali la Regione Basilicata trasmette al Servizio RIBO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in formato cartaceo e su supporto informatico, la cartografia che individua una nuova perimetrazione, definita d'intesa con i Comuni interessati, del sito di interesse nazionale "Area Industriale della Val Basento", che ricomprende le aree potenzialmente inquinate di pertinenza dei Comuni di Ferrandina e Pisticci gia' individuate nella nota del 3 ottobre 2002 prot. 20899/75B nonche' aree potenzialmente inquinate ricadenti nel territorio dei Comuni di Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra;
Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attivita' di caratterizzazione, per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale e ad attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia, in scala 1:120.000, allegata al presenta Decreto.
La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Basilicata.
L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.
La perimetrazione potra' essere modificate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.
 
Art. 2

Il presente Decreto, con l'allegato, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 febbraio 2003.
Il Ministro: MATTEOLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 55
 
----> Vedere cartografia di pag. 43 <----
 
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