Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 marzo 2003
Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recitate "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attivita' di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";
Vista la nota prot n. 12568 del 21 aprile 1999 con la quale la Regione Autonoma Sardegna chiede l'inserimento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese tra i siti da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale;
Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito di "Sulcis-Iglesiente-Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
Vista la nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 indirizzata ai Comuni di Arbus, Assemini, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte Domus De Maria, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Pabillonis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Pula, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Siliqua, Teulada, Tratalias, Uta Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio e per conoscenza alla Regione Sardegna con la quale si trasmette la proposta di perimetrazione provvisoria del sito "Sulcis-Iglesiente-Guspinese";
Vista la nota prot. n. 12610 del 3 dicembre 2001, con la quale il Comune di Arbus accetta di essere ricompreso nella perimetrazione provvisoria trasmessa con nota prot n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 67 dell'8 gennaio 2002, con la quale il Comune di Calasetta trasmette le planimetrie delle aree ritenute potenzialmente inquinate;
Vista la nota prot. n. 1837/RIBO/DI/B del 20 febbraio 2002 con la quale si sollecita il parere dei restanti Comuni alla proposta di perimetrazione trasmessa con nota prot n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 1946 del 27 febbraio 2002, con la quale il Comune di Carloforte comunica che nel territorio del Comune medesimo non esistono siti inquinati;
Vista la nota prot. n. 2111 del 1° marzo 2002, con la quale il Comune di Uta esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 3073 del 5 marzo 2002, con la quale il Comune di San Gavino Monreale esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 1270 dell'11 marzo 2002, con la quale il Comune di Musei invia copia della deliberazione del Consiglio comunale del 6 marzo 2002 con la quale si esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 8835 del 12 marzo 2002, con la quale il Comune di Iglesias esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 2178 del 13 marzo 2002, con la quale il Comune di Villamassargia esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 16435 del 4 giugno 2002, con la quale la Regione Sardegna propone di rettificare la perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 escludendo dalla stessa il territorio dei comuni di Musei, Pabillonis e San Gavino Monreale;
Vista la nota prot. n. 3182 del 21 giugno 2002, con la quale il Comune di Musei trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale che conferma il parere favorevole alla perimetrazione, trasmessa con nota prot. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001, gia' espresso con la delibera 6 marzo 2002 e chiede alla Regione di non essere escluso da detta perimetrazione;
Vista la nota prot. n. 30819 del 18 ottobre 2002 con la quale la Regione Sardegna trasmette ai Comuni interessati e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la nuova perimetrazione del sito Sulcis-Iglesiente-Guspinese nella quale i Comuni di Musei, Papillonis e San Gavino Monreale non vengono piu' ricompresi nel sito di interesse nazionale e quelli di Assemini, Capoterra, Carbonia, Domus de Maria, Domusnovas, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Pula, Sant'Anna Arresi, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallemosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia vedono l'esclusione di parte dei loro territori rispetto alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 6076 del 18 novembre 2002 con la quale il Comune di Musei concorda con la nuova perimetrazione proposta dalla Regione Autonoma Sardegna, precisando che tale adesione non deve precludere in alcun modo il futuro inserimento del territorio comunale di Musei nella delimitazione nel Geoparco;
Vista la nota prot. n. 38576 del 17 dicembre 2002, con la quale la Regione Sardegna, sentiti i Comuni interessati, invia la nuova proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale "Sulcis-Iglesiente-Guspinese" evidenziando che hanno espresso parere favorevole alla nuova perimetrazione regionale solo i comuni di Assemini, San Gavino Monreale, Musei, Sant'Anna Arresi, mentre il comune di Gonnosfanadiga ha chiesto l'integrale inserimento del proprio territorio nel perimetro e gli altri comuni non hanno fornito alcun parere entro il temine di 10 giorni fissato dalla Regione medesima;
Ritenuto di dover prevedere, all'intemo del perimetro allegato al presente decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, delle aree oggetto di attivita' potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del D.M. 16 maggio 1989, delle aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, nonche' delle aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, subordinando l'utilizzo delle aree rientranti nelle tipologie sopra richiamate all'accertamento di conformita' dei suoli ai valori limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria;
Ritenuto di dover affidare alla Regione Sardegna l'individuazione, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree di cui al precedente punto;
Ritenuto di dover comprendere nel perimetro anche l'area marina per un'esterisione di 3 km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri che sara' sottoposta a caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree, interne al perimetro, individuale dalla Regione ai sensi del precedente comma;
Ritenuto di dover affidare alla Regione la funzione di assicurare la caratterizzazione delle aree individuate, fermo restando gli obblighi posti in carico dalla legge ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, anche operando direttamente con le risorse assegnate dal Programma nazionale delle bonifiche di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 nel caso di aree pubbliche nonche' di aree oggetto di contaminazione passiva;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:500.000, allegata al presente decreto.
2. La Regione Sardegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, all'interno del perimetro provvisorio, individua le aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le aree oggetto di attivita' potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del D.M. 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, nonche' le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti;
3. Le aree marine comprese nel perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:500.000, allegata al presente Decreto saranno sottoposte ad interventi di caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree che saranno individuate dalla Regione ai sensi del precedente comma 2;
4. La Regione Sardegna assicura la caratterizzazione delle aree individuate ai sensi dei precedenti comma 2 e 3;
5. L'utilizzo delle aree individuate dalla Regione Sardegna ai sensi del precedente comma 2 e' subordinato all'accertamento, a seguito della caratterizzazione, della conformita' dei suoli ai valori limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria;
6. L'individuazione di cui al comma 2 non esclude l'obbligo di bonifica di ulteriori aree all'interno del perimetro che dovessero risultare inquinate;
7. La perimetrazione potra' essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero essere individuate altre aree esterne al perimetro provvisorio con una possibile situazione di inquinamento;
8. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Sardegna.
 
Articolo 2

1. Il presente Decreto, con l'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2003
Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 261
 
----> Vedere cartografia di pag. 55 <----
 
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