IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone: 1. Approvazione dei modelli 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2003, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali: a) Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 74.11.2; Studio di settore SK01U; b) Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.2; Studio di settore SK02U; c) Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 74.20.A; Studio di settore SK03U; d) Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; Studio di settore SK04U; e) Servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 74.12.A; Servizi in materia di contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 74.12.B; Consulenze del lavoro, codice attivita' 74.14.2; Studio di settore SK05U; f) Servizi di contabilita' e consulenza fiscale forniti da altri soggetti, codice attivita' 74.12.C; Studio di settore SK06U; g) Attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita' 74.20.C; Studio di settore SK08U; h) Studi medici generici convenzionati con il s.s.n; codice attivita' 85.12.1; Altri studi medici generici, codice attivita' 85.12.2; Studi di radiologia e radioterapia, codice attivita' 85.12.4; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 85.12.A; Studi medici e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; Studio di settore SK10U; i) Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 70.32.0; Studio di settore SK16U; j) Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.20.B; Studio di settore SK17U; k) Studi di architettura, codice attivita' 74.20.1; Studio di settore SK18U; l) Attivita' sanitarie svolte da ostetriche, codice attivita' 85.14.A; Attivita' sanitarie svolte da infermieri, codice attivita' 85.14.B; Attivita' sanitarie svolte da fisioterapisti, codice attivita' 85.14.C; Altre attivita' professionali paramediche indipendenti, codice attivita' 85.14.D; Studio di settore SK19U; m) Attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita' 85.32.B; Studio di settore SK20U; n) Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0; Studio di settore SK21U; o) Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0; Studio di settore SK22U. 1.2 I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti esclusivamente per la compilazione in euro. 1.3 I modelli di cui al punto 1.1, lettere g), i), l) e n), possono essere altresi' utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di impresa. Tali contribuenti possono utilizzare i predetti modelli anche quando svolgono una delle predette attivita' in maniera secondaria, se per tale attivita' abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. 1.4 Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, e con i decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998 e 26 novembre 1999. 1.5 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. 2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli 2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati. 2.2 Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento. 2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. 2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. 3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli 3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 2.1 e 2.2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo. 3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet, www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 2.1 e 2.2. 3.3 I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 4. Modalita' per la trasmissione dei dati 4.1 I modelli, in base all'art. 6 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi. 4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. 5. Asseverazione 5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati: a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa; b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'. Motivazioni Il presente provvedimento, previsto dall'art. 6 dei decreti ministeriali 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002 e 8 marzo 2002, stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. I modelli che sono approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2003. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate * Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); * Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1); * Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); * Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina degli studi di settore * Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore; * Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; * Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; * Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore; * Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998 e 26 novembre 1999: Approvazione di questionari per gli studi di settore; * Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; * Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; * Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni; * Decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica; * Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica; * Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; * Decreto ministeriale 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali; * Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2002 e 8 marzo 2002: Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 aprile 2003 Il Direttore: FERRARA |