Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - baccalaureato» conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2003:
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - baccalaureato» conseguito nell'anno 1999 presso l'Accademia nazionale dello sport di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka, nata a Sofia (Bulgaria) il 18 aprile 1968, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
2. La sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno,
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003
Il direttore generale: Mastrocola
 
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