IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, ai comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della stessa delibera con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Visto l'allegato 1 che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 Meuro e l'allegato 3 che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Sicilia la quota di 271,656 Meuro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui l'acquedotto Gela Aragona; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisivita' sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»; Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Gela Aragona» proponendo un finanziamento di 53,57 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002; Tenuto conto che, con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, l'intervento in argomento e' stato dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario di cui alla tabella A allegata alla predetta ordinanza; Tenuto conto che l'acquedotto Gela Aragona e' stato compreso fra gli interventi individuati come prioritari e strategici nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche; Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione che, proprio in ragione delle persistenti condizioni di criticita', e' ritenuto prioritario ed urgente per il superamento dell'emergenza idrica nella Regione siciliana dall'ordinanza di protezione civile sopra richiamata; Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni; Udita la relazione del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto sotto l'aspetto tecnico: che, per risolvere lo stato di emergenza idrica, l'intervento, oggetto della richiesta di finanziamento, prevede: il rifacimento dell'attuale acquedotto Gela Aragona e delle opere di adduzione, l'adeguamento di alcuni serbatoi e stazioni di sollevamento esistenti, la realizzazione di due nuovi serbatoi di linea aventi funzione di compenso e di disconnessione, il collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto Favara di Burgio al fine di rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi; che, successivamente all'approvazione del progetto preliminare, sono state affidate mediante gara le successive fasi di progettazione. In data 14 settembre 2002 e' stato trasmesso all'ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica il progetto definitivo. Il commissario delegato per l'emergenza idrica (OO.MM. n. 3189/02 e n. 3224/02) ha convocato la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori della stessa in data 10 dicembre 2002. In data 16 dicembre 2002, la commissione regionale dei lavori pubblici, nominata dal commissario delegato per l'emergenza idrica, facendo proprie le prescrizioni impartite dai vari enti intervenuti in sede di conferenza dei servizi ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto definitivo dei lavori di che trattasi; che per l'intervento in questione deve essere redatto ed approvato il progetto esecutivo e non esiste uno studio d'impatto ambientale; che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione e' l'appalto; che il soggetto attuatore e' il commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02; Sotto l'aspetto finanziario: che nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche, era stato stimato in sede di prima approssimazione, per l'intervento in esame, un fabbisogno finanziario pari a 35,64 Meuro; che il progetto definitivo, da poco approvato, ha opportunamente rivisto e approfondito gli aspetti tecnici e funzionali dell'acquedotto; che il quadro economico relativo al progetto definitivo approvato prevede un costo globale dell'intervento pari a 89,21 Meuro, comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.; che, pertanto, per i «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona» si propone, per il triennio 2002-2004, il finanziamento di un importo pari a Meuro 53,57 a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, cosi' articolati:
=================================================================== | | Articolazione delle esigenze Previsione | Importo | Finanziarie di spesa | complessivo |--------------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 -------------------|-------------|----------|-----------|---------- Costo complessivo | 89,21 | | | -------------------|-------------|----------|-----------|---------- Disponibilità (APQ | | | | risorse idriche) | 35,64 | | | -------------------|-------------|----------|-----------|---------- Da finanziare | | | | legge n. 166/2002 | 53,57 | | 27,00 | 26,57
Delibera: 1. All'intervento relativo ai «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona» e' assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 53,57 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 27,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 26,57 milioni di euro per l'anno 2004. L'onere relativo a ciascuna annualita' del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualita'. La quota annua di contributo non potra' comunque superare l'importo di 2,821 Meuro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 2,776 Meuro per il limite relativo all'anno 2004. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002. Roma, 19 dicembre 2002 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 170 |