IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Caponigri Gladys Fabiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso dal 3 aprile 1993, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad John Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) il 19 dicembre 1991, il titolo accademico di licenciada en psicologia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Caponigri Gladys Fabiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1969, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 maggio 2003 Il direttore generale: Mele |