Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 maggio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Musolino Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Musolino Teresa, nata a Roma il 7 agosto 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui e' in possesso dal 18 novembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of te Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di «Bachelor of Arts», conseguito presso la «New York University» (USA) nel gennaio 1997 e di «Juris Doctor» conseguito presso la «Benjamin N. Cardozo School of Law» della Yeshiva University di New York nel giugno 2001;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense nella nota datata 25 febbraio 2003;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Musolino Teresa, nata a Roma il 7 agosto 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 19 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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