Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 maggio 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Shabeeva Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Shabeeva Elena, nata il 23 gennaio 1977 a Petrozavodsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Prakticeskij Psikholog Sistemy Obrazovanija, Prepodavatel Psikhologhii», conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di «Prakticeskij Psikholog Sistemy Obrazovanija, Prepodavatel Psikhologhii», conseguito presso la Universita' pedagogica statale della Karelia in data 29 maggio 2000, che in Russia abilita il titolare all'esercizio della professione di «psicologo pratico del sistema di istruzione, insegnante di psicologia», come confermato dal Consolato generale d'Italia di San Pietroburgo nel settembre 2002; Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire da gennaio 2000, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. l, del decreto legislativo n. 115/1992; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Considerato che la sig.ra Shabeeva possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pistoia in data 7 gennaio 2003 con validita' fino al 6 luglio 2003 per motivi di studio; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Shabeeva Elena, nata il 23 gennaio 1977 a Petrozavodsk (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia ed ordinamento professionale. |
| Art. 4. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 19 maggio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi. |
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