Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede ad eseguire un'ultima pubblicazione degli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, riportati alfabeticamente in due elenchi nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nonche', se comprese, delle relative detrazioni previste per l'abitazione principale. Il supplemento contiene tutte le richieste avanzate dai comuni, secondo le precedenti modalita' contenute nella circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), le quali prevedevano l'invio all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti di questo Ministero dell'estratto della deliberazione approvativa delle aliquote in argomento.
A seguito della circolare n. 3/E del 16 aprile 2003, diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze, adottata d'intesa con questo Ministero, la pubblicazione degli atti in disamina verra' effettuata, a modifica delle precedenti istruzioni, esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it, del Ministero dell'economia e delle finanze, della deliberazione approvativa dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale o, in alternativa, mediante supporto magnetico (floppy disk ovvero c.d. rom) direttamente al citato Ministero dell'economia e delle finanze - Viale Europa 242 - 00144 Roma, il quale provvedera' all'inserimento dei dati ivi contenuti sul sito informatico del Dipartimento.
Per completezza di informazione, si aggiunge che si provvedera', periodicamente, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale "avvisi" sintetici, riportanti il nome del comune, la data ed il numero della deliberazione, nonche' l'oggetto della medesima.
Si precisa che, per effetto delle predette nuove modalita' di pubblicazione, alle richieste avanzate dai comuni secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 49/E del 1998, non sara' dato alcun seguito.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca delle aliquote deliberate dai comuni e delle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato nella presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sei per mille, rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05371;
Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, sono determinate come di seguito esposte:
a) aliquota abitazione principale: 5 per mille;
b) aliquota altri immobili: 6 per mille;
c) detrazione per abitazione principale: Euro 103,30;
d) aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
e) ulteriore detrazione di Euro 146,70 per l'abitazione principale ai giovani sposi che contraggono matrimonio nell'anno in corso. Ulteriore detrazione di Euro 41,32 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2003 e che rientrano nella seguente fattispecie:
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' aI 1o gennaio 2003 e trovasi nelle seguenti condizioni:
nucleo composto da una persona con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione non superiore a Euro 7.746,86 (reddito 2002);
nucleo composto da piu' persone con reddito complessivo annuo non superiore a Euro 9.296,23 (reddito 2002). La detrazione di Euro 41,32 di cui sopra sara' riconosciuta anche ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo annuo familiare sia inferiore a Euro 8.263,3 ed i cui componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pertinenza. 3. dare atto che sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05372;
Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 e 29 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) sette per mille - (aliquota ordinaria):
altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
b) sei per mille:
abitazione principale e sue pertinenze purche' ubicate all'interno dello stesso lotto di pertinenza nel quale e' situata l'abitazione, con beneficio esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza;
c) 6 per mille:
abitazione principale utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
abitazioni i cui soggetti passivi siano anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazioni concesse in uso gratuito a genitori e figli;
d) 5 per mille:
immobili utilizzati per attivita' produttive commerciali e artigianali di servizio situati nelle frazioni del capoluogo;
e) 4 per mille:
abitazioni principali acquistate nel territorio comunale da giovani coppie sposate che abbiano contratto matrimonio e acquistato l'immobile oggetto dell'imposizione negli ultimi cinque anni compreso l'anno in corso il cui reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno 2003 non superi l'importo di Euro 25.000;
abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui alIart. 3 della legge 431/1998. 2. di stabilire che i soggetti passivi di cui ai punti c), d), e), per poter usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono presentare apposita richiesta al comune entro l'anno di imposizione attestando i requisiti richiesti ai punti citati.
(Omissis). 1. di confermare la detrazione I.C.I. di Euro 149,78 anziche' Euro 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
pensionati con oltre 65 anni di eta';
reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS;
reddito complessivo del nucleo familiare non superi l'importo di Euro 826,34 mensili;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
proprietari di un'unica unita' immobiliare. 2. di confermare la detrazione I.C.I. di Euro 139,45 anziche' Euro 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
mutuo ipotecario ordinario contratto con istituto di credito per l'acquisto di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
reddito complessivo del nucleo familiare non superi l'importo di Euro 36.151,99 annui;
non avere ottenuto altri tipi di agevolazioni. 3. di confermare una detrazione I.C.I. di Euro 113,62 anziche' Euro 103,29 a favore dei soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:
acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale nelle frazioni del capoluogo;
matrimonio contratto negli ultimi cinque anni compreso l'anno in corso. 4. di confermare una detrazione I.C.I. di Euro 154,93 anziche' Euro 139,45 a favore dei soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:
immobile adibito ad abitazione principale nelle frazioni del capoluogo;
matrimonio contratto negli ultimi cinque anni compreso l'anno in corso;
mutuo ipotecario ordinario gravante sull'immobile adibito ad abitazione principale contratto con istituto di credito;
reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 36.151,99;
non avere ottenuto altri tipi di agevolazione.
(Omissis). 03X05373;
Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota del sette per mille dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle:
aree edificabili a scopo abitativo, con esplicita esclusione delle aree edificabili per insediamenti commerciali, industriali e artigianali. 2. di dare atto che tali aree saranno assoggettate, alla suddetta aliquota del sette per mille sino all'inizio documentato dei lavori di edificazione. 3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille sui fabbricati e terreni distinti da quelli di cui al suddetto art. 1, nonche' in Euro 103,29 la misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 4. di elevare, per l'anno 2003, l'aliquota al sette per mille dell'I.C.I., relativamente alle case di civile abitazione e loro pertinenze, non destinate a prima abitazione a titolo principale.
(Omissis). 03X05374;
Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota base: 5 per mille;
aliquota ridotta: 3 per mille esclusivamente per gli immobili oggetto di intervento di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge 449/1997;
detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. Di confermare la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili mediante conto corrente postale n. 21214168 intestato a «Comune di Ala di Stura I.C.l. servizio di tesoreria».
(Omissis). 03X05375;
Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote nella misura differenziata:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta: 5,5 per mille:
per l'abitazione principale;
per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05376;
Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione. 2. di determinare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fattispecie di cui all'art. 12 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.l. 3. di dare atto che, ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui aIl'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 secondo i criteri e con le modalita' fissati dall'art. 14 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.
(Omissis). 03X05377;
Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze. 2. di determinare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. 3. di determinare, per l'anno 2003, in Euro 180,75, per quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, la detrazione per i soggetti passivi di cui ai successivi punti a), b), c) e d), purche' sussistano entrambe le seguenti condizioni:
che il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare (come da risultanze anagrafiche) siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale;
che la rendita catastale di detta unita' immobiliare, unitamente alle relative pertinenze, non sia complessivamente superiore a Euro 774,68;
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge n. 104/1992;
b) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso un anziano di eta' superiore ai 65 anni portatore di invalidita' al 100% attestata da idonea certificazione A.S.L.;
c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso soggetto titolare di indennita' di accompagnamento;
d) soggetti passivi nel cui nucleo familiare i componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale.
(Omissis). 03X05378;
Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, conformemente alla disciplina legislativa citata in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, nella misura deI 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/2002 siti nel comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; di dare atto che la detrazione prevista per abitazione principale viene confermata nella misura di Euro 129,00.
(Omissis). 03X05379;
Il comune di ALTOMONTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
il 6 per mille per le abitazioni adibite ad abitazione principale ed il 7 per mille per tutti gli altri immobili appartenenti al gruppo A;
il 6 per mille per tutti gli immobili appartenenti al gruppo B;
il 6 per mille per tutti gli immobili appartenenti al gruppo C;
il 6 per mille per tutti gli immobili appartenenti al gruppo D;
il 6 per mille per le aree edificabili;
la detrazione di Euro 113,62 (L. 220.000) per l'abitazione principale e per quella data in uso gratuito a parenti nei limiti stabiliti dal regolamento comunale sull'l.C.l.
(Omissis). 03X05310;
Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare, per il corrente anno, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05311;
Il comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
I.: 1. aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: 4,5 per mille;
2. aliquota da applicare ai soggetti passivi per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille;
3. aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che rientrano nelle categorie terreni fabbricabili: 5 per mille, ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 83 del 26 giugno 1993. Il. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprieta' (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non puo' superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 03X05312;
Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2003, nella misura unica del 5,8 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X05313;
Il comune di ARDARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l' aliquota vigente sul proprio territrio dell'imposta comunale sugli immobili in percentuale pari al 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione di Euro 103,29 per la prima casa.
(Omissis). 03X05314;
Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota diversificata dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune come in appresso specificata:
a) abitazione principale cosi come definita dall'art. 5, comma 1 e comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con detrazione di Euro 103,29;
b) pertinenze abitazioni principali cosi' come definiti daIl'art. 5, comma 3, lettera a) deI regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di Euro 103,29 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
3) agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di Euro 103,29;
d) pertinenza unita' immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di Euro 103,29 (in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza;
e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille;
f) terreni aliquota 4,6 per mille;
g) pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub c) aliquota 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05315;
Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2003 l'aliquota l.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4 per mille;
aliquota per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale ad eccezione delle unita' immobiliari cedute con convenzione in locazione al comune per destinarle come abitazione principale a famiglie socialmente disagiate e bisognose, per le quali la detrazione viene elevata a Euro 258,23.
(Omissis). 03X05316;
Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003:
a) nel 5,5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale;
c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata.
(Omissis). 03X05317;
Il comune di Ateleta (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2003 un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e di fissare in Euro 103,29 la quota di detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05318;
Il comune di Auronzo di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2003 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni nelle seguenti misure:
a) nella misura ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come da regolamento;
b) nella misura ordinaria del 7 per mille per gli immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
c) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; 2. di determinare per l'esercizio 2003, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a Euro 156,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo «A» nella quale l'immobile e' iscritto.
(Omissis). 03X05319;
Il comune di Avellino ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure diversificate:
6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (tutte le tipologie di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ivi comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli);
5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze (intendendo per pertinenza un solo immobile di ctg. C/6 e/o C/2);
di fissare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell'art. 8 dello stesso modificato dall'art. 3, comma 55, della citata legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05320;
Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05321;
Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Visti il titolo 1, capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
l'art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l'art. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n, 449;
l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
l'art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
la precedente deliberazione n. 651 del 29 gennaio 2002, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l'anno 2002, in ossequio alle norme soprarichiamate, le aliquote per la determinazione dell'imposta nonche' la relativa detrazione;
Dato atto che, per effetto deI combinato disposto degli articoli 6, comma 1, e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto determinare in relazione alla necessita' di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi per assicurare, sia pure alle condizioni minime, i vari servizi di istituto e contestualmente garantire l'equilibrio del bilancio, per l'anno 2003, ai sensi delle norme sopra richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 nonche' delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo deI 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
Visto anche l'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241; Delibera: 1) di fissare, per l'anno 2002, nelle misure sottoelencate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
A) abitazione principale: 6 per mille;
B) terreni agricoli: 6 per mille;
C) aree fabbricabili: 7 per mille;
D) altri fabbricati: 7 per mille.
Confennare in Euro 103,29 la detrazione spettante per abitazione principale.
(Omissis). 03X05322;
Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). In materia di aliquota imposta comunale sugli immobili:
di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabitabili, allocati in zona A, che veranno recuperati nell'anno 2002; In materia di detrazioni imposta comunale sugli immobili:
di consentire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi art. 4 del regolamento I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme:
a) Euro 150,00 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in tutte le categorie;
di adeguare la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23) nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente, arrotondandola a Euro 258,00.
(Omissis). 03X05323;
Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'impota comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge; 3. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05324;
Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1993, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05325;
Il comune di BICCARI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote deIl'l.C.l. approvate con delibera di G.C. n. 29/2002 che di seguito si riportano:
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 5,5 per mille;
zona P.l.P. e zona industriale: 4 per mille (fabbricati iscritti in catasto alle categorie: A10 - uffici e studi privati; C1 - negozi e botteghe; C3 - laboratori e locali di deposito; C4 - fabbricati per arti e mestieri; D1 - opificio; D2 - alberghi e pensioni; D7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni e fabbricati destinati ad abitazione del custode con le caratteristiche definite dall'art. 12 delle norme tecniche del piano di attuazione del P.l.P.);
centro storico (immobili compresi all'interno dell'area delimitata da via F.P. Annunziata, via F.P. Garofalo e piazza Matteotti): 4 per mille (fabbricati iscritti in catasto alle categorie: A10 - uffici e studi privati; C1 - negozi e botteghe; C3 - laboratori e locali di deposito; C4 - fabbricati per arti e mestieri; D1 - opificio; D2 - alberghi e pensioni; D7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni) 4 per mille;
la detrazione per abitazione principale Euro 103,29;
per gli anziani in possesso della sola casa di abitazione e di un reddito pari alla pensione minima I.N.P.S. tale detrazione viene aumentata a Euro 113,62.
(Omissis). 03X05326;
Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5,75 per mille;
altra unita' immobiliare 7 per mille. Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29 (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e art. 3, decreto-legge n. 50/1997 convertito nella legge 9 maggio 1997 n. 122): Euro 258,23.
(Omissis). 03X05327;
Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
A) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;
C) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro;
H) 3 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini;
I) 5,6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
L) 7 per mille, alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori. 2. di confermare per l'anno 2003, in Euro 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per:
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; 3) di confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di Euro 78,00 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di Euro 104,00 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da Euro 104,00 a Euro 182,00, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, del solo appartamento utilizzato quale abitazione principale e delle relative pertinenze devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a Euro 7.450,00 annui lordi riferito all'anno 2002 ed essere in condizione non lavorativa;
B) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.800,00, piu' Euro 960,00 per ogni persona a carico;
C) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.800,00 piu' Euro 960,00 per ogni persona a carico;
D) famiglie numerose:
nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2003;
reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 37.250,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 7.450,00 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere A), B), C) e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 78,00 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Il contribuente per usufruire della detrazione fino a euro 182,00 deve:
presentare una dichiarazione, nella quale attesta nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra;
la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2003, pena la non applicazione dell'ulteriore detrazione, all'ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata A.R.. I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello Unico, nel modello 730, nel modello C.U.D. dell'anno 2002. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis). 03X05328;
Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.l. per l'anno 2003 nela misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2003, in Euro 130,00 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di confermare, per l'anno 2003, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X05329;
Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, (omissis), le medesime aliquote diversificate gia' applicate negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, quali di seguito:
aliquota ordinaria 5,3 per mille;
A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota del 5,3 per mille con l'applicazione della detrazione di euro 103,29 (N.B. si considerano abitazione principale quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela);
A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille;
A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille;
A4 fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota del 5,8 per mille;
A5 abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o cooperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille;
B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mile;
C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille.
(Omissis). 03X05330;
Il comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05331;
Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05332;
Il comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire le detrazioni I.C.I. per l'anno 2003 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti misure: Euro 206,58 immobili appartenenti alla categoria catastale A2, Euro 103,29 per tutte le altre categorie.
(Omissis). 03X05333;
Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,75 per mille l'aliquota ordinaria per l'anno 2003 che sara' applicata per l'imposta comunale sugli immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2; 2. di stabilire stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2003 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; «la condizione di alloggi non locati» e' tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione; 3. di stabilire per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2003 in Euro 258,23 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione di consiglio comunale.
(Omissis). 03X05334;
Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). il responsabile del servizio finanziario, comunica che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 29 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di legge, e' stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
a) abitazioni principali e relative pertinenze: 6 per mille;
b) altri fabbricati e terreni: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05335;
Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria: 7 per mille;
2) aliquota agevolata: 5,5 per mille;
da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento). In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento. Di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05336;
Il comune di BREZZO DI BEDERO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota agevolata: 5 per mille, nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale;
c) detrazione per abitazione principale Euro 103,00.
(Omissis). 03X05337;
Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura:
del 5 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; 3. di confermare per l'anno 2003 in Euro 113,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.
(Omissis). 03X05338;
Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale, 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05339;
Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. a) aliquota ordinaria del 6,3 per mille rapportata al valore degli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;
b) aliquota agevolata del 5,3 per mille relativamente alle unita' immobiliari delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, di assegnatari dell'ex Istituto autonomo case popolari, residenti nel comune, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza;
aliquota agevolata del 5,3 per mule per una delle unita' immobiliari tenute a disposizione nel territorlo comunale da cittadini residenti all'estero e relativa pertinenza, a condizione che non risulti locata;
aliquota agevolata del 5,3 per mille relativamente alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relativa pertinenza;
aliquota agevolata del 5,3 per mille relativamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano Ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, precedentemente utilizzata come abitazione principale e relativa pertinenza, a condizione che Ia stessa non risulti locata;
c) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati con regolare contratto d'affitto per un periodo superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno;
d) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente alle unita' immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e quelle dei conduttori, di dui agli art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2 della legge 431/98, e relativa pertinenza; 2. di determinare in Euro 129,114 (pari a L. 250.000) Ia detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato nell'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l.
(Omissis). 03X05340;
Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). conferma dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille con detrazione di Euro 103,291 sull'abitazione principale cosi' come gia' approvato per l'anno 2002 con delibera di Giunta comunale n. 9 del 23 gennaio 2002.
(Omissis). 03X05341;
Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
abitazione principale: 5 per mille;
pertinenze: 5 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
abitazione secondaria: 6 per mille;
insediamenti produttivi: 6 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di Euro 104,00.
(Omissis). 03X05342;
Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2003 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:
aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ad aree fabbricabili.
(Omissis). 03X05343;
Il comune di CAGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille del valore per gli immobili.
(Omissis). 03X05344;
Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:
nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
nella midura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, detrazione che viene confermata a Euro 103,29 per le persone con un reddito annuo al di sotto del minimo vitale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 64 in data 30 novembre 1999.
(Omissis). 03X05345;
Il comune di CALASETTA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
5 per mille, abitazione principale;
6 per mille, tutti i restanti immobili e le aree fabbricabili. di confermare per l'anno 2003 nella misura di Euro 103,29, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05346;
Il comune di CALICE CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni:
1) un'aliquota generale del 6,75 per mile;
2) un'aliquota ridotta del 6,1 per mille per i contribuenti identificabili ai sensi dell'art. 8, comma 2, 1o e 2o alinea e dell'art. 13 del regolamento comunale, ossia, piu' precisamente, con riferimento:
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone residenti nel comune;
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
alle abitazioni che il contribuente abbia concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano Ia residenza e rispettino tutte le altre condizioni poste dall'art. 13 del regolamento comunale;
3) aliquota ridotta del 6,1 per mille per le aree edificabili;
4) un'aliquota ridotta del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni con decorrenza dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
5) la detrazione di imposta per l'abitazione principale e' determinata in Euro 103,30, mentre e' elevata ad Euro 154,94 per le categorie di contribuenti descritte dall'art. 12, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. e) del regolamento comunale, ossia, piu' precisamente:
soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap, con necessita' di assistenza continua, rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso art. 12;
ai soggetti passivi in documentata situazione di indigenza economica e di disagio sociale rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso art. 12;
ai soggetti passivi che acquisiscano nell'anno la residenza nel comune; tale detrazione si protrae per ulteriori due anni.
(Omissis). 03X05117;
Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 quanto segue:
a) aliquota I.C.I. 2003 5,5 per mille (- 0,25 rispetto al 2002);
b conferma la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05347;
Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
4,75 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e per le unita' immobiliari assimilate o equiparate alle medesime;
6,5 per mille per le altre unita' immobiliari (terreni edificabili e fabbricati diversi dall'abitazione principale). 2. la detrazione spettante per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05348;
Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. richiamate le premesse, per l'anno 2003, di detenninare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
a) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per mille;
- abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8) con annesse pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7);
- unita' immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, (rapporto di parentela: sino al terzo grado), con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all'abitazione principale;
- immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6 (utilizzati a fini non commerciali);
b) aliquota ordinaria differenziata come segue:
- b1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate per meno di mesi sei durante l'anno: aliquota 6 per mille;
- b2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille;
- b3) altri immobili, non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplificativo: categorie catastali A10, C1, C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc... ), gli immobili locati e gli immobili di cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non di pertinenza di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille;
- b4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille. 2. di stabilire la detrazione di cui all'art 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in Euro 129,11, per l'abitazione principale, come definita nel Regolamento comunale dell'Imposta, con esclusione delle abitazioni concesse in comodato. L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
(Omissis). 03X05349;
Il comune di CAMERANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2003 nella misura percentuale del 5,5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002.
(Omissis). 03X05350;
Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ICI - aliquote e detrazioni
| |Aliquota |Aliquota | | Delibera|Anno di rif.|generale |speciale |Oggetto|Detrazione --------------------------------------------------------------------- CC 5/98 |1998 |5 per mille |n.n. | |200.000 --------------------------------------------------------------------- CC 13/99|1999 |5 per mille |n.n. | |200.000 --------------------------------------------------------------------- CC |2000 |5 per mille |n.n. | |200.000 --------------------------------------------------------------------- Gc 23 |2001 |5 per mille |n.n. | |200.000 --------------------------------------------------------------------- GC 8 |2002 |5 per mille |n.n. | |103,29 --------------------------------------------------------------------- GC 8 |2003 |5 per mille |n.n. | |103,29
ICI Fattispecie |Aliquota o detrazione Aliquota per tutte le unita' immobiliari |5 per mille Detrazione abitazione principale |103,29
(Omissis). 03X05351;
Il comune di CAMPOBELLO di LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2003 nella misura del 4.5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 03X05352;
Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi sulle basi imponibili ricavate in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis). 03X05353;
Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2003 le aliquote vigenti nell'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:
1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 4 per mille;
2. unita' immobiliari adibite ad abitazione secondarie, 6 per mille;
3. unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili, 6 per mille;
4. terreni agricoli, 6 per mille;
5. unita' immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti, 4 per mille e per un periodo di anni tre. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05354;
Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquota 6 per mille:
1. abitazione principale;
2. abitazioni locate;
3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari;
4. abitazioni ad uso stagionale (residenti fuori del territorio della Garfagnana);
5. altri fabbricati;
6. terreni fabbricativi. Aliquota 7 per mille:
1. abitazioni agibili sfitte. Detrazioni Euro 103,29:
1. abitazioni principali. Euro 154,94:
1. abitazione principale famiglie a basso reddito (ISEE minore di Euro 6.948,26);
2. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed & Breakfast;
3. abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo.
(Omissis). 03X05355;
Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996 in Euro 129,114 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio.
(Omissis). 03X05356;
Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare, per quanto esposto in premessa, le seguenti aliquote e misure l.C.I. per l'anno 2003:
5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
2 per mille, agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:
a) per unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio;
immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
b) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi' come zonizzati dal Piano Regolatore Comunale, oggetto di recupero edilizio;
c) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscano pertinenza ad un fabbricato esistente;
d) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi.
L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica;
7 per mille per tutti gli altri casi;
detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (gia' L. 200.000).
(Omissis). 03X05357;
Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'esercizio 2003 le seguenti aliquote ICI:
5,5 per mille per abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;
detrazione per l'abitazione principale Euro 129,11.
(Omissis). 03X05358;
Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquote I.C.I. anno 2003:
a) unita' immobiliari abitazione principale ed unita' immobiliari adibite ad abitazione principale locate a residenti 5,5 per mille;
b) unita' immobiliari adibite ad abitazione locate a non residenti, sfitte, tenute a disposizione, terreni fabbricabili ed unita' immobiliari categoria A/10 (voce residuale) 7 per mille;
c) unita' immobiliari categoria B, C, C/1, D 6,5 per mille;
detrazione abitazione principale pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 03X05359;
Il comune di CANTALUPA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare la misura del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (per tutti gli immobili) per l'anno 2003, senza altresi' valersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 4 legge 449/97 per fissare aliquote agevolate dell'I.C.I.
(Omissis). 03X05360;
Il comune di CANTU' (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003: 1. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 5,95 per mille. L'aliquota e' ridotta:
A) al 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;
B) al 5,5 per mille per le unita' immobiliari censite o censibili nelle categorie catastali: C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini), C3 (laboratori) e D1 (opifici); 2. la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in Euro 104,00, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' aumentata a Euro 207 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 14.590;
b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a Euro 29.170; 3. la maggiore detrazione di cui al punto 2. e' concessa solo se l'unita' immobiliare abitata e' l'unica unita' immobiliare di proprieta' o posseduta a qualsiasi titolo dal nucleo familiare, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi' come sono esclusi dal beneficio dell'ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili; 4. i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione:
cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;
il possesso dei requisiti di cui al punto 2. e 3. La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all'ufficio tributi del comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
(Omissis). 03X05361;
Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 - cosi come da delibera Consiglio comunale n. 26 deI 29 febbraio 2000, deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 22 dicembre 2000 e deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 25 gennaio 2002 - cosi come di seguito indicato:
1. 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge;
2. 6,8 per mille - sugli altri immobili non rientranti nella fattispecie precedenti; di applicare le seguenti detrazioni I.C.I.:
1. Euro 114,00 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado;
2. Euro 181,00 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nell'anno in corso, i 65 anni di eta', che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, e singoli, o non superiore al trattamento mininio INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
3. Euro 181,00 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nell'anno in corso dispongano di altre abitazioni oltre la propria;
4. Euro 181,00 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria.
Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1. (limitatamente al comando gratuito) 2. 3. 4. e' necessario presentare apposita richiesta entro la scadenza della prima rata.
(Omissis). 03X05362;
Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per millle. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.
(Omissis). 03X05363;
Il comune di CARINOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. con abbattimento per l'abitazione principale in Euro 134,28.
(Omissis). 03X05364;
Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.
(Omissis). 03X05365;
Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'esercizio 2003 le vigenti aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 03X05366;
Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I, e la detrazione per abitazione principale applicate nel corso del 2002 e di seguito riportate:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota ridotta 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principali;
aliquota ridotta 4,5 per mille limitatamente alle abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un «Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo» (rif. Circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - prefettura di Vicenza) cosi' come previsto all'art. 5 lettera g) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
detrazione per l'abitazione principale Euro 103,30 da applicare nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato dall' A.T.E.R.
(Omissis). 03X05367;
Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare, per l'anno d'imposta 2003, le seguenti aliquote da applicare all'I.C.I. (imposta comunale immobili) istituita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:
aliquota del 7 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. del territorio comunale ad eccezione di quelli di cui al punto successivo;
aliquota del 4 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. localizzati nel perimetro P.I.P. (piano insediamenti produttivi) e in eventuali ampliamenti dello stesso o attigui al medesimo regolarmente autorizzati per l'uso produttivo; stabilire, per lo stesso anno 2003, che dallimposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 (L. 200.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05368;
Il comune di CASALINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i.; 3. di dare atto che, ai fini del computo dell'imposta, e' considerata abitazione principale, con applicazione della detrazione d'imposta per essa prevista, quella concessa in uso ai figli purche' abbiano costituito presso di essa la loro dimora abituale con conseguente iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari fissate con deliberazione consiliare n. 5 del 26 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge.
(Omissis). 03X05369;
Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
1. aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili;
2. Euro 170,43 detrazione per la prima casa di abitazione.
(Omissis). 03X05370;
Il comune di CASANDRINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili in ragione del sette per mille a partire dall'esercizio finanziario 2003; di confermare la detrazione per la prima casa in Euro 113,62 se abitata effettivamente dal contribuente con relativa residenza anagrafica.
(Omissis). 03X07371;
Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003, come segue, le aliquote e le misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota al 5,1 per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte nella categoria «A» con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di «pertinenza» si intende quello riportato all'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento I.C.I., vale a dire ... «il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta a bitazione;
b) aliquota del 5,1 per mille per i terreni;
c) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate, dalle relative pertinenze come sopra individuate, nonche' dai terreni, assoggettabili all'I.C.I.;
d) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;
e) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra Associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri Enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: 1. lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
assistenza sociale;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza; 2. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; 3. divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto «1» ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse; nonche' gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. , comma 6, lett. «e» della Legge 287/1991;
e) detrazione di Euro 123,95 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del vigente Regolamento I.C.I., la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
f) detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a Euro 25.822,84 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che ne' detto soggetto passivo di imposta, ne' nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.
(Omissis). 03X07372;
Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, confermando la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis). 03X07373;
Il comune di CASSAGO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno di imposta 2002, con l'allegata deliberazione di giunta comunale n. 13 deI 26 febbraio 2002, parte integrante e sostanziale del presente atto, come segue:
a) unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota pari al 5,3 per mille;
b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa), che le occupino quali loro abitazione principale, aliquota pari al 5.3 per mille;
c) aree fabbricabili e tutte le tipologie di fabbricato diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b) aliquota pari al 5.5 per mille;
d) alloggi non locati aliquota pari al 7 per mille;
e) detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 03X07374;
Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze; 2. di stabilire, altresi', per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare, inoltre, per l'anno 2003, in Euro 118,79, la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, gia' vigente nell'anno 2002.
(Omissis). 03X07375;
Il comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). N. ordine|Aliquota |Riferita a --------------------------------------------------------------------- 1 |5 per mille|Ordinaria --------------------------------------------------------------------- 2 |5 per mille|Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- 3 |6 per mille|Abitazioni locate --------------------------------------------------------------------- 4 |7 per mille|Abitazioni non locate ---------------------------------------------------------------------
| |Abitazioni utilizzate dal figlio o dal genitore
| |del proprietario come abitazione principale
| |(per questo caso non spetta la detrazione per 5 |5 per mille|abitazione principale) --------------------------------------------------------------------- 6 |5 per mille|Enti senza scopo di lucro
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X07376;
Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazioni di Euro 129,11 per abitazione principale e delle relative pertinenze; 2. di aumentare per l'anno 2003 al 7 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili al fine di garantire quanto gia' indicato in premessa che qui si intende riportato integralmente; 3. di confermare, altresi', la detrazione di Euro 129,11 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
(Omissis). 03X07377;
Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, con effetto dal 1o gennaio 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:
aliquota prima abitazione 5 per mille;
aliquota restanti immobili 7 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per le abitazioni possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali.
(Omissis). 03X07378;
Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003:
abitazione principale - 5,5 per mille;
tutte le altre casistiche - 6 per mille;
confermare la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X08379;
Il comune di CASTEL GUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare, (omissis) per l'anno 2003, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille).
(Omissis). 03X05380;
Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2002 come di seguito indicato:
1. le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonche' quelle locate a residenti, con un contratto di locazione regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
3. le pertinenze delle unita' immobiliari di cui punti 1 e 2 in un numero massimo di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure assoggettate all'aliquota del 5 per mille. L'ammontare di detrazione e' unico e se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima;
4. le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del 6 per mille;
5. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
6. le unita' adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
7. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
8. tutti gli altri beni immobili (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttiva etc.) indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggetati alla aliquota del 5 per mille;
9. detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29;
10. concessionario di riscossione «Padana riscossioni S.p.a.» c/c postale n. 300293.
(Omissis). 03X05381;
Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2000:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,3 per mille; 2. di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05382;
Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. Su tale aliquota saranno applicate le diversificazioni e riduzioni in base alla normativa vigente, come segue:
a) aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni destinati alle attivita' artigianali, commerciali, industriali ed alberghiere di proprieta' del soggetto titolare dell'attivita' economica regolarmente svolta. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata ed il titolare dell'attivita' che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia rappresentante legale o l'amministratore di tale societa'. Detti immobili devono essere accatastati nelle relative categorie commerciali, artigianali, ecc.
(Omissis). La detrazione per abitazione principale fissata in Euro 103,29, spetta anche alle sottoelencate abitazioni principali:
a) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario o dal titolare del diritto reale ai suoi familiari e parenti in linea retta entro il secondo grado purche' utilizzate come abitazioni principali da soggetti privi di proprieta' immobiliari sia nel comune che altrove e che vi abbiano acquisito la residenza;
b) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o altro diritto reale da soggetti anziani di eta' pari o superiore a sessantacinque anni ed invalidi civili che non svolgono attivita' lavorativa, che abbiano acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino ancora a loro disposizione, non locate, ne' utilizzate da altri.
(Omissis). 03X05383;
Il comune di CASTELVERRINO (provincia di Isernia) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). si stabilisce di tenere ferma la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione principale e di adottare l'aliquota unica del 7 per mille.
(Omissis). 03X05384;
Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05385;
Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da Euro 103,29 a Euro 154,00 per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare.
(Omissis). 03X05386;
Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
6,5 per mille per i restanti soggetti passivi. 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05387;
Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. come appresso:
abitazione principale e relative pertinenze: 6 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05388;
Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta, comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima per legge, prevista del 7 per mille, relativamente a tutte le tipologie di immobili ricadenti nel territorio del comune di Catenanuova, cosi' come era stata determinata per l'anno 2002 con delibera di questa G.M. n. 3 del 26 febbraio 2002; 2. di riconfermare, sempre per l'anno 2003, la somma di L. 200.000 quale detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05389;
Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, (omissis), nelle misure che seguono le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: =====================================================================
ALIQUOTE | FATTISPECIE IMPOSITIVE =====================================================================
|per gli alloggi di proprieta' dell'Azienda Casa Emilia
|Romagna provincia di Rimini (ACER), purche' gli stessi
|siano assegnati in locazione (senza patto di futura
|vendita e riscatto) con contratto registrato ad un
|soggetto residente nel comune che le utilizzi come
|abitazione principale. per i fabbricati ad uso
|abitazione principale concessi in locazione alle
|condizioni definite nei patti territoriali di cui alla 4 per mille |legge n. 431/1998. ---------------------------------------------------------------------
|per le unita' immobiliari e relative pertinenze
|(art. 5-bis del Reg. com.) direttamente adibite ad
|abitazione principale delle persone fisiche soggetti
|passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
|indivisa, residenti nel comune; per le unita' abitative
|e relative pertinenze concesse in uso gratuito a
|parenti (art. 5-ter del Reg. com.), che nelle stesse vi 5,8 per mille|abbiano stabilito la propria residenza. --------------------------------------------------------------------- 7 per mille |per tutti gli altri immobili. ---------------------------------------------------------------------
|per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i
|quali non risultano essere stati registrati contratti 9 per mille |di locazione da almeno due anni. 2. di determinare, per l'anno 2003, l'aumento a Euro 258,23 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/1997 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, nonche' per gli immobili di proprieta' dell'ACER per i quali sia riconoscibile l'aliquota del 4 per mille.
(Omissis). 03X05390;
Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, a decorrere dal 1o gennaio 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 3. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nella misura di cui al precedente punto 1. sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune.
(Omissis). 03X05391;
Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura deI 5,5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili. 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di confermare in Euro 113,62 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2 cosi' come deliberato con DCC n. 12 del 28 febbraio 2000, dando atto che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
(Omissis). 03X05392;
Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, l'8 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.l. cosi' come segue:
per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (Euro 103,29);
nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili.
(Omissis). 03X05393;
Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate per il 2002 che risultano le seguenti:
6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o non concesse in uso gratuito a parenti o collaterali;
5,4 per mille per i restanti immobili. 2. di mantenere inalterato in Euro 103,29 (L. 200.000) annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 neI testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05394;
Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale immobili:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati);
Euro 103,29 detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. di utilizzare come modalita' di versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 il versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune, ovvero su apposito conto corrente intestato al predetto concessionario.
(Omissis). 03X05395;
Il comune di CECIMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, con effetto dal 1o° gennaio 2003, l'aliquota del 6 per mille sull'imposta comunale sugli immobili, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
(Omissis). 3. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura indifferenziata di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05396;
Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis), di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2003; 2. di stabilire, inoltre:
a) in Euro 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
b) in Euro 258,20 la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, piu' precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti:
1) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a Euro 6.197,50;
2) nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a Euro 10.845,60.
(Omissis). 03X05397;
Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 6,5 per mille: aliquota ordinaria;
b) 5,5 per mille: abitazione principale;
c) 6 per mille: per abitazioni locate;
d) 7 per mille: abitazioni non locate; 2. approvare per l'anno 2003 in Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05398;
Il comune di CERIGNALE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le tariffe della delibera di giunta comunale n. 3 del 9 febbraio 2002 e precisamente:
abitazione principale: 5,5 per mille e detrazione di Euro 103,29;
altri fabbricati: 6 per mille.
(Omissis). 03X05399;
Il comune di CERRETO LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002.
(Omissis). 03X05100;
Il comune di Certaldo (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di adottare per l'anno 2003 le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), come segue: a) Aliquote: 6 per mille quale aliquota ordinaria;
7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno o tenute a disposizione;
2 per mille per gli alloggi con contratti di affitto concordati di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, con esclusione dei contratti stipulati tra parenti o affini fino al secondo grado. b) Detrazioni di imposta: Euro 139,45 per l'abitazione principale;
Euro 216,92 per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:
a) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 9.038,00;
b) nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. fino a Euro 10.845,60 purche' si riscontri una delle seguenti condizioni:
1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;
2) famiglie con presenza di un componente portatore di handicap, in base alla legge n. 104/1992 o con invalidita' al 100% o non autosufficiente.
Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sara' innalzato di Euro 516,46.
(Omissis). 03X05101;
Il comune di Cevo (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 154,94, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X05102;
Il comune di Chianche (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., (omissis). 1. abitazione principale e le sue pertinenze.
1.1 aliquota del 6 per mille salvo quanto previsto al successivo punto 3. 2. Immobili diversi dalla abitazione principale ivi comprese le aree fabbricabili.
2.1. aliquota del 7 per mille; 3. aliquote ridotte.
3.1 aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale - art 5, comma 1, lettera d) del regolamento I.C.l.;
Restano escluse dall'aliquota ridotta del 5 per mille le pertinenze, cosi' come definite dall'art. 817 del Codice civile, per le quali l'aliquota viene fissata nella medesima misura stabilita per l'immobile oggetto dell'imposta;
3.2 Aliquota del 5 per mille per la abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata - art. 5, comma 1, lettera f) del regolamento I.C.I. Restano escluse dall'aliquota ridotta del 5 per mille le pertinenze, cosi' come definite dall'art. 187 del Codice civile, per le quali l'aliquota. viene fissata nella medesima misura stabilita per l'immobile oggetto dell'imposta; 4. Detrazione d'imposta.
4.1. Per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), e g), dell'art. 5 del regolamento I.C.l. l'ammontare della detrazione e' stabilito in Euro 103,29 e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione e' utilizzata da piu' soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso; 5. Riduzione d'imposta.
5.1. Per l'anno 2003 restano confermate le riduzioni di imposta previste dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.
(Omissis). 03X05103;
Il comune di Chiaramonti (provincia di Sassari) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta Euro 103,29).
(Omissis). 03X05104;
Il comune di Chiusa DI Pesio (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura seguente:
7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili;
5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario. 2. di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 03X05105;
Il comune di Chiusi DELLA Verna (provincia di Arezzo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003; 2. di confermare in Euro 115,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05106;
Il comune di Ciconio (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 03X05107;
Il comune di Cittanova (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.l. nella misura unica del 5,5 per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale.
(Omissis). 03X05108;
Il comune di Civate (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I):
a) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti gli immobili ad esclusione delle case non affittate e dei fabbricati appartenenti alla categoria D;
b) aliquota nella misura del 6 per mille del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D;
c) aliquota nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/1996;
d) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonche' a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
e) aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 55, punto 3. della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
f) detrazione di Euro 104,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
g) detrazione di Euro 52,00 dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto d). Tale detrazione e' alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05109;
Il comune di Codevigo (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in Euro 113,62; 3. di confermare anche per l'anno 2003 la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili mediante versamento su apposito conto corrente n. 12712311 intestato alla tesoreria comunale.
(Omissis). 03X05110;
Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). A) di determinare le aliquote I.C.I. per Ianno 2003 nella misura del:
6,5 per mille (aliquota ordinaria) per gil immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti.
7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione.
4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per Iesercizio di attivita' industriali, artigianali o commerciali e, comunque, potenzialmente da accatastare nelle cateqorie catastali D1, D2, D7, D8 e C1, C3.
A decorrere daIIanno d'imposta 2002, Ialiquota agevolata del 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di inizio deIIattivita' industriale, artigianale e commerciale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni.
Tale agevolazione non si applica se il fabbricato di nuova costruzione, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali sopracitate, e' posseduto ma non utilizzato per Iesercizio di attivita' industriali, artigianali o commerciali ed e' pertanto soggetto ad aliquota ordinaria; B) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto alIapplicazione della detrazione, Iunita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono Ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che Ia stessa non risulti locata; C) di determinare Ia detrazione per Iabitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000) elevabile a Euro 258,23 (L. 500.000) per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo deIl'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, Ia detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per Ia quale la destinazione medesima si verifica.
II riconoscimento dello stato di disagio economico sociale e quindi il beneficio all'applicazione della ulteriore detrazione I.C.I. fino ad Euro 258,23 (L. 500.000) viene riconosciuto ai titolari di reddito ISEE non superiore ad Euro 8.394,47 ricalcolato non considerando il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, con applicazione dei valori della scala di equivalenza di cui aIl'art. 11 del regolamento comunale per Iindividuazione della situazione economica per l'accesso e/o Ia determinazione dei costi a carico degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 6 novembre 2002; «Esempio di calcolo per !a determinazione del limite massimo di reddito: ===================================================================== Reddito ISEE|n. occup. nucl. fam.|scala di equivalenza|Limiti reddito ===================================================================== 8.394,47 |1 |1,00 |8.394,47 8.394,47 |2 |1,57 |13.179,32 8.394,47 |3 |2,04 |17.124,72 8.394,47 |4 |2,46 |20.650,40 8.394,47 |5 |2,85 |23.924,24 II reddito complessivo indicato sulla dichiarazione sostitutiva unica (quadro F4) e riportata sulla attestazione ISEE (2a pagina) non deve superare i limiti indicati nella colonna «Limiti Reddito» in funzione della scala di equivalenza utilizzata e dipendente dal numero dei componenti il nucleo familiare.
maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
maggiorazione di 0,2 in caso di presenza, nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, o di invalidita' superiore al 66%;
maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgano attivita' di lavoro e impresa». II riconoscimento dello stato di disagio economico sociale e quindi iI beneficio all'applicazione della ulteriore detrazione l.C.l. viene riconosciuto solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti:
1) Pensionati e/o portatori di handicap monoreddito in condizione non lavorativa;
2) Disoccupati;
3) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da relativa attestazione ISEE completa di tutte le sue parti, entro il 30 giugno 2003 con effetto per l'anno stesso, per ottenere II riconoscimento del diritto a tale agevolazione.
(Omissis). 03X05111;
Il comune di CODOGNO (provincia di Lodi) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, anche per l'anno 2003, nella misura del 5,75 per mille, per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:
abitazioni sfitte, intendendosi per esse le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) abitabili ai sensi delle norme edilizie ed igienico-sanitarie e di fatto non utilizzate, per le quali l'aliquota viene fissata al 7 per mille;
unita' immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art. 31 della legge n. 457/1978, escluso gli interventi di cui alle lettere a) e b): aliquota stabilita nella misura dell'1 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di individuare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
Euro 103,30 (arrotondamento al centesimo di Euro 103,29 detrazione del 2002) detrazione ordinaria tale arrotondamento di Euro 0,01 comporterebbe una minore entrata di Euro 54,40 (Euro 0,01 x 5439 numero quietanze rilasciate per versamenti con detrazione prima casa);
Euro 154,94 detrazione da effettuare nella circostanza di proprietari di unica abitazione il cui reddito familiare imponibile pro-capite non superi Euro 5.681,03, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2002.
(Omissis). 03X05112;
Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. e' determinata nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
aliquota per altre tipologie: 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: Euro 104,00;
detrazione per persone sole: Euro 125,00 (previa dichiarazione);
aliquota aree edificabili: 4 per mille.
(Omissis). 03X05113;
Il comune di COMITINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'anno 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille sia per le abitazioni principali che per altri fabbricati. 2. detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05114;
Il comune di COMUNANZA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. maggiore detrazione per abitazione principale pari a Euro 154,94 da accordare dietro richiesta ai soggetti passivi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
aventi a carico disabili e portatori di handicap;
pensionati integrati al trattamento minimo possessori della sola abitazione principale;
i richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio.
(Omissis). di confermare per Ianno 2003 le seguenti aliquote relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
1. Aliquota ordinaria: 6 per mille;
2. Aliquota abitazione principale: 6 per mille;
3. Aliquota alloggi non locati: 7 per mille;
4. Aliquota fabbricati realizzati per Ia vendita e non venduti: 6 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X05115;
Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta ai fini I.C.I., per l'anno 2003, nelle seguenti risultanze: ALIQUOTE ANNO 2003 1. 5 per mille, per la abitazioni principali, comprese le pertinenze a servizio dell'abitazione principale, dei soggetti residenti (aliquota ridotta); 2. 6,5 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti (aliquota ordinaria); 3. 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilabili) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte e quindi assoggettate all'aliquota ordinaria, le unita' immobiliari per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano assoggettate all'aliquota di cui al punto 1., (aliquota ridotta) purche' uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne, alla data del 31 dicembre 2002 e con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 8.990,00 annui, se singolo o Euro 15.865,00 annui, nel caso di coniugi e/o altri componenti il nucleo familiare di convivenza.
Di stabilire inoltre che i soggetti passivi delle unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado che godono della sola aliquota ridotta, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2003, pena esclusione del diritto. DETRAZIONI ANNO 2003 a) Proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu' eventuali pertinenze a servizio di detta unita immobiliare, purche' questa sia di tipologia catastale A/3 (Abitazione di tipo economico), A/4 ( Abitazione di tipo popolare ), A/5 (Abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione annua di Euro 103,29, una ulteriore detrazione di Euro 62,00 annue cosi' per complessivi Euro 165,29 annui; b) Pensionati, con eta' superiore ai sessanta anni, alla data del 31 dicembre 2002, aventi solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2002 a Euro 8.990,00 lordi se il soggetto passivo vive solo, se il soggetto passivo non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi anno 2002, viene fissato in Euro 15.865,00 per il nucleo di due persone, detto limite di reddito viene incrementato di Euro 3.173,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, e redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo del reddito dominicale piu' quello agrario, sia inferiore a Euro 104,00 su base annua, viene concessa, oltre alla detrazione di Euro 103,29 annui, una ulteriore detrazione di Euro 135,00, cosi per complessivi Euro 238,29 annui purche' proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare posseduta adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatast ate. Si precisa inoltre ehe l'ulteriore detrazione di Euro 135,00 annui, per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita IVA agricola. Dal computo del reddito complessivo sono esclusi:
la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc...);
tutti i redditi esenti IRPEF;
gli emolumenti arretrati;
i compensi erogati per lavori socialmente utili;
i redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale piu' quello agrario sia inferiore a Euro 104,00 su base annua per il nucleo familiare. In deroga a quanto previsto a favore dei pensionati, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta' inferiore ai 60 anni anche se non titolari di pensione, purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una invalidita' non inferiore al 67%, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.990,00. Di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 2003. Di stabilire, inoltre, che tutti i fruitori che godono della ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I., dovuta per l'anno 2003, pena esclusione del diritto. Non sono tenuti alla presentazione della prescritta documentazione coloro che vi hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono, per l'anno 2003, ai requisiti sopra individuati. Di determinare che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato, non sono cumulabili fra loro.
(Omissis). 03X05116;
Il comune di CORREZZANA (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbario 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 7 per mille e nella misura agevolata del 6 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze; 2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05118;
Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, l'aliquota dell'I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2003 nella misura:
a) 5 per mille per l'abitazione principale;
b) 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. 2. di approvare, inoltre, la proposta della giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 30 del 14 marzo 2003, di conferma dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 103,29 (dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 421/1992 e succ. mod.) a Euro 154,94 nei seguenti casi:
immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi unica fonte di reddito l'assegno sociale INPS alla data del 1o gennaio 2003.
(Omissis). 03X05119;
Il comune di CORTE BRUGNATELLA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota in misura unica del 5,5 per mille mentre non si modifica la detrazione per l'abitazione principale fissata in Euro 103,29, come previsto dalle leggi succitate.
(Omissis). 03X05120;
Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulta locata:
b) altre unita' immobiliari 5,8 per mille;
c) terreni agricoli 5,8 per mille;
d) aree edificabili 5,8 per mille;
e) aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabili 5,8 per mille;
f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 5,8 per mille. Le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge n. 449/1997;
g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi «tipo» 5,8 per mille. Di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05121;
Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in euro; di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e s.m.i.
(Omissis). 03X05122;
Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando l'aliquota del 2002; 2. di stabilire la quota detraibile per la prima casa in Euro 103,30. 03X05123;
Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). =====================================================================
TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOTE |DETRAZIONI ===================================================================== Abitazione principale |5,5 per mille|Euro 120,00 --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili seconde case sfitte | | abitabili |7 per mille |= --------------------------------------------------------------------- Altre tipologie di immobili |6 per mille |= 1. similazione tra abitazione principale e sue pertinenze, considerate tali quelle previste dall'art. 4 dello schema di regolamento I.C.I.; 2. elevazione della detrazione sull'abitazione principale ad Euro 180,00 per i nuclei familiari composti da persone ultrasessantenni con un reddito lordo complessivo riferito al nucleo familiare pari o inferiore ad Euro 13.000,00; 3. assoggettamento delle abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari come abitazione principale alla stessa aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05124;
Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 4. di determinare, per l'anno 2003, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di Euro 103,29; 5. di determinare, altresi', per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizi, ecc.) avviate nel corso dell'anno 2003; 6. di determinare, inoltre, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a residenza da parte di cittadini provenienti da altri comuni che nel corso dell'anno 2003 trasferiscano la residenza nel comune di Crespino.
(Omissis). 03X05125;
Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze 6,5 per mille si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acqusiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Unita' immobiliare concessa in uso gratuito da possessore ai suoi familiari; aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale nonche' per le aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari su cui si eseguono interventi rivolti al recupero abitativo e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici e per la durata di tre anni dell'inizio dei lavori; di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05126;
Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilire con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29 febbraio 2000 che qui di seguito vengono riportate:
5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
7 per mille per gli alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo.
(Omissis). 03X05127;
Il comune di CUSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ritenuto di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. e la detrazione gia' fissate per l'anno 2002 e come di seguito specificato: =====================================================================
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA ===================================================================== [S1] Abitazione principale e relativa pertinenza |5 per mille [S2] Terreni agricoli |5 per mille [S3] Aree fabbricabili |6 per mille [S4] Altri fabbricati |6 per mille [S5] Abitazioni sfitte non locate |7 per mille [S6] Detrazione abitazione principale |103,29 Euro [S7] |
(Omissis). 03X05128;
Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2003 e' stabilita nella misura del 6 per mille. Detta aliquota e' elevata al 7 per mille esclusivamente per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). 03X05129;
Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune;
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
unita immobiliarae posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
aliquota ridotta del 6,5 per mille:
alle aree classificate dal Piano regolatore generale vigente come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia' stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 29 dicembre 1998;
aliquota ordinaria del 7 per mille: applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le
 
pertinenze.
(Omissis). 03X05130;
Il comune di Danta DI Cadore (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per quanto di competenza, per l'anno 2003 le tariffe l.C.l. approvate con propria deliberazione n. 3 del 13 febbraio 2002 relativamente al 2002, determinate come segue: differenziazione, per l'esercizio 2003, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 104,00 rapportati al periodo solare durante il quale si protrae tale destinazione; l'applicazione della detrazione dell'unita' immobiliare principale alle pertinenze e nella misura del 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili dell'imposta (seconde case, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati).
(Omissis). 03X05131;
Il comune di Drizzona (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) nelle seguenti misure:
abitazione principale: cinque per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
aree edificabili: 5,5 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05132;
Il comune di Dumenza (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
2) aliquota per altri fabbricati: 7 per mille;
3) detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
4) abitazioni affittate e utilizzate dal locatario come abitazione principale: 7 per mille;
5) detrazione per abitazioni affittate e utilizzate dal locatario come abitazione principale: Euro 103,29;
6) non locate: 7 per mille;
7) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e da loro adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
8) detrazione per quanto al punto 7): Euro 103,29;
9) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado e da loro adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
10) detrazione per quanto sopra al punto 9): Euro 103,29;
11) pertinenze delle abitazioni di cui al punto 7 e 9): 6 per mille;
12) immobili inagibili: 7 per mille - rid. 50%;
13) immobili oggetto di ristrutturazione edilizia: 4 per mille per tre anni;
14) abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o case di riposo (abitazioni non locate): 6 per mille;
15) detrazione per quanto sopra al punto 14): Euro 103,29;
16) terreni edificabili: 7 per mille.
(Omissis). 03X05133;
Il comune di Fabbrica Curone (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di stabilire in Euro 108,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05134;
Il comune di Fabro (provincia di Terni) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e relative pertinenze e 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili, resta determinata in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05135;
Il comune di Faicchio (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno di imposta 2003, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune:
a) aliquota ordinaria per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6 per mille;
b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 5 per mille;
c) riduzione del 50% per l'abitazione principale posseduta dai disabili con invalidita' riconosciuta del 100%; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale iI contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
(Omissis). 03X05136;
Il comune di Falconara marittima (provincia di Ancona) ha adottato, il 4 e 10 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno d'imposta 2003 le aliquote I.C.I. di seguito elencate, e precisamente:
aliquote:
a) aliquota ordinaria: terreni agricoli, aree abbricaili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato al punto b) - 7 per mille;
b) aliquota ridotta: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, dei soggetti passivi e dei soci di cooperative - 4,5 per mille;
(Omissis). a) di stabilire per l'anno 2003 l'applicazione della maggiore detrazione I.C.I. nella seguente misura:
Euro 154,94, spettante per le abitazioni di residenza dei soggetti passivi residenti in questo comune, in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ad anni 65 nell'anno d'imposta;
b) titolari di unica abitazione e di una sola pertinenza;
c) che abbiano un reddito ISEE non superiore, per l'anno 2002 ad Euro 7.650,00;
d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, e secondo le modalita' di attuazione descritte in narrativa; b) di confermare per l'anno 2003 l'applicazione della maggiore detrazione I.C.I. di Euro 258,23 spettante per le abitazioni di residenza dei soggetti passivi residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole e Rocca Priora (con esclusione di via Lungomare); c) di dare atto che per la detrazione di Euro 258,23 i contribuenti applicano direttamente tale agevolazione per l'abitazione di residenza e che il Servizio I.C.I. provvede ai controlli del caso; d) di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro; e) di dichiarare la presenza deliberazione, ad unanimita' di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
(Omissis). 03X05137;
Il comune di Fenegro' (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
del 4,5 per mille per abitazione principale;
del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,30; istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di equiparare alle abitazioni principali:
a) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado. 3. sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
(Omissis). 03X05138;
Il comune di Fenestrelle (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
a) aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale;
b) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili; 2. di confermare in Euro 154,94 (L. 300.000) la detrazione relativa all'abitazione principale.
(Omissis). 03X05139;
Il comune di Ficulle (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2003 e il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 e successivi le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
aliquota unica: 5,5 per mille;
detrazione unica per abitazione principale: Euro 104,00.
(Omissis). 03X05140;
Il comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per abitazione principale dei soggetti passivi di Euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 258,23 per abitazione principale occupata da nuclei familiari fra i cui componenti vi sia la presenza di un invalido, disabile o portatore di handicap (parente diretto di 1° grado o coniuge), per il quale esista una situazione di permanente inabilita' lavorativa al 100%; i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita dichiarazione entro l'anno di imposizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, con allegata idonea documentazione rilasciata dalla Commissione di prima istanza dell'U.L.S.S. ed autocertificazione attestante il reddito da pensione o l'assegno di frequenza in caso di minori; 4. di prevedere per l'anno 2003 la detrazione di Euro 258,23 a favore dei contribuenti la cui abitazione principale ha subito dei danni a seguito dello scoppio dell'immobile di via Milano nella notte del 31 agosto 2002. Rientrano in tale fattispecie gli immobili gia' individuati mediante sopralluogo della Polizia municipale e/o a seguito documentazione depositata a tempo all'ufficio del Comando di P.M., non coperti da polizza assicurativa o quelli per quali l'eventuale polizza stipulata dal contribuente non abbia coperto il danno subito per l'intero importo. I soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita dichiarazione entro l'anno di imposizione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, con allegata autocertificazione attestante che l'immobile non e' coperto da alcuna polizza assicurativa, oppure autocertificazione attestante l'avvenuto rimborso parziale dall'eventuale polizza assicurativa; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05141;
Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili a conferma di quelle stabilite con la succitata deliberazione giunta comunale n. 12 dell'11 febbraio 2002 per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 03X05142;
Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
DELIBERA 1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, le seguenti aliquote:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del vigente regolamento, aliquota del 4 per mille;
Immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, aliquota del 7 per mille;
Immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, aliquota del 4 per mille;
Interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, aliquota del 4 per mille (*);
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati da almeno due anni, aliquota del 7 per mille;
(*) L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare le seguenti detrazioni di imposta: Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale |Euro 110,00 --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad | esclusione delle unita' classificate in catasto in A/1, | A/7, A/8, A/9, appartenenti a: |Euro 250,00 ---------------------------------------------------------------------
a) pensionati, che abbiano compiuto 60 anni o che | compiano tale eta' nel corso dell'annodi applicazione | dell'imposta, con reddito annuale imponibile ai fini | IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a | Euro 13.000,00, piu' Euro 1.000,00 per ogni persona a | carico | ---------------------------------------------------------------------
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' | civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai | fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare | fino a Euro 13.000,00 piu' Euro 1.000,00 per ogni persona| a carico | ---------------------------------------------------------------------
c) titolari di assistenza sociale a livello comunale a | norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari | secondo quanto previsto ai punti precedenti | ---------------------------------------------------------------------
per reddito imponibile si prende come riferimento il | reddito complessivo desumibile dalla dichiarazione dei | redditi dedotti gli oneri deducibili e la detrazione per | l'abitazione principale di tutti i compienti del nucleo | familiare risultati sullo stato di famiglia anagrafico | ---------------------------------------------------------------------
la maggiore detrazione per l'abitazione principale si| applica anche nel caso in cui le condizioni di cui alle | lettere A (pensionati), B (disabili) e C (casi sociali) | siano possedute da almeno un componente del nucleo | familiare del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta | 4. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 2003 corredate dalla necessaria documentazione probatoria.
(Omissis). 03X05143;
Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ===================================================================== N. Ordine|Delibera|Aliquota| Riferita a: ===================================================================== 1 | | | --------------------------------------------------------------------- 2 | |4 |Abitazione principale ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione principale anziani o disabili
| | |art. 3 - comma 56 legge 23 dicembre 1996 3 | |4 |n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni locate utilizzate come
| | |abitazione principale art. 4 - comma 1 4 | |4 |legge 24 ottobre 1996 n. 556 ---------------------------------------------------------------------
| | |Immobili diversi da abitazioni
| | |(specificare) Immobili a destinazione 5 | |7 |speciale - Gruppo D --------------------------------------------------------------------- 6 | |4 |Alloggi non locati ---------------------------------------------------------------------
| | |Enti senza scopo di lucro (specificare: 7 | |4 |------- ------- ---------------------------------------------------------------------
| | |Fabbricati realizzati per la vendita e
| | |non venduti art. 3 - comma 55 legge 23 8 | |4 |dicembre 1996 n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni possedute in aggiunta 9 | |4 |all'abitazione principale
(Omissis). 03X05144;
Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota riservata alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille. 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione spettante alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3. di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di Euro 103,29, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05145;
Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05146;
Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). «di applicare nel comune di Formigliana, per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) l'aliquota unica del 5 per mille in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio; di determinare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».
(Omissis). 03X05147;
Il comune di FRAGAGNANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille sulla base imponibile delle unita' immobiliari la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune, con esclusione delle esenzioni di cui all'art. 7 del decreto legge n. 504/1992; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000, Euro 103,30.
(Omissis). 03X05148;
Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nel modo seguente:
mantenimento dell'aliquota al 6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
mantenimento dell'aliquota al 5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze con i limiti del vigente regolamento comunale, anche se concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado ed in locazione con contratto a canone concordato;
mantenimento della detrazione per abitazione principale ad Euro 155,00, anche nell'ipotesi di concessione dell'abitazione e delle pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado.
(Omissis). 03X05149;
Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Ialiquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. di determinare a Euro 124,00 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalita' dei soggetti passivi dell'imposta; 4. di stabilire che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a Euro 181,00 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 o A7 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella: Tabella detrazioni l.C.l. fino a Euro 181,00 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari dl abitazione rincipale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare. =====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Reddito annuo nucleo familiare ===================================================================== n. 1 |fino a Euro 9.250,00 n. 2 |fino a Euro 14.522,50 n. 3 |fino a Euro 18.870,00 n. 4 |fino a Euro 22.755,00 n. 5 |fino a Euro 26.362,50
con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 104/92, o di invalidita' superiore al 66%;
con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei termini suddetti. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidita' superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª. Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il reddito risultante dall'applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 deI 23 gennaio 2002. Per beneficiare della detrazione e' necessaria la presentazione all'ufficio ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi 30 giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. 5. dl stabilire altresi' che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.:
fino a Euro 181,00 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile aI 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, cantina, terrazzo, pensilina ecc. di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
fino a Euro 260,00 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprieta' della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a Euro 32.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell'immobile. Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione e' necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi 30 giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. Nel caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di Euro 260,00.
(Omissis). 03X05150;
Il comune di Garbagna Novarese (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05151;
Il comune di Garbagnate Monastero (provincia di Lecco) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti; 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05152;
Il comune di Gattatico (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, (omissis), le aliquote diversificate dell'I.C.I. e le detrazioni per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che saranno applicate in questo comune per l'anno 2003 nei modi e nelle misure di seguito riportate:
1 - Aliquota 6 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale iI contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:
* C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita';
* C/6 (garage) limitatamente a due unita';
* C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita', destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
* si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
2 - Aliquota 6,5 per mille: a) immobili locati, concessi in uso gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al punto a):
(art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato):
con contratto registrato a soggetto che Ii utilizza come prima abitazione;
in uso gratuito e/o comodato a soggetti che la occupano quale loro abitazione principale.
*per usufruire dell'aliquota di cui al punto 2) (6,5 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione:
1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione, della donazione, del comodato e la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica);
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
d) fabbricati diversi dalle abitazioni;
e) aree fabbricabili;
f) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
g) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75).
3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e. nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e, relative pertinenze;
b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.
4 - Aliquota ridotta - 4 per mille: famiglie con portatori di handicap e/o grandemente invalido.
Per usufruire dell'aliguota ridotta, e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1° gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze).
Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%.
*il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a Euro 7.746,85 annui per un solo componente riferito all'anno 2002 si aggiungono Euro 7.746,85 annui lordi per ogni componente oltre il primo.
Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'uff. tributi del comune entro il 20 dicembre 2003 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000/2001 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica):
compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da due persone, ambedue di eta' non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni.
Per usufruire dell'aliguota di cui al punto 4), e' necessario produrre all'uff. Tributi del Comune entro il 20 dicembre 2003 la seguente documentazione (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/1999/2000/2001 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica):
stato di famiglia (producibile d'ufficio);
dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. Unico o ex mod. 101/2001);
compete anche per le unita' immobiliari locate a soggetti segnalati dal Servizio sociale comunale, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il Servizio sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (per l'anno 2003, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal Servizio sociale comunale).
5 - Detrazione di Euro 113,63. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
* unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;
* alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
* unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata.
APPENDICE
Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.:
1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi;
3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata comunicata la fine dei lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato;
4) all'art. 5 e ai fini di guanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.
In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) all'art. 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta del 50% dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2).
Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale;
c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria.
* Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6) All'art. 19, comma 3, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e per la pertinenza per la parte che non trova capienza nell'l.C.l. dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 03X05153;
Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquota 5,4 per mille prima casa. Aliquota 7 per mille altri immobili. Detrazione abitazione principale Euro 104,00.
(Omissis). 03X05154;
Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, come segue:
4 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze;
terreni agricoli;
5,75 per mille:
per tutte le altre tipologie;
per aree fabbricabili. La detrazione per abitazione principale viene confermata nella misura di Euro 129,11.
(Omissis). 03X05155;
Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2003, da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 2003, da applicare in questo comune, nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05156;
Il comune di GODECA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 2003 e il 29 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con successive modifiche, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis). Allegato n. 1 allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 27 dicembre 2002 rettificata dalla deliberazione n. 53 del 19 marzo 2003. =====================================================================
| | Riferimento alla | | | Codice| Tipo immobile | normativa |Aliquota|Detrazione| =====================================================================
| |Articolo 8, comma 2,| | |
| |del decreto | | |
| |legislativo | | |
|Abitazione |30 dicembre 1992, n.| | | 10 |principale |504 |5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma | | |
| |4-ter del decreto | | |
| |legislativo | | |
| |23 gennaio 1993, n. | | |
|Abitazione cittadini|16, convertito in | | |
|italiani residenti |legge 24 marzo 1993,| | | 11 |all'estero |n. 75 |5 |140.00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4, comma 1,| | |
| |decreto-legge | | |
| |8 agosto 1996, n. | | |
|Fabbricati |437, convertito in | | |
|utilizzati quali |legge 24 ottobre | | |
|abitazione |1996, n. 556, e | | | 12 |principale |successive modifiche|5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 2,| | |
| |ultimo periodo e | | |
|Abitazione |comma 3, del decreto| | |
|principale soggetti |legislativo | | |
|in situazione |30 dicembre 1992, n.| | |
|disagio |504, e successive | | | 13 |economico-sociale |modifiche |5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 5,| | |
|Abitazioni |della legge | | |
|(principali) |27 dicembre 1997, n.| | | 14 |recuperate |449 |5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 3, comma | | |
|Abitazioni |56, legge | | |
|principali anziani o|23 dicembre 1996, n.| | | 15 |disabili |662 |5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 59, comma | | |
| |1, lettera a), del | | |
|Abitazione |decreto legislativo | | |
|principale in uso |15 dicembre 1997, n.| | | 16 |gratuito a parenti |446 |5 |0 X | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 30, comma | | |
| |12, legge | | |
| |23 dicembre 1999, n.| | |
| |488, articolo 30, | | |
|Pertinenze |comma 13, legge | | |
|abitazione |23 dicembre 1999, n.| | | 17 |principale |488 |5 |140,00 | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| | |
| |lettera a), del | | |
| |decreto legislativo | | |
| |30 dicembre 1992, n.| | | 20 |Fabbricati ordinari |504 |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4, comma 1,| | |
| |decreto-legge | | |
| |8 agosto 1996, n. | | |
| |437, convertito in | | |
| |legge 24 ottobre | | |
| |1996, n. 556, e | | | 21 |Abitazioni locate |successive modifiche|5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2,| | |
| |decreto legislativo | | |
|Abitazioni non |30 dicembre 1992, n.| | | 22 |locate |504 |7 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2,| | |
| |decreto legislativo | | |
|Abitazioni a |30 dicembre 1992, n.| | | 23 |disposizione |504 |7 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 1,| | |
| |ultimo periodo, del | | |
|Fabbricati posseduti|decreto legislativo | | |
|da imprese e non |30 dicembre 1992, n.| | | 24 |venduti |504 |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 3,| | |
| |del decreto | | |
| |legislativo | | |
| |30 dicembre 1992, n.| | |
|Fabbricati categoria|504, e successive | | | 25 |D |modifiche |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 5,| | |
| |ldella legge | | |
|Fabbricati |27 dicembre 1997, n.| | | 26 |recuperati |449 |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| | |
| |lettera b), del | | |
| |decreto legislativo | | |
| |30 dicembre 1992, n.| | | 31 |Aree edificabili |504 |7 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| | |
| |lettera c), del | | |
| |decreto legislativo | | |
| |30 dicembre 1992, n.| | | 41 |Terreni agricoli |504 |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 9, comma 1,| | |
|Terreni agricoli |del decreto | | |
|posseduti da |legislativo | | |
|imprenditori |30 dicembre 1992, n.| | |
|agricoli e |504, e successive | | | 42 |coltivatori diretti |modifiche |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| | |
| |lettera b), ultimo | | |
|Aree edificabili |periodo, del decreto| | |
|coltivatori diretti |legislativo | | |
|assimilate a terreni|30 dicembre 1992, n.| | | 43 |agricoli |504 |5 | | ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2,| | |
| |del decreto | | |
| |legislativo | | |
| |30 dicembre 1992, n.| | |
| |504 e art. 21 del | | |
|Enti senza scopo di |decreto legislativo | | | 51 |lucro ({ONLUS}) |n. 460/1997 |esenti | |
X Vedere regolamento per particolari condizioni. 03X05157;
Il comune di GRAGNANO TREBBIENSE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
5 per mille su abitazione principale e relative pertinenze, fabbricati soggetti all'imposta, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
6 per mille per unita' immobiliari non direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze;
3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equvalente in Euro 113,62 con i termini e le modalita' del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato.
(Omissis). 03X05158;
Il comune di GRANA (provincia di Asti) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, mantenendo una aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei soli proprietari che eseguano interventi volti a:
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nel centro storico; senza applicazione di alcuna riduzione tra quelle facoltative proposte dalla legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05159;
Il comune di GRANCONA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I., come applicate durante l'anno 2002:
5,3 per mille per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti in Grancorona;
5,3 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti in Grancorona e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6,8 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale. 2. 7 per mille per abitazioni chiuse non locate. 3. di dare atto che l'aliquota del 5,3 per mille riferita alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dovra' essere applicata tenendo conto delle precisazioni dettate dalla circolare M.I. n. 318/E del 14 dicembre 1995, meglio indicate in premessa.
(Omissis). 03X05160;
Il comune di GUARDIAGRELE (provincia di Chieti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota al 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di confermare, altresi', al 3,5 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota in favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati in centri storici, realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali ed utilizzo di sottotetti cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.
(Omissis). 03X05161;
Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed annesse pertinenze;
6,5 per mille per le altre tipologie di immobili.
(Omissis). 03X05162;
Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 03X05163;
Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). A) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
abitazioni principali: 5 per mille;
abitazioni secondarie: 6 per mille;
pertinenze relative: 5 per mille. Resta confermata al 5 per mille l'aliquota per tutti gli altri fabbricati. B) di dare atto che, per l'anno 2003, le detrazioni verranno diversificate come segue:
abitazioni principali di proprieta' di ultrasessantacinquenni: Euro 129,11;
tutte le altre abitazioni principali: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05164;
Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., che sara' applicata da questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista dalla legge, pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05165;
Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare e riconfermare, per l'anno 2003, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 6,25 per mille: per tutte le unita' immobiliari;
b) aliquota del 7 per mille: per tutte le unita' immobiliari che risultano non locate o tenute a disposizione;
c) detrazione: Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
(Omissis). 03X05166;
Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura del 4,5 per mille;
b) stabilire in Euro 155,00 la misura della detrazione principale.
(Omissis). 03X05167;
Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
4 per mille per le abitazioni ad uso principale;
6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
detrazione Euro 113,62 per abitazione principale.
(Omissis). 03X05168;
Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I.:
al 5 per mille per i fabbricati;
al 4 per mille per le aree fabbricabili;
di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05169;
Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille;
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge 431/1998): 4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille. 2. di fissare, per l'anno 2003, l'importo relativo alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05170;
Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare le aliquote diversificate vigenti:
aliquota ordinaria 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale;
aliquota ridotta 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
detrazione art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 Euro 103,29.
(Omissis). 03X05171;
Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota del 5 per mille per le unita' adibite ad abitazione principale e relative pertinenze con detrazione minima di Euro 103,29; aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per gli altri immobili.
(Omissis). 03X05172;
Il comune di LEQUIO BERRIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003, nella misura percentuale del 5 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002.
(Omissis). 03X05173;
Il comune di LERMA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. approvare per il 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
prima casa e pertinenze (ed equiparati come in premessa) 5 per mille tutti gli altri immobili soggetti 5,5 per mille detrazione prima casa Euro 103,29;
2. ricordare che i terreni (aree fabbricabili escluse) non sono soggetti all'imposta (territorio della Comunita' montana).
(Omissis). 03X05174;
Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno d'imposta 2003:
aliquota ordinaria del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di Euro 130,00;
aliquota del 5,8 per mille per gli immobili diversi dell'abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
(Omissis). 03X05175;
Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
4,5 per mille per la prima abitazione;
5,75 per mille per i restanti immobili;
di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05176;
Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella misura del:
5,5 per mille e Euro 140,00 = di detrazione per l'abitazione principale comprensiva delle pertinenze cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. e dalle disposizioni di legge in materia;
7 per mille per le unita' immobiliari diverse dalla abitazione principale e per le aree fabbricabili;
5 per mille per i terreni agricoli.
(Omissis). 03X05177;
Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05178;
Il comune di MAGISANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 rimane confermata nella misura ordinaria del 6 per mille.
(Omissis). 03X05179;
Il comune di MAGLIANO ALFIERI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 dicembre 2002 e il 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2003, (omissis), le seguenti aliquote in misura diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale): 6,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 6 per mille.
(Omissis). 03X05180;
Il comune di Malesco (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le abitazioni principali, gli altri fabbricati e le aree fabbricabili con una detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali;
4 per mille per il 2003 per le abitazioni ed altri fabbricati ubicati all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni Zornasco e Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al recupero degli immobili stessi.
(Omissis). 03X05181;
Il comune di Marentino (provincia di Torino) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicare alle abitazioni principali e nella misura del 6,5 tutti gli altri immobili; la detrazione di imposta per le abitazioni principali e' quella prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X05182;
Il comune di Marnate (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando quella gia' applicata per l'anno 2002.
(Omissis). 03X05183;
Il comune di Masainas (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare in Euro 103,29 anche per l'anno 2003, la detrazione prevista all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 e successive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue assimilazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale del soggetto passivo di tale tributo nonche' alle sue pertinenze per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, con decorrenza 1o gennaio 2003 per l'abitazione principale e relative pertinenze; 3. di confermare l'aliquota al 6 per mille anche per l'anno 2003 per tutti gli altri immobili (abitazioni secondarie, attivita' commerciali).
(Omissis). 03X05184;
Il comune di Massalengo (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 6,5 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1982, n. 504; 2. di stabilire l'aliquota del 5,2 per mille per le abitazioni principali e per quelle unita' equiparate all'abitazione principale dall'art. 21 del regolamento comunale per l' imposta comunale sugli immobili; 3. di applicare la detrazione di Euro 103,29 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione delle unita' immobiliari concesse in uso ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado ai sensi dell'art. 21, comma 2 del regolamento I.C.I.; 4. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2003 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05185;
Il comune di Meana di Susa (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5,5 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
5,5 per mille per le aree fabbricabili;
6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati. 3. di confermare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 03X05186;
Il comune di Melito Irpino (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2003 e precisamente con decorrenza 1o gennaio 2003 l'aliquota I.C.l. al 5,75 per mille cosi' come fissata nella delibera di G.C. n. 18 del 21 febbraio 2002 cosi' come segue:
di confermare la detrazione di Euro 154,94 per la prima casa;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 154,94 per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento all'anno 2002 non superiore ad Euro 7.746,85 in presenza di un solo reddito di pensione e non superiore ad Euro 11.362,05 in presenza di due pensionati.
(Omissis). 03X05187;
Il comune di Mergo (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
abitazione principale e relative pertinenze e altri immobili ad uso non abitativo: aliquota 5,5 per mille, detrazione Euro 103,291;
abitazione locata con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di detrazione;
abitazione concessa in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta secondo i criteri previsti nel regolamento comunale dell'I.C.I.: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di detrazione;
abitazione prncipale, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, con rendita catastale rivalutata non superiore a Euro 516,46 posseduta a titolo di proprieta' al 100% o al 100% del diritto di godimento, da contribuenti che vivono da soli e che abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a Euro 6.713,94: aliquota 5,5 per mille, detrazione Euro 154,94;
abitazione diversa da quella principale (cosi' dette seconde case) e abitazione non locata: aliquota 7 per mille;
aree edificabili: aliquota 7 per mille;
immobili classificati nel gruppo catastale D: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 03X05188;
Il comune di Mignanego (provincia di Genova) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili destinati a prima casa di abitazione, con l'applicazione della detrazione di Euro 103,29; di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.
(Omissis). 03X05189;
Il comune di Milazzo (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.l. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno d'imposizione 2003; 2) di confermare, altresi', al 6 per mille l'aliquota I.C.l. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale.
(Omissis). 03X05190;
Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 2003 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati. determinare, per l'anno 2003, nella misura di Euro 103,29 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05191;
Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per il corrente anno, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con detrazione indifferenziata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05192;
Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, fino a concorrenza dell'imposta, nella misura di Euro 155,00, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (compresi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 622/1996); 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di applicare la riduzione di cui al punto 1. anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.), gestiti dall'A.T.C.
(Omissis). 03X05193;
Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). approvare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:
4 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. In applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione di imposta di Euro 103,29 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e' elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a Euro 671,39 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio. 3. Coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione, per l'anno 2003, dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 2003 la domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune. 4. le maggiori detrazioni saranno concesse:
con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera a) e b) del precedente punto 2;
con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2.
(Omissis). 03X05194;
Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05195;
Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote differenziate da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992 come segue:
abitazione principale: 4,5 per mille;
altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille. Di stabilire in Euro 104,00 la deduzione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05196;
Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di stabilire, confermando quella gia' in vigore per l'anno 2002, in questo comune, per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero territorio comunale.
(Omissis). 03X05197;
Il comune di MONTECCHIO PRECALCINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria:
5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
aliquota diversificata:
7 per mille per le aree edificabili;
6 per mille per gli altri terreni/fabbricati. 2. di fissare, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni:
detrazioni:
Euro 104,00 per l'abitazione principale;
Euro 180,00 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti che di trovano nelle seguenti condizioni:
il contribuente, unico componente del nucleo familiare, dovra' godere nell'anno 2002, della sola pensione sociale o solo trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S., oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza classata catastalmente C/6 o C/7. Nel caso di piu' componenti il nucleo familiare (coniuge ed altri famigliari - situazione alla data del 1° gennaio 2003) il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali o solo trattamenti minimi erogati dall'I.N.P.S. Le proprieta' vanno riferite all'anno 2003 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.P.E.F.;
nuclei con presenza all'interno di persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992) o di persona invalida al 100%, il cui stato sia certificato e a condizione che non risultino proprietari di altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale e relative pertinenze (C/6 o C/7) e che il reddito imponibile annuo per l'anno 2002 ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare non sia superiore a Euro 15.493,71 (non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.P.E.F.); 3. di stabilire che la richiesta documentata per la maggiore detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell'imposta in acconto.
(Omissis). 03X05198;
Il comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2003 (detrazione abitazione principale Euro 103,29).
(Omissis). 03X05199;
Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
6 per mille aliquota generale;
5,5 per mille prima casa e seconda casa concessa in fitto;
4,25 per mille prima ed unica casa di proprieta' di anziani che godono di redditi derivanti da sola pensione sociale;
7 per mille seconda casa non concessa in fitto. di mantenere ferma la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05200;
Il comune di MONTENERO DI BISACCIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Confermare e fissare per il corrente anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica del 5 per mille nonche' confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05201;
Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire la conferma nel bilancio di previsione 2003 delle seguenti aliquote e tariffe: aliquota I.C.I. unica del 5 per mille.
(Omissis). 03X05202;
Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). A) - Aliquota agevolata: 4,5 per mille:
per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
per le pertinenze «limitatamente a una per ciascuna categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;
per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suo familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), quanto l'utilizzo e' accertato secondo le norme dell'ordinamento anagrafico;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultati locata;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
alloggio regolarmente assegnato dalle ATER (ex Istituto autonomo case popolari). B) - Aliquota ordinaria: 5 per mille: altri fabbricati ed aree fabbricabili. C) - Detrazione: Euro 134,28 per unita' immobiliari specificate al punto A) con esclusione:
dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
dei fabbricati concessi in uso gratuito dI possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado). D) - Riduzione d'imposta: l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni o non utilizzabili per assenza di presupposti di agibilita' od abitabilita'. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E) - Esenzioni: sono esenti i terreni agricoli ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1977 n. 984. F) - Valori venali delle aree fabbricabili: =====================================================================
Zona Omogenea |Montereale Grizzo|Malnisio San Leonardo ===================================================================== A3 - Centro storico di | | collegamento |Euro 33,57/mq |Euro 30,99/mq --------------------------------------------------------------------- B1 - Residenziale di | | completamento centrale |Euro 28,41/mq |Euro 25,82/mq --------------------------------------------------------------------- B2 - Residenziale di | | completamento periferica |Euro 18,08/mq |Euro 15,49/mq --------------------------------------------------------------------- B3 - Residenziale di nuovo | | impianto urbanizzata |Euro 28,41/mq |Euro 25,82/mq --------------------------------------------------------------------- C - Residenziale di | | espansione da urbanizzare |Euro 9,30/mq |Euro 7,75/mq --------------------------------------------------------------------- D2 - Industriale-artigianale | | ad intervento pubblico |Euro 9,30/mq |Euro 9,30/mq --------------------------------------------------------------------- D2 - Industriale-artigianale | | di previsione urbanistica non| | urbanizzata |Euro 5,16/mq |Euro 5,16/mq --------------------------------------------------------------------- D3 - Industriale-artigianale | | per insediamenti esistenti |Euro 7,75/mq. |Euro 7,75/mq --------------------------------------------------------------------- G2 - Attivita' turistiche |Euro 15,49/mq |Euro 15,49/mq --------------------------------------------------------------------- - Aree commerciali |Euro 4,65/mq |Euro 4,13/mq
(Omissis). 03X05203;
Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote: abitazione principale |5 per mille --------------------------------------------------------------------- pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e | destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione | principale |5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o | usufrutto da cittadini A.I.R.E. a condizioni che non | risultino locate |5 per mille --------------------------------------------------------------------- alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. |5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie| a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale | dei soci assegnatari e per le pertinenze della stessa |5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari concesse in uso gratuito e utilizzate | come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino| al primo grado (genitori, figli) o dal coniuge, anche se | separato o divorziato. Tale agevolazione risulta in sede | di prima applicazione attribuita mediante presentazione | di apposita dichiarazione |5 per mille --------------------------------------------------------------------- immobili locati con contratti a canone agevolato |5 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni agricoli ubicati in pianura |7 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni agricoli ubicati in collina |esenti --------------------------------------------------------------------- immobili sfitti |7 per mille --------------------------------------------------------------------- aree edificabili |7 per mille --------------------------------------------------------------------- ogni altra tipologia non rientrante in quelle sopra | specificate |7 per mille 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata ar, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli alloggi concessi in uso gratuito e utilizzati come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al primo grado o dal coniuge, anche se separato o divorziato.
(Omissis). 03X05204;
Il comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2003 confermando quella dell'anno 2002, come di seguito riportato:
la conferma dell'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 4 per mille;
la conferma della riduzione dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997;
la conferma dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,8 per mille per le altre tipologie di immobili;
la fissazione della detrazione da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 di Euro 103,29;
la conferma dei limiti di reddito relativi all'aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 154,94 per i titolari di pensione nei seguenti termini: reddito imponibile IRPEF individuale inferiore a Euro 7.746,85 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a Euro 20.658,28. L'attribuzione della detrazione di Euro 154,94 avverra' con apposita delibera di giunta comunale, previa istruttoria del responsabile del servizio, su domanda documentata degli aventi diritto da presentarsi entro il 10 giugno di ogni anno e fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di verificare la rispondenza dei redditi denunciati;
la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;
la conferma dell'estensione dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprieta' o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purche' non locati.
(Omissis). 03X05205;
Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura del:
4 per mille abitazione principale e le pertinenze di categoria C6, purche' risultino destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, al servizio dell'abitazione principale e quindi non devono risultare locate. Per abitazione principale si intende la prima casa, di residenza, qualunque sia la tipologia;
5 per mille altri fabbricati tutti ad esclusione dei box di pertinenza (categoria C6) come meglio specificato sopra;
7 per mille terreni ed aree fabbricabili;
7 per mille altri fabbricati, vuoti non occupati. ad esclusione dei casi ricompresi nell'art. 10 del regolamento sull'l.C.l. 2. di determinare nella misura di Euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come tali in base all'art. 817 del Codice civile per le famiglie con tre o piu' figli minori, e' consentita una riduzione di Euro 150,00.
(Omissis). 03X05206;
Il comune di NEBBIUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: 103,29. 2. di dare atto che i valori minimi imponibili per le aree fabbricabili sono determinate secondo quanto disposto con deliberazione n. 22 del 3 agosto 2000, secondo il prospetto allegato sotto la lettera a) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto che per quanto non previsto espressamente nel presente atto si fa comunque riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di I.C.I.
(Omissis). 03X05207;
Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di recepire e fare propria la premessa narrativa; 2. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. ridotta aI 4,5 per mille per l'abitazione principale e delle sue pertinenze, nelle limitazioni previste dal regolamento comunale, intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a Euro 103,30; 5. di conferire alla presente deliberazione l'immediata esecutivita', con voti favorevoli unanimi.
(Omissis). 03X05208;
Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per le motivazioni espresse in premessa, per l'esercizio finanziario 2003, le aliquote I.C.I, nelle seguenti misure:
d) aliquota per le abitazioni destinate ad abitazioni principali 4,5 per mille;
e) aliquota del 4,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale, per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
f) aliquota 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. 3. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05209;
Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio e 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare nell'aliquota del 5,5 per mille e pertanto di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2002, da applicare sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta l.C.l. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 2003 per tutti gli immobili. Di determinare in Euro 144,00 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. per la casa d'abitazione principale («prima casa») relativamente al 2003. Di dare atto pertanto che la detrazione di cui sopra stabilita' in conferma rispetto a quanto deliberato per l'anno 2002.
(Omissis). 03X05210;
Il comune di OGLIASTRO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale .... 6 per mille;
altre unita' immobiliari .... 6 per mille;
aree edificabili .... 6 per mille;
detrazione applicabile per l'abitazione principale .... Euro 154,93. 2. di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune; 3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Con separata votazione e sempre a voti unanimi dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
(Omissis). 03X05211;
Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire per lanno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 2. confermare la differenziazione dell'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 4 per mille; 3. prevedere la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05212;
Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare, (omissis), le aliquote, detrazioni ed agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I. da valere per l'esercizio 2003, e precisamente: A. Aliquote d'imposta: Tipologia immobile |Aliquota 2003 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale (incluse le pertinenze) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazioni concesse in uso gratuito parentale o | possedute da soggetti con residenza c/o Casa di riposo | e/o cura (art. 2 Regolamento I.C.I.) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati escluse seconde abitazioni non locate | e abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti | a soggetti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Terreni |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- seconde abitazioni non locate |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento | di recupero a cura del proprietario |4 per mille B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali: Euro 108,00. C. Maggiore detrazione per abitazione principale: Euro 180,00 e Euro 258,00 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente; di aumentare gli importi delle fasce di reddito, imponibile IRPEF, ai fini del beneficio della maggiore detrazione per l'abitazione principale, adeguandoli agli indici ISTAT rilevati negli anni 1999/2002 come da allegato n. 1 alla presente deliberazione;
(Omissis). Allegato n. 1 alla deliberazione Giunta Comunale n. 220 del 18 dicembre 2002 1) I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore detrazione d'imposta sull'abitazione principale anno 2003 A) Requisiti.
La detrazione d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di Euro 258,00, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Tipologia dei fabbricati.
Possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6;
2) Situazione reddituale.
Possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 2001) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso: N. dei |Prima fascia |Seconda fascia | | componenti |Euro da a|Euro da a| | --------------------------------------------------------------------- 1 |0 |7.035,00 |7.035,01 |8.792,00 --------------------------------------------------------------------- 2 |0 |7.620,00 |7.620,01 |9.383,00 --------------------------------------------------------------------- 3 |0 |9.962,00 |9.962,01 |14.066,00 --------------------------------------------------------------------- 4 |0 |10.553,00 |10.553,01|14.651,00 --------------------------------------------------------------------- 5 |0 |14.943,00 |14.943,01|18.169,00 --------------------------------------------------------------------- 6 |0 |15.535,00 |15.535,01|18.754,00 ---------------------------------------------------------------------
|I redditi di | | |
|riferimento di | | |
|cui al punto | | |
|precedente vanno| | |
|incrementati di | | |
|Euro 516,00 per | | |
|ogni componente | | |
|in piu' del | | | 7 e piu' |nucleo familiare| | | --------------------------------------------------------------------- Detrazione |Euro258,00 (100%|Euro180,00 (48% | | spettante |maggiorazione) |maggiorazione) | | i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di Euro516,00 nei seguenti casi:
1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidita' superiore al 50%);
2. nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'ASL.
3. nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;
4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie. B) Modalita'. Il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
Sulle istanze l'Amministrazione si riserva comunque ogni facolta' di verifica rispetto alla veridicita' dei dati nelle stesse contenute;
Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta;
Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente.
2) I.C.I. Requisiti e modalita' per l'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta al 4 per mille ex art. 1, comma 4 della legge 449/1997 - anno 2003.
E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Decorrenza e durata dell'agevolazione. Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 giorni del mese l'agevolazione spettera' per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione e' fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato. Modalita' di fruizione. Al fine di fluire dell'agevolazione il proprietario dovra' presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attivita' edilizia.
(Omissis). 03X05213;
Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immmobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'autorimesse private magazzini, ecc... accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale;
d) aliquota del 7 per mille per tutte le arre fabbricabili come da destinazione urbanistica del P.R.G. di confermare in Euro 113,62, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05214;
Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. Trasmettere copia del presente atto alla S.A.R.I. S.p.a. di Benevento; 3. Disporre la pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis). 03X05215;
Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2003 come segue:
aliquota da applicare per tutti gli immobili 5,75 per mille fatta eccezione per le unita' immobiliari possedute come seconda casa per le quali l'aliquota stabilita e' del 7 per mille. 2. La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29, aumentabili ad Euro 154,94 ai contribuenti compresi nelle seguenti categorie:
capo famiglia non in mobilita', iscritti nelle liste di collocamento al 1° gennaio dell'anno in corso, da almeno due anni, il cui nucleo familiare non abbia alcun reddito;
aventi, nel proprio nucleo familiare, persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 75 per cento. La detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica.
(Omissis). 03X05216;
Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di fissare al 6 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata a tale percentuale per l'anno 1998 e confermata per il 1999, 2000, 2001 e 2002. 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, 13 (pari a Lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X05217;
Il comune di PENTONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto 1° gennaio 2003, l'aliquota nelle misure seguenti:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6,5 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 03X05218;
Il comune di PERTOSA (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 7 per mille del valore degli immobili.
(Omissis). 03X05219;
Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili; di stabilire:
che per i fabbricati invenduti dalle imprese, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, l'aliquota rimane fissata nel 4 per mille;
che la detrazione per abitazione principale e' pari ad Euro 103,29;
che per i valori delle aree fabbricabili restano applicabili quelli dell'anno 2002; di rendere la presente immediatamente esecutiva.
(Omissis). 03X05220;
Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 2003, le aliquote e le detrazioni cosi' come stabilite per l'anno 2002 e quindi:
l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un Ente competente;
l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti non residenti nel comune di Peschici;
la detrazione per abitazione principale a Euro 103,29;
la detrazione a Euro 258,23, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992, per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita';
Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di Euro 103,29; di considerare immediatamente esecutiva la presente deliberazione avendo ottenuti i voti necessari, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
(Omissis). 03X05221;
Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare la/le aliquota/e dell`imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per la prima casa;
6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
2 per mille in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997); detrazione d'imposta sulla prima casa Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 03X05222;
Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di fissare in questo comune per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale; 3 di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel Capo I del Titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; 5. (omissis); 6. di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di Euro 103,29, gia' applicata negli anni precedenti.
(Omissis). 03X05223;
Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.
(Omissis). 03X05224;
Il comune di PIADENA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) e relative detrazioni nelle seguenti misure:
fabbricati: aliquota ordinaria 6 per mille;
case sfitte: 7 per mille;
terreni agricoli: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
abitazioni dove hanno residenza e dimora dal 1o gennaio 2002 coppie di nuova formazione: 5 per mille e detrazioni di Euro 258,23, per i primi due anni.
detrazione per la prima casa: Euro 130,00.
detrazione per la prima casa riferita a fabbricati classificati nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed a soggetti aventi reddito imponibile superiore a Euro 78.000: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05225;
Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di individuare per l'anno 2003 l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili:
a) Aree fabbricabili;
b) Fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione;
c) Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 1, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l); 2. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado ai sensi deliart. 2, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.) e le pertinenze, considerate parti integranti dell'abitazione principale ancorche' distintamente iscritte in Catasto; 3. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota diversificata del 9 per mille nei confronti degli immobili non locati intesi quali unita' immobiliari classificabili e classificate nel gruppo catastale «A» (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 5. di fissare nella misura del 2,75 per mille l'aliquota agevolativa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto «concordato», registrato a norma di legge, previsto dall'art. 2, commi 3 e 5 della legge n. 431/1998, previa comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio tributi; 6. di fissare, per l'anno 2003, la detrazione di Euro 129,11 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 7. di indicare, come consentito dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la fissazione della detrazione di Euro 258,22 nei confronti dei soggetti passivi, proprietari o titolari di un diritto reale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che presentano congiuntamente i requisiti di seguito indicati:
a) il soggetto passivo deve essere titolare di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5;
b) il soggetto passivo non deve essere proprietario o titolare di ulteriori diritti reali su altri immobili ad esclusione di piccoli appezzamenti di terreno dell'estensione non superiore a mq 5.000 purche' non investiti a colture agricole intensive o destinati ad aree edificabili, pertinenze anche non adiacenti.
c) residenza e dimora di fatto nell'abitazione oggetto dell'intervento;
d) presenza nel nucleo familiare di una persona di eta' pari o superiore ai sessantacinque anni, ovvero di una persona disabile con grado di invalidita' pari o superiore al 66%;
e) reddito ISEE non superiore a Euro 12.911,42;
Coloro che vogliano beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare domanda all'Ufficio Tributi, corredata della attestazione ISEE redatta da un CAF, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di competenza.
(Omissis). 03X05226;
Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 2003, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'bitazione principale.
(Omissis). 03X05227;
Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille; 2. aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti 6 per mille;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 7 per mille; 4. aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti «convenzionati», ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale 5 per mille.
La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' di L. 200.000/Euro 103,291 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilita' riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a L. 300.000/Euro 154,937.
(Omissis). 03X05228;
Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 5,2 per mille abitazione principale, dando atto che per la stessa spettano le seguenti detrazioni:
fissa di Euro 103,29;
per disagio economico o sociale Euro 258,23 (erano L. 500.000 nel 2001) su parere favorevole dei servizi sociali del comune che confermi l'impossibilita' del contribuente a far fronte all'I.C.I. dovuta; 6,4 per mille abitazioni affittate con regolare contratto registrato del quale viene inviata copia all'ufficio tributi del comune; 7 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione.
(Omissis). 03X05229;
Il comune di PISCINA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per abitazione diversa dalla principale;
detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale.
(Omissis). 03X05230;
Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
(Omissis).
|DETRAZIONI | | --------------------------------------------------------------------- Componenti |Euro 180.76 1 |Euro 154.94 2 |Euro 129.11 3 nucleo familiare|fascia |fascia |fascia ---------------------------------------------------------------------
| |REDDITI |
| |COMPLESSIVI | ---------------------------------------------------------------------
1 Persona |4.648,12 |5.525,06 |6.445,90 ---------------------------------------------------------------------
2 Persone |7.597,09 |9.117.02 |10.636,43 ---------------------------------------------------------------------
3 Persone |9.761,04 |11.713,25 |13.665,45 ---------------------------------------------------------------------
4 Persone |11.723,58 |13.996,99 |16.299,38 ---------------------------------------------------------------------
5 Persone |13.582,82 |16.248,40 |19.015,95 ---------------------------------------------------------------------
6 Persone |15.390,42 |20.658,28 |24.015,25 N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i respettivi redditi complessivi. Modalita' di applicazione 1. Le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari calssificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, aventi un valore catastale non superiore ad Euro 25.822,84, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:
pensionati;
coniuge a carico di pensionati;
disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);
lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2002);
portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%;
contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia. 2. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF (anche se non dichiarati con mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare prededente cui si riferisce l'imposta; 3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale); 4. e' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 2003.
(Omissis). 03X05231;
Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
1) abitazione principale 5,5 per mille;
2) altri immobili 6,75 per mille;
3) fabbricati cat. C/2 5 per mille;
4) fabbricati invenduti realizzati da imprese 4 per mille (art. 3 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.).
(Omissis). 03X05232;
Il comune di POLLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, come conferma, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 del comune di Polla; 2. di confermare, altresi', l'importo di Euro 103,29 quale detrazione sulla prima casa.
(Omissis). 03X05233;
Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in Euro 103,29 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05234;
Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, per l'anno 2003, sara' applicata con l'aliquota unica del 5,4 per mille, in conformita' alle disposizioni normative vigenti. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103.30= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di dare atto che la previsione di entrata per il corrente esercizio finanziario ammonta ad Euro 339.000,00; 4. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale; 6. di dichiarare e rendere, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis). 03X05235;
Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I. e misura della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003:
1) aliquota ordinaria del 6,5 per mille: tutti gli immobili, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
2) aliquota ridotta del 4,8 per mille:
a) unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;
b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3, utilizzati direttamente dai proprietari (esclusivamente da ditte individuali) o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente e discendente) entro il primo grado ,che vi svolgono attivita' artigianale o commerciale;
c) abitazioni e relative pertinenze che vengono concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
3) aliquota del 7 per mille:
tutte le unita' abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione:
a) delle unita' abitative e relative pertinenze locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo, (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 6,5 per mille);
b) delle unita' abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendente ) entro il primo grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza; (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 6,5 per mille);
4) di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di Euro 154,937 da applicare esclusivamente al punto 2 lettera a);
5) l'applicazione delle aliquote, cosi' come sopra previsto e' dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni e' computato per intero;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 deI T.U.E.L.
(Omissis). 03X05236;
Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille rapportato al valore degli immobili indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di Euro 103,30 = per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05237;
Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni I.C.I. gia' adottate per l'anno 2002 con la precedente delibetazione del G.C. n. 12/02 nelle misure sottoindicate:
aliquote:
a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille;
b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille;
c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille;
d) alloggi non locati: 7 per mille;
e) aree edificabili:
se a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione, non viene presentato un progetto l'aliquota e' del 7 per mille;
entro i termini della prima concessione edilizia l'aliquota e' del 5,5 per mille, nel caso di proroghe il 7 per mille, nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;
f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille. Detrazione per l'abitazione principale:
Euro 103,29;
Euro 154,94 a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verra' istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della giunta comunale, entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta, una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilita' o meno della maggior detrazione. La giunta comunale deliberera' sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05238;
Il comune di PRALI (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) l'anno 2003 nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, come stabilisce, la detrazione per la prima casa ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Prali per l'anno 2003 di Euro 114,00.
(Omissis). 03X05239;
Il comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in esecuzione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
(Omissis). 03X05240;
Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
abitazione principale per residenti comprensiva di massimo una pertinenza (pertinenza, intesa come specificato nell'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.): 5,5 per mille;
opifici industriali, insediamenti artigianali e commerciali (cat. C1-C3-D): 6 per mille;
altri immobili: 7 per mille. 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di stabilire, altresi', che la detrazione di Euro 103,29 di cui al punto 2) sia elevata a Euro 258,23 per i soggetti passivi di imposta che siano utilizzatori diretti, ove nel proprio nucleo familiare siano presenti persone portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure percepiscano indennita' di accompagnamento, qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, ai fini I.R.P.E.F. per il 2002 sia pari o inferiore a Euro 9.114,82 (pari al doppio dell'assegno sociale I.N.P.S. per il 2002) escluso il reddito dell'abitazione principale e l'indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 e successive modificazioni). Tale circostanza, ai fini della concessione del beneficio, dovra' essere comunicata al comune tramite certificazione e/o autocertificazione, onde permettere la verifica d'ufficio dei requisiti previsti.
(Omissis). 03X05241;
Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale: 6 per mille; 2. di fissare, altresi', per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 120 annui.
(Omissis). 03X05242;
Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, l'8 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di determinare in Euro 130 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X05243;
Il comune di RAMACCA (provincia di Catania) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari:
a) aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per le abitazioni principali, nonche' per le relative pertinenze, a condizione che dette pertinenze siano utilizzate ad esclusivo uso dell'abitazione stessa;
b) aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 03X05244;
Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). «confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2003».
(Omissis). 03X05245;
Il comune di RECETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2003 nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; di confermare, per l'anno 2003, la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X05246;
Il comune di Rezzato (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura gia' determinata per l'anno 2002 e corrispondente alla misura del 7 per mille per aliquota ordinaria, del 5 per mille per l'abitazione principale, del 5 per mille per le abitazioni locate con affitti convenzionati a norma dell'art. 2, comma 5, legge n. 431 del 9 dicembre 1998. La detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di Euro 104,00.
(Omissis). 03X05247;
Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria;
Euro 154,94 la detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05248;
Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). detrazione per abitazione principale di Euro 104 (pari a L. 201.372); equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti nell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 03X05249;
Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 3 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.
(Omissis). 03X05250;
Il comune di Roddino (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.l. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' deI 2002.
(Omissis). 03X05251;
Il comune di Roncofreddo (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale deliberate per l'anno 2002 (delibera G.C.
 
n. 67 del 20 dicembre 2001) cosi' come segue:
aliquota ridotta 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati nonche' relative pertinenze limitatamente a n. 1 pertinenza (come da articoli 13-14 regolamento I.C.l.);
aliquota ordinaria 7 per mille per aree edificabili e ogni altre tipologia di immobile per il quale non si rende applicabile l'aliquota ridotta;
aliquota agevolata 4 per mille per attivita' produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione.
Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05252;
Il comune di Rosarno (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare la proposta di deliberazione come in premessa riportata e quindi:
di applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
1. aliquota ordinaria del 6 per mille;
2. aliquota ridotta del 5,5 per mille per i terreni agricoli;
3. aliquota ridotta del 5 per mille per:
a. abitazione principale;
b. unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c. unita' immobiliari non locate, possedute da anziani e da disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
d. unita' immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edili, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibita ad abitazione principale;
e. unita' immobiliari assegnate dagli Istituti autonomi case popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale;
f. unita' immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli enti senza scopo di lucro;
4. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguiranno nel biennio 2003/2004 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con separata unanime votazione palese.
(Omissis). 03X05253;
Il comune di Rosello (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05254;
Il comune di Rossano (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire con decorrenza 1o° gennaio 2003 le seguenti aliquote d'imposta:
1) aliquota del 7 per mille i seguenti immobili:
a) terreni agricoli;
b) aree fabbricabili;
c) altri fabbricati, non contemplati nel successivo punto 2);
2) aliquota del 6 per mille per i seguenti immobili:
a) abitazioni principali.
(Omissis). 03X05255;
Il comune di Rossiglione (provincia di Genova) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di adeguare, come consentito dalle disposizioni normative vigenti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
4,9 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
6,1 per mille per tutte le altre fattispecie; 2. di confermare la detrazione stabilita con D.C.C. n. 2 del 28 febbraio 2001, nella misura di Euro 123,95 (L. 240.000) fino a concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come previsto dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dai seguenti articoli del vigente regolamento comunale:
Art. 12. - Sono equiparate all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Art. 13. - L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni... (omissis);
Art. 14. - ... L'esenzione I.C.l. prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504/1992 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonche' delle attivita' di religione o culto ex art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985, compete esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale in base ad un diritto di proprieta' od ad altro diritto reale. L'imposta e' ridotta al minimo previsto dalla legge n. 504/1992, per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) individuate dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997: sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei comuni montani indicati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 4. di dare atto che non verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di aliquota; 5. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
(Omissis). 03X05256;
Il comune di Rosta (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). A) Misura delle aliquote: N.0.|Tipologia degli immobili |Aliquote (per mille) --------------------------------------------------------------------- 1 |Terreni agricoli |5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni principali occupate dal soggetto|
|passivo d'imposta (1) Immobili, utilizzati |
|come abitazione principale, concessi in uso|
|gratuito a parenti di primo grado in linea | 2 |retta (1) (2) |5,5 ---------------------------------------------------------------------
|Immobili di civile abitazione, affittati |
|con contratto regolarmente registrato |
|Immobili destinati ad attivita' produttive |
|condotte direttamente dal soggetto passivo | 3 |d'imposta (3) Terreni edificabili |6 --------------------------------------------------------------------- 4 |Altri immobili |7
(1) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo dl proprieta, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. In questa tipologia sono incluse le pertinenze dell'abitazione principale accatastate separatamente.
(2) I parenti di primo grado sono i genitori e i figli. I parenti affini di primo grado sono i suoceri.
(3) Per attivita' produttive si intendono le attivita' industriali, artigianali e commerciali. B) Misura delle detrazioni d'imposta:
| |Detrazione d'imposta (Euro/lire N.0.|Tipologia degli immobili |in ragione annua) --------------------------------------------------------------------- 1 |Per l'abitazione principale (4)|Euro 103,29 (L. 200.000) ---------------------------------------------------------------------
|Per l'abitazione principale |
|abitata esclusivamente da nuovi|
|nuclei familiari - per i primi | 2 |due anni di costituzione (*) |Euro 154,93 (L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Per l'abitazione principale |
|abitata da soggetti passivi di |
|imposta pensionati con reddito |
|annuale imponibile ai fini |
|IRPEF, relativo all'anno di |
|imposta 2002, non superiore a |
|Euro 10.845,59 (L. 21.000.000) |
|maggiorato di Euro 1.032,91 |
|(L. 2.000.000) per ogni persona| 3 |a carico (*) |Euro 180,75 (L. 350.000) ---------------------------------------------------------------------
|Per l'abitazione principale |
|abitata da disoccupati o |
|lavoratori in mobilita' con |
|reddito annuale imponibile ai |
|fini IRPEF, relativo all'anno |
|di imposta 2002, non superiore |
|a Euro 10.845,59 |
|(L. 21.000.000) maggiorato di |
|Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) | 4 |per ogni persona a carico (*) |Euro 180,75 (L. 350.000) ---------------------------------------------------------------------
|Per l'abitazione principale |
|abitata da nuclei familiari con|
|presenza di disabili con |
|invalidita' non inferiore al |
|75% - documentata dalle |
|competenti strutture pubbliche |
|- o anziani non autosufficienti| 5 |(*) |Euro 206,58 (L. 400.000) ---------------------------------------------------------------------
|Si escludono dalla maggior |
|detrazione tutte le unita' |
|immobiliari classificabili in |
|catasto in A/1 (abitazioni |
|signorili), A/7 (abitazioni in |
|villini), A/8 (abitazioni in |
|ville), A/9 (castelli, palazzi |
|di eminenti pregi artistici e |
|storici). Per usufruire delle |
|maggiori detrazioni e' |
|sufficiente |
|un'autocertificazione - |
|corredata, se necessario, |
|dall'apposita documentazione - |
|su apposito modulo predisposto |
|dall'ufficio tributi del |
|comune, nel quale si autorizza |
|il comune stesso ad effettuare |
|ogni opportuna verifica. Il |
|comune si riserva inoltre la |
|facolta' di valutare con |
|diverso criterio impositivo |
|singoli casi di provata |
|indigenza segnalati dai servizi| (*) |sociali. |
(4) Questa detrazione si applica anche per gli immobili, utilizzati come abitazione principale, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta.
(Omissis). 03X05257;
Il comune di S. Benigno Canavese (provincia di Torino) ha adottato, il 13 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, unica per tutti gli immobili;
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 in Euro 144,61 la detrazione I.C.l. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ora Agenzie territoriali per la casa; 2. da dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unita' immobiliari pertinenti all'abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, cosi' come previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di dare atto che per l'anno 2003 viene riconfermata, per la Casa di riposo di San Benigno, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, in quanto sono ancora in corso di definizione le autorizzazioni per la riapertura della struttura e pertanto la stessa non dispone di entrate proprie.
(Omissis). 03X05258;
Il comune di S. Cesario SUL Panaro (provincia di Modena) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare di nuovo, a seguito dell'accoglimento dei 2 emendamenti al bilancio di previsione 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003 come di seguito esposte:
a) aliquota I.C.l. al 5,2 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze asservite;
b) aliquota I.C.l. aI 5,2 per mille sull'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) aliquota I.C.l. 5,2 per mille per unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino aI secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
d) aliquota I.C.l. 4,5 per mille agevolato per i proprietari che nel corso dell'anno 2003 concedono in locazione alloggi gia' sfitti secondo l'accordo territoriale per il comune di San Cesario sul Panaro, in attuazione della legge n. 431/1998, utilizzando il contratto tipo sottoscritta dalle organizzazioni di categoria;
e) aliquota I.C.l. al 7 per mille per unita' sfitte ed alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione entro due anni;
f) aliquota I.C.l. aI 9 per mille per unita' sfitte e alloggi non locati da piu' di due anni;
g) aliquota I.C.l. aI 6,8 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge Euro 103,29 da applicare sulle seguenti tipologie:
abitazione principale: lettera a);
abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di riposo o casa protetta a seguito di ricovero permanente, o condizione che la stessa non risulti locata: lettera b). 3. di determinare una ulteriore detrazione nella misura di Euro 103,29 da applicare sull'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale ai fini I.C.l. per l'anno 2003 per tutti coloro che soddisfano le seguenti esigenze:
h) hanno un I.S.E.E (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o pari a Euro 3.615,00;
i) che la casa per cui si chiede l'agevolazione sia l'abitazione principale, sia effettivamente occupata dal richiedente, e sia l'unica proprieta' immobiliare posseduta, da coloro che richiedono l'agevolazione.
(Omissis). 03X05259;
Il comune di S. Pietro Avellana (provincia di Isernia) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2003 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis). 03X05260;
Il comune di Salara (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 febbraio 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, le detrazioni previste per legge, pari ad Euro 103,29, da applicare ad abitazioni principali e pertinenze, come prescritto dall'art. 23, comma 1 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. di stabilire per l'anno 2003, per le coppie che acquistano o costruiscono la prima casa le detrazioni per l'abitazione principale in Euro 258,23. 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis). 03X05261;
Il comune di Saluzzo (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6,7 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unita' per ciascuna fattispecie, come disposto dall'art. 3 del vigente regolamento comunale I.C.I. Viene inoltre determinata l'aliquota del 6,7 per mille agli immobili:
concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (previa presentazione richiesta);
gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (previa presentazione richiesta). 2. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I) da applicarsi a carico dei possessori di terreni agricoli; 3. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6,7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3, C/4 e cat. dalla B/1 alla B/7; 4. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. dalla A/1 alla A/9 diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cat. C/6, C/7 e C/2 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale e di cat. D. 5. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili. 6. di fissare, per l'anno 2003, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a Euro 129,00. 7. di determinare in Euro 155,00 per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:
soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
II reddito complessivo conseguito nell'anno 2002 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:
Euro 7.235 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona;
Euro 12.395 se il nucleo familiare e' composto da due persone;
Euro 15.495 se il nucleo familiare e' composto da tre persone;
Euro 17.560 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone;
Euro 18.595 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone;
Euro 19.630 se il nucleo familiare e' composto da sei persone;
Euro 20.660 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone.
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente.
L'agevolazione non si applica nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformita' ai modelli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 1° luglio 2003.
Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2002.
(Omissis). 03X05262;
Il comune di Sammichele DI Bari (provincia di Bari) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 viene applicata nel seguente modo:
aliquota abitazione principale comprese le pertinenze: 5,5 per mille;
aliquota altri immobili ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,00;
detrazione per abitazione principale anziani e disabili con limite di reddito familiare di Euro 9.690,00: Euro 129,00.
(Omissis). 03X05263;
Il comune di San Benedetto DEI Marsi (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille.
(Omissis). 03X05264;
Il comune di San Cipirello (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). abitazione principale: 5 per mille; immobili diversi dalla categoria catastale A; aree fabbricabili, seconde case con categoria catastale A: 6 per mille. detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X05265;
Il comune di San Cipriano Picentino (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 504; ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili |Aliquote per mille ===================================================================== 1 | Abitazione principale.... |5,5 per mille 2 | Altri immobili.... |7 per mille 3 | Immobili non locati da almeno due anni.... | 8 per mille 2. di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
|Tipologia degli | |
|immobili nonche' | |
|categorie di | |
|soggetti in | |
|situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio | |(Lire in ragione N.D.|economico-sociale |Riduzione d'imposta %|annua) ---------------------------------------------------------------------
| Abitazione | | 1 |principale.... |- |Euro 103,29
(Omissis). 03X05266;
Il comune di San Gennaro Vesuviano (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli altri immobili locati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
7 per mille per gli immobili non locati;
7 per mille per gli immobili con destinazione d'uso attivita' commerciale. 2. di determinare, altresi, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05267;
Il comune di San Germano dei Berici (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., da applicarsi nel territorio comunale, in via generale nella misura del:
5 per mille per le persone fisiche - soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' privata indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, comma 1, decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542 e relative pertinenze (garage o box auto o posto auto); per le unita' concesse ad usi gratuito con scrittura privata o dichiarazione sostitutiva aI coniuge, parenti ed affini entro il primo grado (detrazione lire 200.000);
6,8 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale; 2. di introitare il gettito relativo al Titolo l - Categoria l - Risorsa 50 della parte prima - Entrata, Bilancio di Previsione 2003, in corso di approvazione; 3. di dare atto che il gettito attualmente previsto e' superiore a quello realizzato nell'anno precedente e che, per suo tramite, si assicura il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis). 03X05268;
Il comune di San Giorgio DI Mantova (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
|Aliquota per mille|detrazione ---------------------------------------------------------------------
Aliquota ordinaria | | fabbricati/terreni.... |6 | ---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliari destinate ad | | abitazione principale dei sogg. | | passivi.... |6 |Euro 103,29 ---------------------------------------------------------------------
Seconda abitazione affittata.... |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
Abitazione concessa in uso gratuito | | a parenti di primo grado in linea | | retta (figli e genitori) con assenza | | di locazione accertata mediante | | comunicazione..... |6 | ---------------------------------------------------------------------
Abitazione concessa in uso gratuito | | a parenti con grado diverso dal primo | | (nipoti, ecc.).... |7 | ---------------------------------------------------------------------
Seconda abitazione non affittata e | | tenuta a disposizione.... |7 | ---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliari destinate ad | | attivita' proprie di Istituti di | | credito, cambio e assicurazione.... |7 | ---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili.... |7 |
(Omissis). 03X05269;
Il comune di San Giovanni LupatoTo (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. come segue:
A. nella misura del 5,5 per mille applicata nei casi seguenti:
a1. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
a2. unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
a3. unita' immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
a4. unita' immobiliare concessa in uso gratutito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
a5. per le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) delle unita' immobiliari di cui ai punti precedenti, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
Per le fattispecie di cui alla lettera a1), a2), a3) e a4), si applica altresi' la detrazione di Euro 103,29, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
B. nella misura del 6 per mille applicata nei casi seguenti:
b1. tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali compresi quelli locati e concessi in comodato con contratto regolarmente registrato;
b2 terreni agricoli;
C. nella misura del 7 per mille applicata alle aree fabbricabili site nel territorio comunale;
D. nella misura ridotta del 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art, 2, comma 3, della legge n. 431/1998 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi depositati presso il comune. Di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione I.C.I. da predisporsi a cura del locatore, con le stesse modalita' previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale.
E. nella misura del 7 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1o gennaio 2003 che versino in una delle seguenti condizioni:
1. immobili eccedenti la prima unita' immobiliare ad uso abitazione tenuti a disposizione (seconde case) del medesimo seggetto;
2. immobili concessi in comodato con contratto non regolarmente registrato a parenti oltre il primo grado ed affini;
3. immobili non agibili o non abitabili; L'aliquota del 7 per mille non si applica alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attivita' esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille per il periodo di un anno successivo all'abitabilita' dell'alloggio. 2. di confermare in Euro 103,29, la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) sopra descritti. 3. di confermare in Euro 206,58 la detrazione dell'l.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 2003, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) portatori di handicap riconosciuti al 100%;
b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale.
c) contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanante superiore a sei mesi, oppure siano non autosuffidienti e rimangono nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, aids, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55. 4. di dare atto che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi a questo comune entro il 31 dicembre 2003.
(Omissis). 03X05270;
Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) 5 per mille per l'abitazione principale dei proprietari residenti nel comune; b) 7 per mille per altre abitazioni ed immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili, etc.); c) 9 per mille per immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Di stabilire in euro 258,23 la maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidita' del 100%, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
(Omissis). 03X05271;
Il comune di SAN LORENZO DI SEBATO - SANKT LORENZEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). IL CONSIGLIO COMUNALE Delibera: con 10 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 voto di astensione espressi per alzata di mano su 18 presenti e votanti:
1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
2) di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, e dell'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo di detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale a 300,00 euro;
3) di dare atto, che dalla presente delibera non derivano oneri diretti a carico del comune, i quali abbisognino di copertura finanziaria;
4) di incaricare, il funzionario responsabile di trasmettere copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' totale del Ministero delle finanze.
(Omissis). 03X05272;
Il comune di SAN LUCA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille con detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale.
(Omissis). 03X05273;
Il comune di SAN MARCO ARGENTANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale 4 per mille;
b) aree fabbricabili 4 per mille;
c) altri fabbricati 5 per mille. 3. confermare la detrazione di euro 103,29 per abitazione principale. 4. precisare che dall'imposta sulle pertinenze non e' deducibile la parte di detrazione residua dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05274;
Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali in lire 250.000; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazioni principali; 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo I.C.I. per una sola abitazione (e relative pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio:
a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita commissione per l'accertamento delle invalidita' dell'Asl, con punteggio non inferiore al 76% si applichi la detrazione per l'abitazione principale di lire 500.000. La detrazione di lire 500.000 si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini I.C.I. esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze), utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sara' concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente dagli interessati all'Ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
(Omissis). 03X05275;
Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nel seguente modo:
4,9 per mille: aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale e per le abitazioni locate con contratti agevolati;
6 per mille: aliquota per gli immobili destinati ad abitazione, diversa da quella principale;
6,5 per mille: aliquota ordinaria;
7 per mille: aliquota per gli immobili destinati ad attivita' industriale appartenenti alla categoria catastale D. 2. di mantenere invariata, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, le presenti aliquote entrano in vigore con decorrenza 1o gennaio 2003.
(Omissis). 03X05276;
Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 5,8 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa pari a Euro 103,291.
(Omissis). 03X05277;
Il comune di SAN PIETRO IN LAMA (provincia di Lecce) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X05278;
Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. nella misura del 5 per mille relativamente a tutte le tipologie di immobili, nonche' della aree fabbricabili sogetti a tale imposta; 2. di determinare, sempre per l'anno 2003, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di Euro 104,00.
(Omissis). 03X05279;
Il comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare le seguenti aliquote d'imposta (omissis) per l'anno 2003:
abitazione principale 5,5 per mille;
altre abitazioni e terreni edificabili 6,5 per mille;
detrazione d'imposta Euro 140,00.
(Omissis). 03X05280;
Il comune di San Severino Marche (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare le aliquote per l'anno 2003 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota 5,5 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma;
immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purche' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile; stabilire in Euro 129,11 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X05281;
Il comune di San Vito Lo Capo (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale; nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili; che per le abitazioni principali viene confermata la detrazione pari a Euro 103,29 (L. 200.000); che per le abitazioni principali per gli ultrasessantacinquenni la detrazione e' pari ad Euro 129,11 (L. 250.000).
(Omissis). 03X05282;
Il comune di Sant'Agostino (provincia di Ferrara) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Estratto della deliberazione di Consiglio comunle n. 5 del 13 febbraio 2003 avente per ogetto:
«individuazione dei limiti per le categorie beneficiarie dal 1o gennaio 2003 dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili»; pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2002, non superiore a Euro 8.394,47 lordi; pensionato con reddito annuale lordo imponibile 2002 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico fiscalmente; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a Euro 8.394,47 lordi; portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile 2001 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico fiscalmente; disoccupato con reddito annuale lordo imponibile 2001 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Euro 13.556,06 piu' Euro 1.037,08 per ogni persona a carico fiscalmente;
(Omissis). Estratto della deliberazione di giunta comunale n. 18 del 14 febbraio 2003 avente per oggetto: «Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003» 1) Per i motivi in premessa ampiamente descritti di applicare per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;
2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 nella misura di 155,00 euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali in misura pari all'importo ottenuto dividendo 155,00 euro per il numero di soggetti medesimi;
3) di dare atto che il consiglio comunale con deliberazione contestuale a quella di approvazione del bilancio 2003 ha individuato le categorie di contribuenti che, con effetto dal 1° gennaio 2003, beneficiano dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da 155,00 a 258,00 euro, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X05283;
Il comune di Santa Maria DI Sala (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per il 2003 le aliquote del tributo comunale:
aliquote:
7 per mille ordinaria;
5 per mille abitazione principale con detrazione di Euro 103,30 (detrazione di Euro 154,94 per particolari condizioni socio-sanitarie-economiche);
pertinenze dell'abitazione principale:
prevista l'applicazione dell'aliquota relativa all'abitazione principale nel limite di una sola unita' immobiliare (garage);
immobili in uso gratuito e locazione:
e' prevista l'aliquota agevolata e la detrazione per abitazione principale e un garage per gli immobili concessi gratuitamente ad uso abitativo a parenti in linea retta fino al primo grado, o concessi in locazione.
(Omissis). 03X05284;
Il comune di Sant'Angelo DI Piove DI Sacco (provincia di Padova) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille e l'ammontare della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento che disciplina l'I.C.I., in Euro 103,29, pari a quella fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, previa presentazione di autocertificazione all'ufficio tributi entro il 31 giugno 2003. Una ulteriore detrazione di Euro 103,29 e' prevista, in forza della deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 26 febbraio 2002, per le abitazioni i cui proprietari siano conviventi con soggetti portatori di handicap, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, purche' l'abitazione principale di residenza sia l'unica proprieta' dei sogg etti passivi, e non sia classificata nelle categorie catastali di ville, villini e abitazioni signorili, previa apposita autocertificazione da presentare entro il 30 giugno 2003; 2. di assumere, anche per il 2003, la gestione diretta dell'I.C.I., stabilendo che l'imposta sara' corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere, ovvero su apposito conto corrente postale n. 12428355 intestato al predetto Tesoriere; 3. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis). 03X05285;
Il comune di Sant'Angelo IN Vado (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come segue:
nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari (altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili); 2. di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05286;
Il comune di Sant'Angelo LE Fratte (provincia di Potenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
1. unita' immobiliare abitativa principale 6 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. altre unita' immobiliari 6 per mille;
3. terreni agricoli 6 per mille;
4. aree edificabili 6 per mille; di determinare per l'anno 2003 Euro 180,76, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X05287;
Il comune di Sant'Antonino DI Susa (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 secondo i termini seguenti:
a) di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
b) di approvare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa);
c) di confermare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
d) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico n. 267/2000.
(Omissis). 03X05288;
Il comune di Sant'Arpino (provincia di Caserta) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per le altre fattispecie imponibili e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05289;
Il comune di Santi Cosma E Damiano (provincia di Latina) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 la medesima aliquota dell'imposta I.C.I. gia' applicata per l'anno 2002, pari al 6 per mille, per le motivazioni in premessa narrativa specificate.
(Omissis). 03X05290;
Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Delibera (omissis) approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I., (omissis):
1) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unita' immobiliari di proprieta' di soggetti passivi sia residenti che non residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;
2) aliquota ridotta del 6 per mille da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Riconfermare anche per l'anno 2003 la detrazione di imposta ordinaria da applicare per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29. Stabilire, per la prima casa, una ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 30 per coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio tributi entro il termine di scadenza della rata a saldo, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
1) soggetto passivo titolare di solo reddito derivante da pensione sociale;
2) soggetto passivo che abbia nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap grave permanente di cui alla legge n. 104/1992.
(Omissis). 03X05291;
Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per le causali esposte in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria. 6,5 per mille;
aliquota unita' immobiliarer direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille. 2. di determinare in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in Euro 207,00 la detrazione per le abitazioni occupate da nuclei famigliari che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche per i soggetti passivi di imposta con presenza all'interno del proprio nucleo famigliare di persone che usufruiscono dell'indennita' di accompagnamento erogata dalla prefettura ai sensi della legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino proprietari di altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile annuo ai fini Irpef del nucleo famigliare non sia superiore ad Euro 15.493,71.
(Omissis). 03X05292;
Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione;
b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbricabili.
(Omissis). 03X05293;
Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come individuate nel vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;
5,75 per mille sugli altri fabbricati (es. categoria A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;
6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione. 2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2003 e' differenziata:
Euro 154,94 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a Euro 9.296,22 lordi con esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale situazione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi del comune idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno successivo;
Euro 103,29 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale.
(Omissis). 03X05294;
Il comune di SARRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Di approvare per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura (unica) del 4,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X05295;
Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 22 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille confermando cosi' la misura applicata negli anni 2002 e precedenti e la detrazione per l'abitazione principale di Euro 154,94.
(Omissis). 03X05296;
Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota e la detrazione vigenti nel 2002 in materia d'imposta comunale sugli immobili che sono: Per tutte le tipologie d'immobili |4 per mille ---------------------------------------------------------------------
Detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del | decreto legislativo n. 504/1992 |Euro 103,29
(Omissis). 03X05297;
Il comune di SCANDRIGLIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, con le risultanze contabili che ne derivano che saranno inserite nel bilancio di previsione.
(Omissis). 03X05298;
Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'esercizio 2003 il dispositivo della deliberazione consiliare n. 8 in data 28 febbraio 2000, riportando per chiarezza le aliquote in essa stabilite:
abitazione principale 5,5 per mille;
altri immobili 7 per mille;
immobili dati in affitto a residenti a titolo di abitazione principale 4,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 134,28 (L. 260.000).
(Omissis). 03X05299;
Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire l'aliquota nella misura del 6,5 per mille. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 viene confermata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X05300;
Il comune di Scillato (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Determinare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille e cio' in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 6, comma 2. Fissare in Euro 103,30 la detrazione per abitazione principale e che usufruiranno anche di tale detrazione i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento comunale lettera a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo e lettera e) abitazione concessa in uso gratuito del possessore a figli e nipoti in linea diretta coniugati o gia' coniugati. Incaricare il sindaco di far pervenire comunicazione della aliquota per l'anno 2003, insieme alla copia del presente atto, al concessionario della riscossione e all'ufficio pubblicazione leggi e decreti della Gazzetta Ufficiale, in conformita' al secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X05301;
Il comune di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze) ha adottato, il 10 febbaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003:
a) un'aliquota ordinaria nella misura del 6,6 per mille;
b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili:
per l'abitazione principale, intendendosi come tale:
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;
l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purche' risulti non locata;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari (IACP);
l'unita' immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprieta' di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unita' ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario;
l'abitazione, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari su appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare entro il 20 dicembre dell'anno in cui si e' verificata la condizione;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertifcazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 20 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la concessione;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nell'accordo territoriale con contratto registrato e stipulato ai sensi della legge n. 431/1998 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione comunale da presentare: dal 1° giugno al 30 giugno di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nei primi 6 mesi dell'anno; dal 1° dicembre al 20 dicembre di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel secondo semestre dell'anno;
gli immobili accatastati nella cat. C/6 (garage o posti auto) e C/2 (cantina) purche' pertinenziali ed accessori all'abitazione principale, nel limite massimo di uno per tipologia e utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta; esclusi, quindi, quelli concessi in locazione a terzi;
c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unita' immobiliari inagibili, inabitabili, i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
d) un'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno;
e) un'aliquota pari al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
(Omissis). 03X05302;
Il comune di Settime (provincia di Asti) ha adottato, il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
7 per mille immobili a destinazione abitativa a disposizione ed aree fabbricabili;
7 per mille immobili destinati ad uso non abitativo che risultino sfitti o non utilizzati;
7 per mille immobili di civile abitazione dati in locazione in base a contratto registrato a famiglia non residente nel comune;
5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale o destinati ad uso diverso da quello abitativo;
5 per mille immobili di civile abitazione dati in locazione in base a contratto registrato a famiglia residente nell'immobile stesso;
5 per mille immobili di civile abitazione utilizzati come abitazione principale da parente entro il terzo grado residente nel comune. Di proporre al consiglio comunale la detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 03X05303;
Il comune di Settimo Rottaro (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. aliquota l.C.l. abitazione principale e delle pertinenze esclusivamente asservite alla predetta abitazione: 5 per mille;
2. detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
3. terreni agricoli: 5 per mille;
4. fabbricati che non rientrino in quelli di cui al punto 1) e terreni ritenuti edificabili dal vigente strumento urbanistico 6 per mille;
5. versamenti su c/c postale del comune di Settimo Rottaro n. 13198122.
(Omissis). 03X05304;
Il comune di Silvano Pietra (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge.
(Omissis). 03X05305;
Il comune di Soleminis (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. abitazione principale: 5 per mille; 2. altre unita' immobiliari: 7 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale in Euro 103,29; di approvare l'aliquota agevolata del 4 per mille per il pagamento dell'I.C.I. 2003 sull'abitazione principale dei contribuenti appartenenti alle categorie individuate nell'art. 6-bis del vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, previa richiesta scritta all'amministrazione.
(Omissis). 03X05306;
Il comune di Soleto (provincia di Lecce) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), per il comune di Soleto, nella misura stabilita per l'anno 2002 e precisamente:
5 per mille sulle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
6 per mille sugli altri immobili; di fissare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 03X05307;
Il comune di Somma Campagna (provincia di Verona) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per il 2003 le aliquote e detrazioni I.C.l. come segue:
a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5% e dei redditi dominicali del 25% oltre che dell'aumento a Euro 103,29 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2003 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;
b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.l.;
d) di aumentare la detrazione per la prima casa a Euro 206,56 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato dall'ASL.
(Omissis). 03X05308;
Il comune di Sorbo Serpico (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nell'aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili assoggettabili a detta imposta, riconoscendo la detrazione per l'abitazione principale nei limiti minimi previsti dalle legge, il tutto cosi' come disposto per il precedente esercizio finanziario.
(Omissis). 03X05309;
Il comune di Soresina (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
A) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
B) aliquota 5,3 per mille: per gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6;
C) aliquota 6 per mille: per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati;
D) aliquota 0,5 per mille: per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, Iimitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
E) aliquota 3,5 per mille: in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostuito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2003 le detrazioni di imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua; 3. di determinare altresi', ai sensi del decreto-legge 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue:
a) da Euro 103,29 a 154,94 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 2003 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 10.845,60 annui elevato a Euro 14.460,79 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico;
b) da Euro 103,29 a Euro 258,23 per le persone ultrasessantacinquenni come risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2003 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 10.845,60 annui elevato a Euro 14.460,79 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico.
(Omissis). 03X07310;
Il comune di SORMANO (provincia di Como) ha adottato, il 1o gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2003 la detrazione in Euro 103,29 ed in Euro 154,94 solo per gli ultrasessantacinquenni con pensione minima, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 3. di avvalersi della possibilita', prevista dall'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. 4. di avvalersi della possibilita', prevista dall'art. 50, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 446/1997, di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado e collaterale di secondo grado.
(Omissis). 03X07311;
Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota del 6 per mille: aliquota ordinaria dell'imposta sugli immobili categorie catastali B,, C, D, aree fabbricabili, terreni, unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro;
b) aliquota del 5,25 per mille: aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate. Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c) aliquota del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari per soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota del 7 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, per le quali sia stato registrato un contratto di locazione nel corso dell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2003;
e) aliquota del 9 per mille: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione nell'ultimo biennio a far data dal 1o gennaio 2003 (art. 2, della legge n. 431/1998);
f) esenzione totale dall'I.C.I.: per le abitazioni locate direttamente dall'Amministrazione comunale e destinate a nuclei familiari preventivamente indicati dall'Ente stesso. 2. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota di cui al punto a), comodato, il soggetto passivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovra' riportare i dati anagrafici propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell'unita' immobiliare utilizzata dal familiare, con l'espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettivamente dimora. Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione. 3. di dare atto che per poter applicare l'aliquota di cui al punto c) 5,25 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431), il soggetto possivo dovra' presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. 4. che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deve essere effettuato tramite versamento da effettuarsi alla S.T.A.R. S.r.l. (Societa' mista di gestione e riscossione delle entrate comunali). 5. di dare atto che verranno rispettate le modalita' di pubblicazione previste dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis). 03X07312;
Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 5 per mille;
b) unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale D): aliquota 6 per mille;
c) unita' immobiliari per uso diverso da quello sub.a) e b): aliquota 7 per mille;
d) detrazione d'imposta per abitazione principale e pertinenze: Euro 103,29.
(Omissis). 03X07313;
Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune previste nell'anno 2002 con effetto dal 10 gennaio, come segue:
aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari, che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all'unita' immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio levari e comunque per il periodo di possesso dell'immobile;
aliquota del 6 per mille per i proprietari di fabbricati, di qualsiasi categoria catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e relative pertinenze;
aliquota del 5 per mille da applicare ai soggetti passivi titolari di fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, ed ai proprietari di terreni agricoli e aree fabbricabili. Dall'imposta dovura per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per la abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale si applica la detrazione di Euro 258,23:
contribuenti residenti nel comune che risultino titolari della sola abitazione principale e nel cui nucleo familiare sia percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo erogate dall'INPS;
contribuenti residenti nel comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto invalido civile, con invalidita' non inferiore al 100% riconosciuta da apposita commissione medica della ASL;
contribuenti residenti nel comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto che abbia subito trapianti di organi o che sia malato terminale con certificazione del trapianto o dello stato di salute rilasciata da strutture specialistiche pubbliche.
(Omissis). 03X07314;
Il comune di STIA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. gia' in vigore per l'anno 2002 approvate con deliberazione della giunta comunale n. 14/2003 nonche' tutte le altre disposizioni in essa contenute come riportate di seguito:
a) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 adibite a qualsiasi uso ad eccezione di quelle indicate al successivo punto b);
b) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari adibite a abitazioni, possedute in aggiunta all'abitazione principale. (Seconde case classicate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/10) non locate. 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 3. di confermare, pertanto, la misura della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto e successive modificazioni ed integrazioni in Euro 103,29 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X07315;
Il comune di STRONCONE (provincia di Terni) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per il corrente anno l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati; 2. confermare per l'anno 2003, indistintamente per qualsiasi persona fisica, la detrazione di Euro 123,95 per la sola unita' immobiliare (e sue pertinenze) adibita ad abitazione principale; 3. confermare anche per il corrente anno la detrazione complessiva di Euro 154,95 per l'abitazione principale per le seguenti categorie come appresso:
a) anziani di eta' superiore a sessantacinque anni, con reddito complessivo familiare conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore ad Euro 10.329,14 che sia proprietario di unica unita' immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie catastali A2-A7 adibita direttamente a propria abitazione principale. Tale limite di reddito e' elevato ad Euro 12.394,97 in presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
b) famiglia numerosa, formata da minimo sei componenti, proprietaria di unica unita' immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie A2-A7, adibita direttamente ad abitazione principale della stesso con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore ad Euro 4.131,66 attribuite ad ogni componente. La quota di reddito di Euro 4.131,66 si intende elevata di Euro 1.032,91 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare.
(Omissis). 03X07316;
Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
a) aliquota del 6 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) aliquota del 6 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili utilizzati per attivita' commerciale e classificati catastalmente alle categorie: «A/10», «C/1» e gruppo «D»;
c) aliquota del 7 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui alle lettere a) e b); di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (lire 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed alla quota di possesso.
(Omissis). 03X07317;
Il comune di TERRAGNOLO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 4,5 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale 4 per mille. 2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e' determinata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X07318;
Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2003-22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) avranno diritto alla detrazione di Euro 129,11 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa d'abitazione, con reddito inferiore a Euro 7.230,40;
b) le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2003 all'ufficio tributi. Dovranno essere allegati:
certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (Mod unico, Mod. 730, cud, certificato dei redditi di pensione relativi all'anno 2002);
c) il funzionario responsabile dell'imposta di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, verifica la sussistenza o meno delle condizioni oggettive previste per l'aumento della detrazione e ne comunica l'esito agli interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti:
aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 6 del regolamento I.C.I.;
aliquota del 5,5 per mille per tute le altre fattispecie d'immobili.
(Omissis). 03X07319;
Il comune di TOLENTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). A) di riconfermare per l'anno 2003:
1) una aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
2) una aliquota ridotta del 4,5 per mille, da applicare alle abitazioni principali cosi' come individuate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'art. 3, comma 1, del regolamento comunale I.C.I.;
3) una aliquota diversificata nella misura del 7 per mille, da applicare alle seguenti categorie catastali:
abitazioni non destinate all'abitazione principale e relative pertinenze (categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6 e C7);
uffici (categoria A10);
istituti di credito (categoria D5); B) di estendere l'aliquota ridotta del 4,5 per mille alle tipologie individuate alle lettere a), b) e c), dell'art. 3, comma 2, del regolamento comunale I.C.I. e cie':
1) alle unita' immobiliari possedute a titolo di propreta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
2) alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e registrato a termini di legge;
3) alle abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; C) di stabilire come regolamento comunale I.C.I. in vigore, che le detrazioni per abitazione principale non si applicano al caso indicato al n. 2) della precedente lettera B); D) di proporre al consiglio comunale:
1) di riconfermare per l'anno 2003 le detrazioni per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e a pertinenza in vigore nell'anno 2002 e cioe':
Euro 154,94 per i nuclei familiari con lameno tre figli minori al primo gennaio 2003 e fiscalmente a carico nell'anno 2002, con reddito lordo familiare conseguito nell'anno 2002 minore o uguale a Euro 30.987,41, il cui immobile adibito ad abitazione principale sia stato acquisito con mutuo ipotecario o fondiario ancora da estinguere al 1° gennaio 2003;
Euro 103,29 per le altre abitazioni principali;
2) di stabilire che le predette detrazioni non sono cumulabili.
(Omissis). 03X07320;
Il comune di Torre Canavese (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2003 e il 31 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). sono state confermate anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
5 per mille limitatamente all'abitazione principale ed ai terreni (relativamente a questi ultimi si ricorda che sono assoggettati all'imposta esclusivamente quelli ricadenti nei fogli dal numero 17 al numero 24 compresi);
6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili;
4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; e le seguenti detrazioni:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 110,00;
unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini Euro 110,00 in linea retta o collaterale, fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), al coniuge ancorche' separato.
Si ricorda ai contribuenti che, come avvenuto in sede di pagamento I.C.I. anno 1997, anche quest'anno il calcolo dell'imposta si dovra' eseguire sugli stessi valori degli immobili gia' opportunamente rivalutati.
Per coloro che eseguiranno la prima volta tale versamento, informiamo che sui valori presi a base del conteggio dovranno essere applicate le seguenti maggiorazioni:
per i fabbricati la rendita catastale deve essere rivalutata del 5%;
per i terreni il reddito dominicale deve essere rivalutato deI 25%.
Si ricorda inoltre che tutte le variazioni e/o modifiche intervenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 devono essere dichiarate su appositi moduli, conformi al decreto 29 marzo 2000, da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno 2003.
(Omissis). 03X07321;
Il comune di Torresina (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2003, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, com-ma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis). 03X07322;
Il comune di Traversetolo (provincia di Parma) ha adottato, il 20 febbraio 2003 e il 20 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al decreto legislativo n. 446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 dell'8 gennaio 1999 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2003, le seguenti aliquote:
6,8 per mille - aliquota ordinaria;
7 per mille - aliquota applicabile a:
a) alle «residenze secondarie» o «seconde case».
Si specifica che per «residenza secondaria» o «seconda casa» deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che il suo possessore (a titolo di proprieta' o diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione avendo la propria residenza in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione. Si specifica inoltre che il concetto di «residenza secondaria» o «seconda casa» e' riconoscibile ad una sola unita' immobiliare sull'intero territorio comunale, ubicata in diverso fabbricato rispetto a quello che ricomprende l'abitazione principale ed a condizione che sia dimostrabile l'utilizzo personale diretto del soggetto passivo come dimora stagionale o saltuaria;
b) agli «alloggi non locati» (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato per un periodo inferiore ai due anni e salvo quanto previsto per l'applicazione del 9 per mille. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione.
Si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;
9 per mille - aliquota per «alloggi non locali» (immobili ad uso abitativo) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si specifica che per «alloggio non locato» deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, anche tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata ne' data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione.
Si precisa che l'aliquota del 9 per mille non si estende ne' alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione ne' alle unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;
5 per mille - aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che:
il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati:
garage/autorimessa con categoria catastale C06;
tettoia con categoria catastale C07;
terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq.
L'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota agevolata indicata nel punto successivo.
Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta.
Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2003, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2003 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 22 dicembre 2003 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001 o 2002, questa produce effetto anche per l'anno 2003 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare;
5 per mille - aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata.
Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni, dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2003, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2003 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 22 dicembre 2003 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 o 2000 o 2001 o 2002 questa produce effetto anche per l'anno 2003 sempreche' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.
(Omissis). 2. di determinare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2003, anche per il 2003 la detrazione di legge di Euro 103,30 (L. 200.000) e la detrazione nella misura di Euro 258,23 (L. 500.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1° gennaio 2003 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di elevare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2003, la detrazione di legge prevista in Euro 103,30 ad Euro 206,58 (L. 400.000), rapportata ad anno, per:
l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1° gennaio 2003 sia ricompresso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%;
l'abitazione principale, acquistata nel corso dell'anno 2003, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%;
l'abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data del 1° gennaio 2003, sia ricompresso un soggetto riconosciuto, nel corso dell'anno 2003, portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalido con invalidita' non inferiore al 75%; a condizione che il nucleo familiare possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed uno degli immobili tra quelli sottoelencati:
garage/autorimessa con categoria catastale C06;
tettoia con categoria catastale C07;
terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq.
Nel caso in cui anche un solo componente il nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati, decade il diritto all'applicazione della detrazione di Euro 206,58 fermo restando l'applicazione della detrazione prevista per legge pari ad Euro 103,30.
Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2003, pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione d'imposta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2003 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 22 dicembre 2003 pena la decadenza dal diritto all'applicazione della maggiore detrazione; 4. di specificare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2003, che le maggiori detrazioni d'imposta trovano applicazione limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni soprariportate; 5. di confermare, come proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2003, anche per il 2003 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagiblii o inabitabili in ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997).
(Omissis). 03X07323;
Il comune di Travo (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di mantenere invariata per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione per la prima casa in Euro 103,29; 3. (omissis).
(Omissis). 03X07324;
Il comune di Treviglio (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille.
La suddetta aliquota e':
a) ridotta al 4 per mille per le sole unita' residenziali di proprieta' dell'A.L.E.R. di Bergamo regolarmente concesse in locazione;
b) ridotta al 5 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze;
c) elevata al 7 per mille per le unita' sfitte.
Per unita' immobiliare sfitta si intende quella unita' che pur essendo idonea all'uso a cui e' destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno 12 mesi continuativi alla data del 30 giugno 2003; 2. di determinare le detrazioni per l'abitazione principale, come segue:
a) Euro 156,00 annue per i contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto ad IRPEF non superiore ad Euro 15.493,71;
b) Euro 207,00 annue per i contribuenti portatori di handicap o che convivano con soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992 (sono equiparati ai portatori di handicap i soggetti riportanti invalidita' del 100%);
c) Euro 105,00 in tutti gli altri casi e nei casi di concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti e affini come previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
La maggiore detrazione di cui al punto a) spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto b) spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare.
I contribuenti che intendano avvalersi della facolta' di utilizzare le maggiori detrazioni di cui al punto 2 lettere a), b) e c) dovranno presentare perentoriamente, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 30 giugno 2003 l'apposita aurocertificazione predisposta dall'ufficio tributi.
Tale termine e' prorogato al 20 dicembre 2003 qualora l'immobile venga acquisito nel secondo semestre dell'anno 2003.
Le autocertificazioni presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione.
(Omissis). 03X07325;
Il comune di Tribano (provincia di Padova) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 103,29.
(Omissis). 03X07327;
Il comune di Urbe (provincia di Savona) ha adottato, il 9 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota del 5,5 per mille da applicare all'abitazione principale; 2. l'aliquota del 6 per mille, da applicare a tutte le altre tipologie di im-mobili; 3. la relativa detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,62 ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche.
(Omissis). 03X07328;
Il comune di Vaie (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in Euro 103,29 sulla base dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis). 03X07329;
Il comune di Valbondione (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti al tributo; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X07330;
Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 7 e 23 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'esercizio finanziario 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di quantificare ai fini I.C.I., - per l'anno 2003 - in Euro 129,11 la detrazione dall'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X07331;
Il comune di VALGREGHENTINO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquote I.C.I. per l'anno 2003:
abitazione principale: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aree edificabili: 6,5 per mille;
altri fabbricati affittati: 6.5 per mille;
altri fabbricati sfitti 7 per mille. a) per l'abitazione principale (non necessariamente l'unica) nel caso la relativa rendita catastale non superi Euro 774,69 (compreso l'eventuale box) e' ammessa la detrazione di Euro 154,937 previa sottoscrizione di una dichiarazione resa su carta libera entro e non oltre il 30 giugno 2003; b) le abitazioni concesse in uso gratuito, con scrittura privata, a parenti in linea retta entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 74 - 75 - 76 c.c., sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata la detrazione per le abitazioni principali. Le condizioni per ottenere tale agevolazione devono sussistere al 1° gennaio 2003 e la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno 2003. Qualora la situazione risulti immutata la richiesta non va ripresentata; c) nel caso la rendita catastale dell'abitazione principale superi l'importo di Euro 774,69 e' ammessa la detrazione di Euro 103,291; d) sono escluse dall'agevolazione di cui al punto a) le abitazioni principali classificate nella categoria A8 (ville); e) per altri fabbricati si intendono tutte le unita' immobiliari possedute non adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 03X07332;
Il comune di Valle Castellana (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di rettificare cosi' come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
5,5 per mille aliquota ridotta prima abitazione con detrazione di Euro 104,00;
6,5 per mille aliquota ordinaria.
(Omissis). 03X07333;
Il comune di Valli DEL Pasubio (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:
abitazione principale: 5,5 per mille;
seconde case: 6,5 per mille (col termine seconde case si devono intendere le unita' immobiliari adibite ad abitazione ma diverse dall'abitazione principale del proprietario);
immobili diversi (compresi negozi, opifici, aree fabbricabili, ecc..): 5,5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 104,00. 3. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.:
A) «Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e suoi familiari, dimorano abitualmente.
B) Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
b) l'unita' immobiliare possseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
d) l'unita immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
C) Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
(Omissis). 03X07334;
Il comune di Varallo Pombia (provincia di Novara) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,2 per mille; di confermare per l'abitazione principale la detrazione di Euro 103,29; di confermare la detrazione di Euro 258,23, ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Omissis). 03X07335;
Il comune di Velezzo Lomellina (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2003 i provvedimenti tariffari dell'anno 2000 e 2002 di cui alle delibere c.c. n. 3 del 6 marzo 2000 e g.c. n. 10 del 1o febbraio 2002 nella seguente misura:
5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
5,5 per mille per abitazioni secondarie e terreni. Importo detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, Euro 154,94 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X07336;
Il comune di Velo D'Astico (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquote:
5 per mille (aliquota ridotta) da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intesa secondo quanto dispone il comma 2 art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996;
5 per mille (aliquota ridotta) da applicare al valore delle pertinenze utilizzate dal nucleo familiare residente nella abitazione principale;
6 per mille (aliquota ordinaria) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati e dai successivi precisati;
7 per mille da applicare alle unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D. Detrazioni:
la detrazione ordinaria prevista per l'abitazione principale e' fissata in Euro 129,11 (pari a Lire 250.000.) con esclusione delle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, per le quali e' confermata in Euro 103,29 (pari a Lire 200.000). La stessa detrazione e' aumentata a Euro 154,93 (pari a Lire 300.000) per l'abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: godimento di un reddito complessivo imponibile (ad esclusione di quello relativo alla prima casa al netto della rispettiva detrazione) riferito all'anno precedente quello del versamento dell'imposta ed al nucleo familiare i cui componenti sono residenti e conviventi nell'alloggio dichiarato ai fini IRPEF entro i seguenti limiti:
nucleo familiare composto da una sola persona: reddito pari al trattamento pensionistico minimo INPS vigente a fine anno precedente quello del versamento d'imposta;
per ogni ulteriore componente del nucleo familfare aumento del 30% del trattamento minimo INPS stabilito al punto precedente.
I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere attestati dai richiedenti mediante apposita autocertificazione da presentare all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta comunale sugli immobili (30 giugno).
(Omissis). 03X07337;
Il comune di Vendrogno (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille; 2. di stabilire in Euro 144,61 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del progetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente.
(Omissis). 03X07338;
Il comune di Vestreno (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni I.C.I. nella misura seguente: Abitazione principale 1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale. 2. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; | generi e nuore; cognati). |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Tutti gli altri fabbricati |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione d'imposta per l'abitazione principale |Euro 104,00
(Omissis). 03X07339;
Il comune di Vezzano Ligure (provincia di La Spezia) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. cosi' come di seguito diversificata:
Aliquote I.C.I. anno 2003:
5,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
5,3 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado;
abitazioni affittate ai sensi della legge n. 431/1998: 2 per mille;
abitazioni sfitte da almeno 2 anni: 9 per mille;
altri immobili: 7 per mille. La detrazione e' fissata in Euro 103,29, salve le differenziazioni previste dal regolamento.
(Omissis). 03X07340;
Il comune di Vezzi Portio (provincia di Savona) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 5,5 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
(Omissis). 03X07341;
Il comune di Viadanica (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per i motivi suddetti nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003.
(Omissis). 03X07342;
Il comune di Vicopisano (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, omissis:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 per mille;
b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6,6 per mille. 2. di stabilire, altresi', anche per l'anno 2003, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente:
«a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori»; 3. di stabilire che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), al fine del loro ottenimento, presentino all'Ufficio tributi entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata.
(Omissis). 03X07343;
Il comune di Vicovaro (provincia di Roma) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). «di fissare anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille.
(Omissis). 03X07344;
Il comune di Viggiu' (provincia di Varese) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare (omissis) le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE % =====================================================================
|unita' immobiliare adibita direttamente ad |
|abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a | a |proprieta' indivisa |6 ---------------------------------------------------------------------
|unita' immobiliare posseduta in aggiunta |
|all'abitazione principale in proprieta' a persone |
|fisiche e altri soggetti passivi, slitta o locata a |
|soggetti che non la utilizzano come abitazione | b |principale |7 ---------------------------------------------------------------------
|unita' immobiliare locata con contratto registrato a|
|soggetti che la utilizzano come abitazione | c |principale |6 --------------------------------------------------------------------- d |immobili diversi dalle abitazioni |6 ---------------------------------------------------------------------
|immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle| e |precedenti classificazioni ed utilizzazioni |6 2. di determinare (omissis), le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come segue:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104.00 rapportata al periodo dell'anno durante Il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni dl cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza In Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 Regolamento comunale I.C.I.).
(Omissis). 03X07345;
Il comune di Vigo DI Cadore (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, quanto qui di seguito riportato:
aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili non individuati nell'altra aliquota ed alle aree fabbricabili;
aliquota agevolata: 6,5 per mille applicabile:
all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle pertinenze dell'abitazione principale;
agli alloggi ed alle pertinenze di questi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado, su presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 10 del regolamento I.C.I.;
ai casi di cui all'art. 10 - comma 7 - del regolamento I.C.I.; 2. di stabilire, per l'anno 2003, in Euro 144,00 la detrazione per l'abitazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 21, del decreto legge n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di confermare il valore delle aree fabbricabili, di cui all'allegato «A» del regolamento I.C.I.
(Omissis). 03X07346;
Il comune di Villa D' Adda (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1o gennaio 2003:
aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di variazione;
h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;
i) pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabiltabilita' o fatiscenza e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000; aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni. 2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali e' prevista l'aliquota del 5 per mille in Euro 113,62. Alle pertinenze si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non gia' assorbita per l'abitazione principale; 3. di dare atto che l'estensione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento e' subordinata alla presentazione di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o comunicazione in conformita' al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 03X07347;
Il comune di Villa DI Chiavenna (provincia di Sondrio) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare per l'anno 2003, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a euro 103,29; 3. di confermare per l'anno 2003 l'importo di euro 154,94 per le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del codice civile n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998) e cosi' individuate:
pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente;
lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella: =====================================================================
Fasce reddito familiare | Nucleo familiare ===================================================================== Euro 5.422,80 |1 persona Euro 9.554,45 |2 persone Euro 10.401,44 |3 persone Euro 12.413,04 |4 persone Euro 14.473,70 |5 persone Euro 16.387,18 |6 persone Il reddito familiare deve contenere anche:
pensioni di guerra;
pensioni estere;
rendite INAIL;
rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di euro 516,46;
redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri. 4. (omissis); 5. (omissis);
(Omissis). 03X07348;
Il comune di Villa DI Serio (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 03X07349;
Il comune di Villadeati (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, e la quota di detrazione prima casa di abitazione in euro 103,29.
(Omissis). 03X07350;
Il comune di villamarzana (provincia di Rovigo) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di diminuire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura di 0.5 punti percentuali, rideterminando l'aliquota nella misura unica del 5 per mille con la detrazione relativa alla prima casa nella misura prevista per legge.
(Omissis). 03X07351;
Il comune di Volpedo (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ha confermato l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X07352;
Il comune di Voltaggio (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003, omissis, l'aliquota I.C.I. del comune di Voltaggio come segue: aliquota del 5 per mille:
a) per l'abitazione principale;
b) per le aree edificabili;
c) per gli immobili diversi dall'abitazione (box, cantine, negozi etc.);
d) per le abitazioni locate con contratto registrato per un periodo non inferiore a 60 giorni nell'anno;
e) per le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti fino al primo grado (genitori / figli);
f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente. Aliquota del 6 per mille:
g) abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;
h) abitazioni non locate. 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' nella misura di euro 103,29 e spetta anche per le abitazioni di cui ai punti e) ed f); 3. di dare atto che, in applicazione dell'interpretazione piu' favorevole al contribuente, le aree non dotate di copertura eventualmente accatastate come C6 sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che il regime delle pertinenze segue quello della casa principale, come previsto dall'articolo 818 del codice civile.
(Omissis). 03X07353;
Il comune di Zavattarello (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire a decorrere dal 1o gennaio 2003 le seguenti aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di seguito elencate:
aliquota 6 per mille: abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresi' in Euro 103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza, del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla nornativa in vigore;
aliquota 7 per mille: altre fattispecie impositive.
(Omissis). 03X07354;
Il comune di Zerbo (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili I.C.I. - nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X07355;
Il comune di Zugliano (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure, gia' in vigore nel 2002:
a) aliquota ordinaria 6 per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente;
b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
quella concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propia residenza. I contribuenti potranno usufruire di detta agevolazione a partire dalla data di presentazione all'ufficio tributi, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X07356;
Il comune di Zumaglia (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale. 2. di riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in euro 103,29. 3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.
(Omissis). 03X07357;
Il comune di ACCEGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille con detrazione di Euro 103,29 per la prima casa e nella misura del 6 per mille per le seconde case e aree fabbricabili.
(Omissis). 03X06041;
Il comune di ACQUAPENDENTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 la misura del 5 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale gravante sugli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6 per mille di quella gravante sugli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di confermare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge.
(Omissis). 03X06042;
Il comune di ACQUASANTA TERME (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; di stabilire per l'anno 2003 le stesse aliquote e detrazioni applicate per il periodo d'imposta 2002, e, piu' precisamente:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, con le limitazioni, per quest'ultime, stabilite dall'art. 3-bis del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 74/1998 e seguenti modifiche;
detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X06043;
Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di rideterminare per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota I.C.I. in:
a) 5,75 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
b) 7 per mille per le seconde abitazioni e fabbricati in genere. 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in Euro 103,29 annue. (Omissis). 03X06044;
Il comune di ALBANO S. ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
recupero immobili inagibili o inabitabili, o per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti: 4 per mille;
immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta o collaterale: 5 per mille. Di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, di Euro103,29 incrementabile a Euro 154,94 nei casi gia' previsti con deliberazione n. 8 del 27 gennaio 1999. (Omissis). 03X06045;
Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica (I.C.I.) al 4,5 per mille con le detrazioni e riduzioni cosi' come previste per l'anno 2002 (abbattimento per la prima casa Euro 103,29), dando atto che la conferma comportera' un incasso cosi' come previsto nella bozza di bilancio dell'esercizio finanziario 2003.
(Omissis). 03X06046;
Il comune di ALI' TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sara' applicata da questo Comune, per l'anno 2002, con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437:
a) aliquota d'ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;
b) aliquota ridotta nella misura 5,5 per mille, da qpplicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli.
(Omissis). 03X06047;
Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili valida per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazioni principali: 5,8 per mille comprese le pertinenze;
aliquota per immobili concessi in locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 5,8 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
maggiore detrazione per alcune categorie di contribuenti (disoccupati e cassaintegrati, famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, pensionati a basso reddito) e a seguito di richiesta individuale di tali soggetti: Euro 206,58.
(Omissis). 03X06048;
Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 03X06049;
Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in questo comune delle seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione, 6,5 per mille.
(Omissis). 03X06010;
Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di definire le aliquote e le detrazioni I.C.I. in vigore per l'anno 2003 nella misura sottoindicata:
aliquota prima casa: 5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota fabbricati categoria A (escluso A/10) sfitti per piu' di sei mesi l'anno): 7 per mille;
assimilazioni ad abitazione principale: 5 per mille;
 
per immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 0,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 104. (Omissis). 03X06011;
Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, nelle misure sottoindicate, le aliqoute e le detrazioni per il tributo I.C.I. per l'anno 2003, e cio' per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento:
aliquote:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
prima unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille;
detrazioni: detrazione per abitazione principale: Euro 104,00.
(Omissis). Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 adottata dal comune di Arcisate (prov. Varese) in data 28 marzo 2003 ad oggetto: «Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili». Delibera: - di modificare ed integrare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: E' aggiunto l'art. 4-ter - «Maggiori detrazioni» 1. Al fine di favorire i soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, sono stabilite le seguenti maggiori detrazioni:
a) per abitazione principale e relativa pertinenza occupata da nuclei famigliari in cui risieda un portatore di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con percentuale di invalidita' del 100% risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il contribuente potra' usufruire della maggior detrazione con obbligo della presentazione di copia dell'attestazione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I. - di fissare per l'anno 2003 l'importo della detrazione prevista dell'art. 4-ter, cosi' come approvato, nella misura di Euro 200,00.
(Omissis). 03X06012;
Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'I.C.I. per l'anno 2003 viene stabilita:
al 5,5 per mille per la prima abitazione;
al 7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 3. di confermare la detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06013;
Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, (che peraltro non subiscano variazioni rispetto all'anno 2002) nel modo seguente:
abitazione principale: 4 per mille;
abitazioni secondarie: 4,5 per mille;
aree fabbricabili: 4,5 per mille;
immobili utilizzati per attivita' commerciali: 5 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996; 3. di definire il valore delle aree fabbricabili (che non subisce variazioni rispetto all'anno 2002), ai fini dell'imposta in oggetto come indicato nella seguente tabella: =====================================================================
Zone urbanistiche | Descrizione |Valore venale Euro/M.q. ===================================================================== zona A |Centro storico |15,50 ---------------------------------------------------------------------
|Completamento {ove |
|sono compresi |
|aggregati edifici |
|costituenti organismi | zona B1 |storici}. |20,70 ---------------------------------------------------------------------
|Completamento {ove |
|sono compresi |
|aggregati edifici |
|interessati da |
|completa ed |
|irreversibile |
|sostituzione del |
|tessuto urbano | zona B2 |originario}. |31,00 ---------------------------------------------------------------------
|Espansione |
|residenziale non | zona C |urbanizzata. | 7,75 ---------------------------------------------------------------------
|Completamento ove gli | zona B2 all'interno |edifici mantengono le | tav. 3 PUC |posizioni attuali. |25,85
(Omissis). 03X06014;
Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facolta' di differenziazione delle aliquote ne' quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997.
(Omissis). 03X06015;
Il comune di ARRE (provincia di Padova) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare, come approva, le aliquote differenziate ed indicate come di seguito per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2003:
I. aliquota ordinaria per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale piu' le pertinenze: aliquota 5 per mille;
II. aliquota ordinaria per altra unita' abitativa ceduta in uso a familiare residente nel comune, piu' le pertinenze: aliquota 5 per mille;
III. aliquota maggiorata per unita' abitativa, posseduta in aggiunta all'abitazione principale non locata (sfitta) o tenuta a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze: aliquota 7 per mille;
IV. aliquota maggiorata per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopraelencati (aree fabbricabili, terreni agricoli, capannoni artigianali, industriali, ecc.): aliquota 6 per mille;
V. confermare anche per l'anno 2003 la detrazione unica per l'abitazione principale di Euro 103,30; 2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione unica per l'abitazione principale di Euro 103,30. (Omissis). 03X06016;
Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille (per abitazione principale); 2. di stabilire nell'importo di Euro 103,29 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 03X06017;
Il comune di ASCIANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), (omissis):
tipologia degli immobili:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,1 per mille;
aliquota per abitazione non locate: 8 per mille;
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;
riduzione d'imposta: 3 per cento;
aliquota per abitazioni a disposizione: 7 per mille; immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 legge n. 431/1998) l'aliquota del 6,5 per mille viene determinata a richiesta dell'interessato da parte del Comune, nella misura del 5,1 per mille su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso della differenza (1,4 per mille); 2. di determinare per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
tipologie degli immobili, nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
detrazione d'imposta (euro in ragione annua): Euro 123,95.
(Omissis). 03X06018;
Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 1° febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 2. di stabilire inoltre per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili; 3. di stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e sue pertinenze in Euro 103,29 pari a lire 200.000. (Omissis). 03X06019;
Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ordinaria unica per tutte le tipologie di immobili: 7 per mille; aliquota per unita' immobiliare adibita ad abitaizone principale: 5 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 103,30; Altri casi di applicazione di aliquote agevolate (articoli 12 e 15 del regolamento) unita' immobiliare non locata posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario: 5 per mille; unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado (genitori e figli; suoceri e generi/nuore) che la occupano quale loro abitazione principale, limitatamente ad una sola unita' immobiliare: 5 per mille; unita' immobiliari concesse in locazione con regolare contratto registrato: 5,5 per mille; unita' immobiliari concesse in locazione, con regolare contratto registrato, a studenti iscritti a corsi universitari attivati nel comune di Atri: 5,25 per mille; unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico site nei centri storici interessate da progetti di recupero: 5,5 per mille; unita' immobiliari inagibili o inabitabili interessate da progetti di recupero: 5,5 per mille; unita' immobiliari site nei centri storici interessate da progetti di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5,5 per mille; unita' immobiliari interessate da progetti di abbattimento di barriere architettoniche, anche in assenza di portatori di handicap nel nucleo familiare: 5,5 per mille; unita' immobiliari possedute ed utilizzate da pensionati di eta' superiore a 65 anni: 0,25 per mille di abbattimento sull'aliquota applicabile; unita' immobiliari possedute ed utilizzate da portatori di handicap: 0,25 per mille di abbattimento sull'aliquota applicabile; unita' immobiliari possedute ed utilizzate da lavoratori cassintegrati e/o inscritti nelle liste di mobilita' i quali, alla data di scadenza del pagamento dell'imposta, si trovino in tale situazione da almeno un anno: 0,25 per mille di abbattimento sull'aliquota applicabile; unita' immobiliari possedute ed utilizzate da minori orfani di entrambi i genitori: 0,25 per mille di abbattimento sull'aliquota applicabile. Le aliquote agevolate sopra indicate possono essere applicate soltanto dai contribuenti che hanno presentato formale instanza-dichiarazione al servizio tributi entro il 31 ottobre 2002 (art. 16 del regolamento). (Omissis). 03X06020;
Il comune di Attigliano (provincia di Terni) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare al 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 2003; 2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta; 3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, ne' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni.
(Omissis). 03X06021;
Il comune di Aurigo (provincia di Imperia) ha adottato, il 22 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Riconfermare con effetto dal 1° gennaio 2003:
nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.);
in Euro 103,29 annue la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06022;
Il comune di Aviatico (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. gia' in vigore nell'anno 2002 come stabilite con deliberazione della Giunta municipale n. 6 del 28 gennaio 2002 e qui di seguito riportate:
aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili posseduti;
aliquota del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi;
detrazione ordinaria per la sola abitazione principale Euro 144,61. 2. di confermare inoltre i valori venali relativi alle aree fabbricabili ai fini dell'attivita' dell'I.C.I. come fissate con detrazione della Giunta municipale n. 9 del 28 gennaio 2002 e precisamente:
zona B1 intensiva di completamento e/o sostituzione: Euro 51,65;
zona B2 di completamento e/o sostituzione: Euro 43,90;
zona B3 semintensiva di completamento: Euro 36,15;
zona C1 estensiva turistica: Euro 30,99;
zona C2 estensiva residenziale: Euro 25,82.
(Omissis). 03X06023;
Il comune di Bacoli (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:
1) fissare, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2003:
a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli immobili esistenti sul territorio;
b) aliquota maggiore del 7 per mille per le sole abitazioni non locate o tenute a disposizione del proprietario;
2) confermare in Euro 154,94 (lire 300.000) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8. commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) confermare inoltre, anche per l'anno 2003 la riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo invalido civile, del lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidita' superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti:
risulti proprietario, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
non esercita alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere;
non risulti proprietario di terreni a vocazione edificatoria;
sia titolare di solo reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto a titolo di abitazione principale e che non sia titolare di altri redditi fondiari;
sia titolare di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 2002 non superiore ad Euro 12.394,97 (lire 24.000.000) al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06024;
Il comune di Badia Calavena (provincia di Verona) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2003:
aliquota del 5,5 per mille per i fabbricanti adibiti ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricanti e le aree fabbricabili, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili; 2. di confermare la detrazione di Euro 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X06025;
Il comune di Bagnoli di Sopra (provincia di Padova) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille, esclusa la categoria catastale D. 2. di aumentare per i fabbricati aventi la categoria catastale D l'aliquota dello 0,5 per mille, passando cosi' dall'aliquota del 5,25 per mille a quello del 5,75 per mille. 3. di determinare in Euro 103,30 la detrazione per le abitazioni principali.
(Omissis). 03X06026;
Il comune di Bagnolo Cremasco (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi a domanda individuale, come di seguito specificate:
aliquota base 5 per mille per:
prima abitazione;
fabbricati;
aree agricole;
aliquota 5,5 per mille per:
fabbricati non affittati;
aree edificabili.
N.B. coloro che concedono in comodato l'immobile a parenti e affini entro il 4° grado sono soggetti all'aliquota ordinaria del 5 per mille. 2. detrazione abitazione principale: Euro 103,29. 3. maggiore detrazione: Euro 206,58 per le persone anziane che abbiano compiuto 65 anni e che abbiano un reddito compreso tra Euro 10.329,14 e Euro 13.944,34.
(Omissis). 03X06027;
Il comune di Bagnolo del Salento (provincia di Lecce) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2003, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera della giunta municipale n. 39 del 26 febbraio 2002, cosi' come di seguito riportate: =====================================================================
| Aliquota I.C.I. (per |
Tipologia immobile | mille) |Detrazione Euro ===================================================================== Abitazione principale |6 |103,29 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle | | abitazioni |6 |- --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in | | aggiunta all'abitazione | | principale |6 |- --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati |6 |- --------------------------------------------------------------------- Immobili di enti senza | | scopo di lucro (diversi da| | quelli di cui all'art. 5, | | comma 1, lettera b) del | | regolamento I.C.I.) |4 |- --------------------------------------------------------------------- Abitazione locata con | | contratto registrato a | | soggetto che la utilizzi | | come abitazione principale|5 |- --------------------------------------------------------------------- Fabbricati non venduti | | realizzati da imprese di | | cui all'art. 3, comma 2 | | del regolamento I.C.I. |5 |- --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di interesse | | artistico o | | architettonico, ubicati in| | centro storico, oggetto di| | interventi di recupero | | (art. 3, comma 3, del | | regolamento I.C.I.) |4 |- 2. di dare atto, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I., (omissis). 3. di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta de quo:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;
b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis). 03X06028;
Il comune di Baldissero torinese (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2003, nella misura dei 4,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene parimenti confermata un'aliquota diversificata del 6 per mille, da applicarsi anche alle relative pertinenze. 2. confermare, altresi', per l'anno 2003, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a Euro 103,29. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 4. dare atto che:
ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da considerarsi abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei socio assegnatario;
c) l'unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente.
Tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione. 5. dare atto che ai sensi dell'apposito regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 53 del 10 novembre 1997, i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento per importi fino al limite di Euro 10,33.
(Omissis). 03X06029;
Il comune di Berchidda (provincia di Sassari) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l'unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione; 3. di confermare l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; 4. di confermare l'applicazione della detrazione per i proprietari od equipollenti relativamente all'abitazione, nel limite di cui all'art. 13 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito da parte dei figli ai genitori e da parte dei genitori ai figli a condizione che questi ultimi siano coniugati, che vi risiedano e che detta unita' immobiliare non risulti locata o ceduta a qualsiasi altro titolo a terzi; 5. di prevedere, per l'anno 2003, la detrazione di Euro 103,29 per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 6. di ribadire che la detrazione di cui ai punti precedenti va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si e' protratta la destinazione che da' diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi piu' soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica; 7. di confermare per l'anno 2003, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili, consentendo l'esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalita': su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonche' tramite il sistema bancario; il versamento potra' avvenire anche attraverso il sistema «bancomat» o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni; 8. di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis). 03X06030;
Il comune di Besano (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Entrate tributarie tariffa anno 2003.
Imposta comunale immobili:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota 5,75 per mille;
unita' immobiliari diverse dalle precedenti: aliquota 5,75 per mille.
Detrazione: per abitazione principale Euro 103,291.
(Omissis). 03X06031;
Il comune di Bisegna (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi; prevedere la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare relativa all'abitazione principale cosi' come indicato in premessa.
(Omissis). 03X06032;
Il comune di Bobbio (provincia di Piacenza) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni principale e gli immobili pertinenziali (fino ad un massimo di n. 2), classificati C2 e C6 e iscritti nella stessa partita catastale dell'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 2. di confermare la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari adibite a pertinenze classificate catastalmente C2 e C6 (fino ad un numero massimo di due unita' immobiliari) che, pertanto, non godranno dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e a pertinenze, le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unita' immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06033;
Il comune di Bollengo (provincia di Torino) ha adottato, il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 03X06034;
Il comune di Borghetto DI Vara (provincia di La Spezia) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ordinara 6 per mille;
b) aliqutoa ridotta 4,5 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone residenti nel comune di Borghetto di Vara e loro pertinenze cosi' come identificate dall'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I.;
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune;
alle abitazioni che il contribuente abbia concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizioni che vi dimorino abitualmente o vi abbiano al residenza.
c) un'aliquota ridotta del 5 per cento per le aree edificabili. 2. di stabilire che:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che la detrazione di cui sopra e' riconosciuta anche per immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti del proprietario in linea diretta o collaterale, entro il primo grado;
che, se l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X06035;
Il comune di Borgo Velino (provincia di Rieti) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 200.000 (Euro 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 2002; di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 2000 le pertinenze disciplinate dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. hanno lo stesso trattamento fiscale di cui all'abitazione principale anche se non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
(Omissis). 03X60436;
Il comune di Borgofranco D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Di fissare, per l'anno 2003, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente, come in appresso: ===================================================================== Numero d'ordine| Riferita a |Aliquota anno 2003 ===================================================================== 1 |Ordinaria.... |6 --------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale.... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale anziani o |
|disabili, art. 3, comma 56, legge | 3 |23 dicembre 1996, n. 662.... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari appartenenti |
|alle cooperative edilizie a |
|proprieta' indivisa, adibite ad |
|abitazione principale dei soci |
|assegnatari, art. 8, comma 4, del |
|decreto legislativo n. | 4 |504/1992.... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati |
|dagli I.A.C.P. art. 8, comma 4, |
|del decreto legislativo n. | 5 |504/1992.... |5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate utilizzate come |
|abitazione principale (art. 4, |
|comma 1, legge 24 ottobre 1996, n.| 6 |556) |6 --------------------------------------------------------------------- 7 |Alloggi non locati.... |6 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari di proprieta' |
|di enti senza scopi di lucro, in |
|misura non diversificata, in |
|relazione alla loro diversa |
|tipologia (art. 6, comma 2, del |
|decreto legislativo. n. | 8 |504/1992).... |4
Di dare atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammonare, Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.
E' altresi' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione, limitatamente all'aliquota del 5 per mille, viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.
Di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 25 per cento.
Di dare atto che sono equiparate, a modifica di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 6 giugno 2001, alle abitazioni principali le pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto, destinate in modo durevole al servizio o all'abbellimento dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.
Si considerano pertinenziali le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale.
L'agevolazione e' estesa ad una sola pertinenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'I.C.I. dovuta per unita' immobilire e per la relativa pertinenza.
(Omissis). 03X06037;
Il comune di Borgolavezzaro (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5 per mille per abitazione principale;
6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili;
4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
7 per mille da applicare alle unita' immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate. 2. di dare atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di Euro 103,29 prevista dal comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 3. di stabilire il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue:
terreni per fabbricati produttivi Euro 13,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata accolta dall'ente Euro 31,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano esecutivo o concessione convenzionata non accolta dall'ente Euro 21,00;
terreni per fabbricati residenziali in presenza di piano per l'edilizia economico popolare Euro 16,00;
terreni a destinazione residenziale classificati nel P.R.G.C. in «zona di completamento», edificabili a semplice richiesta di concessione edilizia Euro 42,00.
(Omissis). 03X06038;
Il comune di Borgone Susa (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). abitazione principale, compresi i fabbricati | complementari all'abitazione principale (pertinenze | anche se distintamente iscritte a catasto).... |5 per mille --------------------------------------------------------------------- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale....|5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- immobili diversi dall'abitazione (aree | fabbricabili).... |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili | o interventi finalizzati al recupero di immobili di | interesse artistico o architettonico localizzati nei | centri storici, ovvero volti alla realizzazione di | autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure | all'utilizzo di sottotetti | --------------------------------------------------------------------- aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' | immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata| di tre anni dall'inizio dei lavori.... |4 per mille
(Omissis). 03X06039;
Il comune di Bornasco (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1 di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.
(Omissis). 03X06040;
Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per l'anno 2002 del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; di determinare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'imposta e' ridotta del 50 per cento; per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabilita' e' accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. E' prevista una ulteriore detrazione di Euro 62,00 per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile con un grado di invalidita' del 75% ed aventi un reddito famigliare non superiore ad Euro 12.230,50. Tale agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante sia il grado di invalidita' che il reddito; sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto autonomo case popolari - I.A.C.P.;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, cosi', come individuate dall'art. 817 del codice civile e cio' indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, cosi' da consentire al comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.
(Omissis). 03X76041;
Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nell'anno 2003 in questo comune nel modo seguente:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,5 per mille;
aliquota per gli altri fabbricati 5 per mille;
aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per mille;
aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
aliquota per terreni agricoli 5 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 18 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno»; 5. di precisare che per «prima casa» si intende l'abitazione principale, vale a dire «quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale». Art. 8, comma 3 - Regolamento comunale l.C.l. 6. di precisare che per «seconda casa» intendesi: «tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi. (Omissis). 03X76042;
Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2003 le aliquote, le riduzioni e le detrazioni previste per l'anno 2002, qui di seguito indicate:
aliquota I.C.I abitazione principale 5 per mille;
abitazioni secondarie, terreni edificabili e tutti gli altri immobili 7 per mille;
detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 03X76043;
Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 16 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
5,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno;
4 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 2, del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.;
6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive; 2. di fissare per l'intero anno 2003 la detrazione per abitazione principale pari a Euro 300,00; 3. di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati.
(Omissis). 03X76044;
Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
immobili ad uso abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11):
4,3 per mille, per l'abitazione principale e le pertinenze della medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal suddetto regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I.;
6,5 per mille, per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso di immobili concessi in locazione, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del suddetto art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nonche' risulti regolarmente registrato;
altri immobili categorie (A/10, B, C, D, terreni):
5 per mille; di approvare, per l'anno 2003, le detrazioni per l'abitazione principale nelle seguenti misure:
Euro 185,00, per i soggetti passivi di un nucleo familiare il cui reddito sia pari o inferiore a Euro 13.000,00, nonche' per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un portatore di handicap permanente grave, un non vedente, un sordomuto, un invalido civile con invalidita' del 100%, un invalido di guerra, individuati e certificati dalle competenti autorita' sanitarie locali;
Euro 145,00 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra Euro 13.000,01 ed Euro 18.200,00;
Euro 103,291 (L. 200.000), previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a Euro 18.200,00.
(Omissis). 03X76045;
Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura dell'aliquota 4,55 per mille per tutti i soggetti passivi, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia, con decorrenza 1° gennaio 2003; 2. di aumentare per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) adibiti a seconda abitazione e relative pertinenze ed altri fabbricati nella misura dell'aliquota 6,5 per mille, con decorrenza 1° gennaio 2003; 3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle aree fabbricabili nella misura dell'aliquota 4,55 per mille, con decorrenza 1° gennaio 2003; 4. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 103,29 anche per l'anno 2003, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali viene adibita a tale destinazione.
(Omissis). 03X76046;
Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nella misura unica a tutte le basi imponibili, con detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; 2. di non procedere, per i motivi indicati in premessa, ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis). 03X76047;
Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di applicare con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille. di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge.
(Omissis). 03X76048;
Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. di questo comune per l'anno 2003 e' determinata nella misura del 5,75 per mille. E' invece stabilita nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni diverse dall'abitazione principale; 2. l'aliquota del 5,75 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3; 3. stabilire per l'anno 2003 le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996, in Euro 108,45.
(Omissis). 03X76049;
Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di prendere atto della parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sara' applicata in questo comune secondo il prospetto che segue:
a) aliquota unica nella misura del 5 per mille.
b) di determinare per l'anno 2003, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 03X06050;
Il comune di Carimate (provincia di Como) ha adottato, il 28 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al secondo grado di parentela in linea retta che vi risiedano;
6,3 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni; 2. di determinare per l'anno 2003 le seguenti maggiori detrazioni per la prima abitazione, relativamente ad unita' abitative con classifica fino alla cat. A2, classe 2, vani 5:
nuclei familiari con reddito complessivo fino a Euro 5.681,02 (scomputo dell'intero importo dovuto);
nuclei con reddito complessivo fino a Euro 8.263,31 (scomputo del 50% dell'importo dovuto).
(Omissis). 03X06051;
Il comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille;
b) altre unita' immobiliari 5,5 per mille;
c) aree fabbricabili 7 per mille; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 3. di dare atto che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06052;
Il comune di Carpegna (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 come segue:
abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica di Euro 103,30;
altri fabbricati: 6,8 per mille per le abitazioni occupate da inquilini con la residenza anagrafica in questo comune che dimostrino l'uso dell'abitazione presentando il contratto di affitto registrato: 7 per mille per le abitazioni non locate;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 03X06053;
Il comune di Carpenedolo (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:
aliquota 5,25 per mille ordinaria;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2003 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione di Euro 103,29 spettante per l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e sianoproprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini attigui: Componenti |Euro 61,97 1a |Eurto 51,64 2a |Euro 41,32 3a nucleo familiare|Fascia |Fascia |Fascia ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 1 persona |Euro 5.164,57 |Euro 7.230,40 |Euro 8.263,31 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 2 persone |Euro 8.521,54 |Euro 11.981,80 |Euro 13.686,11 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 3 persone |Euro 11.000,53 |Euro 15.390,41 |Euro 17.611,18 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 4 persone |Euro 13.118,00 |Euro 18.334,22 |Euro 20.968,15 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 5 persone |Euro 15.287,12 |Euro 21.381,31 |Euro 24.428,41 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 6 persone |Euro 17.301,31 |Euro 24.221,83 |Euro 27.733,73 ---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a 7 persone |Euro 19.367,13 |Euro 27.113,99 |Euro 30.987,41
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2002, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1o gennaio 2003.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:
A1 - Abitazioni di tipo signorile,
A8 - Abitazioni in ville;
A9 - Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.
Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda, e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (mod. unico - mod. 730 - C.U.D.) entro il termine perentorio del 31 luglio 2003.
(Omissis). 03X06054;
Il comune di Casal Cermelli (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis), nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di determinare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in Euro 103,29. 3. dare atto:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1, e' stimato in Euro 165.000,00.
(Omissis). 03X06055;
Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). nella misura del 4,7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie dipendenze, ad uso direzionale, artigianale, industriale, commerciale, nonche' per i terreni agricoli ed aree fabbricabili. nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, che per l'anno d'imposta di competenza, risultino non occupate per un periodo superiore a sei mesi, con esclusione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. Sono inoltre escluse le unita' immobiliari acquisite come prima abitazione, pertinenze comprese, dove il proprietario si impegna a portare la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto. 2. di determinare la detrazione dell'imposta I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 108,46. 3. di elevare il suddetto importo di Euro 108,46 a Euro 258,23 per le seguenti categorie di soggetti ritenuti versare in situazione di disagio economico-sociale:
a) persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a Euro 6.836,57 annui;
b) coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a Euro 11.503,44 annui;
c) nel caso di persone anziane pensionate di lavoro autonomo, gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50%. 4. di precisare che, nei casi previsti al punto 3), lett. a), b) e c), i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo adibito a propria abitazione principale.
(Omissis). 03X06056;
Il comune di Casaleggio Boiro (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Approvare per il 2003 le seguenti aliquote I.C.I.: tutti gli immobili soggetti ad imposta 6 per mille; detrazione per la prima casa (e pertinenze) Euro 103,29.
(Omissis). 03X06057;
Il comune di Casaleone (provincia di Verona) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili sotto specificate:
a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
c) detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per abitazione principale;
d) detrazione di Euro 129,12 (pari a L. 250.000) per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla «Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordomutismo» nella misura minima del 66%; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2, lett. d), il sogggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 445, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I.
(Omissis). 03X06058;
Il comune di Casargo (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,8 per mille.
(Omissis). 03X06059;
Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per le unita immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e dall'art. 22 del regolamento comunale, nel seguente modo:
Euro 130,00 per la generalita' delle abitazioni principali;
Euro 259,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2003, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
Euro 5.109,00 per una persona;
Euro 7.165,21 per due persone.
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2002;
Euro 259,00 limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore ai seguenti limiti di reddito:
Euro 5.109,00 per una persona;
Euro 7.165,21 per due persone;
Euro 8.685,30 per tre persone;
Euro 10.218,00 per quattro persone;
Euro 11.239,80 per cinque persone;
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2002.
Euro 259,00 limitatamente ad ogni alloggio di proprieta' dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Pordenone; 2. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote:
5,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell'anno 2003, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di stabilire che l'aliquota del 7 per mille non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato; 4. di stabilire che l'aliquota del 7 per mille si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia; 5. di esentare, per l'anno 2003, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa.
(Omissis). 03X06060;
Il comune di Casei Gerola (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, fatta eccezione per le abitazioni principali e loro pertinenze, per le quali l'aliquota rimane confermata nella misura del 5 per mille.
(Omissis). di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e' applicabile per l'anno 2003 nei confronti dei soggetti sottoindicati, e con le modalita' di cui al seguente prospetto:
1. Categoria dei soggetti beneficiari:
a) pensionati;
b) coniugi a carico dei pensionati;
a) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
2. Prospetto per la detrazione. Detrazione abitazione principale =====================================================================
Componenti | Euro | Euro | Euro | Euro
nucleo | 258,23 1a | 206,58 2a | 154,94 3a | 129,11 4a
familiare | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona |4648,11 |5525,06 |6445,90 |7366,74 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |7597,08 |9117,01 |10636,43 |12155,85 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |9761,04 |11713,24 |13665,45 |15622,82 --------------------------------------------------------------------- 4 persone |11723,57 |13995,98 |16299,38 |18644,09 --------------------------------------------------------------------- 5 persone |13582,82 |16268,39 |19015,94 |21691,19 --------------------------------------------------------------------- 6 persone |15390,42 |20658,28 |24015,25 |27475,51 03X06061;
Il comune di CASSANO ALLO IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze nella misura minima di euro 103,29 nei modi e nei termini di legge; 2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 03X06062;
Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per quanto detto in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2002 anche per l'anno 2003 con il solo aumento degli altri fabbricati, nelle seguenti misure:
a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille;
b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per mille;
c) altri fabbricati: aliquota del 7 per mille;
d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille;
e) terreni agricoli: esenti come per legge. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 (L. 200.00); di confermare, per l'anno 2003, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale ad Euro 129,11 (L. 250.00) per i soggetti persone fisiche che abbiano un reddito imponibile IRPEF inferiore ad Euro 7.746,85 (L. 15.000.000) annui per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante i diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X60463;
Il comune di Castel Madama (provincia di Roma) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
aliquota da applicare:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
abitazioni principali: 5 per mille;
abitazioni secondarie: 6,5 per mille. 2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suo familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. ulteriore detrazione per l'abitazione principale: hanno diritto ad una detrazione di Euro 129,12, facendone richiesta, i nuclei familiari che convivono con: disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento, certificata da strutture pubbliche. 7. determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di Euro 5.164,57 nell'importo di Euro 129,12; 8. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06064;
Il comune di Castel San Giovanni (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le sotto elencate aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali posssedute da persone fisiche che hanno la residenza nel comune, nonche' alle abitazioni abitate dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune;
6,75 per mille in ogni altro caso; 2. di determinare le seguenti detrazioni:
detrazione per l'abitazione principale Euro 104,00;
pensionati con eta' superiore a 65 anni alla data del 31 dicembre 2002 aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso del solo reddito da pensione con imponibile lordo superiore a Euro10329,14 annui se singolo, oppure Euro 15493,71 annui se in coppia che comunque posseggano un unico immobile adibito ad abitazione principale: detrazione Euro 139,00.
(Omissis). 03X06065;
Il comune di Castelcivita (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. omissis, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. 2. di stabilire per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06066;
Il comune di Castelgiorgio (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. omissis, nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2003, la detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), a suo tempo prevista nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, in favore dei percettori di redditi di sola pensione o da prevalente pensione e terreni non edificabili, non superiori a Euro 7.750,00, e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis). 03X06067;
Il comune di Castellaneta (provincia di Taranto) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota sull'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dalle abitazioni principali e pertinenze per le quali invece ha stabilito l'aliquota del 6 per mille. La detrazione per le abitazioni principali e' stabilita in Euro 104,00; Sono stabilite inoltre le seguenti agevolazioni:
la detrazione e' elevata a Euro 208,00 per abitazione principale:
ai pensionati con unica unita' immobiliare e con reddito complessivo non superiore a Euro 9.110;
portatori di handicap con invalidita' non inferiore al 100% ovvero con invalidita' sono inferiore al 75% ma con redditi non superiori al limite massimo per pensioni sociali. Requisito essenziale e' che possiedano unicamente l'abitazione principale come unita' immobiliare. Inoltre potranno beneficiare dell'aliquota ridotta (6 per mille) coloro che effettueranno lavori rivolti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Ulteriori agevolazioni e chiarimenti sono indicate nella D.G.C. n. 45 del 4 marzo 2003 consultabile sul sito internet www.ancicnc.it o presso l'ufficio tributi.
(Omissis). 03X04068;
Il comune di Castelletto Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, una aliquota unica del 5 per mille. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principael del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06069;
Il comune di Castellinaldo (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 03X04070;
Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I. (Omissis). 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale 5,5 per mille; 3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5 per mille; II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito nel regolamento comunale come in premessa approvato. Per le agevolazioni e le esenzioni si tiene conto di quanto e' stabilito nel capo IV del regolamento medesimo; III. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche e, inoltre, le unita' immobiliari equiparate alla abitazione principale ai sensi dell'art. 15 deI citato regolamento comunale. (Omissis). 03X06071;
Il comune di CASTELVITTORIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'esercizio 2003, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille; di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale; di confermare nella misura di Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 03X06072;
Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di dare atto che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e' stata confermata, dalla deliberazione G.C. n. 134 del 3 dicembre 2002, nella misura pari al 6 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia stabilita nella misura indicata nell'allegato: la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale Euro 114;
a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a Euro 51.645,00 - detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 140;
a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1. pensionati;
2. coniugi a carico dei pensionati;
3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2002 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni: =====================================================================
Componenti nucleo | Euro 265,00 prima | Euro 212,00 seconda
familiare | fascia di reddito | fascia di reddito ===================================================================== 1 persona |Euro 6.360,00 |Euro 7.160,00 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |Euro 10.070,00 |Euro 11.660,00 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |Euro 12.720,00 |Euro 14.570,00 --------------------------------------------------------------------- 4 o piu' persone |Euro 15.160,00 |Euro 17.220,00 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
a favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a Euro 15.500,00 composte da almeno due persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di Euro 103,00 (il limite di Euro 15.500,00 deve essere aumentato di Euro 1.290,00 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo); di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad Euro 41.315,00. (Omissis). 03X06073;
Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
6 per mille terreni agricoli;
6 per mille aree fabbricabili;
6 per mille altri fabbricati;
5 per mille abitazione principale;
6 per mille seconda casa; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2003 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di Euro 103,30. (Omissis). 03X06074;
Il comune di CESARA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per le motivazioni di cui in premessa l'aliquota dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2003 come segue:
aliquota 5,5 per mille per unita' abitativa adibita ad abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per ogni altra unita' immobiliare diversa dall'abitazione principale. (Omissis). 03X06075;
Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 03X06076;
Il comune di CICILIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003 la tariffa relativa all'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
aliquota 5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota 6 per mille per le seconde case, esercizi commerciali, terreni edificabili, garages affittati e cantine. Nel caso in cui l'abitazione principale venga concessa in uso gratuito alle persone di cui all'art. 59, comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 446/1997 (intendendosi parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado), dovra' essere presentato all'U.T.C., il contratto di comodato registrato, nonche' i garages.
(Omissis). 03X06077;
Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 coreddato dal bilancio pluriennale 2003-2005, dalla relazione previsionale e programmatica, che si chiude con le seguenti risultanze finali:
aliquota I.C.I. al 5 per mille unica su tutti i fabbricati e terreni con detrazione sull'abitazione principale di Euro 129,11.
(Omissis). 03X06078;
Il comune di CISLIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, secondo il prospetto che segue, gia' in vigore per l'anno 2002:
abitazione principale 5 per mille;
altri immobili 6 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 03X06079;
Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fare proprie le tariffe ed aliquote approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 52 del 27 febbraio 2003, cosi' come di seguito specificato:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 4 per mille per le abitazioni principali cosi' come definite dall'art. 9 del regolamento comunale su tale imposta;
detrazione d'imposta di Euro 104 per l'abitazione principale ad eccezione degli immobili dati in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado ed ai coniugi separati o divorziati;
detrazione di Euro 258 nel caso in cui l'immobile sia detenuto a titolo di proprieta' o usufrutto diretto dal disabile o da altro componente il nucleo familiare nel quale e' presente il disabile stesso, cosi' come risultante all'anagrafe comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta. La detrazione spetta al disabile con totale e permanente invalidita' lavorativa al 100% con necessita' di accompagnamento o di assistenza continua (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988);
aliquota agevolata dello zero per mille agli immobili ubicati nel centro storico (zona A del P.d.F.) sui quali vengono eseguiti interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma 1, lettera c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa comunicazione dell'interessato all'ufficio tributi. (Omissis). 03X06080;
Il comune di CIVITANOVA MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, con decorrenza dal 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille; 2. di elevare, con decorrenza dal 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'abitazione principale dal 4,8 per mille al 5,5 per mille.
(Omissis). 03X06081;
Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi 4 per mille; altre unita' immobiliari e aree edificabili 6,5 per mille; La detrazione per l'abitazione principale continua ad essere fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06082;
Il comune di CIVITELLA PAGANICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 22 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota unica: 5 per mille su ogni immobile e terreno edificabile; detrazione di Euro 103,29 pari a L. 200.000 per abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis). 03X06083;
Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le pertinenze come indicate nel vigente regolamento comunale I.C.I.; aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di fissare, in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06084;
Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
tipologia degli immobili: aliquota unica 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: tutti Euro 103,29.
(Omissis). 03X06085;
Il comune di COLLE DI VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota 2,5 per mille:
alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. aliquota 4 per mille:
alla aliquota 4 per mille sono soggette le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni della legge n. 431/1998. 3. aliquota 5 per mille:
alla aliquota 5 per mille sono soggetti:
3.1. i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche:
utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto;
concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il terzo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, nonni-pronipoti) ed in linea collaterale entro il quarto (fratelli, zii, cugini), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica (in questo caso e' necessario inoltrare apposita comunicazione all'ufficio I.C.I. del comune entro il termine per la presentazione della denuncia dell'anno d'imposta);
locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare;
nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;
nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attivita' commerciali;
nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione, dietro presentazione di apposita richiesta all'ufficio e comunque fino alla fine dei lavori stessi;
unita' immobiliare catastalmente indipendente comunicante con l'abitazione principale (attigua o su due piani diversi) purche' venga utilizzata dallo stesso nucleo familiare per l'intero anno e venga presentata entro il 30 giugno di ogni anno, o comunque entro il termine previsto per la consegna della denuncia di variazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale condizione, nel rispetto comunque della vigente normativa urbanistica. L'applicazione di tale aliquota spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni stesse. La cessazione della condizione deve essere dichiarata entro i trenta giorni successivi;
3.2. i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7; e da D/1 a D/12.
3.3. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. aliquota 7 per mille:
alla aliquota 7 per mille sono soggette:
4.1. le aree fabbricabili;
4.2. i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare, o che comunque non rispondono alle caratteristiche di cui ai punti n. 2 e 3.1.
4.3. le abitazioni a «disposizione» o seconde case; Terreni agricoli e fabbricati rurali.
Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Colle di VaI d'EIsa sono esenti dall'imposta ex art. 7 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Detrazione. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46. Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti) e collaterale entro il secondo grado (fratelli);
l'abitazione posseduta da un soggetto che e' obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore. I soggetti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, possono richiedere l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per la stessa unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione:
contribuenti con eta' non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna;
contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della legge n. 104/1992;
contribuenti anche di eta' inferiore a quanto sopra indicato, che percepiscano una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980. Condizioni per beneficiare della detrazione:
l'unita' immobiliare deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale del soggetto richiedente;
nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l'unita' immobiliare non deve risultare locata;
il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/7;
il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purche' le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o percepiscono una indennita' di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980, o abbiano un'eta' non superiore ad anni 18 o siano studenti, regolarmente iscritti all'universita', con eta' non superiore ad anni 26 (nella richiesta si invita ad allegare il certificato d'iscrizione rilasciato dall'universita' di appartenenza);
alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, per l'anno precedente, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore a Euro 185,92, e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a Euro 8.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, oltre ad Euro 4.000 per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell'adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta. La maggiore detrazione spetta, per l'intero anno, a partire dall'anno successivo in cui si verificano le condizioni e cessa, per l'intero anno, dall'anno successivo in cui vengono meno le condizioni. Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all'ufficio l.C.l. del comune, entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione per l'anno 2002, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria, impegnandosi, altresi', a comunicare l'eventuale cessazione delle condizioni entro i trenta giorni successivi.
(Omissis). 03X06086;
Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). imposta comunale sugli immobili: aliquota unica per il 2003: 6 per mille; detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06087;
Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e' determinata nella misura unica del 4 per mille.
(Omissis). 03X06088;
Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito meglio precisato; 2. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione di Euro 207 per la prima casa di abitazione; 3. di applicare, inoltre, le seguenti detrazioni:
a) di applicare una detrazione di Euro 207 come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti, quindi, in altro comune e che hanno una casa nel comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa;
b) di applicare una detrazione di Euro 207 come se si trattasse di prima casa, nei casi in cui tra parenti di primo grado viene assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta' da destinare a prima casa di abitazione e residenza;
c) di applicare una detrazione di Euro 207 come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente. (Omissis). 03X06089;
Il comune di Conca Casale (provincia di Isernia) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure:
(Omissis).
Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli:
aliquota ordinaria 6 per mille; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000, Euro 103,29.
(Omissis). 03X06091;
Il comune di Corigliano Calabro (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di determinare, (omissis), per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) da applicare in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille;
b) altre unita' immobiliari 6 per mille;
c) terreni agricoli 6 per mille;
d) aree edificabili 6 per mille;
e) di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale;
f) di determinare nella misura del 4,75 per mille, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili;
g) di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicaps, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2003 ad Euro 120,00 fino alla concorrenza d'imposta.
h) di determinare nella misura del 3 per mille l'aliquota dovuta per gli immobili situati nella zona censuaria n. 1 interessati da interventi di recupero negli anni 2003 e 2004. L'agevolazione e' valida per un periodo di tre anni ad iniziare dal momento della comunicazione dell'intervento diretta all'ufficio urbanistico e all'ufficio I.C.l.
(Omissis). 03X06092;
Il comune di Corridonia (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di aumentare, per l'anno 2003, omissis l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sulle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, dalla misura del 6 per mille alla misura del 7 per mille; di confermare, per l'anno 2003, omissis l'aliquota ridotta del 4,5 pr mille da applicare sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sulle relative pertinenze; di applicare, per l'anno 2003, omissis alle abitazioni ed alle relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, la stessa aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sulle relative pertinenze del proprietario, dell'usufruttuario, o del titolare di altro diritto reale di godimento, del locatario finanziario o del concessionario; di ridurre, per l'anno 2003, omissis l'aliquota da applicare sulle unita' immobiliari inagibili od inabitabili oggetto di interventi di recupero e sulle unita' immobiliari oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, localizzate nel centro storico del comune di Corridonia, per la durata massima di tre anni dalla data di inizio di detti interventi, dalla misura del 6 per mille alla misura del 1 per mille, senza tenere conto del predetto aumento dell'aliquota da applicare sulle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze dalla misura del 6 per mille alla misura del 7 per mille; di ridurre, per l'anno 2003, omissis l'aliquota da applicare sugli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (O.N.L.U.S.) e posseduti dalle stesse a titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, o di altro diritto reale di godimento, oppure in qualita' di locatario finanziario o di concessionario, dalla misura del 6 per mille alla misura dell'1 per mille, senza tenere conto dell'aumento dell'aliquota da applicare sulle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze dalla misura del 6 per mille alla misura del 7 per mille; determinare, altresi', per l'anno 2003, nella misura ordinaria di Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in Euro 258,23 la maggiore detrazione, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti distinti ai numeri da 1 a 7 ed alle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), in premessa indicati; stabilire che i richiedenti, per godere del suddetto beneficio, dovranno produrre specifica domanda all'ufficio tributi di codesto ente, a pena di decadenza, durante il periodo che va dal 15 aprile al 31 luglio 2003, utilizzando l'apposito stampato in distribuzione presso l'ufficio oppure altro stampato similare contenente le notizie richieste dall'ufficio tributi per il godimento dell'agevolazione fiscale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione di firma; disporre che nella predetta domanda, corredata da idonea documentazione probatoria dell'agevolazione fiscale richiesta, il soggetto passivo del tributo comunale dichiari di possedere i requisiti richiesti e di trovarsi nelle condizioni in premessa indicate, attestando altresi':
il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della maggiore detrazione;
la composizione del nucleo familiare;
l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3;
l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F.;
la rendita catastale attribuita o presunta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, regolarmente dichiarate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;
l'importo del tributo, tenendo conto della maqgiore detrazione da usufruire; dare atto che per nozione di «familiare a carico» si intende la nozione prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; mentre per nozione di «nucleo familiare» si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2003; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo ai fini dell'I.R.P.E.F., per l'anno di imposta 2002, al lordo degli oneri deducibili; dare atto che i soggetti passivi, che avranno presentato la predetta domanda, terranno conto, al momento del pagamento delle rate per l'anno 2003, della maggiore detrazione spettante in proporzione alla quota di possesso dell'unita' immobiliare ed alla sua durata nel corso dell'anno 2003; dare atto che resta confermata in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie in premessa elencate.
(Omissis). 03X06093;
Il comune di Cortemaggiore (provincia di Piacenza) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 5 per mille per fabbricati non costituenti l'abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili;
riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 108,00.
(Omissis). 03X06094;
Il comune di Cosoleto (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. omissis, nella misura del 6 per mille. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al precedente 1. e' stata tenuta presente l'esigenza di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che il presente provvedimento rispetta tale equilibrio.
(Omissis). 03X06095;
Il comune di Costa Valle Imagna (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 03X06096;
Il comune di Cremia (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare nelle seguenti misure l'aliquota ordinaria e l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 2003:
1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. aliquota ridotta: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cioe':
a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reali, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche;
b) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio dei comuni a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
(Omissis). 03X06097;
Il comune di Cremolino (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis).
del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario o di un familiare parente di primo grado dello stesso e per unita' immobiliare comprese nel centro storico come da perimetrazione del piano regolatore generale;
deI 6 per mille per ogni altro fabbricato. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale intestato al comune di Cremolino I.C.l. n. 24849143.
(Omissis). 03X06098;
Il comune di Cupra Montana (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). per l'anno 2003 determinare nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale e su una sola delle pertinenze iscritte distintamente in catasto, e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di Euro 103,29. di confermare a Euro 139,44 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti:
pensionati ultra 65enni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale). di stabilire che la maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2003, ovvero entro il primo giorno feriale successivo se il 30 giugno e' giorno non lavorativo, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis). 03X06099;
Il comune di Cureggio (provincia di Novara) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati): 6 per mille;
2) aliquota per abitazione principale 5 per mille;
3) aliquota per unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale: 5 per mille. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di considerare equiparata all'abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a: genitori, figli, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle. di considerare equiparati all'abitazione principale tutti i casi previsti dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. di prevedere i casi di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti dagli artt. 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. di confermare la detrazione di Euro 103,29 nei casi di abitazione principale e/o equiparate.
(Omissis). 03X06100;
Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 03X06101;
Il comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). =====================================================================
Tipologia |Aliquota I.C.I. anno 2003 ===================================================================== Unita' immobiliare adibita ad abitazione | principale |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- altri fabbricati - aree fabbricabili |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- fabbricati destinati catastalmente ad | abitazione e non locati per i quali non | risultino essere stati registrati contratti| di locazione da almeno due anni ai sensi | dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431/1998|8 per mille --------------------------------------------------------------------- immobili oggetto di interventi di recupero | nei centri storici, che non siano | assegnatari di contribuzioni pubbliche per | il recupero per un periodo di tre anni | dalla fine dei lavori |1 per mille 3. di confermare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale:
a) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado che le occupano come abitazione principale;
b) le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7. L'equiparazione opera a condizione che le unita' immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione cosi' come previsto dall'art. 817 del codice civile. 5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto precedente lettera a), il soggetto passivo e' tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. La suddetta dicharazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere della condizione prevista; eventuali variazioni e/o cessazioni della condizione gia' dichiarata dovranno essere comunicate sempre entro il 31 dicembre dell'anno di imposta successivo; 6. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto secondo nonche' nella definizione della detrazione di cui al punto terzo, sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune.
(Omissis). 03X06102;
Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 4 per mille per le abitazioni principali e similari; 6 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 03X06103;
Il comune di DIVIGNANO (provincia di Novara) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue:
l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 30, comma 12 della legge n. 448 del 23 dicembre 1999, con detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
l'aliquota del 6 per mille per le aree edificabili;
l'aliquota del 6 per mille gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2 e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principali.
(Omissis). 03X06104;
Il comune di DIZZASCO (provincia di Como) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 03X06105;
Il comune di DOBERDO' DEL LAGO (DOBERDOB) (provincia di Gorizia) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 la seguente aliquota unica per l'I.C.I. gia' in vigore nell'anno 2002: 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni per abitazione principale: Euro 104,00.
(Omissis). 03X06106;
Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, nella misura seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 2003:
a) 6 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa);
b) 7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprieta' non ricompresi nella precedente lettera a);
c) 2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X06107;
Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 03X06108;
Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). l'aliquota dell'I.C.I. del 5 per mille; stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06109;
Il comune di FAEDO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 03X06110;
Il comune di Fano (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
A) aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
B) aliquota ridotta del 4,8 per mille, da applicarsi:
1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento ICI);
2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.);
3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 deI regolamento ICI);
4) all'abitazione concessa in uso gratuito a partenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento ICI);
C) aliquota ridotta del 2 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
D) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato.
(Omissis). 03X60111;
Il comune di Fara in Sabina (provincia di Rieti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota deI 4,8 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 deI vigente Regolamento dell'imposta, ad esclusione di quelIe di cui alla lettere d);
aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali di cui alla lettera d) del regolamento locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili,
(Omissis). 03X60112;
Il comune di Feletto (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili, con detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 03X60113;
Il comune di Filiano (provincia di Potenza) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Filiano nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare in Euro 110,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996.
(Omissis). 03X60114;
Il comune di Fiumicello (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
a) unita' inmobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5,75 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
b) unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 2003, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
c) abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;
terreni agricoli;
altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 2, 3; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:
a) unita' immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti 1 a) - 1b) - 1c) e loro pertinenze del gruppo catastale C;
b) aree fabbricabili; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata aI 4 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'ATER di Udine regolarmente assegnati; 4. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da Euro 103,29 a Euro 206,58 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
A) essere residenti nel comune di Fiumicello;
B) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;
C) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano;
D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
F) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2003;
G) avere percepito, nell'anno 2002, un reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a Euro 6.197,48 se unico componente, non superiore a Euro 12.394,97 se il nucleo e' composto da 2 o piu' persone. E' escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze;
Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2003.
Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 30 giugno 2003, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2002 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti.
(Omissis). 03X60115;
Il comune di Fivizzano (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, nel 4,9 per mille la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 2. di confermare nel 6 per mille la misura dell'aliquota ordinaria da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze, diversi dall'abitazione principale, in favore dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale; 3. di confermare nel 7,5 per mille quale aliquota da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni, a carico dei soggetti passivi non residenti nel territorio comunale.
Ogni soggetto e' obbligato a presentare copia del contratto di locazione in essere entro il termine del 30 giugno 2003; 4. di confermare in Euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 2 decreto legislativo 504/1992 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 5. di confermare in Euro 129,11 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare di proprieta' di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidita' superiore al 67%, direttamente adibita ad abitazione principale dagli stessi, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) proprietari o usufruttuari unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantina);
b) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a Euro 15.493,71 in quanto solo, ovvero maggiorato di Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
c) i limiti di reddito sono riferiti a quanto dichiarato dal contribuente ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2002.
Ogni soggetto passivo ha l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione, nei modi di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Detta autocertificazione dovra' essere presentata entro il termine del 30 giugno 2003.
(Omissis). 03X60116;
Il comune di Fogliano Redipuglia (provincia di Gorizia) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 la seguente aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) gia' in vigore nell'anno 2002:
6 per mille, aliquota unica. 2. di confermare in Euro 114,00 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. 3. di confermare le seguenti maggiori detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nei casi in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili soggetti all'I.C.I., al di fuori delle unita' immobiliari che sono considerate pertinenze; l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, e:
A) sia assistito dal comune nei modi previsti dalla legge, detrazione elevata a Euro 155,00;
B) il reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, sia pari o inferiore a Euro 6.200,00, detrazione elevata a Euro 258,00;
C) il reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, sia pari o inferiore a Euro 7.750,00 per un componente il nucleo familiare, per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di Euro 2.066,00, detrazione elevata a Euro 155,00;
D) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente ed il reddito familiare sia inferiore a Euro 15.500,00, detrazione elevata a Euro 207,00.
Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo Comune allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2003.
Nella valutazione dei limiti di reddito previsti dal caso si fara' riferimento al reddito complessivo per l'anno 2002 dei soggetti che compongono il nucleo familiare anagrafico. Nel caso il richiedente sia fiscalmente a carico di altro soggetto si fara' riferimento al reddito di quest'ultimo.
(Omissis). 03X60117;
Il comune di Fontaneto d'Agogna (provincia di Novara) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, come appresso:
abitazione principale: 5 per mille;
detrazione per abitazione principale e pertinenze: Euro 109,00;
terreni agricoli: 5 per mille per i residenti, 6 per mille per i non residenti;
altri fabbricati: 6 per mille per i residenti, 7 per mille per i non residenti;
aree fabbricabili: 6 per mille per i residenti, 7 per mille per i non residenti.
(Omissis). 03X60118;
Il comune di Formello (provincia di Roma) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili determinate per l'anno 2002:
abitazione principale e relative pertinenze: 4,6 per mille;
categorie catastali da C1 a D8: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 03X60119;
Il comune di Formia (provincia di Latina) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I., per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo, al 4 per mille, mantenendo le restanti aliquote invariate. Pertanto, riepilogando, la situazione per l'anno 2003 e' la seguente:
a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 6 del Regolamento I.C.I.);
b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
AI fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalita' ed entro il temine previsto per la presentazione delle dichiarazioni I.C.I., apposita comunicazione al Dipartimento Entrate, con indicazione delle generalita' dell'occupante che utilizza a titolo di abitazione principale l'immobile.
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. dare atto che dall'imposta dovuta l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06120;
Il comune di Fossato Serralta (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5,5 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6,5 per gli altri immobili.
(Omissis). 03X06121;
Il comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare, integralmente, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «riconferma imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Aliquota unica sei per mille. Detrazione unica Euro 103,29».
(Omissis). 03X06122;
Il comune di Frassinelle Polesine (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata nella misura unica del 5,75 per mille; 2. di confermare contestualmente in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06123;
Il comune di Frassinetto (provincia di Torino) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). che per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' determinata nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; che la detrazione da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e' determinata in Euro 103,30.
(Omissis). 03X06124;
Il comune di Frignano (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e beate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 6 per mille; 3. aliquota ad applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gii immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
(Omissis). 03X06125;
Il comune di Front (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, (omissis), l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili presenti sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille e di portare la detrazione per l'abitazione principale da parte del soggetto passivo nella misura di Euro 110,00.
(Omissis). 03X06126;
Il comune di Furnari (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2003, le aliquote e la detrazione per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (l.CI.) cosi' come di seguito riportate:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
b) terreni agricoli: 5 per mille;
c) altri fabbricati: 7 per mille;
d) detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: Euro 105,00.
(Omissis). 03X06127;
Il comune di Fusine (provincia di Sondrio) ha adottato, il 16 gennaio e 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e del 4,5 per mille per l'abitazione principale, in modo da conseguire un gettito che consenta al comune di garantire i servizi indispensabili; 1. di determinare per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 (lire 200.000).
(Omissis). 03X06128;
Il comune di Gallarate (provincia di Varese) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante; 2. di stabilire, per l'anno 2003, in Euro 111,00 (corrispondenti ad Euro 9,25 mensili) l'entita' della detrazione spettante per l'abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si e' protratta tale destinazione individuando inoltre i casi in cui e' applicabile la detrazione di che trattasi nel prospetto alla presente determinazione allegato sub b), parte integrante.
Allegato a) =====================================================================
Tipologia | Aliquota ===================================================================== proprietari che eseguono interventi volti al recupero | di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o | interventi finalizzati al recupero di immobili di | interesse artistico o architettonico localizzati nei |
 
centri storici, ovvero volti alla realizzazione di | autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure | all'utilizzo di sottotetti per la durata di 3 anni | dall'inizio dei lavori.... |4 per mille --------------------------------------------------------------------- proprietari che concedono in locazione a titolo di | abitazione principale gli immobili alle condizioni | definite negli accordi di cui alla legge 9 dicembre | 1998, n. 431.... |4 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione | principale.... |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari di pertinenza quali ad esempio | garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di | deposito classificati o classificabili in categoria | catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente | utilizzate dal proprietario o titolare.... |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare concessa in uso gratuito a genitori | o figl i (1o grado in linea retta) ed adibita ad | abitazione principale.... |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che | risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o | sanitari purche' l'abitazione non risulti locata.... |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari ristrutturate se date in locazione | ad uso abitativo con regolare contratto di affitto, per| due anni dal termine dei lavori di ristrutturazione....|5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari utilizzate per nuove attivita' | produttive (non sostitutive di altre attivita) per il | periodo di anni 4 dalla data d'inizio dell'attivita' | stessa, con esclusione della media e grande | distribuzione (inferiori a mq. 250).... |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari date in locazione ad uso abitativo | con regolare contratto di affitto, per oltre 6 mesi....|6 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari date in locazione ad uso non | abitativo con regolare contratto di affitto, ovvero | utilizzate direttamente per la propria attivita', per | oltre 6 mesi |6 per mille --------------------------------------------------------------------- tutti gli altri immobili.... |6,2 per mille --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili.... |6,2 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari ad uso abitativo risultanti non | locate per oltre 6 mesi.... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari ad uso non abitativo risultanti non | locate per oltre 6 mesi.... |7 per mille
Allegato b) Detrazione spettante per l'abitazione principale - Anno 2003 La detrazione e' fissata in misura unica pari a Euro 111,00 (corrispondenti ad Euro 9,25 mensili) in rapporto al periodo durante il quale si e' protratta la destinazione. l singoli casi previsti sono i seguenti:
a) immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) immobile destinato ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia o proprieta' indivisa;
c) immobile regolarmente assegnato in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
d) immobile avente come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
e) immobile concesso in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica.
(Omissis). 03X06129;
Il comune di Gambolo' (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'esercizio 2003 l'applicazione delle seguenti aliquote:
aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione principale box, cantine, magazzini e simili che servano l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la stessa);
aliquota pari al 6,5 per mille per ogni altra tipologia d'immobile; di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell' importo di Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06130;
Il comune di Gazzo (provincia di Padova) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria per fabbricati e terreni del 5,5 per mille;
aliquota per aree fabbricabili del 7 per mille. 2. di determinare Ia detrazione per abitazione principale pari ad Euro 129,11 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e rapportando tale importo al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06131;
Il comune di Genola (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per le prime abitazioni.
(Omissis). 03X06132;
Il comune di Genova ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l'anno 2003 alla base imponibile, ai sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari a 5,8 per mille:
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Genova, da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel regolamento comunale.
b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Genova, da applicare alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che Ia utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) in favore detle persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro il secondo grado, ed affini di primo grado, si applica sia l'aliquota del 5,8 per mille sia Ia detrazione per l'abitazione principale, come previsto dallart. 13 del Regolamento suIl'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione tributi e sistemi informativi, Settore tributi, ufficio I.C.I., apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovra' dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un affine di primo, non minori. Il comodatario dovra' dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui e' stata stabilita in tale immobile Ia residenza. L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.
L'applicazione delle agevotazioni e' in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno quindici giorni.
Le agevolazioni sopra descritte non possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo a piu' di due immobili conessi in comodato; 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3-D (esclusa la categoria D5)-B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 6,8 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non utilizzate come abitazione principale; 5. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastate A escluso A10), non locate (non occupate) da oltre un anno; 6. di stabilire un'aliquota pari al 9 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7. di stabitire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' Ia costruzione e l'alienazione di immobili; 8. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 9. di stabilire un'aliquota pari al 4 per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuania 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:
i lavori devono riguardare le unita' edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamerto, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da «bocca tassata» in «acqua diretta», eliminazione serbatoi in amianto, sempreche' queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);
la spesa della ristrutturazione, per unita' immobiliare deve essere di importo pari o superiore a Euro 1.032,91, documentabile con idonee fatture;
i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarita' dell'impianto; 10. di stabilire un'aliquota pari al 4,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che Ia utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni del conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, delta legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso; 11. di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 12. di fissare in Euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 13. di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidita' di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile.
I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al comune, a pena l'inammissibilita', entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. 2003; 14. di stabilire un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attivita' alla Camera di Commercio di Genova.
Le nuove attivita' devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie:
a) Terziario avanzato;
b) Industria ed artigianato;
c) Assistenza alla mobilita' veicolare;
d) Attivita' trasportistiche;
e) Impianti produttivi speciali.
Il soggetto passivo interessato all'agevolazione e' tenuto a presentare al comune, a pena l'inammissibilita', apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31 dicembre 2003; 15. di dare mandato al settore tributi della direzione tributi e sistemi informativi di stabilire con atti successivi che i soggetti passivi interessati alle aliquote di cui ai punti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 presentino apposite autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari.
(Omissis). 03X06133;
Il comune di Germagnano (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. approvare, per l'anno 2003, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5,5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06134;
Il comune di Ghisalba (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 03X06135;
Il comune di Giuggianello (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06136;
Il comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ridotta: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) detrazione per abitazione principale: Euro 103,30;
c) aliquota ordinaria: 6 per mille per tutti gli altri immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
(Omissis). 03X06137;
Il comune di Gonnoscodina (provincia di Oristano) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
L'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e' fissata nelle misure seguenti:
4 per mille per abitazione principale;
4,5 per mille per le altre abitazioni;
5 per mille per le aree edificabili.
Detrazione nella misura unica di Euro 103,29 limitatamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X06138;
Il comune di Gorno (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'I.C.I. nella misura dello 0,3% e la detrazione per abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06139;
Il comune di GRADISCA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
b) aliquota pari al 3 per mille per interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'articolo 7, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, ma utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali e' prevista l'esenzione);
d) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili invenduti nel triennio, realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili;
e) aliquota pari al 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
f) aliquota pari al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado;
g) aliquota pari al 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
h) aliquota pari al 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni (compresi garages, posti auto e autorimesse non pertinenze dell'abitazione principale);
i) aliquota pari al 7 per mille per gli edifici non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione o sono locati senza contratto registrato). Detrazioni a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle categorie in situazioni di particolare disagio economico-sociale, sottoriportate:
1) soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'abitazione principale appartenenti a nuclei familiari con 3 o piu' figli a carico e con un reddito complessivo del nucleo familiare fino a Euro 23.240,56;
2) soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'abitazione principale appartenenti a nuclei familiari composti da 1 o 2 persone ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo per ciascun componente, pari all'importo minimo previsto dalle pensioni I.N.P.S.;
3) soggetti passivi, come individuati dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'abitazione principale appartenenti a nuclei familiari in cui siano presenti invalidi al 100% o disabili con un reddito complessivo del nucleo familiare fino a Euro 23.240,56;
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 180,76 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 1), 2) o 3).
(Omissis). 03X06140;
Il comune di Grantola (provincia di Varese) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 come nella misura previggente, con le seguenti aliquote:
abitazione principale: 5,25 per mille;
immobili diversi: 7 per mille;
abitazione principale di pensionati con reddito annuo non superiore a Euro 8.263,30: 4 per mille (nel caso il pensionato possegga a titolo di proprieta' od altro diritto reale di godimento altro immobile si applicano le aliquote ordinarie);
riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inalienabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
detrazione abitazione principale: Euro 103,30;
(Omissis). 03X06141;
Il comune di Greccio (provincia di Rieti) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 di punti 0,30 per mille per i residenti e di punti 0,20 per mille per i non residenti; 2. di determinare, pertanto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, per i residenti, nella misura del 5,80 per mille; 3. di aumentare l'aliquota del'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, per i non residenti, di punti 0,20 per mille; 4. di determinare, pertanto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, per i non residenti, nella misura del 7 per mille; 5. di determinare in Euro 103,29, L. 200.000, la detrazione sulla prima casa e per le unita' immobiliari previste dall'art. 21 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 10 marzo 1999;
(Omissis). 03X06142;
Il comune di Greci (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di detreminare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno d'imposta 2003; 2. di determinare in Euro 123,95 la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2003.
(Omissis). 03X06143;
Il comune di GRILIGNANO DI AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
fabbricati rientranti nel gruppo «D» 7 per mille;
rimanenti immobili: 5,5 per mille. 2. determinare, per l'anno 2003, la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11.
(Omissis). 03X06144;
Il comune di Grosso (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X06145;
Il comune di Idro (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del:
7 per mille - aliquota ordinaria;
5 per mille - aliquota abitazione principale; e determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06146;
Il comune di Lagonegro (provincia di Potenza) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per il 2003 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni principali; di confermare per il 2003 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le altre voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati).
(Omissis). 03X06147;
Il comune di Lamporo (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 al 6 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come previsto per l'anno 2002 dall'atto G.C. n. 6 del 27 febbraio 2000; di confermare, per l'esercizio 2003, la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 2003, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06148;
Il comune di Langhirano (provincia di Parma) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di adeguare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
5,5 per mille per l'abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
6,3 per mille per i rimanenti immobili;
7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di confermare altresi' la detrazione per l'abitazione principale in Euro 121,37 (ex L. 235.000).
(Omissis). 03X06149;
Il comune di LAPIO (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, in misura unica su tutto il territorio comunale; di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione del comune.
(Omissis). 03X06150;
Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis). 03X06151;
Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
4,5 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale;
7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonche' quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, tariffa allegata - parte prima, art. 1, comma 1 - e nota II-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso;
6 per mille per i restanti immobili. Detrazioni: Da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lettera f), per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime:
Euro 118,79 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
Euro 103,29 per le restanti categorie catastali;
Euro 154,94 per le abitazioni principali di persone con pensione minima I.N.P.S. e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione Irpef o mod. CUD dei redditi percepiti nell'anno 2002. (Omissis). 03X06152;
Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Per l'anno 2003 vengono determinate le aliquote come segue:
a) aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali (art. 5 del regolamento) e per i fabbricati adibiti ad attivita' produttive da imprese che si iscriveranno al relativo albo o, che, comunque, si insedieranno in questo comune dopo il 1° gennaio 2003, art. 6, ultimo comma del regolamento;
b) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati.
(Omissis). 03X06153;
Il comune di LAUREANA DI BORRELLO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Prospetto imposta comunale sugli immobili - Esercizio 2003 ===================================================================== N. Ord.| Voce |Aliquota 2003|Detrazione =====================================================================
|Ordinaria (categorie non comprese | | 1 |nelle successive) |5,5 per mille| --------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale |5,5 per mille|Euro 103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale occupata | |
|esclusivamente da anziani o con | |
|presenza di disabili riconosciuti | | 3 |ivi residenti |5 per mille |Euro 154,00 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi non locati (case sfitte, | | 5 |seconde case, ecc.) |6 per mille | ---------------------------------------------------------------------
|Immobili adibiti a uffici, negozi, | | 5 |attivita' commerciali, ecc. |6 per mille | Disposizioni richiamate: 1. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale importo e' aumentato ad Euro 154,00 se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di anziani soli ultrasessantacinquenni o da soggetti portatori di handicap (tali circostanze dovranno risultare da certificato di residenza del nucleo e da apposita certificazione idonea a dimostrare l'esistenza dell'handicap); 3. in caso di unita' immobiliare ripartita tra piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque abitata da altri soggetti ivi dimoranti. (Omissis). 03X06154;
Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. approvare, per l'anno 2003, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996); 3. stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione; l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento commerciale I.C.I.) - tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza. (Omissis). 03X06155;
Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
b) aliquota ridotta da applicare sul valore degli immobili adibita ad abitazione principale: 5,3 per mille.
(Omissis). 03X06156;
Il comune di LOMBRIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. al 5,5 per mille per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze nonche' la detrazione nella misura minima prevista dalla legge; di fissare per l'anno 2003 al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, aree agricole, altri fabbricati); di dare atto che per quanto riguarda le pertinenze, alle medesime sara' applicata la stessa aliquota dell'abitazione principale e quindi che le stesse godranno della possibilita' di scomputare, quale parte non fruita sull'imposta per l'abitazione principale, la detrazione, in ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999, n. 114/E.
(Omissis). 03X06157;
Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale immobiliare come segue:
5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto sulla base delle norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo;
7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale:
Euro 103,30 detrazione ordinaria per l'abitazione principale;
Euro 155,00 detrazione a favore dei nuclei familiari con reddito complessivo da Euro 6.200,00 a Euro 7.750,00;
Euro 207,00 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da Euro 4.470 a Euro 6.199,99;
Euro 258,00 detrazioni per nuclei familiari con reddito complessivo fino a Euro 4.469,99; 3. di stabilire come segue, le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissate con il precedente punto n. 2):
a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile ed i familiari fiscalmente a carico quali risultano dalla famiglia anagrafica;
b) per usufruire della detrazione e' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.;
c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
I) possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano;
II) residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare.
(Omissis). 03X06158;
Il comune di LOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo comune per l'anno 2003 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, e all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:
a) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze;
b) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
c) detrazione per abitazione principale Euro 103,29; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 03X06159;
Il comune di Luras (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - con effetto dal 1° gennaio 2003:
I. conferma aliquota, da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale, nella stessa misura del 4,5 per mille stabilita per l'anno 2002;
II. ridurre da Euro 154,94 a Euro 130,00, con decorrenza 1° gennaio 2003 la detrazione sull'importo I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X06160;
Il comune di Lusciano (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota del 5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di Lusciano, secondo quanto consentito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; abolire a partire dal 1o gennaio 2003 l'estensione della detrazione per abitazione principale per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il terzo grado ovvero in linea collaterale entro il secondo grado.
(Omissis). 03X06161;
Il comune di Luzzi (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. sono equiparate ad abitazione principale quegli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, figli/genitori e genitori/figli con nucleo familiare a carico e utilizzata come abitazione principale alle condizioni deliberate nel regolamento comunale; 4. per beneficiare dell'agevolazione del comma 3), gli interessati dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/1968, attestante il rapporto di parentela e presentare copia dell'atto di concessione dell'immobile in comodato gratuito, registrato presso l'Agenzia delle entrate.
(Omissis). 03X06162;
Il comune di Maccagno (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazioni principali 4 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 103,29;
tutti gli altri fabbricati 6 per mille.
(Omissis). 03X06163;
Il comune di Magasa (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille e del 5 per mille l'abitazione principale; la detrazione per l'abitazione principale viene confermata nella misura di Euro 104,00.
(Omissis). 03X06164;
Il comune di Magliano Alpi (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, come gia' stabilito nell'anno precedente; 2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa;
(Omissis). 03X06165;
Il comune di Malegno (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., nel comune di Malegno nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale;
4 per mille per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, di legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 2. di riconfermare, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni:
detrazione per unita' adibita ad abitazione principale Euro 103,29;
di aumentare la detrazione, ai sensi e per gli effetti di art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come previsto da art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sulle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A6 e le loro pertinenze identificate in: una unita' adibita a garage, box, posto auto (C6), una unita' adibita a soffitta (C2), una unita' adibita a cantina (C2) posseduta e occupata da:
nuclei familiari con presenza di persone con grado di invalidita' superiore o uguale al 67%;
persone sole, residenti, con eta' superiore ai 65 anni, proprietarie anche di una sola quota dell'unita' adibita ad abitazione principale che non possiedano altre unita' immobiliari, ad eccezione di fondi agricoli, aree fabbricabili o pertinenze all'abitazione come sopra descritte;
famiglie in condizioni economiche disagiate. La condizione di disagio verra' accertata caso per caso, sulla scorta di criteri oggettivi, su valutazione della giunta comunale mediante apposito atto.
(Omissis). 03X06166;
Il comune di Malvicino (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003, l'imposta I.C.I. nel 4,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica di Euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti; 2. di riconoscere la detrazione di Euro 103,29 - per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione; 3. di riconoscere per l'anno 2003 la detrazione di Euro 123,95 ai possessori di prima casa con un reddito familiare inferiore a Euro 7.230,40;
4. di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui ai precedenti punto 2 e 3 e' subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre 2003.
(Omissis). 03X06167;
Il comune di Manciano (provincia di Grosseto) ha adottato, il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, con decorrenza dal 1o gennaio 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, diversificate nelle seguenti categorie:
Categoria I:
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 6 per mille;
pertinenza dell'abitazione (art. 5 Reg. comunale): 6 per mille;
Categoria II:
unita' immobiliari non compresi nella I Categoria: 7 per mille; di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 154,94.
(Omissis). 03X06168;
Il comune di Marano Ticino (provincia di Novara) ha adottato, il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 2003 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di confermare in Euro 258,00 (L. 500.000) la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06169;
Il comune di Marcellina (provincia di Roma) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. sugli immobili e le aree fabbricabili per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06170;
Il comune di Marciana Marina (provincia di Livorno) ha adottato, il 2 aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2003, il doppio regime di aliquote I.C.I., e determinare le misure come segue:
aliquota del 4 per mille in favore di:
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
unita' immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale;
anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unita' immobiliare da loro posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto non risulti locata;
soggetti che concedono l'unita' immobiliare posseduta in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;
pertinenze con categoria C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per le categorie residuali degli altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi di quelli sopra indicati, e delle aree fabbricabili; 2. di stabilire il regime di detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
Euro.... 258,23 per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a Euro 7.746,85 e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalita' descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate;
Euro 180,76 annue in tutte le altre ipotesi impositive; 3. con riferimento alla detrazione di Euro 258,23 di cui al precedente punto 2), di disciplinare l'agevolazione disponendo che gli aventi diritto provvedano al versamento della rata di acconto commisurandola all'ordinaria detrazione di Euro 180,76 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili a comprovare il diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi della vigente normativa.
(Omissis). 03X06171;
Il comune di Marcignago (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Aliquota: 6 per mille.
Detrazione abitazione principale euro 103,29 pari al 200.000 e' prevista inoltre una maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 pari a L. 200.000 ad Euro 258,23 pari a L. 500.000 per i casi previsti nella tabella sottoriportata.
(Omissis).
----> Vedere TABELLA a Pag. 130 del S.O. <---- 03X06173;
Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze:
dei soci delle cooperative edilizie residenti nel comune;
alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha aequisito Ia residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioe' l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili; 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'anno 2003 per l'abitazione principale di cui al punto 1, lettera a) nella misura di Euro 103,29; 3. di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra determinate, non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato. 4. di dare atto che sono confermate per l'anno 2003 le aliquote relative all'anno 2002.
(Omissis). 03X76173;
Il comune di Marsaglia (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mile per tutti gli immobili;
Di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29.
Di considerare direttamente adibita ad abitazione l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06174;
Il comune di Marta (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Abitazioni principali 5,75 per mille;
Immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati 6,75 per mille;
Di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 85 della legge n. 662/1996 in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06175;
Il comune di Martinsicuro (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare l'aliquota ordinaria relativa alle aree fabbricabili in misura pari al 6 per mille; 3. di confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli atti immobili; 4. di confermare nella misura pari al 4,5 per mille l'aliquota sulle unita' immobiliari adibite al abitazione principale del soggetto passivo; 5. di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i casi previsti nell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.; 6. di confermare l'elevazione della detrazione I.C.I. per l'anno 2003 da Euro 103,29 a Euro 154,94 per le tipologie di contribuenti indicate nelta richiamata deliberazione di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996, tenendo presente l'adeguamento del limite di reddito indicato nella premessa pari a Euro 13.068,90; 7. di confermare il termine del 20 dicembre dell'anno in corso per Ia presentazione della richiesta di ulteriore detrazione, corredata dalla documentazione probatoria, o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
(Omissis). 03X06176;
Il comune di Mascali (provincia di Catania) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura cosi' specificata:
5 per mille per l'abitazione principale e Ia relativa pertinenza;
6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
6 per mille per le aree fabbricabili. 2. di stabilire a Euro 154,94 Ia detrazione per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06177;
Il comune di Maschito (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 3. di riconfermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 4. dato atto che per le aree edificabili Ia base imponibile e' determinata dal valore venale in comune commercio come dal seguente prospetto:
(Omissis). 03X06178;
Il comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) di stabilire l'aliquota del 7 per mille, in via ordinaria, per tutte le fattispecie imponibili previste dalla normativa di riferimento;
b) di confermare l'aliquota agevolata del 5,5 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
adibite direttamente ad abitazione principale;
una tra le pertinenze dell'abitazione principale. L'assimilazione a pertinenza dell'abitazione principale ai fini I.C.I., e' limitata ad una sola unita' immobiliare, quella con rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C2 o C6. (Per l'individuazione delle pertinenze occorre fare riferimento agli articoli 817 e 818 del codice civile).
stabilendo che la detrazione per le suddette fattispecie sia di importo pari a Euro 125 rispetto all'importo a valere per il 2002 di Euro 118,79;
c) di aumentare da Euro 125 (L. 242.033) a Euro 140 (L. 271.077) Ia detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a Euro 6.708,00; la maggiore detrazione e' concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi;
d) di dare atto che sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza, si applica l'aliquota agevolata del 5,5 per mille;
La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15/1968 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui e' avvenuta la concessione.
(Omissis). 03X06179;
Il comune di Melendugno (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) per le unita' locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o la alienazione di immobili. Per beneficiare della aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita, entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto; 2. aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate; 3. dall'aliquota dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare: Euro 154,94 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla famiglia della quale facciano parte cittadini disabili portatori di handicap in situazione di gravita' nella misura del 100% (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), quando il disabile e' fiscalmente a carico, sono detratti dall'imposta dovuta: Euro 258,23 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.
(Omissis). 03X06180;
Il comune di Melfi (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Il comune di Melfi ha deliberato l'aliquota ICI per l'anno 2003 nella seguente articolazione:
aliquota per abitazione principale: 4 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 154,00;
aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili: 6 per mille;
fabbricati nel gruppo catastale D (esclusi alberghi e pensioni cat. D/2) 7 per mille.
(Omissis). 03X06181;
Il comune di Melizzano (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 6,5 per mille; 2. di precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo venga detratta la somma di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi degli articoli 3 e 55 della legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 03X06182;
Il comune di Mesagne (provincia di Brindisi) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), (omissis). ===================================================================== N. Ord.| Tipologia immobili |Aliquote per mille =====================================================================
|Unita' immobiliare e sue pertinenze, | 1 |adibita ad abitazione principale |5 --------------------------------------------------------------------- 2 |Aliquota ordinaria |6 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni ubicate nelle zone A B C del |
|piano di fabbricazione, concesse ai figli |
|dei soggetti passivi d'imposta, ivi |
|residenti da almeno un anno alla data del | 3 |1° gennaio 2003 |5 --------------------------------------------------------------------- 4 |Fabbricati ubicati in area PIP |5 ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati realizzati per la vendita e non|
|venduti da imprese che hanno per oggetto |
|esclusivo o prevalente dell'attivita' la | 5 |costruzione e alienazione di immobili |4 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni possedute a titolo di |
|abitazione principale da anziani |
|ricoverati presso le case di riposo, non | 6 |locate o possedute da altri soggetti |5 2. di determinare per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
| | |detrazione
| | |d'imposta (in
|Tipologia degli |detrazione |ragione annua) n. d'ord.|immobili |d'imposta |Valori espressi ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione | |
|principale e sue | |
|pertinenze di cui | |
|ai punti 1 e 6 del | |
|prospetto A | |
|surriportato |L. 200.000 |in Lire in Euro ---------------------------------------------------------------------
| | |L. 200.000 103,291
(Omissis). 03X06183;
Il comune di Mesenzana (provincia di Varese) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). in attuazione dell'art. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dl riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale.
(Omissis). 03X06184;
Il comune di Mesoraca (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
aliquota agevolata speciale del 3 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
aliquota speciale del 5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 105,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 03X06185;
Il comune di Migliarino (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) confermando, la stessa, nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, cosi' come per il decorso esercizio; 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare, per l'imposta in argomento, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 cosi' come integrato dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come di seguito specificato:
la detrazione spettante alla generalita' dei contribuenti viene fissata in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06186;
Il comune di Mirabella Imbaccari (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. fissare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), (omissis), nel seguente modo:
Abitazione principale: 4,5 per mille;
altri fabbricati ecc.: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale Euro 129,11.
(Omissis). 03X06187;
Il comune di Mirabello Sannitico (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura deI 5,5 per mille.
(Omissis). 03X06188;
Il comune di Molazzana (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata in Euro 104,00 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1997 e successive modifiche.
(Omissis). 03X06189;
Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitaizone principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobilari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 03X06190;
Il comune di MONTAFIA (provincia di Asti) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per i non residenti nel comune di Montafia; di stabilire nella misura del 5,75 per mille per i cittadini residenti nel comune di Montafia; di confermare, altesi' che per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale e' prevista in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06191;
Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). confermare per l'anno 2003, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale:
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X06192;
Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquota ordinaria 7 per mille da applicarsi:
agli immobili diversi dall'abitazione principale ed alle aree fabbricabili;
alle unita' immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate. Aliquota agevolata al 5,8 per mille da applicarsi:
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
alle unita' immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (padre, madre, figlio, figlia, nipote, ecc.), di affini entro il secondo grado (suocero, suocera, genero, nuora, cognato, cognata) e del coniuge anche se separato o divorziato. Purche' gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale (tale circostanza andra' documentata attraverso autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l'ufficio tributi); viene introdotta: Aliquota agevolata al 3 per mille da applicarsi:
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze concesse in locazione a persone che abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998 (tale circostanza andra' documentata attraverso autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l'ufficio tributi); 2. vengono applicate le seguenti detrazioni:
detrazione abitazione principale: Euro 104,00;
solo per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante; Detrazione maggiorata Euro 156,00 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi in possesso dei requisiti sottoelencati:
I. abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta';
II. non svolgano alcuna attivita' lavorativa;
III. abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF non superiore ad Euro 9.300,00;
IV. siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione) della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;
V. vivano soli o in coppia in quest'ultimo caso solo se il convivente sia in possesso dei requisiti di cui ai punti I e II, non sia proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di alcune unita' immobiliari fatta salva la comproprieta' della sola immobiliare direttamente adibita ad abitazione; nel caso della coppia di riferimento del nucleo familiare non deve superare Euro 18.600,00. Oppure:
I. siano portatori di handicap o invalidi civili, si considerano tali le persone affette da menomazioni di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacita' lavorativa uguale o superiore ai 2/3;
II. non svolgano alcuna attivita' lavorativa;
III. abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF non superiore ad Euro 9.300.00;
IV. siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, o abitazione) della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;
V. vivano soli o inseriti in un nucleo familiare, in quest'ultimo caso il beneficio e' concesso solo se i componenti il nucleo non posseggano in proprieta', usufrutto, uso o abitazione altro bene immobile nel territorio nazionale, fatta salva l'esistenza di un diritto reale sull'immobile direttamente adibito ad abitazione principale del nucleo: nel caso di portatori di handicap inserito nel nucleo familiare il reddito lordo complessivo nel penultimo anno antecedente quello per il quale viene richiesta l'agevolazione non deve superare Euro 18.600,00; I requisiti per usufruire delle agevolazioni che precedono devono essere posseduti alla data del 31 dicembre precedente l'anno di applicazione della detrazione. Il soggetto interessato deve attestare entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione dell'agevolazione la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazioni sostitutiva con firma non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal comune, la documentazione giustificativa dovra' essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione.
(Omissis). 03X06193;
Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili; 2. confermare, altresi' per l'anno 2003 la detrazione d'imposta prevista dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a Euro 103,29; 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni; 4. (omissis).
(Omissis). 03X06194;
Il comune di MONTELEONE DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili; b) di applicare la detrazione sull'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06195;
Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 le stesse aliquote e detrazioni applicate per il periodo d'imposta 2002, e, piu' precisamente:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
c) aliquota del 5 per mille per le U.I. interessate dagli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 449/1997;
d) detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 03X06196;
Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili:
aliquota per l'abitazione principale 4 per mille;
aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale ed aree edifi-cabili 5 per mille. Confermare anche per l'anno 2003 la detrazione di Euro 103,29 spettante per l'abitazione principale, incrementata di Euro 51,65 la detrazione spettante ai contribuenti ultrasettantenni, e ai contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili ai sensi della legge n. 104/1992, o che abbiano un'invalidita' superiore al 70%.
(Omissis). 03X06197;
Il comune di MONTEVERDI MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 7 febbraio ed il 20 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella stessa misura prevista per l'anno 2002; pertanto, per l'anno 2003, la misura delle aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) risulta la seguente: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili | Aliquote ===================================================================== 1 |immobili costituenti abitazione principale |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|tutti gli altri immobili comprese le aree | 2 |edificabili |5,8 per mille
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che segue, le detrazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): N.D. |Tipologia degli immobili |Detrazioni di imposta 1 |Abitazione principale e sue pertinenze |Euro 155 03X06198;
Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06199;
Il comune di Montorso Vicentino (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille;
2) di stabilire che per l'anno 2003 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06200;
Il comune di Mordano (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2003, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze in numero non superiore a due dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune - Unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A escluso A10 e nella categoria C6. Sono equiparate all'abitazione principale le unita' immobiliari indicate all'art. 18 del Regolamento comunale I.C.I.;
del 5,5 per mille per le abitazioni locate e relative pertinenze in numero non superiore a due dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
del 5.5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B - C se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi;
del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
del 5.8 per mille mille per le unita immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali D se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi;
del 7 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A - B - C e D se non utilizzate ne' locate;
di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,29;
di applicare una maggiore detrazione di Euro 61.98 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 per i contribuenti: in possesso dei requisiti sotto elencati:
famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto entrambi 65 anni di eta', titolari di solo reddito di pensione non superiore a Euro 6.713,94 pro capite con l'aggiunta di Euro 1.549,37 per ogni persona a carico, si considera il reddito - imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente;
famiglie con figli a carico ai fini fiscali con reddito pro- capite non superiore a Euro 6.713,94, si considera il reddito - imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite non superiore a Euro 6.713,94 con l'aggiunta di una quota di reddito convenzionale di Euro 6.713,94 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% e/o per ogni anziano non autosufficiente, si considera il reddito - imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente;
In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 61,98 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2003. Le detrazioni saranno applicate proporzionalmente al periodo di sussistenza delle condizioni predette.
Il diritto alla ulteriore detrazione deve essere dichiarato dal contribuente mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 come modificata dalla legge n. 127/1997 da presentare all'Ufficio tributi entro il termine per il pagamento dell'imposta. Il modello per l'autocertificazione, che puo' essere ritirato presso l'Ufficio U.R.P. del Comune deve contenere:
dati identificativi del contribuente: nome - cognome - data e luogo di nascita - codice fiscale;
redditi percepiti nell'anno di imposta precedente, rilevati dal C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro;
per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con il quale e' stata accertata la inabilita/ invalidita';
per gli anziani non autosufficienti la certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis). 03X06201;
Il comune di Morsasco (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare per lanno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) Euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti;
b) Euro 124,00 rapportate ad anno per i soggetti passivi in possesso di un reddito personale imponibile IRPEF riferito all'anno precedente non superiore a Euro 6.714,00 e che vivano soli.
(Omissis). 03X06202;
Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 03X06203;
Il comune di Mottola (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.
Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliare: 7 per mille;
c) aree edificabili: 7 per mille.
2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06204;
Il comune di Napoli ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2003:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze;
c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate ad uso abitativo, ovvero concesse in comodato d'uso;
d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2 - comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 n. 67 e depositato presso il comune di Napoli;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate, intendendosi gli alloggi vuoti ovvero a disposizione;
f) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni.
2. elevare a Euro 154,94, la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
3. considerare, in virtu' del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonche' la relativa detrazione di Euro 154,94; subordinare il riconoscimento di tali benefici alla presentazione, al Dipartimento tributi (Servizio I.C.I.), entro l'anno di imposta, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
4. precisare che l'aliquota del 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale e' applicabile a condizione che:
siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa abitazione principale;
siano classificate e/o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
siano direttamente utilizzate dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale;
5. precisare, altresi', che, qualora la detrazione spettante per l'abitazione principale non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per tale immobile, la parte residua va computata sull'imposta dovuta per le eventuali pertinenze della medesima abitazione principale;
6. precisare che gli immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, anche se di categoria catastale da A1 ad A9, sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 7 per mille e comportano l'onere per il soggetto passivo dell'imposta (proprietario, usufruttuario, ecc.) di produrre apposita autocertificazione in tal senso, da inoltrarsi al Dipartimento tributi - Servizio l.C.l. entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di inizio della locazione;
7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (Dipartimento tributi - Servizio I.C.I.), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di locazione (semplice) ovvero concessa in comodato d'uso, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
8. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Dipartimento tributi - Servizio I.C.I.), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di Napoli, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
9. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalita' di cui al punto 7. attestante che, nei due anni precedenti quello d'imposta, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione o in comodato;
10. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti c), d) ed e) sia gia' stato dichiarato, ai fini dell'l.C.l. dovuta per gli anni d'imposta precedenti, e non si siano verificate modificazioni comportanti una diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di cui ai punti 7), 8) e 9) del deliberato non e' dovuta, continuando a far fede quella o quelle gia' presentate per i precedenti anni d'imposta;
11. precisare, inoltre, che l'omissione ovvero infedelta' delle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
12. precisare, infine, che restano fermi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
(Omissis). 03X06205;
Il comune di Nizza Monferrato (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure I.C.I.:
a) aliquota ordinaria: 6,75 per mille;
b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibito ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388): 5 per mille;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risulti locata: aliquota 5 per mille;
d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 6 per mille con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto;
e) detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06206;
Il comune di Nocera Superiore (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. confermare, (omissis), nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili e aree ivi comprese le aree fabbricabili;
2. confermare, inoltre, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a Euro 154,94.
(Omissis). 03X06207;
Il comune di Noicattaro (provincia di Bari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili;
aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con annesse pertinenze (box o garage o posto auto, soffitta, cantina);
aliquota ridotta del 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'ufficio dell'entrate competente;
aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni (art. 2, comma 3, legge 431/1998) o tenuti a disposizione.
Detrazioni:
Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'ufficio dell'entrate competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare. La predetta detrazione e' cumulativa e spetta al comodante anche qualora lo stesso usufruisca gia' dell' aliquota ridotta e della detrazione quale abitazione principale;
Euro 103,29 se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Euro 258,23 dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1° gennaio 2003, abbiano compiuto il 60° anno di eta' per gli uomini ed il 55° anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantine) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare.
(Omissis). 03X06208;
Il comune di Nove (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
aliquota per le abitazioni principali del soggetto passivo: 5 per mille;
aliquota per gli altri immobili, ivi comprese le aree. (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 6,2 per mille;
2. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 104,00 (lire 201.372.).
3. di precisare che si considerano immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, le unita' immobiliari elencate all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 27 novembre 1998, modificato con deliberazioni consiliari n. 15 del 29 febbraio 2000 e n. 10 del 30 gennaio 2003 per le motivazioni addotte in premessa.
(Omissis). 03X06209;
Il comune di Novoli (provincia di Lecce) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 03X06210;
Il comune di Olevano sul Tusciano (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 sono confermate le aliquote di imposta e le detrazioni stabilite per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicate:
abitazione principale e pertinenze cosi' come definite dall'art. 4 deI regolamento comunale sull'imposta: 6 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille;
per tipologie di enti senza fine di lucro: 6 per mille;
abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che la utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille. 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale ed assimilate.
(Omissis). 03X06212;
Il comune di Oncino (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dalIart. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a Euro 103,29, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X96212;
Il comune di Ortignano Raggiolo (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 - e a far data dal 1o gennaio - nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione in Euro 104,00 spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2, art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).
(Omissis). 03X06213;
Il comune di Oviglio (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta, fissata dalla legge in L. 200.000 pari a Euro 103,29.
(Omissis). 03X06214;
Il comune di Ozzano dell'Emilia (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ALIQUOTE I.C.I. 2003 ===================================================================== 5,5 per mille | ORDINARIA =====================================================================
|Si intende applicabile l'aliquota ordinaria deI 5,5
|per mille, ad es., nei seguenti casi: ---------------------------------------------------------------------
| immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i
|garage che non costituiscono - pertinenza
|dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis
|del regolamento comunale; ---------------------------------------------------------------------
| alloggi in contitolarita' con altri soggetti, se
|utilizzati integralmente come abitazione principale
|(da risultanze anagrafiche) da uno o piu' contitolari,
|limitatamente a coloro che non Ii abitano; ---------------------------------------------------------------------
| immobili inagibili e inabitabili; ---------------------------------------------------------------------
| gli alloggi locati con contratto registrato a
|soggetti che Ii utilizzino come dimora abituale, come
|da risultanze anagrafiche - N.B.: ai fini
|dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i
|possessori di alloggi locati con contratto registrato
|devono attestare la sussistenza delle condizioni di
|diritto e di fatto richieste mediante presentazione
|alla U.O. Fiscalita', entro il 30 giugno 2004, di
|autocertificazione o della documentazione seguente:
|copia del contratto di locazione registrato o
|documento comprovante il pagamento dell'imposta di
|registro, se il contratto e' stato presentato
|nell'anno precedente) e copia delle ricevute di
|versamento I.C.I. anno 2003. --------------------------------------------------------------------- 5,4 per mille |RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE ---------------------------------------------------------------------
|Si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per
|mille nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento
|comunale: Oltre alle fattispecie di abitazione
|principale, considerate tali per espressa previsione
|di legge (abitazione nella quale il contribuente, che
|la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro
|diritto reale di godimento o in qualita' di locatario
|finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente;
|unita' immobiliare, appartenente a cooperativa
|edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora
|abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente
|assegnato dallo l.A.C.P.; unita' immobiliare posseduta
|a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino
|italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a
|condizione che non risulti locata), ai fini
|dell'aliquo ta ridotta e detrazione d'imposta, sono
|equiparate all'abitazione principale, come intesa
|dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
|504/1992: ---------------------------------------------------------------------
| a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
|proprieta' o di usufrutto da anziano e disabile che
|acquisisce la residenza in istituto di ricovero o
|sanitario a seguito di ricovero permanente, a
|condizione che la stessa non risulti locata; ---------------------------------------------------------------------
| b) l'abitazione concessa dal possessore, a
|titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso
|gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado,
|che la occupano quale loro abitazione principale, come
|da risultanze anagrafiche. N.B.: l'equiparazione
|all'abitazione principale e' limitata alla sola
|applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la
|detrazione per queste previste, la quale compete
|unicamente per l'abitazione principale del possessore; ---------------------------------------------------------------------
| c) due o piu' unita' immobiliari contigue,
|occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi
|familiari, a condizione che venga comprovato che e'
|stata presentata all'ufficio del territorio (gia'
|U.T.E.) regolare richiesta di variazione per
|l'unificazione catastale delle unita' medesime e che
|vengano comunicati gli estremi di eventuali atti
|autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso
|l'ufficio tecnico comunale per la variazione di cui
|trattasi. L'equiparazione all'abitazione principale
|decorre dalla data in cui risulta essere stata
|presentata la richiesta di variazione; ---------------------------------------------------------------------
| d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la
|legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni
|di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti
|occupata, quale abitazione principale, dai familiari
|del possessore. Ai sensi dell'art. 16-bis del
|regolamento comunale, si intende applicabile
|l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili
|classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza
|dell'abitazione principale, a condizione che siano
|durevolmente ed esclusivamente asserviti
|all'abitazione principale da parte dello stesso
|titolare del diritto reale sull'abitazione. Le
|pertinenze devono esse re ubicate nello stesso
|edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se
|sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno
|presentare specfica autocertificazione o copia
|dell'atto di compravendita, per comprovare il rapporto
|di pertinenza esiste tra gli immobili. N.B.: E'
|esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5.4
|per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa
|in uso nelle forme di cui al precedente punto b). ---------------------------------------------------------------------
|AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO legge 0,0, per mille|431/1998 - art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2 ---------------------------------------------------------------------
|Si intende applicabile l'aliquota agevolata nei casi
|previsti dall'art. 17/ter del regolamento comunale: ---------------------------------------------------------------------
| abitazione concessa dal possessore, a titolo di
|proprieta' o altro diritto reale, in locazione
|esclusivamente mediante i contratti di cui all'art. 2,
|comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge
|9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
|N.B.: L'agevolazione e' limitata alla sola aliquota e
|non vale per la detrazione di imposta, la quale
|compete unicamente per l'abitazione principale del
|possessore. --------------------------------------------------------------------- 7,0 per mille |MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI ---------------------------------------------------------------------
|Si intende applicabile l'aliquota maggiorata nei casi
|previsti dall'art. 7 del regolamento comunale: ---------------------------------------------------------------------
| 1. alloggio non locato, inteso quale unita'
|immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo
|catastale A (ad eccezione della cat. A/10),
|utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a
|disposizione del possessore per uso personale diretto
|e non locata, con contratto registrato a sogetto che
|la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze
|anagrafiche e non locata ai sensi dell'art. 17-ter del
|regolamento comunale (legge 431/1998, art. 2. comma 3
|e art. 5, comma 1 e 2), ne' data in uso gratuito a
|parenti in linea retta fino al primo grado, ivi
|residenti. ---------------------------------------------------------------------
| 2. residenza secondaria o seconda casa, intesa
|quale unita' immobiliare, classificata o
|classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione
|della cat. A/10), che il suo possessore (a titolo di
|proprieta' o di diritto reale di godi mento o di
|locazione finanziaria) tiene a propria disposizione
|per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario,
|avendo la propria abitazione principale, in
|conformita' alle risultanze anagrafiche, in altra
|unita' immobiliare, in possesso o in locazione. ---------------------------------------------------------------------
|N.B.: Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17-ter del
|regolamento comunale, il soggetto interessato deve
|attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e
|di fatto richieste per fruire della maggiore
|detrazione di imposta per abitazione principale di cui
|all'art. 14, comma 1 del regolamento, nonche' per
|l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione
|principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) e
|per l'applicazione dell'aliquota agevolata per gli
|alloggi locati con contratto tipo legge 431/1998 di
|cui all'art. 17-ter del Regolamento entro il 30 giugno
|dell'anno successivo a quello cui l'applicazione si
|riferisce, mediante autocertificazione o presentazione
|della documentazione attinente. DETRAZIONI I.C.I. 2003 =====================================================================
DETRAZIONE | RIFERITA A =====================================================================
|Detrazione dall'imposta dovuta per
|unita' immobiliare adibita ad
|abitazione principale (e relative
|pertinenze, solo nel caso in cui
|l'ammontare della detrazione
|ecceda l'ammontare dell'imposta
|dovuta per abitazione principale) Euro 103,29 (Lire 199.997) |del soggetto passivo. ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione dall'imposta dovuta per
|unita' immobiliare adibita ad
|abitazione principale (e relative
|pertinenze, solo nel caso in cui
|l'ammontare della detrazione
|ecceda l'ammontare dell'imposta
|dovuta per abitazione principale)
|solo dei soggetti passivi
|individuati con l'atto C.C. n. 183
|del 27 dicembre 1996 e confermato
|con atti successivi. Applicabile
|previa presentazione dello
|specifico modulo di Euro 165,27 (Lire 320.007) (Euro |autocertificazione, predisposto 103,29+Euro 61,97 di maggiore |dal U.O. Fiscalita', entro il detrazione) |termine del 30 giugno 2004.
Si riepilogano i requisiti per il diritto all'elevazione da Euro 103,29 (L. 199.997) a Euro 165,27 (L. 320.007) dell'importo spettante per detrazione abitazione principale:
il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2003, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di Euro 61,97 (L. 119.991), da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (L. 199.997) prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare);
il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2003, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera C.C. n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti C.C. n. 134 del 17 dicembre 1998, n. 114 del 22 dicembre 1999, n. 105 del 20 dicembre 2000, n. 127 del 19 dicembre 2001, n. 107 del 20 dicembre 2002:
|Essere in condizione non
|lavorativa e con soli redditi di
|pensione (come da modello MUD, ex
|Mod. 201) non superiori a Euro
|6.708,69 (L. 12.989.828) annui
|lordi riferiti all'anno
|precedente. Il reddito e' quello avere compiuto il sessantesimo |del singolo contribuente, senza anno d'eta' alla data del 1o |alcun riferimento, quindi, al gennaio dell'anno interessato |reddito del nucleo familiare. --------------------------------------------------------------------- invalidita' attestata al 100% e |il beneficio e' esteso anche al con reddito medio lordo pro-capite|caso in cui il nucleo familiare del nucleo familiare non superiore|comprenda un componente con a Euro 12.782,13 (L. 24.749.653) |invalidita' attestata al 100%. N.B. - Nel caso di contitolari del diritto di proprieta/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di Euro 61,97 (L. 120.000) va divisa in parti uguali.
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
(Omissis). 03X06215;
Il comune di Palagianello (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Si certifica che per l'anno 2003 sono state adottate le seguenti aliquote e detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili:
unica aliquota del 6,5 per mille per immobili e altro;
detrazione di Euro 134,28 per abitazione principale.
(Omissis). 03X06216;
Il comune di Pandino (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dellabitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) per l'anno 2003 in misura del 5 per mille; 2. di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al precedente punto a), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati l'aliquota per l'anno 2003 in misura del 6 per mille; 3. di stabilire l'importo di Euro 103,29 quale detrazione da applicare ad unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, dimora abitualmente; 4. di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anz'iani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06217;
Il comune di Pasturo (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2003 e il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare per l'anno 2003 la regolamentazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito riportato:
Aree fabbricabili | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Esenti ai sensi dell'art. 7,
|comma 1, lettera h, decreto
Terreni agricoli |legislativo n. 504/1992 ---------------------------------------------------------------------
Immobili diversi da abitazione | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Realizzati per vendita e non | venduti da imprese che hanno per | oggetto esclusivo o prevalente | della attivita' la costruzione e | alienazione di immobili | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
In aggiunta alla principale | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
Alloggi non locati | 6 per mille
Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma articolo 6, legge n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 662/1996.
Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazione d'imposta per l'anno 2003: Euro 103,29. Per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06218;
Il comune di Pavarolo (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.:
abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille;
altri fabbricati ed aree fabbricabili: 7 per mille; 2 di fissare in Euro 104 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
(Omissis). 03X06219;
Il comune di Pedivigliano (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e la aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari che saranno applicate in questo comune ai fini delII.C.I. 2. di stabilire la detrazione di Euro 103,30 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X06220;
Il comune di Perosa Argentina (provincia di Torino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per questo comune e per l'anno 2003, con la riduzione al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e con la detrazione di Euro 103.29
(Omissis). 03X06221;
Il comune di Petralia Sottana (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. Per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo dell'imposta ad abitazione principale (residenza anagrafica), ovvero concessi in uso gratuito a parenti in line a retta entro il terzo grado (nonno- nipote), od a parenti in linea collaterale entro il secondo grado (fratello-sorella), e dai medesimi utilizzate come abitazione principale (risultante da residenza anagrafica): 4 per mille; 2. Per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3, legge n. 431/1998 (c.d. canone convenzionato sino alla data di sottoscrizione degli accordi, per godere dell'agevolazione e' sufficiente la registrazione del contratto: 5 per mille; 3. Per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 43/1998): 6 per mille; 4. Per fabbricati inagibili e/o inabitabili se recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione, ancorche' non principale (per tre anni dalla idata di ultimazione dei lavori): 4 per mille; 5. Per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per due anni dalla data di ultimazione dei lavori): 4 per mille; 6. Per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali, censiti catastalmente alle categorie C/1 - C/2 - C/3 (per i primi tre anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte di piccoli imprenditori, cosi' come definiti dall'art. 2083 cod. civ.): 4 per mille; 7. Per fabbricati realizzati per la vendita, ed invenduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili (per un periodo max di due anni): 4 per mille; 8. Per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti: 6 per mille;
N.B.: Ai garage, box, posti auto, cantine ed a tutte le pertinenze delle abitazioni principali anche se accatastate separatamente, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale (nei limiti di quanto previsto nel regolamenti I.C.I.). Detrazioni. 1. Per le abitazioni principali la detrazione I.C.I. e' stabilita in Euro 103,29 (L. 200.000). 2. Solo ed unicamente per i pensionati col trattamento pensionistico integrato al minimo (Euro 413,17 mensili, pari a L. 800.000) la detrazione per l'abitazione principale e' pari ad Euro 154,94 (L. 300.000).
(Omissis). 03X06222;
Il comune di Piane Crati (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di fissare, in misura unica, al 5,5 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29137 (pari a L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06223;
Il comune di Pianfei (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, e pertanto di confermare come gli anni precedenti; l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura:
aliquota ordinaria - del 6 per mille per tutti gli immobili;
aliquota ridotta - del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (prime case). 2. di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06224;
Il comune di Piansano (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 103,30 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06225;
Il comune di PIEVE di CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di approvare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, cosi' diversificata:
abitazioni principali: aliquota del 5.5 per mille - detrazione di Euro 103,291;
unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille;
terreni: 6,25 per mille;
seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille;
terreni edificabili (individuati dal P.R.G.): aliquota del 7 per mille.
(Omissis). 03X06226;
Il comune di Piombino Dese (provincia di Padova) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune in misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa.
(Omissis). 03X06227;
Il comune di Plesio (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per abitazioni principali, pertinenze delle abitazioni principali purche' ubicate nello stesso edificio, quelle concesse in uso gratuito a parenti i linea retta o collaterali sino al primo grado e per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto (come da Regolamento comunale vigente); di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri immobili di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06228;
Il comune di PoggioMarino (provincia di Napoli) ha adottato, il 9 aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno finanziario 2003, l'aliquota I.C.I. in misura unica per tutte le tipologie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 2. aumentare, per l'anno finanziario 2003, l'aliquota I.C.I., fissata in misura unica per tutte le tipologie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, di un punto percentuale dal 5 per mille al 6 per mille, nonche' aumentare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 129,12.
(Omissis). 03X06229;
Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
aliquota 5,7 per mille, con detrazione di Euro 110,00 per l'abitazione principale;
aliquota 6,5 per mille, per tutti gli altri immobili diversi dallla abitazione principale (aree fabbricabili, fabbricati industriali, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, immobili sfitti).
(Omissis). 03X06230;
Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). ....le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 risultano cosi definite: Aliquote
aliquota agevolata per abitazione principale del 5,5 per mille;
aliquota ordinaria del 7 per mille per ogni altro immobile (terreni e fabbricati) cui non sia applicabile l'aliquota agevolata. Detrazioni per l'abitazione principale
detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 (L. 200.000) annue cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 neI testo modificato daIl'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
detrazione agevolata elevata a Euro 335,70 (L. 650.000) annue, cosi come consentito dall'art. 8, comma 3, deI decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e poi integrato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, limitatamente ai casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni:
che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta;
che l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;
che il reddito imponibile dell'anno 2002 riferito al nucleo familiare del contribuente cosi' come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2003 aumentato del 50%. Altre agevolazioni
L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;
L'aliquota agevolata del 5,5 per mille e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettiva dimora;
l limiti entro i quali deve esse contenuto il reddito per beneficiare della maggiore detrazione di Euro 335,70 (L. 650.000) per l'abitazione principale e' raddoppiato per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i.
(Omissis). 03X06231;
Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota nella misura di cui al precedente punto 1, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune;
4. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
(Omissis). 03X06232;
Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Ritenuto opportuno per l'anno 2003 diversificare le aliquote in modo da agevolare i proprietari di abitazione principale e quindi nel seguente modo:
aliquota abitazione principale (incluse le pertinenze per abitazione principale) 5,5 per mille;
aliquota altri fabbricati 6,15 per mille. Ritenuto altresi' opportuno confermare, la detrazione per abitazione principale e pertanto in Euro 155,00.
(Omissis). 03X06233;
Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2003 l'aliquta I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 03X06234;
Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 2003, le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, saranno cosi' determinate:
1. aliquota per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale (cosi' come definita dalla normativa vigente) da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' per le relative pertinenze: 5,5 per mille;
2. Aliquota per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni secondarie), che risultino non locati per l'intero anno d'imposta di riferimento: 6,5 per mille;
3. Aliquota per le altre tipologie di immobili (immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti e aree fabbricabili): 6 per mille. di arrotondare, per ragioni di semplificazione di calcolo, in Euro 108,00 (Euro 9,00 mensili) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 03X06235;
Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2003 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati; 1. di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per I.C.I. 2003 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2. di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattipecie:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti;
unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento.
(Omissis). 03X06236;
Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota per unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;
aliquota per le restanti unita' immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili): 7 per mille; 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06237;
Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote l.C.l. per l'anno 2003 come di seguito riportate:
a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nel regolamento comunale dell'I.C.I. art. 5 che si riporta di seguito:
Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale;
abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale abitazione principale;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis)
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unita' per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
b) 6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2, C6, C7 e per quelli con categorie catastali C2, C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale (cosi' come stabilito dall'art. 5 comma 4 e 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.);
c) 7 per mille per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli, per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione.
(Omissis). 03X06238;
Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 2003:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota ridotta: 6 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. 2. confermare in Euro 103,29 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 03X06239;
Il comune di Pradalunga (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per la prima casa (e pertinenze) al 5,5 per mille e per ogni altra tipologia di immobile al 6 per mille. 2. di confermare per l'anno 2003 nella misura minima prevista di Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06240;
Il comune di Pralungo (provincia di Biella) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ) sara' applicata da questo comune per l'anno 2003 come segue:
A) aliquota ridotta del 5 per mille:
a1) in favore delle persone fisiche per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
a2) per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela (per ottenere l'agevolazione gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando, con autocertificazione, le circostanze prescritte). L'aliquota ridotta va applicata anche alle pertinenze (garage, box, posto auto, cantina, soffitta) che sono
 
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
B) aliquota ordinaria del 6 per mille:
b1) applicabile a tutti gil immobili non compresi nel punto A).
C) riduzione di un punto percentuale, rispetto alle suddette aliquote per due anni, per tutti gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A - B - C) per i quaIi viene effettuata la tinteggiatura esterna.
La detrazione per le unita' immobiliari assoggettare all'aliquota ridotta di cui al punti a1 e a2 viene stabilita in Euro 103,29 l'anno, rapportata ai mesi nei quali l'immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione di residenza.
La normale detrazione di Euro 103,29 e' elevata ad Euro 154,94 l'anno per abitazione di residenza a favore dei contribuenti in possesso contemporaneamente del seguenti requisiti:
a) aver compiuto sessantacinque anni di eta' al 31 dicembre 2002;
b) essere proprietari o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e delle eventuali pertinenze classificate e classificabili in C6 - C7 - C2;
c) l'unita' immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;
d) per i soggetti soil il reddito imponibile dell'anno 2002 non deve risuitare superiore ad Euro 8.779,77, per i soggetti coniugati, entrambi ultra sessantacinquenni, il reddito imponibile dell'anno 2002, riferito al nucleo familiare, non deve rlsultare superiore ad Euro 11.362,05.
La detrazlone spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la abitazione principale e le eventuali pertinenze, in proporzione al mesi nei quali sussistono tutte Ie condizioni richieste.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare all'ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 2003 idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' per dimostrare il possesso dei requisiti; la richiesta di maggiore detrazione si intende tacitamente rinnovata sino a quando ne sussistono le condizioni. Il comune si riserva la facolta' di effettuare verifiche e controlli.
(Omissis). 03X06241;
Il comune di Pretoro (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 novembre 2002 e 21 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Abitazioni principali e pertinenze nonche' le abitazioni concesse in affitto con contratto registrato (a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale) e le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado): aliquota 4 per mile;
(Omissis).
Detrazione per abitazione principale: Euro 113,62.
(Omissis).
Ritenuto di proporre il mantenimento della tariffe e aliquote in vigore nel corrente anno per i tributi ed in special modo:
I.C.I: per abitazioni principali e pertinenze, nonche' per abitazioni concesse in affitto con contratto registrato (a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale) aliquota pari al 4 per mille;
per terreni edificabili, unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e per quelle non locate: aliquota 5 per mille;
aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei proprietari che intendono eseguire interventi di recupero dl immobili di interesse storico o architettonico Iocalizzati nel centro storico (art. 1 legge n. 449/1997).
(Omissis). 03X06242;
Il comune di Prezza (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 la aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, stabilendo la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,00.
(Omissis). 03X06243;
Il comune di Primaluna (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio e l'11 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
5 per mile per abitazione principale;
5,5 per mile per i restanti immobili: abitazioni secondarie, altri fabbricati, aree fabbricabili;
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 03X06245;
Il comune di Ramponio Verna (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote e detrazioni I.C.I. come appresso:
a. 5 per mille per la prima casa e relative pertinenze;
b. 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;
c. detrazione per la prima casa Euro 103,29.
(Omissis). 03X76245;
Il comune di Ravascletto (provincia di Udine) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2003 la misura delle aliquote I.C.I. come segue:
5,5 per mille per la prima casa, autorimesse e volumi accessori alla prima casa detrazione Euro 258.23;
6,5, per mille per Ia seconda casa, autorimesse e volumi accessori alla stessa;
5 per mille per le attivita' produttive;
4 per mille su tutto quanto non specificato (es. aree fabbricabili).
(Omissis). 03X06246;
Il comune di Rende (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo comune, nella misura del 5,75 per mille, nonche' l'importo in Euro 113,62, quale detrazione per l'abitazione principale; 2. di confermare Ie riduzioni all'imposta gia' prevista per l'anno 2002 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del 40% limitatamente ai contribuenti che nel periodo d'imposta antecedente a quello per cui e' dovuta l'imposta stessa hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore in Euro 9.296,22. Tale riduzione puo' essere applicata a condizione che l'immobile oggetto della riduzione medesima sia iscritta in catasto in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4, A/5, in tal caso il contribuente puo' scegliere se pplicare Ia maggiore detrazioni al punto precedente o Ia riduzione suddetta significando che Ie due agevolazioni non sono cumuIabili.
(Omissis). 03X06247;
Il comune di Resuttano (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 2002 per tutto il territorio comunale nella misura del 5,6 per mille.
(Omissis). 03X06248;
Il comune di Rho (provincia di Milano) ha adottato, il 5 e 27 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 5 per mille;
b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per mille. 2. di applicare nella misura di Euro 120,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2003, (omissis), da Euro 120,00 ad Euro 180,00 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per lanno 2003 per:
i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo:
a) fino ad Euro 7.956,00 per nucleo familiare composto da una persona;
b) fino ad Euro 14.231,00 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di Euro 3.182,00 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare; 2. di estendere la maggior detrazione anche al coniuge delle categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di eta' superiore ai sessanta anni; 3. di escludere dal beneficio tutte le casistiche che vengono a determinarsi per effetto di quanto citato in premessa; 4. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i contribuenti dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione. Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli a campione. 03X06249;
Il comune di Ricadi (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). I. di approvare le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2003, come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5.5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5,5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 6,5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 6,5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504 compresi nelle seguenti tipologie:
5.1 organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni: 6,5 per mille;
5.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobilare inagibili o inabitabili: 6,5 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6,5 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6,5 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 6,5 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
8) aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in Iocazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; II. di stabilire che l'imposta dovuta per l'unita' immobililare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immmobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazioni principale s'intende quella nella quale il contribuente che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartanenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente associati dagli Istituti autonomi per le case popolari; III. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equlibrio; IV. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis). 03X06250;
Il comune di Rieti ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'anno 2003 dell'Imposta comunale sugli immobili cosi' come stabilito con la deliberazione di giunta comunale n. 52 del 5 marzo 2003:
a) aliquota nella misura del 6,5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi similiari hanno la residenza anagrafica e sue pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 (limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio);
b) aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di Euro 103,29 e dell'aliquota ridotta nei casi previsti dal vigente regolamento comunale I.C.I.; 4. di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta nei casi previsti dal vigente regolamento comunale I.C.I.; 5. di fissare in Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
a) persone o nuclei fimiliari iscritti nell'albo dei beneficiari del Comune di Rieti che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale;
b) persone o nuclei familiari il cui reddito non sia superiore al «minimo vitale» identificato in Euro 4.462,19;
c) persone titolari di solo reddito sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale.
(Omissis). 03X06251;
Il comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, come in effetti stabilisce, anche per l'anno 2003, l'aliquota unica ed indifferenziata dell'I.C.I. nella misura deI 4,6 per mille; 2. di stabilire, altresi', per l'anno 2003 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in Euro113,62 annui.
(Omissis). 03X06252;
Il comune di Riva Presso Chieri (provincia di Torino) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,9 per mille, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo «D» (anche se non iscritti in catasto - art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) per i quali si applica l'aliquota del 5,2 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06253;
Il comune di Rivarolo Mantovano (provincia di Mantova) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Aliquota del 4 per mille:
per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lettera e) e lettera d) della legge 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi.
per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. Aliquota del 5 per mille:
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di Euro 103,29 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a Euro 6.713,94 si applica la detrazione di imposta di Euro 206,58. Per beneficiare della detrazione di Euro 206,58 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.
Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Aliquota 5,3 per mille:
per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4 comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
per Iabitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.
Agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni. Aliquota del 7 per mille:
Per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
(Omissis). 03X06254;
Il comune di Rizziconi (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
b) aliquota agevolata da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e utilizzati come abitazione principale: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis); 6. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici Tributari del Comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 7. di dare atto che ai sensi del II° comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alla modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 03X06255;
Il comune di Rocca Grimalda (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
abitazione principale: 5,5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille;
ogni altro immobile oggetto passivo di imposta: 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06256;
Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare con effetto dal 1° gennaio 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in lire 300.000.
(Omissis). 03X06257;
Il comune di Roccantica (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura di Euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione.
(Omissis). 03X06258;
Il comune di Rogliano (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote da applicare per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996);
b) 6,5 per mille, per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lettera a);
c) 2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto anche che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997); di dare atto ancora che per l'anno 2003 viene determinata la detrazione di Euro 103,30 per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06259;
Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:
a) aliquota ridotta del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unita' immobiliari equiparate cosi' come definite dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;
b) aliquota ordinaria 6 per mille per i fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale e le relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, si applica per l'anno 2003 la detrazione annuale di Euro 136,00.
(Omissis). 03X06260;
Il comune di Rombiolo (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
b) non avvalersi, per l'anno 2003, della facolta' di:
1) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) elevare l'imposta della detrazione per l'abitazione principale;
3) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
4) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;
5) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo;
6) non applicare l'imposta sugli immobili rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati; 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A/R, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericidita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo per invalidita', vecchiaia e malattia, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 03X06261;
Il comune di Roncone (provincia di Trento) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. che a decorrere dal 1o gennaio 2003, l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 4,5 per mille, valevole per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili. 2. che a decorrere dal 1o gennaio 2003, la detrazione per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura di Euro 168,00.
(Omissis). 03X06262;
Il comune di Ronsecco (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003:
a) nel 4,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 03X06263;
Il comune di Rosasco (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare e confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, del 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del 6 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 130,00.
(Omissis). 03X06264;
Il comune di Rosciano (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota base anno 2003: 5,5 per mille ad eccezione delle seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente);
b) enti senza fini di lucro (no Profit): aliquota 5 per mille;
c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 5 per mille, per un periodo non superiore a tre anni;
d) terreni agricoli: aliquota 5 per mille; 2. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale previa presentazione del proprietario.
a) perizia, con allegata idonea documentazione;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub «a»; 3. fabbricati: detrazione d'imposta. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2003 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratti Euro 129,11.
(Omissis). 03X06265;
Il comune di Rosolina (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per abitazione principale, deliberate con atto di c.c. n. 9 del 17 febbraio 2000, in vigore dal 1o gennaio 2000 e riconfermate per l'anno 2001 con atto del commissario straordinario n. 18 del 1o marzo 2001 e per l'anno 2002 con delibera n. 15 del 28 febbraio 2002, come di seguito specificate:
a) aliquota del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;
b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze (C6 e C7) direttamente asservite;
c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
d) detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale: Euro 154,94.
(Omissis). 03X06266;
Il comune di ROVEREDO in PIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis).
a) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune come segue:
per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,2 per mille;
per tutti i casi rimanenti: aliquota 5 per mille.
b) di dare atto che rimangono confermate le disposizioni di cui alle prima citate delibere di Consiglio comunale n. 19 e 24 dell'anno 1997, con le quali veniva rispettivamente fissata la detrazione in Euro 113,62. - per l'abitazione principale e si estendeva la detrazione I.C.I. per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura; 2. di approvare, (omissis), l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, da Euro 113,62 a Euro 258,23, per il contribuente possesso dei seguenti requisiti:
a) essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);
b) versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2001, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato di Euro 516,46, per ogni componente della famiglia carico; L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari. Le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2003; 3. di estendere i benefici di cui al precedente punto 2) alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura ai sensi della legge 328/2000 art. 16, cosi' individuati ai sensi della legge regionale n. 10/1998.
(Omissis). 03X06267;
Il comune di Sacrofano (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2003, le misure delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta: 5 per mille per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di fissare la detrazione per abitazione principale ad Euro 103,29.
(Omissis). 03X06268;
Il comune di Sagrado (provincia di Gorizia) ha adottato, il 22 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore nell'anno 2002:
sei per mille aliquota unica.
(Omissis). 03X06269;
Il comune di Sala Biellese (provincia di Biella) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare e fare proprio iI sistema tariffario di cui alla deliberazione Giunta comunale n. 14 del 6 febbraio 2003 prevedente quanto segue:
4 per mille per la prima casa, pertinenze comprese, con detrazione di Euro 103,29;
6,75 per mille per tutto quanto non e' prima casa, comprensiva delle proprie pertinenze.
(Omissis). 03X06270;
Il comune di Salsomaggiore Terme (provincia di Parma) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2003 nel modo seguente: ===================================================================== CAT. | Definizioni |Aliquota per mille|Detrazioni =====================================================================
|IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA| | --------------------------------------------------------------------- A1-A9|Abitazione principale |6 |105,00 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione Principale di soggetti| |
|passivi con riconosciuto il | |
|diritto al minimo vitale e nel | |
|cui nucleo familiare sia presente| |
|un figlio handicappato o invalido| |
|al 100% |6 |180,76 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni cedute in comodato a | |
|parenti entro il secondo grado | |
|quando adibite a loro abitazione | |
|principale |6 | ---------------------------------------------------------------------
|Affittacamere, appartamenti uso | |
|vacanze (di cui alla L.R. 25 | |
|agosto 1988, n. 34) |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate con contratto | |
|ex legge 431/1998 - art. 2, comma| |
|3 |2 | ---------------------------------------------------------------------
|Altre abitazioni |7 | --------------------------------------------------------------------- A/10 |Uffici e studi privati |7 | --------------------------------------------------------------------- A/11 |Abitazioni o alloggi tipici |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Collegi, convitti, educandati, | |
|ricoveri, orfanotrofi, ospizi, | | B/1 |conventi, seminari, caserme |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/2 |Case di cura e ospedali |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/3 |Prigioni e riformatori |7 | --------------------------------------------------------------------- B/4 |Uffici pubblici |7 | --------------------------------------------------------------------- B/5 |Scuole, laboratori scientifici |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Biblioteche, pinacoteche, musei, | |
|gallerie, accademie che non hanno| |
|sede in edifici della Cat. A/9 | |
|(castelli, palazzi artistici o | | B/6 |storici) |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Cappelle ed oratori non destinati| | B/7 |all'esercizio pubblico del culto |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Magazzini sotterranei per | | B/8 |depositi derrate |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/1 |Negozi e botteghe |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/2 |Magazzini e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/3 |Laboratori e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/4 |Fabbricati per arti e mestieri |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti balneari e di acque | | C/5 |curative |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Stalle, scuderie, rimesse, | | C/6 |autorimesse |7 | --------------------------------------------------------------------- C/7 |Tettoie chiuse o aperte |7 | ---------------------------------------------------------------------
|IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE | | --------------------------------------------------------------------- D/1 |Opifici |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/2 |Alberghi e pensioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Teatri, cinematografi, sale per | | D/3 |concerti e spettacoli e simili |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/4 |Case di cura e ospedali |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Istituti di credito, cambio e | | D/5 |assicurazione |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati e locali per esercizi | | D/6 |sportivi | | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati costruiti o adattati | |
|per speciali esigenze di | |
|un'attivita' i ndustriale e non | |
|suscettibili di destinazione | |
|diversa senza radicali | | D/7 |trasformazioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati costruiti o adattati | |
|per speciali esigenze di un | |
|attivita' commerciale e non | |
|suscettibili di destinazione | |
|diversa senza radicali | | D/8 |trasformazioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Edifici galleggianti o sospesi | |
|assicurati a punti fissi del | |
|suolo, ponti privati soggetti a | | D/9 |pedaggio |7 | --------------------------------------------------------------------- D/10 |Residence |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Scuole, laboratori scientifici | | D/11 |privati |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|TERRENI AGRICOLI |4 | ---------------------------------------------------------------------
|AREE FABBRICABILI |5,5 |
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione viene considerata abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente a dai suoi famigliari a condizione che risulti presentata al competente Ufficio del territorio denuncia di variazione ai fini dell'unificazione delle unita' suddette;
c) l'unita' immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora la stessa costituisca l'abitazione principale del coniuge e/o dei figli;
d) le pertinenze delle abitazioni principali (garage, box o posto auto, soffitta, cantina) quando ubicate nello stesso edificio dei locali costituenti abitazione principale oppure ad una distanza non superiore a metri 200.
Ai fini dell'applicazione della sola aliquota viene considerata abitazione principale:
l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a persone indigenti e da queste adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06271;
Il comune di Sambuco (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare nella misura deI 5.5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003. 2. di fissare in Euro 103.30 annue la detrazione per quanto attiene la prima casa.
(Omissis). 03X06272;
Il comune di SANCASCIANO IN VAL di PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003:
A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro.
B) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione:
l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
C) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria «A» - con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 - che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta;
D) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi:
a) alle aree fabbricabili;
b) ai fabbricati classificati o classificabili in cat. A/10;
c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date di versamento dell'imposta;
f) a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche' ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. mod. in Euro 154,93. 3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la seguente articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale:

Numero componenti il nucleo familiare anagrafico Reddito familiare
1 fino ad Euro 4.350.00
2 fino ad Euro 7.050,00
3 fino ad Euro 10.300,00 Il limite di reddito familiare di Euro 10.300,00 e' aumentato in ragione di Euro 3.000,00. per ogni ulteriore familiare; il reddito di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed il reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere computato con riduzione del 40%. Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al 100%, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i limiti di reddito familiare sono aumentati in ragione di Euro 6.000,00. 4. di determinare in Euro 258,22 la maggiore detrazione per abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto 3).
(Omissis). 03X06273;
Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altn casi; di determinare altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
(Omissis). 03X06274;
Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003 le sottoindicate aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
aliquota abitazione principale: 4,8 per mille;
aliquota abitazione anziani o disabili: 4,8 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).
(Omissis). 03X06275;
Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2003 come da prospetto che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale; di dare atto che vengono applicate maggiori detrazioni alle unita' immobiliari utilizzate quali abitazioni principali in possesso delle condizioni previste nelle casistiche dettagliate nell'allegato in parola; di dare altresi' atto che i titolari di reddito familiare inferiore a Euro 10.000,00 beneficeranno di maggiore detrazione come dettagliato nell'allegato in parola; di trasmettere copia del presente provvedimento ad esecutivita' agli enti competenti per l'applicazione dell'aliquota sopra specificata; di dichiarare altresi' con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. I.C.I. ALIQUOTE E DETRAZIONI 2003 =====================================================================
Casistica degli immobili | Aliquota per mille | Detrazione ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale e | | pertinenze quali: | | ---------------------------------------------------------------------
unita' immobiliari | | destinate in modo durevole | | a servizio dell'abitazione | | principale, ancorche', | | possedute a titolo di | | proprieta' o di altro | | diritto reale da persone | | fisiche conviventi con il | | possessore della predetta | | abitazione principale. 1 | | ---------------------------------------------------------------------
si considerano | | pertinenziali anche le | | unita' immobiliari iscritte| | in categoria catastale C/2 | | (depositi, cantine e | | simili), C/6 (stalle, | | scuderia, rimesse ed | | autorimesse) e C/7 (tettoie| | chiuse o aperte, soffitte e| | simili), e sebbene ubicate | | in edifici diversi da | | quello in cui e' situata | | l'abitazione principale. |5,5 |Euro 114,002 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito agli affini entro | | il secondo grado (suoceri; | | generi e nuore; cognati).1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito ai parenti in | | linea retta e collaterale | | fino al terzo grado | | (genitori e figli, nonni e | | nipoti, zii e nipoti).1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito al coniuge, | | ancorche', separato o | | divorziato.1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprieta' o di | | usufrutto da anziani o | | disabili che acquisiscono | | la residenza in istituti di| | ricovero o sanitari a | | seguito di ricovero | | permanente, a condizione | | che non risultino locate.1 | | --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale, per | | coloro che ne facciano | | documentata richiesta, | | entro il termine previsto | | per il pagamento | | dell'acconto, e che | | rientrino in tutte le | | seguenti condizioni: | | ---------------------------------------------------------------------
1. siano pensionati | | ultrasessantenni; | | ---------------------------------------------------------------------
2. siano titolari di | | reddito del nucleo | | familiare per un reddito | | lordo non superiore a Euro | | 10.000.00. |5,5 |Euro 200,002 --------------------------------------------------------------------- Alloggi appartenenti alle | | cooperative edilizie a | | proprieta' indivisa, | | adibite ad abitazione | | principale dei soci | | assegnatari.1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi regolarmente | | assegnati dagli istituti | | autonomi per le case | | popolari a residenti in San| | Francesco al Campo.1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprieta' o di | | usufrutto da cittadini | | italiani non residenti nel | | territorio dello Stato, a | | condizione che non | | risultino locate.1 |5,5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili e | | inabitabili |Imposta ridotta del 50% |- --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari, | | inagibili e/o inabitabili | | per almeno il 75% della | | superficie utile | | dell'unita' medesima, | | costruiti anteriormente al | | 1o gennaio 1967 e per cui | | e' stata o verra' | | rilasciata concessione | | edilizia per il relativo | | recupero, risanamento e/o | | ristrutturazione. | | --------------------------------------------------------------------- Il pagamento dell'I.C.I. | | ridotta decorre dal momento| | di inizio lavori e fino | | all'ultimazione degli | | stessi, e comunque non | | oltre la validita' delle | | concessione edilizia, la | | richiesta di riduzione | | dovra' essere inoltrata |4 Oltre alla riduzione del | contestualmente alla |50% per inagibilita' e/o | denuncia di inizio lavori. |inabilitabilita' |- Attenzione: Nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro 114,00 annue.
1 Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille sulle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovra' presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I.
2 Per l'importo massimo della detrazione, di Euro 114,00 o Euro 200,00, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6.
(Omissis). 03X06276;
Il comune di San Gillio (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
5 per mille:
a) per gli immobili appartenenti alla categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 adibiti ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e relative pertinenze;
b) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C06 (rimesse, autorimesse...);
5,5 per mille:
c) per le aree fabbricabili ad edilizia industriale e residenziale;
d) per i terreni agricoli;
7 per mille:
e) per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 che non siano adibiti ad abitazione principale (seconde case, alloggi non locati...);
f) per gli immobili rientranti nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati);
g) per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C01, C02, C03, C04, C07 (negozi, magazzini, laboratori...);
h) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale B (colleggi e convitti, uffici pubblici....) e alla categoria catastale D (opifici industriali, alberghi...); di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06277;
Il comune di SAN GIORGIO A LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'abitazione principale, nelle misure dell'anno 2002 e precisamente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6 per mille;
aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale) 5 per mille;
importo della detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06278;
Il comune di San Giustino (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta: 5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 2. confermare altresi' in Euro 123,95 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e modificato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 a favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 03X06279;
Il comune di San Gregorio D'Ippona (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 21 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. per l'anno 2003 di determinare l'aliquota per il pagamento dell'I.C.I. al 5 per mille per l'abitazione principale, mentre per le seconde abitazioni, tenute sfitte, l'aliquota e' del 7 per mille.
Le abitazioni date in fitto per usufruire dell'aliquota del 5 per mille devono essere accompagnate da documentazione del proprietario attestante la conduzione dell'immobile. 3. le detrazioni per la prima casa sono di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06280;
Il comune di San Martino DI Venezze (provincia di Rovigo) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 2003 nelle seguenti misure:
aliquota per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille, con detrazione dell'imposta dovuta nella misura di Euro 103,29;
aliquota per unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille;
aliquota per fabbricati diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili e terreni agricoli: 5,5 per mille; 2. di richiedere al Consiglio comunale, nella formulazione di criteri e modalita' per l'applicazione di agevolazioni a favore di particolari categorie di contribuenti, che i maggiori introiti derivanti dall'elevazione dell'aliquota al 7 per mille, una volta quantificati esattamente, siano utilizzati per finanziare speciali agevolazioni volte al sostenimento di fasce di contribuenti in particolari condizioni di disagio economico sociali.
(Omissis). 03X06281;
Il comune di San Marzano DI San Giuseppe (provincia di Taranto) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per le ragioni suesposte, per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e la detrazione per abitazione principale nella misura minima prevista per legge di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06282;
Il comune di San Nicola DA Crissa (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di applicare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.
(Omissis). 03X06283;
Il comune di San Pier D' Isonzo (provincia di Gorizia) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore nell'anno 2002:
6 per mille per terreni agricoli;
6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche;
6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni;
5 per mille per immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
7 per mille per alloggi non locati, ai sensi della legge n. 431/1998.
(Omissis). 03X06284;
Il comune di San Piero A Sieve (provincia di Firenze) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per: l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7, per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e a condizione che il comodatario sia residente;
6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima;
7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte; all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica di Euro 103,29. la stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito.
(Omissis). 03X06285;
Il comune di Sanarica (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'esercizio finanziario 2003, le stesse aliquote dell'anno 2002, con le relative detrazioni, stabilite nelle seguenti misure:
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per le abitazioni ed immobili diversi dall'abitazione principale;
detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06286;
Il comune di Sanfront (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come sotto indicato, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dalIart. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a Euro 103,29, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
a) 4,5 per mille per l'abitazione principale in proprieta', uso, usufrutto, diritto di abitazione dei soggetti passivi residenti nel comune di Sanfront; la medesima aliquota e' applicata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, ascendenti e discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; tali abitazioni non possono pero' fruire della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) 6 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, terreni e aree fabbricabili;
c) 6 per mille per tutte le abitazioni non comprese alla lettera a).
(Omissis). 03X06287;
Il comune di Sangineto (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come in appresso per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo: =====================================================================
Descrizione immobili |Aliq. da applicare ===================================================================== Aliquota ordinaria |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione principale |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione | principale |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale di anziani o disabili di cui| all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre | 1996, n. 662 |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, | della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti | passivi o soci di cooperative edilizie, a | proprieta' indivisa, residenti nel comune, per | l'unita' immobiliare direttamente adibita ad | abitazione principale, nonche' quelle locate con | contratto registrato ad un soggetto che le | utilizzi come abitazione principale) |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti| (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662)|6 per mille --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli e aree fabbricabili |6 per mille 2. (Omissis). 3. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06288;
Il comune di Santa Croce sull'Arno (provincia di Pisa) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996 con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 5 per mille; 2. stabilire l'aliquota per l'abitazione principale in misura uguale al 4,3 per mille. 3. dare atto che la variazione delle aliquote rispetto all'anno 2002 si e' resa necessaria per il raggiungimento del pareggio del bilancio 2003, dopo aver valutato tutte le altre risorse disponibili e le necessita' finanziarie occorrenti; 4. confermare l'aliquota per le abitazioni non locate nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono «abitazioni non locate» le unita' immobiliari per le quali non sussiste, per almeno nove mesi nell'anno di riferimento, un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge; 5. confermare l'aliquota dell'ICI nella misura dell'1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. dare atto che l'aliquota ordinaria si applica anche anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle societa' immobiliari di gestione; 7. confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico-sociale come sottoindicati; 8. Dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2003 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene aumentata ad Euro 154,93 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico-sociale cosi' individuati:
nuclei familiari con un un indicatore ISEE fino a Euro 9.296,00;
nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e con indicatore ISEE fino a Euro 10.845,00;
nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne e con indicatore ISEE fino a Euro 11.362,00;
nuclei familiari con all'interno un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00;
nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti come riconosciuti dalla legge n. 18/1980 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00. L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati, corredata dalla certificazione ISEE, da presentarsi entro la scadenza della rata di saldo.
(Omissis). 03X06289;
Il comune di Santa Maria Hoe' (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. approvare, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4,5 per mille - misura unica indifferenziata; Detrazione l.C.I.: la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (aliquota e detrazione invariate rispetto all'es. 2002).
(Omissis). 03X06290;
Il comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire dall'anno 2003 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. stabilire la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di Euro 130,00, dall'anno 2003; 3. la detrazione I.C.l. per l'unita' adibita a propria abitazione principale e' elevata a Euro 200,00 a favore dei seguenti soggetti:
i pensionati che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, il cui reddito familiare e' costituito esclusivamente da reddito di pensione integrato ed Euro 516,14 ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
i nominativi beneficiari di assistenza economica continuativa a carico dell'Ente, per il tempo in cui si verifica la condizione.
(Omissis). 03X06291;
Il comune di Sant'Angelo IN Lizzola (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis).
a) aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
b) aliquota 6 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
c) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
d) aliquota 6 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a disposizione, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
e) aliquota 5 per mille per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
f) aliquota 6 per mille per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
g) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
h) aliquota 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
i) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000;
l) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
m) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A/1 e A/9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, nei primi 2 anni dall'inizio del possesso;
n) aliquota 9 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A/1 e A/9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi art. 8, comma 4, legge n. 431/1998;
o) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili;
p) aliquota 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni; 2. la detrazione per abitazione principale e' di Euro 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis). 03X06292;
Il comune di Sant'Apollinare (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003 le aliquote I.C.l. del comune di S.Apollinare, nelle seguenti misure:
abitazione principale: 5 per mille;
altre abitazioni: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille.
(Omissis). 03X06293;
Il comune di Sant'Arcangelo (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis).
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
c) aree edificabile: 6 per mille;
d) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;
e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 4 per mille. 2. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a due anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i data relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Sono equiparate ad abitazione principale:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.);
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, cosi' come individuate dall'art. 817 del codice civile e cio' indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, cosi' da consentire al comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente. E' altresi' equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;
c) dagli affini entro il secondo grado; purche' utilizzata dagli stessi come abitazione principale. Tale equiparazione e' estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprieta' o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione, in sede di prima applicazione, sara' riconosciuta solo mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante. 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle situazioni di particolare disagio economico-sociale (disabili con accompagnamento 100%), sia applicata l'elevazione della detrazione pari a Euro 258,00 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis). 03X06294;
Il comune di Sant'Arsenio (provincia di Salerno) ha adottato, il 1o aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.l. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29; 4. di dare atto che il gettito presunto per l'anno 2003 sara' di Euro 180.000,00; 5. di stabilire che il relativo pagamento dovra' essere effettuato sul c/c postale n. 20790796 intestato al comune di Sant'Arsenio con l'indicazione della relativa causale.
(Omissis). 03X06295;
Il comune di Sant'Ippolito (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come di seguito indicate:
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille;
c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille. Si considerano abitazioni principali, sia per aliquota che per detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela (art. 10 Regolamento I.C.I.).
(Omissis). 03X06296;
Il comune di SantOrso (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, omissis, le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura del 5 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b) e c) del presente punto 1;
b) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituita dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto;
c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille da applicare alle unita' immobiliari, possedute da:
cooperative di solidarieta' sociale o enti non profit;
associazioni di volontariato per le unita' immobiliari anche se date in affitto;
coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico unita' immobiliari urbane iscritte ni gruppi catastali A, C e D. 2. di confermare, anche per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94 rapportate al.periodo dell'anno, durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammontare della detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione all'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 3. di elevare a Euro 258,23 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei casi di:
a) unita' immobiliare occupata da nucleo familiare monoreddito con tre o piu' figli a carico e in effettiva situazione di disagio economico-sociale;
b) di unita' immobiliare occupata da nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) le cui condizioni siano certificate da parte degli organi competenti e con reddito non superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 4. di stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi gode dell'aliquota ridotta del 4,5 per mille e della detrazione di Euro 154,94 a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06297;
Il comune di Sarnico (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per i motivi suddetti nella misura deI 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003.
(Omissis). 03X06298;
Il comune di Sassello (provincia di Savona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale: aliquota I.C.I.: 7 per mille; Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: aliquota I.C.I. 5,2 per mille; Immobili diversi dalle abitazioni, categorie catastali C1 - D; aree fabbricabili: aliquota I.C.I.: 5,9 per mille; Unita' immobiliari possedute dalle I.P.A.B. aventi sede nel comune di Sassello: aliquota I.C.I.: 4 per mille; Unita' immobiliari localizzate nel centro storico oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata dl anni tre dall'inizio dei lavori (inizio lavori nel 2003) aliquota I.C.I.: 4,2 per mille se unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - 6 per mille se unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale; Dare atto che la sopracitata aliquota differenziata non e' cumulabile con i contributi per il restauro delle facciate previsti nel relativo regolamento comunale; Approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2003, l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come segue:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro7.746,85: detrazione aumentata a Euro 155,00;
b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a Euro 7.746,85 e che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1° gennaio 2002: detrazione aumentata a Euro 258,00.
(Omissis). 03X06299;
Il comune di Sassoferrato (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare per il 2003 le aliquote di imposta e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili attualmente in vigore e di seguito riportate:
5 per mille per le abitazioni principali e le unita' immobiliari indicate all'art. 7 del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 28 dicembre 2001;
5 per mille per le prime case anche se non abitate, comprese le pertinenze, purche' il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento sia residente nel comune di Sassoferrato;
5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed a collaterali entro il secondo grado, con esclusione del beneficio della detrazione.
Entro e non oltre il 30 giugno dell'anno, il contribuente dovra' comunicare, a pena di esclusione dal beneficio, l'avvenuta concessione in uso gratuito, avvalendosi dell'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente;
7 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione per le abitazioni principali: Euro 103,29;
detrazione per abitazione principale pari a Euro 206,58 per quei soggetti passivi che hanno i seguenti requisiti:
reddito non superiore ad Euro 6.714,00 annui;
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento esclusivamente della abitazione principale;
l'abitazione non deve essere classificata nelle categorie A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico; Entro e non oltre il 30 giugno dell'anno, pena l'esclusione dal beneficio, il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti elencati nel punto precedente.
(Omissis). 03X06300;
Il comune di Savignano Irpino (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per le ragioni di cui in premessa e che qui si ritengono trascritte, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2003; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2003.
(Omissis). 03X06301;
Il comune di Savona ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, omissis, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), per l'anno 2003, nella seguente misura:
a) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune e per le unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
b) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione;
d) 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni;
e) 7 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare in Euro 104,00 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06302;
Il comune di Scanno (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo una aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti «abitazione principale» e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) destinati al servizio delle abitazioni principali medesime, nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali B, D, C1 e nella categoria A/10, purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti, che li possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale; 2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno, che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06303;
Il comune di Schignano (provincia di Como) ha adottato, il 13 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille. Di confermare la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 113,62.
(Omissis). 03X06304;
Il comune di Schio (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, le medesime aliquote stabilite per l'anno 2002, e precisamente:
1) l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;
2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggetti passivi dell'imposta individuati nelle norme legislative e regolamentari di seguito specificate, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, come descritto nella premessa, anche al valore:
delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3) l'aliquota ridotta, pari al 4,8 per mille, da applicare al valore delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come definite dall'art. 8-bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonche' a favore dei soggetti titolari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali come descritte al punto precedente;
4) l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata, a titolo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'accezione di cui all'art. 8-bis del Regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione stipulato, per il comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni della proprieta', con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
5) l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi e relative pertinenze, nell'accezione di cui al richiamato art. 8-bis del Regolamento comunale, destinati alla locazione e tenuti sfitti; b) di stabilire, anche per l'anno 2003, l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'«Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo», quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della Prefettura di Vicenza, nella premessa richiamato; c) di confermare, anche per l'anno 2003, l'aumento della detrazione dall'imposta prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente modificato, da Euro 103,29 ad Euro 104; d) di concedere, anche per l'anno 2003, l'aumento della detrazione da Euro 104,00 ad Euro 258,23 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale individuato dalla presenza di entrambi i requisiti cosi' descritti:
1) possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze;
2) godimento della sola pensione sociale oltre al reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, dovra' essere costituito esclusivamente da pensioni sociali, che saranno pertanto cumulate, oltre ovviamente al reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
in alternativa al requisito di cui al punto 2) e fermo restando il possesso come descritto al punto 1).
3) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Schio con deliberazione della giunta comunale n. 12 del-l'8 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, relativamente all'anno 2002, cui si riferisce il reddito goduto; d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.
(Omissis). 03X06305;
Il comune di Scigliano (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 03X06306;
Il comune di Scisciano (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. (omissis). 2. stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.l.:
aliquota prima casa: 5,75 per mille;
aliquota ordinaria: 6 per mille (altre unita' immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili); 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si e' verificata.
(Omissis). 03X06307;
Il comune di Segusino (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille (seconde case, aree edificabili ed altri immobili);
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, per la abituale residenza con i propri familiari, 5 per mille (le suddette abitazioni sono equiparate, ai sensi del vigente Regolamento l.C.l., alle abitazioni principali);
aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari (a condizione che le stesse non risultino locate) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o a seguito trasferimento presso l'abitazione di un parente civilmente obbligato, ai sensi dell'art. 433 deI Codice civile (dimostrando tramite certificato medico, ovvero copia del verbale di invalidita' civile) la propria condizione di non autosufficienza, cosi' come individuate dall'art. 6, comma secondo, punto 4, del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 deI 29 dicembre 2001.
detrazioni:
A) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate, ai sensi del regolamento comunale l.C.l. Euro 104,00;
B) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 3 figli di cui almeno il terzo in eta' scolastica (dall'asilo nido all'universita', sempre purche' in regola con i corsi) Euro 154,00;
C) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 2 figli entrambi in eta' scolastica (intesa dall'asilo nido all'universita', sempre purche' in regola con i corsi) Euro 154,00;
D) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ed attestato da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Euro 258,23;
E) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con invalidita' civile superiore al 74%, ai sensi della leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980, Euro 134,00;
F) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei famigliari che dichiarano di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendenti o da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S., comprensiva della maggioranza sociale (se il nucleo e' composto di una sola persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze: Euro 134,00. Per l'anno 2003 i predetti redditi, riferiti al 2002, ammontano a:
pensione minima I.N.P.S. annua Euro 6.713,98 comprensiva delle maggiorazioni sociali. I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma di autocertificazione, attestando il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento della stessa, negli appositi stampati predisposti dall'ufficio tributi, e dovra' essere presentata - pena la decadenza - entro il 30 giugno 2003 all'ufficio tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa, comprovante l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento della maggiore detrazione. 2. Di determinare, al fine di limitare al massimo l'insorgere di contenzioso azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per le zone omogenee, cosi' come analiticamente riportato nell'apposto allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
----> Vedere Allegato a pag. 164 del S.O. <----
(Omissis). 03X06308;
Il comune di Sellano (provincia di Perugia) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille senza alcuna diversificazione entro tale limite, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 03X06309;
Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis). 03X06310;
Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota per gli alloggi non locati e per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
aumento della detrazione per abitazione principale a favore dei soggetti proprietari o comproprietari di una sola abitazione di categoria A3 - A4 - A5 adibita ad abitazione principale: Euro 154,94.
(Omissis). 03X06311;
Il comune di SERRA PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). L'aliquota unica, confermata nella misura dell'esercizio 2002, e' pari al 6 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei casi previsti dal regolamento I.C.I., e' conferamata in Euro 129,11.
(Omissis). 03X06312;
Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. come appresso riportato:
A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla successiva lettera B), nella misura del 7 per mille.
B) aliquota nella misura del 5,6 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
Detrazioni: fino ad Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06313;
Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 7 aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di confermare:
l'aliquota nella misura del 5,5 per mille;
la riduzione del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
la detrazione di lire 200.000 (Euro 103,29) per la prima casa e la parte eccedente a favore delle pertinenze;
la detrazione di lire 200.000 (Euro 103,29) per la prima casa data in uso gratuito ai figli (art. 5 Regolamento).
(Omissis). 03X06314;
Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare le aliquote e la detrazione da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nelle misure di seguito indicate:
7 per mille: immobili a destinazione abitativa a disposizione e aree fabbricabili;
7 per mille: immobili destinati ad uso non abitativo che risultino sfitti o non utilizzati;
7 per mille: immobili di civile abitazione dati in locazione in base a contratto registrato a famiglia residente nell'immobile stesso;
5 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale o destinati ad uso diverso da quello abitativo;
5 per mille: immobili di civile abitazione dati in locazione in base a contratto registrato a famiglia residente nell'immobile stesso.
5 per mille: immobili di civile abitazione utilizzati come abitazione principale da parente entro il 3° grado residente nel comune.
Detrazione spettante per immobile adibito ad abitazione principale da proporre al Consiglio comunale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06315;
Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare per l'anno 2003 le attuali aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
1. unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli artt. 817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 e della circolare 25 maggio 1999, n. 314/E:
aliquota 0,4% (4 per mille);
detrazione Euro 103,29.
2. altri immobili:
aliquota 0,7% (7 per mille).
(Omissis). 03X06316;
Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4,5 per mille;
altri immobili soggetti all'imposta (terreni, altri fabbricati): 5,8 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
alloggi non locati (abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni): 7 per mille;
detrazione per l'abitazione principale Euro 130,00, fino alla concorrenza dell'imposta;
detrazione per l'abitazione principale di Euro 258,00, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 2002 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a Euro 5.642,13 (se il nucleo e' composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100 per cento che dichiarino un reddito complessivo nell'anno 2002 per un importo non superiore a Euro 16.926,39 pro capite;
2. di dare atto che ai sensi del «Regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I.»° per abitazione principale si intende:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea.
3. di considerare, ai sensi del «Regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I.», ai fini dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari:
a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 03X06317;
Il comune di SILLANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille.
Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in Euro 103,29 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e succ. modifiche; 2. e' altresi' confermata, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti entro aree pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota dell'imposta I.C.I. nella misura del 3 per mille.
Detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei predetti interventi e per la durata di 3 anni decorrenti dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 03X06318;
Il comune di SINISCOLA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare - per l'anno 2003 - le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come definite ai punti 1), 2) e 3) della premessa; di stabilire, altresi, nella misura di Euro 103,29 complessive annue la detrazione d'imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal comune.
(Omissis). 03X06319;
Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 dicembre 2002 e 27 gennaio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003, per tutte le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono come materialmente trascritte, le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431:
4 per mille unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale;
6 per mille unita' immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;
8,5 per mille unita' immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7 per mille tutte le altre unita' immobiliari. 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in Euro 103,291 rapportata all'anno, cosi' come fissato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Stralcio del dispositivo della delibera di c.c. n. 4 del 27 gennaio 2003;
(Omissis). 3. di determinare l'aliquota del 7 per mille per l'anno 2003 per le unita' immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado. Per beneficiare di tale aliquota il soggetto a cui e' stata concessa l'unita' immobiliare in uso gratuito dovra' dimorarvi abitualmente da almeno un anno solare e questo dovra' risultare dall'iscrizione anagrafica e dovra' far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone coniugate e/o conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo, di separato, di divorziato senza diritto di abitazione sull'immobile di proprieta' dell'altro coniuge. Gli interessati dovranno produrre a pena di decadenza dell'applicazione dell'aliquota diversificata, entro la data del versamento in acconto, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante di trovarsi nelle condizioni richieste.
(Omissis). 03X06320;
Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 3. di estendere l'agevolazione di cui al precedente punto 2) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figlio) ed alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate.
(Omissis). 03X06321;
Il comune di SOLOFRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di approvare, come approva la seguente modifica al regolamento I.C.I., con l'aggiunta alla lettera e), della lettera e-bis (annullando, conseguentemente la modifica di cui alla delibera del C.P. n. 01/2002). Lettera e-bis:
per le abitazioni date in uso gratuito a figli o parenti entro il primo grado del proprietario occorre dimostrare la gratuita' della conduzione dell'alloggio con la esibizione al responsabile dell'ufficio tributi dei contratti delle utenze, (gas, Enel, acqua) nonche' della dichiarazione di pagamento della Tarsu, con autodichiarazione resa dal proprietario, che attesti che l'abitazione viene utilizzata per i fini di cui sopra. Tale norma regolamentare ha validita' dal 1° gennaio 2003.
(Omissis). 03X06322;
Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nel seguente modo:
5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;
5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);
7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo;
4,5 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili nonche' per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;
1 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo locale (art. 2, comma 4, legge 431/1998). 2. di incrementare la detrazione per abitazione principale fissandola in Euro 160,00; 3. di confermare, per i nuclei familiari nei quali e' presente un portatore di handicap, le detrazioni agevolate gia' previste nell'anno 2002 pari a Euro 258,00.
(Omissis). 03X06323;
Il comune di SORAGA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. come segue:
4 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare prima casa cosi' come individuata dal decreto legislativo n. 504/1992 e dal regolamento comunale imposta comunale sugli immobili
5,5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili. 2. di confermare, per l'anno 2003, nella misura di Euro 154,94 la detrazione per l'unita' immobiliare prima casa cosi' come individuata dal decreto legislativo n. 504/1992 e dal regolamento comunale imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 03X06324;
Il comune di STAGNO LOMBARDO (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 5,5 per mille; c) terreni agricoli 5,5 per mille; d) aree edificabili 5,5 per mille; e) aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 1 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati a recupero d'immobili d'interesse artistico o architettonico nel centro storico 1 per mille. Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06325;
Il comune di STALETTI' (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). stabilire con effetto dal 1° gennaio 2003, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, l'aliquota unica del 7 per mille; determinare per l'anno 2003 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 200,00; determinare, altresi', per l'anno 2003 la detrazione per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti entro il terzo grado nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06326;
Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2003, con esclusione:
a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;
b) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni.
c) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3; 3. di elevare per l'anno 2003, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro 206,58 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 2003. La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:
pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo INPS e sue maggiorazioni previste per legge.
disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Omissis). 03X06327;
Il comune di STINTINO (provincia di Sassari) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare le aliquote gia' in vigore nell'anno 2002 per l'anno 2003:
aliquota ordinaria al 5,5 per mille;
aliquota al 4,5 per mille per la sola abitazione principale e sua pertinenza, cosi' come definito nel vigente regolamento l.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 15 dicembre 1998;
di mantenere a Euro 103,29 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendo per abitazione principale, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
(Omissis). 03X06328;
Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire nella misura del sei per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta anche alle unita' immobiliari appartenenti ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di stabilire, altresi', l'esenzione totale del pagamento dell'imposta per abitazione principale per le persone anziane in eta' pensionabile (uomo: 65 anni, donna: 60 anni) con reddito familiare complessivo non superiore a Euro 13.427,88, riferito all'anno precedente. Per ottenere tale agevolazioni ogni contribuente dovra' presentare al servizio comunale dei tributi entro il mese di maggio di ogni anno, un'autocertificazione da cui risulti di essere nelle condizioni richieste per ottenere le agevolazioni previste dal presente punto; 4. disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale; 5. di dare mandato al responsabile del settore economico-finanziario per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato; 6. di dichiarare per l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 34 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis). 03X06329;
Il comune di Suno (provincia di Novara) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota aree edificabili: 6,5 per mille; Riduzioni ed agevolazioni:
abitazione principale: 4,5 per mille, detrazione Euro 105,00;
alloggi sfitti che rimangono tali per tutto l'anno 2003, senza contratto di locazione da almeno 6 mesi: 7 per mille.
(Omissis). 03X06330;
Il comune di Supersano (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). e' confermata, anche per l'anno 2003, l'aliquota unica I.C.I., nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 03X06331;
Il comune di Susegana (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
4,8 per mille per l'abitazione principale;
5,3 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette all'I.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 108,46 per l'abitazione principale; di Euro 258,23 per l'abitazione principale di persone che si trovino in situazione di particolare disagio economico-sociale.
(Omissis). 03X06332;
Il comune di Sutri (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
immobili abitazione principale: aliquota 5 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati: aliquota 6 per mille;
immobili realizzati da imprese aventi oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni 3 dallo fine dei lavori): aliquota 4 per mille.
La detrazione di imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Euro 129,11 (L. 250.000) da rapportare al periodo annuo durante il quale si protrae tale destinazione.
E' considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprieta' di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente.
l fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50 per cento.
(Omissis). 03X06333;
Il comune di Taino (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2003 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:
abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille;
abitazioni beate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di Euro 103,29.
La suddetta detrazione e' elevata a Euro 258,23 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale;
titolare di reddito da pensione;
essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2002: fino a Euro 8.000,00 se unico componente e fino a Euro 10.500,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6.
Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2003.
(Omissis). 03X06334;
Il comune di Tarquinia (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
a) del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti;
b) del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attivita' professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati:
gruppo A: categoria A/10 (Uffici e studi privati);
gruppo C: tutte le categorie;
gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c) del 6,1 per mille per le unita' immobiliari locate da persone fisiche, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
d) del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere A), B) e C);
e) del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' pari o superiore a Euro 259.000;
f) del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' inferiore a Euro 259.000; 2. di stabilire in Euro 124,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti. 3. di stabilire una ulteriore detrazione di Euro 36,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b) e c):
1. pensionati ultra sessantacinquenni alla data del 1 °gennaio 2003;
2. disoccupati alla data del 1° gennaio 2003 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;
3. soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' superiore al 70 per cento. A condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a Euro 26.000,00;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta;
c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a Euro 7.841,34 per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a Euro 15.682,68 per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di Euro 1.550 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare.
(Omissis). 03X06335;
Il comune di Tempio Pausania (provincia di Sassari) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel territorio comunale nella misura del quattro per mille limitatamente alle unita' immobiliari considerate «abitazione principale» per espressa previsione legislativa e quelle equiparate secondo l'art. 24 del regolamento I.C.I approvato con delibera del c.c. n. 5 del 3 febbraio 1999; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille su tutte le altre unita' immobiliari non considerate «abitazione principale»; 3. di confermare la detrazione d'imposta di Euro 154,94 spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06336;
Il comune di Terranova da Sibari (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguenti misure:
a) ordinaria 6 per mille;
b) ridotta per l'abitazione principale 5,5 per mille; di confermare per l'anno 2003 in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; di disporre l'applicazione delle suddette tariffe con effetto 1° gennaio 2003.
(Omissis). 03X06337;
Il comune di Terrassa Padovana (provincia di Padova) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 5,25 per mille. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06338;
Il comune di Terzigno (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
7, per mille: aliquota ordinaria;
5,5 per mille: aliquota per abitazione principale;
detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). 03X06339;
Il comune di Tornaco (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5,5 per mille;
b) Altre unita' immobiliari: 5,5 per mille;
c) Terreni agricoli: 5,5 per mille;
d) Aree edificabili: 5,5 per mille;
e) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: riduzione imposta al 50 per mille;
f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: riduzione imposta al 50 per mille;
le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge n. 449/1997;
g) Aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi «tipo»: 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 105,00 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di determinare: per l'anno 2003 il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. come segue:
Aree residenziali di completamento Euro 28,41;
Aree residenziali di nuovo impianto Euro 22,21;
Aree artigianali di nuovo impianto Euro 15,49.
(Omissis). 03X06340;
Il comune di Toro (provincia di Campobasso) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
Aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille.
Aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille.
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 03X06341;
Il comune di Torre DE' Busi (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni - esclusivamente per la categoria D2, dagli stessi posseduti nel comune: 4 per mille;
5. esonero per le botteghe (esercizi alimentari) di cui alla categoria C1;
6. aliquota agevolata in favore di proprietari da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di recupero e ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille;
7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. II contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale Ia destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
V. (Omissis);
VI. (Omissis);
 
VII. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. I-1 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, Ia cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
VIII. (Omissis).
(Omissis). 03X06342;
Il comune di Torre di Mosto (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare Ie aliquote della imposta comunale sugli immobili valide per l'anno 2003, come segue:
a) aliquota unica per tutti gli immobili (ivi comprese le aree edificabili) del 5 per mille;
b) detrazione per Ia prima abitazione ivi comprese Ie pertinenze come definite dagli artt. 817 e 818 del Codice civile: Euro 103.29;
c) detrazione del 50% a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettere a), b) e c) del Regolamento comunale;
d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per Ia vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attivita' Ia costruzione ed alienazione di immobili;
e) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta pagata a favore del titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS, relativa all'anno 2001 in rapporto diretto all'ammontare della imposta stessa ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio con lo stanziamento a tale scopo destinato dal bilancio di previsione 2003 e che resta fissato come per gIi esercizi precedenti in Euro 5.164.57;
f) esenzione dal pagamento della imposta al proprietario dell'immobile sito in localita' Boccafossa di Torre di Mosto per Ia parte adibita a titolo gratuito a sede temporanea di servizi di interesse culturale locale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) del Regolamento comunale: 2. di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 29, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ordine alla comunicazione ai proprietari dei terreni ai quali sia stata attribuita Ia natura di aree edificabili a mezzo del servizio postale ritenendo Ia forma della raccomandata a.r. quella piu' idonea a garantirne l'effettiva conoscenza agli stessi dando atto che tale incombenza rimane inclusa nel progetto - obiettivo a suo tempo deliberato dalla Giunta comunale per il recupero della evasione dell'I.C.I. e viene compensata con Ie risorse finanziarie a tale scopo gia' destinate nei vari bilanci di previsione degli esercizi 2001 e seguenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento sara' trasmesso per Ia pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni; 4. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari al sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 03X06343;
Il comune di Torre Pallavicina (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota per Ie unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;
aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 6 per mille. 2. di determinare nella misura di euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 03X06344;
Il comune di Torre S. Susanna (provincia di Brindisi) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di cui al seguente prospetto: =====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquota per mille (2003) ===================================================================== 1 |Tutti i tipi di immobili |6 2. di determinare per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta, espresse in euro, come da prospetto che segue: =====================================================================
| |Detrazioni d'imposta (in ragione N.D.| Tipologia degli immobili | annua) =====================================================================
|Unita' immobiliare adibita ad |
|abitazione principale di tutti | 1 |i soggetti passivi. |103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare adibita ad |
|abitazione principale dei |
|soggetti in particolare disagio|
|sociale: {Aventi nel proprio |
|nucleo familiare un portatore |
|di handicap, risultante da |
|certificazione rilasciata |
|dall'A.S.L. ai sensi della |
|legge 5 febbraio 1992, n. 104, |
|comunque acquisita o da |
|acquisire d'ufficio e dalla |
|quale risulti una invalidita' | 2 |al 100%} |154,94 3. di accordare la detrazione di cui al punto 2 - n. d. 2 su istanza del contribuente da presentare entro il termine ordinatorio del 30 maggio 2003.
(Omissis). 03X06345;
Il comune di Torretta (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
«Approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale con detrazione di Euro 103,29 e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale».
(Omissis). 03X06346;
Il comune di Torriana (provincia di Rimini) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di procedere a decorrere dal 1° gennaio 2003 alla diversificazione dell'aliquota I.C.I. tra le diverse tipologie di unita' immobiliare come di seguito indicato:
aliquota agevolata 5,5 per mille - Abitazione principale ed equiparate e relativa pertinenza;
aliquota ridotta 6,5 per mille - Abitazione secondaria locata e/o ceduta in comodato gratuito e pertinenza;
aliquota maggiorata 7 per mille - Abitazione secondaria non locata e/o a disposizione e pertinenze.
Aree fabbricabili e tutte le altre tipologie immobiIiari non rientranti nelle altre condizioni e precisamente:
Categoria A/10;
Categoria da C1 a C3;
Categoria da D1 a D8. 2. di mantenere in Euro 103,291 la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principali e loro pertinenze.
(Omissis). 03X06347;
Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille per Ie abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale. 2. di riconoscere, anche per l'anno 2003, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 6 della premessa, l'elevazione della detrazione a Euro 154,94 ai fini dell'applicazione deIl'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni:
a) una detrazione di Euro 103,29 per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici;
b) una detrazione di Euro 206,58 per i prossimi sei anni, a favore dei proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita' commerciali (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati. 4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
(Omissis). 03X06348;
Il comune di Tovo San Giacomo (provincia di Savona) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
«La giunta comunale (omissis) delibera di confermare (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6 per mille;
c) Altri immobili: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 03X06349;
Il comune di TRADATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari al 5 per mille per:
abitazioni principali;
garage e cantina di pertinenza all'abitazione principale;
ogni altro caso previsto dagli art. 12 e 20 del Regolamento per la «Gestione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.». e la detrazione di Euro 103,29 annue per l'abitazione principale, ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti, confermando le aliquote vigenti dall'anno 1998.
(Omissis). 03X06350;
Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono confermate per l'anno 2003 le aliquote approvate con deliberazione di G.C. n. 20 del 4 febbraio 2002:
aliquota ordinaria 6,2 per mille;
aliquota del 7 per mille: per alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale con esclusione di quelli concessi a qualunque titolo ai familiari entro il primo grado di parentela in linea retta (genitori - figli) che li utilizzano quale abitazione principale (a tali immobili non si applica comunque la detrazione per abitazione principale); per immobili destinati ad attivita' produttiva non utilizzati e/o non locati;
aliquota del 5,7 per mille: per le abitazioni locate con contratto di locazione in deroga di cui alla legge n. 345/1998 (associazioni di categoria);
detrazione per la prima casa stabilita in Euro 104,00.
(Omissis). 03X06351;
Il comune di Treppo Carnico (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di fissare per l'anno 2003, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06352;
Il comune di Trescore Balneario (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 2003 e 28 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze: 5,7 per mille; 3. aliquota ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi;
b) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
d) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c);
e) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 4,5 per mille. Di determinare per l'anno 2003, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni da applicare a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle seguenti misure:
1. Euro 104,00:
a) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione;
b) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
c) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito (al di fuori delle tipologie di cui al punto b).
2. Euro 114,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione di non essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento su altre abitazioni.
3. Euro 176,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, alle seguenti condizioni:
a) non essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento su altri beni immobili;
b) che il soggetto passivo sia ultrasessantacinquenne nel corso dell'anno;
c) che il nucleo familiare del beneficiario abbia un valore I.S.E.E. non superiore a Euro 9.000,00. Di stabilire che per beneficiare della maggior detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il termine del 31 luglio 2003, a pena di decadenza, apposita domanda unitamente all'attestato I.S.E.E. contenente il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente che deve essere richiesto presso il comune (Settore servizi alla persona), o presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.) o presso le sedi territoriali dell'INPS; la presentazione della domanda e' condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione.
(Omissis). 03X06353;
Il comune di Trescore Cremasco (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
5 per mille per:
immobili classificati nelle categorie: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7 purche' adibiti ad abitazione principale;
fabbricati di catega la D;
terreni agricoli;
aree fabbricabili;
7 per mille per immobili classificati nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7 non adibiti ad abitazione principale; e' prevista la detrazione di Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze (ovvero immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) e anche della detrazione per queste previste (Euro 103,29), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al primo grado (suoceri con generi e nuore).
(Omissis). 03X06354;
Il comune di Tricerro (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
a) nel 6 per mille l'aliquota base unica dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis). 03X06355;
Il comune di Trichiana (provincia di Belluno) ha adottato il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese:
l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata;
l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune;
alloggio regolarmente assegnato dall' Istituto o Azienda per l'edilizia economica residenziale;
b) aliquota ordinaria del 6 per mille per le residenze secondarie o seconda casa intendendosi per tale l'unita' immobiliare arredata ed idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso personale diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) aliquota ordinaria del 6 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
d) aliquota ordinaria del 6 per mille per immobili solo posseduti ma non utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS);
e) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili e le case sfitte intendendosi per tali le unita' abitative non utilizzate ne' dal possessore ne' da terzi e per le quali il possessore stesso non paga la tassa/tariffa rifiuti;
f) aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, precisando che gli immobili inagibili o inabitabii devono essere stati dichiarati tali prima dell'intervento di recupero e secondo le procedure previste dall'art. 8, comma 7 del regolamento I.C.I.;
g) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni. 2. di istituire l'aliquota del 3 per mille per gli immobili per i quali siano in atto interventi di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c) e d) regolarmente autorizzati dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. L'agevolazione potra' essere applicata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori. 3. di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,30 e di dare atto che anche per l'anno 2003 la detrazione spetta anche per l'unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l'abitazione non risulti locata; 4. di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l'aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 2 che pertanto per tale fattispecie non compete;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'l.C.I. agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza:
garage o box o posto auto;
cantina;
soffitta;
limitatamente ad una unita' che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresi' fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. (Omissis). 6. di riscuotere in forma diretta l'imposta comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 2003 mediante apertura di un conto corrente postale di tesoreria intestato al Comune di Trichiana - Servizio Tesoreria - Riscossione I.C.I. - Piazza T. Merlin, 1 - 32028 Trichiana (Belluno).
(Omissis). 03X06356;
Il comune di Trinitapoli (provincia di Foggia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nel seguente modo:
terreni agricoli: 6 per mille;
abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. 3. di disporre, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la pubblicazione, entro trenta giorni, per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis). 03X06357;
Il comune di Triora (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille applicando una detrazione di Euro 130 per la prima casa, senza ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
(Omissis). 03X06358;
Il comune di Trofarello (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
nella misura del 6 per mille per i terreni agricoli;
nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
nella misura del 4 per mille per gli immobili usati dal locatore come abitazione principale con un contratto di affitto disciplinato dalla legge n. 431/1998 art. 2, commi 3 e 4 usati come abitazione principale, quale valido strumento per favorire e stimolare studi di intervento di fattibilita' per arrivare ad applicare un affitto calmierato.
nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati non appartenenti alle precedenti tipologie. 2. di fissare in Euro 155 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare altresi' in Euro 258 la detrazione spettante all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 03X06359;
Il comune di Ubiale clanezzo (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio finanziario 2003, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, in misura unica, con detrazione di Euro 103,29 per la prima casa, gia' adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 29 novembre 1999 e riconfermate per l'anno 2001 e 2002.
(Omissis). 03X06360;
Il comune di ucria (provincia di Messina) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura unica del 7 per mille; 2. dare atto che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del citato decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di confermare, ai sensi del terzo comma del citato art. 8, per l'anno 2003, l'aumento da Euro 103,29 a Euro 154,94 della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale solo a favore di soggetti passivi portatori di handicap grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L., dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta ne' alcuna altra elevazione della detrazione dall'imposta.
(Omissis). 03X06361;
Il comune di Ussana (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 aprile 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. gia' in vigore per l'anno 2002, cosi' come segue:
1. abitazione principale: 4,5 per mille;
2. aree fabbricabili: 6 per mille;
3. altri fabbricati: 6 per mille;
4. terreni agricoli: 5 per mille; di determinare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; di elevare a Euro 258,23 la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 certificata dalle competenti autorita'. Al fine di ottenere la maggiore detrazione il soggetto passivo dovra' darne comunicazione a questo comune entro il 31 dicembre 2003.
(Omissis). 03X06362;
Il comune di vaglia (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per il 2003, le aliquote differenziate di seguito indicate:
5,5 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ad esse equiparate ex art. 5 del regolamento sopra indicato e le pertinenze;
7 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili.
di modificare, per il 2003, la seguente aliquota:
9 per mille: per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di stabilire nella misura base di Euro 103,30 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si fa espresso e specifico riferimento al relativo regolamento comunale approvato con atti consiliari n. 111 del 29 dicembre 1998, n. 4 del 21 febbraio 2000.
(Omissis). 03X06363;
Il comune di Valderice (provincia di Trapani) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, relativa alle abitazioni principali nella misura del cinque per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 elevabile a Euro 154,94 per gli ultrasessantacinquenni con nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, nell'anno d'imposta 2002, sia non superiore Euro 10.000. Tale agevolazione e' riconosciuta previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita comunicazione su modulistica predisposta dall'ufficio tributi; 3. di estendere l'agevolazione di cui al punto 1), cioe' l'aliquota I.C.I. al cinque per mille alle abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ad un suo familiare (parente in linea retta entro il primo grado: genitori, figli del soggetto passivo) che ivi sia residente sin dal primo gennaio dell'anno d'imposta 2003; 4. di fissare nella misura del cinque e mezzo per mille l'aliquota relativa agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C1, C2, C3, D1, D7, D8, esclusivamente adibiti ad attivita' produttive/commerciali e di servizi, a condizione che l'immobile stesso sia di proprieta' del titolare dell'attivita' medesima ed abbia la destinazione d'uso pertinente rispetto all'attivita' svolta. L'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere preceduta da apposita comunicazione a firma del soggetto titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, corredata da planimetria dell'immobile e relativo certificato di destinazione d'uso o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la superficie netta in mq dell'immobile e la destinazione d'uso relativa all'attivita' svolta; 5. di fissare, inoltre, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2003 relativamente a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e di quelle previste nel punto 4) del presente provvedimento, nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis). 03X06364;
Il comune di valdobbiadene (provincia di Treviso) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria pari a 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale pari a 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale pari ad Euro 104,00.
(Omissis). 03X06365;
Il comune di valle mosso (provincia di Biella) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
immobili adibiti ad altri usi (aliquota ordinaria): 6,5 per mille; 2. di dare atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di dare atto che rimangono ferme le tipologie di esenzione, nonche' gli importi di riduzione previsti nella misura di base originariamente determinato in lire 200.000 (Euro 103,29) dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06366;
Il comune di vallelonga (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 3. di confermare per l'esercizio finanziario 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.
(Omissis). 03X06367;
Il comune di valmala (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Delibera 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. come segue:
per la prima casa nella misura del 6,5 per mille;
per la seconda casa nella misura del 7 per mille. 2. di confermare per i residenti la detrazione per la prima casa di Euro 103,29 ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 622 del 23 dicembre 1996 - rapportate al periodo dellianno durante il quale si potrae tale detrazione; 3. di comunicare la presente determinazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 512 del 30 dicembre 1992.
(Omissis). 03X06368;
Il comune di Valtorta (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di fissare, per l'anno 2003, relativamente all'abitazione principale un aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 5 per mille; 3. di stabilire in Euro 104,00 la detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze, nel limite di una unita' immobiliare di cat. C6 e una di cat. C/2.
(Omissis). 03X06369;
Il comune di Vaprio d 'Agogna (provincia di Novara) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:
Abitazione principale: 5 per mille;
Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati): 5,5 per mille. 2. di determinare in Euro 103,29 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unita' immobliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze.
(Omissis). 03X06370;
Il comune di Varese ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. omissis.
a) 4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, quali indicate dall'art. 817 c.c., stabilendo nel contempo in Euro 104,00 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992;
b) 4 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1988 n. 431, sulla base dell'accordo sottoscritto in sede locale in data 8 luglio 1999 tra le associazioni di inquilini e proprietari;
c) 5,9 per mille per terreni e altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, nonche' per gli alloggi concessi in comodato o in uso gratuito ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;
d) 7 per mille per gli alloggi non beati, ovvero per le seconde case tenute a disposizione; 2. di dare atto che resta confermata la misura agevolativa, stabilita nella deliberazione consiliare n. 8 del 29 febbraio 2000, ove si prevede che vengano considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili i quali, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che dette unita' immobiliari risultino non locate a terzi.
(Omissis). 03X06371;
Il comune di Varese Ligure (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2003, per i motivi di cui in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale I.C.I.;
5 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 03X06372;
Il comune di Varisella (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003 e ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 03X06373;
Il comune di Varmo (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aliquota nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili. 2. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 4. di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usuftutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/97 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 03X06374;
Il comune di Venegono Inferiore (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). Le aliquote da applicarsi nell'anno 2003 ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili sono le seguenti: =====================================================================
Tipologia immobile | Aliquota (per mille) =====================================================================
|4,3 con detrazione annuale Euro Abitazione principale + pertinenze|103,29 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in comodato o in | uso gratuito a parenti in linea | retta (art. 75 cod. civile) (con | apposita dichiarazione su modulo | fornito dall'ufficio I.C.I. del | comune, da presentare entro la | data di scadenza dei versamenti) |4,3 --------------------------------------------------------------------- Unita' residenziali locate secondo| contratti - tipo ai sensi della | legge 431/98* |4,3 --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili soggette a piano| esecutivo (piani di lottizzazione | non attuati ovvero non | perfezionati mediante stipula di | convenzione) |7 --------------------------------------------------------------------- Altre aree fabbricabili |6 --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare classificata | gruppo D |7 --------------------------------------------------------------------- Unita' residenziali sfitte** |7 --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati non rientranti | nelle precedenti tipologie |6 *Unita' residenziali locate secondo contratti tipo .......: sono le unita' residenziali affittate con contratti d'affitto tipo, sottoscritti dalle organizzazioni SUNIA, SICET, CONIA in rappresentanza degli inquilini e APE in rappresentanza della proprieta' edilizia e depositati presso gli uffici comunali (deliberazione Giunta Comunale n. 358/1999). **Unita' residenziali sfitte: sono le unita' residenziali non occupate (neanche occasionalmente o saltuariamente), immobili privi di allacciamenti ai pubblici servizi. In entrambi i casi si fa riferimento alla situazione al primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
(Omissis). 03X06375;
Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di adottare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
6 per mille per le case di prima abitazione;
6,5 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree edificabili, attivita' commerciali ed opifici;
Euro 103,29 detrazione per la prima casa.
(Omissis). 03X06376;
Il comune di Vercelli ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2003 le seguenti misure di aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili e detrazione per abitazione principale:
1) aliquote:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota 7 per mille;
per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione lavori. 2. la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29; di prevedere ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
la maggiore detrazione pari a Euro 144,61 per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a Euro 41.316,55 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili;
la maggior detrazione nella misura di Euro 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:
a) Pensionato solo:
nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2003;
avere compiuto il sessantacinquesimo° anno di eta' alla data del 1o gennaio 2003;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a Euro 8057,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2002 e tassabili ai fini IRPEF;
b) Pensionati:
nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 1° gennaio 2003;
avere compiuto il 65° anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 12.649,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF;
e) Famiglie numerose:
nucleo familiare composto da 5 (3 o piu' figli) o piu' persone alla data del 1° gennaio 2003;
reddito complessivo familiare non superiore a Euro 26.494 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, Euro 29.748 - 6 componenti, Euro 33.002 - 7 componenti, Euro 36.255 - 8 componenti, Euro 39.509 - 9 componenti, Euro 42.763 - 10 componenti, con riferimento ai redditi prodotti nel 2002 e tassabili ai fini IRPEF,
d) Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia:
nucleo famigliare che risulti aver accolto alla data del 1o gennaio 2003 uno o piu' anziani e/o disabili che abbiano cessato il proprio nucleo famigliare;
e) Nuove coppie:
nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell'anno 2003 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l'immobile di residenza in proprieta' nel corso del 2003 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sara' applicabile per un periodo massimo di 3 anni compreso l'anno di costituzione della coppia.
Si precisa che ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2003. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare.
(Omissis). 03X06377;
Il comune di Vergemoli (provincia di Lucca) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
5,5 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di fissare in Euro 104,00 la detrazione stabilita dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1997 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di aumentare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2 deI citato art. 8 portandola a Euro 155,00 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo, derivante unicamente da pensione non superiore a Euro 5.682,00 annue lorde per famiglie monocomponenti e Euro 10.846,00 annue lorde per famiglie composte da due o piu' persone pensionate.
(Omissis). 03X06378;
Il comune di Vernazza (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di confermare e determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2003 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; di confermare e determinare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per questa prevista anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) a condizione che vi dimorano abitualmente e vi abbiano la residenza, come previsto dal vigente regolamento I.C.I.; di confermare e determinare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta per tutte le aree edificabili individuate nel PRG vigente; di confermare e determinare per l'anno 2003 in Euro 103,30 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del citato regolamento I.C.I.
(Omissis). 03X06379;
Il comune di Verretto (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 e 28 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di Euro 155,00.
(Omissis). 03X06380;
Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota del 4,85 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 5,35 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 03X06381;
Il comune di VEZZA D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di accogliere la proposta formulata dalla giunta comunale in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. e di fissare quindi per l'anno 2003:
l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille;
la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di Euro 130,00.
(Omissis). 03X06382;
Il comune di Vico Equense (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire, per i motivi in premessa, che per l'anno 2003 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siano le seguenti:
a) I.C.I. sull'abitazione principale del contribuente (prima casa), come definita da espressa previsione legislativa o dall'art. 15 del regolamento I.C.I. delibera C.C. 106 del 28 dicembre 1998 e successive integrazioni, nonche', sulle case concesse in fitto a favore di soggetti che la utilizzino come abitazione principale, secondo il regime convenzionato di cui agli accordi legge n. 431/1998: aliquota del 5,25 per mille;
b) I.C.I. su abitazioni non prima casa, sfitte e tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utlizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto registrato: aliquota 8 per mille;
c) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili, sui terreni, sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzino come abitazione principale, contratti comunque non rientranti negli accordi di cui alla legge n. 431/1998: aliquota del 6,5 per mille;
d) detrazione sulla abitazione principale: Euro 123,95;
e) I.C.I. sugli immobili strumentali di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 504/1992 di proprieta' di imprese, ed iscritti in catasto, che qui si riporta a titolo semplificativo e non esaustivo alle cat. A/10 - B/1 - B/2 - B/4 - B/8 - C/1 - C/5 - D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/7 - D/8 - E/1 - aliquota pari al 7 per mille sul valore catastale o su quello derivante da scritture contabili o in assenza da valori di rendite similari determinate d'ufficio o di comune accordo con l'utente;
f) I.C.I. su aree fabbricabili: aliquota pari al 7 per mille sul valore venale al 1° gennaio 2003 che viene determinato al pari di quello utilizzato dal comune di Vico Equense a base del calcolo dell'indennita' di esproprio dovuta dall'Ente a favore dei soggetti espropriati.
(Omissis). 03X06383;
Il comune di Vicoforte (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguente misura diversificata, confermando quella applicata l'anno passato:
6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, intendendo per tali solo quelle unita' immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Vicoforte, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;
4 per mille a favore dei proprietari che aseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa;
ammontare della detrazione per l'abitazione principale: Euro 105,00.
(Omissis). 03X06384;
Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2003 da Euro 103,291 (L. 200.000) a Euro 258,228 (L. 500.000) la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:
a) per i soggetti passivi con eta' superiore a sessantacinque anni con reddito familiare imponibile medio fino a Euro 6.000,00 (L. 11.618.000) per ogni componente il nucleo familiare, elevato a Euro 8.794,00 (L. 17.028.000) nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di Euro 6.000,00 (L. 11.618.000) per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente;
c) per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' residente effettivamente un portatore di handicap certificato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che lo stesso portatore di handicap non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap, precisando che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'Ufficio tributi del comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi o alla quantificazione dei redditi e condizione di handicap entro il 31 ottobre 2003. 2. di far presente che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 8 del richiamato regolamento I.C.I. (abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), al fine del loro ottenimento, presentino all'Ufficio tributi entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata.
(Omissis). 03X06385;
Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2003 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662/1996: Aliquota ordinaria 5,50 per mille. =====================================================================
Tipologie di immobili soggette ad aliquote diverse | Aliquota ===================================================================== a) Abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci di| cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel | comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad | abitazione principale (art. 4, comma 1 della legge n. | 556/1996); |5 per mille --------------------------------------------------------------------- b) Pertinenze dell'abitazione principale classificate o | classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, | ancorche' distintamente iscritte in catasto) fino ad un | massimo di tre unita' immobiliari aventi ognuna diversa | classificazione; |5 per mille --------------------------------------------------------------------- c) Immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle | imprese commerciali, e artigianali ed industriali per i | primi tre anni dall'inizio dell'attivita'. |2 per mille Detrazione per abitazione principale Euro 206,00; 2. di precisare che: a) ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
b) qualora le pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, Ia soffitta e Ia cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolato e comunque per un numero non superiore a tre unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 6 del regolamento per l'applicazione deIl'I.C.I.);
c) la detrazione per «abitazione principale°» e' a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che Ia possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, per i seguenti ed ulteriori casi:
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. in locazione semplice;
per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in ItaIia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire altresi', che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per Ia parte residua suIl'imposta dovuta per le pertinenze.
(Omissis). 03X06386;
Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,7 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze considerata tale per espressa previsione legislativa nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) «abitazione concessa in uso gratuito ...»;
c) 7 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze non locate e non utilizzate; 2. di precisare che, anche per il 2003, la detrazione di Euro 103,291 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) «abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini ...»; 3. di confermare anche per il corrente anno la riscossione diretta dei versamenti I.C.I., sia in autotassazione che a seguito di accertamento, da effettuarsi direttamente presso la tesoreria comunale - Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola.
(Omissis). 03X06387;
Il comune di VIGUZZOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Viguzzolo nella misura unitaria del 5,7 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' determinata nella misura di Euro 103,29; 3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e', ai sensi di quanto in narrativa, con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale; 4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli ai sensi di quanto in narrativa, fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepienti trattamenti pensionistici agricoli.
(Omissis). 03X06388;
Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge e dal regolamento comunale:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota dell'imposta e' fissata al 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l'aliquota e' fissata al 7 per mille.
(Omissis). 03X06389;
Il comune di Villa Celiera (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'I.C.I.:
1. 5,5 per mille con detrazione di Euro 129,11 per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
2. 6,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili (sia terreni che fabbricati).
(Omissis). 03X06390;
Il comune di Villa Collemandina (provincia di Lucca) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). di determinare per l'anno 2003 la conferma nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; di stabilire per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06391;
Il comune di Villanova Marchesana (provincia di Rovigo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2003.
(Omissis). 03X06392;
Il comune di Villette (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I):
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa): 5,5 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 03X06393;
Il comune di Vita (provincia di Trapani) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue: =====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote 0/00 ===================================================================== 1 |Aliquota unica |5 2. di determinare, per l'anno 2003, Ie riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
|Tipologia degli | |
|immobili nonche' | |
|categorie di soggetti| |
|in situazioni di | |
|particolare disagio | | N.D.|economico-sociale |Riduzioni d'imposta -|Detrazione d'imposta --------------------------------------------------------------------- 1 |Detrazione prima casa| |Euro 103,29 ---------------------------------------------------------------------
|Ulteriore detrazione | |
|per la prima casa |Euro 51,65 |
(Omissis). 03X06394;
Il comune di Vivaro Romano (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta, oltre a quelle previste per legge.
(Omissis). 03X06395;
Il comune di Vogogna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
6 per mille aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e sue pertinenze con una detrazione di Euro 103,29;
7 per mille aliquota I.C.l. sugli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
4 per mille per coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma delIart. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 03X06396;
Il comune di Volpiano (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di applicare per il 2003 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 168,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, (omissis); 1. di determinare in via definitiva, (omissis), per il 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
per le abitazioni principali, compresa una pertinenza: 6 per mille;
per gli alloggi non locati: 7 per mille;
per tutti gli altri immobili: 6,75 per mille, (omissis).
(Omissis). 03X06397;
Il comune di Volturino (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 03X06398;
Il comune di Zambrone (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, come segue:
a) di stabilire nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
b) di stabilire nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;
c) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
d) di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
e) disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis). 03X06399;
Il comune di Zermeghedo (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille.
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale di Euro 129,11 a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale; 2. di estendere la detrazione per abitazione principale al proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, purche' utilizzata da questi come abitazione principale e previa presentazione, all'Ufficio tributi del comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a norma decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro la scadenza della prima rata I.C.I. (30 giugno 2003); 3. di determinare per l'anno 2003 l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 180,76 alla presenza delle seguenti condizioni di disagio economico-sociale:
a) titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritti di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i vari componenti del nucleo familiare;
b) oltre alla condizione di cui alla lettera a), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'Imposta, uguale od inferiore al cd «minimo vitale» nella misura stabilita dal regolamento approvato con delibera di C.C. n. 27 dell'11 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'Ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'Ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante autocertificazione; 4. di applicare tale maggiore detrazione di Euro 51,65, cosi' come indicato nel punto 3 del presente provvedimento, alle famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata entro il termine assegnato per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
(Omissis). 03X06400;
Il comune di Zungoli G (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
 
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