Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. 118
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis e' ridotto a quattro anni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere
idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 10 dicembre 1999.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463:
"6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una
concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di
adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo'
chiedere alla provincia competente il rilascio della
medesima concessione a condizione che presenti un programma
di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata, nonche' un programma di miglioramento e
risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico
di pertinenza".
(Omissis).
"16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque
pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
provincia competente per territorio. Le concessioni di
grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i
canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con
legge provinciale nel rispetto dei principi della
legislazione statale e degli obblighi comunitari.".



 
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse gia' stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, puo', qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,
introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre
1999, n. 463, come integrato dal decreto qui pubbicato e'
il seguente:
«5. Ai fini di un ordinario esercizio delle funzioni
delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le
domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o
il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso
idroelettrico presentate agli organi competenti, per le
quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento
finale entro la data di entrata in vigore del presente
articolo. Tuttavia e' in facolta' della provincia
competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio
provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici
termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai
commi seguenti. Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse gia'
stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio
degli impianti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto
14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'art. 4 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma
competente, su istanza degli interessati in possesso della
relativa autorizzazione, puo', qualora sia accertata la non
sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la
concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del regio decreto
14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 16 ottobre 1920):
«Art. 25. - Dalla data del decreto di concessione
decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo
per questo il disposto dell'art. 27, terzo comma, del regio
decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Se il pagamento del canone e' ritardato oltre il primo
mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale
incorra in tale ritardo, e' tenuto a corrispondere, oltre
il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla
data di scadenza del canone.
Il concessionario non puo' fare uso della derivazione
se non dopo approvato il collaudo delle opere della
concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che
l'ufficio del Genio civile non creda di autorizzare, in via
provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio
delle opere ultimate.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643 («Istituzione dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 316 del 12 dicembre 1962):
«Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti
disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che
esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di
cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterra'
il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle
attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno
previste le modalita' per l'esecuzione del trasferimento,
nonche' quelle per la separazione e la restituzione, agli
aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro
centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sara'
amministrata con tutti i poteri di gestione, da un
amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e
fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga
diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva
o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art.
1, saranno stabilite le modalita' per il trasferimento
all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per
l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi rapporti
giuridici;
3) la classificazione delle imprese di cui al numeri
1) e 2) sara' operata con riferimento alla organizzazione
ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del
31 dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si
applichera' la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3);
gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le
attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno
disciolti; si provvedera' altresi' al riordinamento degli
enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le
attivita' sopradette ed alle necessarie modifiche delle
attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che
rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di
semplificazione amministrativa.
Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari
per la gestione degli enti: la nomina sara' fatta dal
Ministro per l'industria e il commercio a tempo
determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri
eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento
dei singoli enti.
Saranno stabilite le modalita' per il trasferimento
all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di cui
al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente
dall'Amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui
l'Amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno
altresi' stabilite le modalita' per la fornitura
dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento
all'incidenza degli oneri attuali;
5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle
imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le
attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente
autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno
potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa
autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio,
la concessione dell'esercizio di attivita' menzionata al
primo comma dell'art. 1, purche' ne facciano richiesta
entro due anni dalla data decreto-legge entrata in vigore
della presente legge, Saranno determinate le modalita' per
il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei
capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i
massimi vantaggi compatibili con i fini di utilita'
generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.
Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui
sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per
le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta
la concessione predetta, sono soggette a trasferimento
secondo le disposizioni contenute nei numeri 1, 2) e 3) del
presente articolo, in quanto applicabili.
Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano a
gli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e
all'Ente Siciliano di Elettricita', istituite con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio
1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sara' fatta
dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio
delle concessioni sara' accordato sentite le
Amministrazioni regionali stesse.
Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente
nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra
comuni e province costituiti anteriormente al 1° gennaio
1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;
6) non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica
destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri
processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da
imprese che risultino consorziate o consociate alla data
del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70
per cento dall'energia prodotta mediamente nel triennto
1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia'
costruito, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il
fabbisogno di attivita' produttive programmate
anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni
aventi data certa, se entro tre anni dalla data del
1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del
70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
allorche' il fabbisoqno non abbia superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai
due successivi capoversi, la produzione di energia
elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e in
caso di imprese costituite in forma societaria per uso
delle societa' controllate, della societa' controllante e
delle societa' controllate dalla medesima societa'
controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra
queste ultime.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia
elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso
precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti
esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi
impianti, tenendo conto della compatibilita' con le
finalita' di interesse generale proprie del servizio
pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura
economico-produttiva del collegamento tra le societa' di
cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze
non attinenti a nuovi piani produttivi.
Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la
eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra'
essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al
terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni
per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi
ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le
condizioni indicate in apposite direttive vincolanti
emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica
delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio
pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla
cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al
vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono
definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza
almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP) in base al criterio dei costi evitati.
Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo
comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni
Terni; nei limiti della quantita' di energia elettrica
consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni
al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita'
di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa,
tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette
attivita' mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente
nazionale le attivita' della societa' per azioni
Larderello;
7) il limite del 70 per cento non si applica per le
centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che
siano autorizzate dal Comitato di Ministri;
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le
imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu' di 15
milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese
saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale
allorche' l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita,
avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di
chilowattore per anno.
Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le
imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione dei limite fino a 40
milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia
elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte
diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a
condizione che le imprese produttrici presentino al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un piano di trasformazione degli impianti la cui
realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni
dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano
nelle piccole isole l'integrazione tariffaria alle imprese
elettriche minori puo' essere riconosciuta pro-quota sulla
base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre
i 15 milioni di Kwh annui.
9) nel trasferimento previsto dal quarto comma
dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i
diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni
amministrative in atto attinenti la produzione, il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione
dell'energia elettrica, nonche' le concessioni minerarie
utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le
concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite
all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua
costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse
i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del
suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma
dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono
attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i
quali potranno essere individuati anche i beni ed i
rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti
saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi
e criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla
lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione
di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta
saranno emanati entro il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e
b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sara'
dichiarato con decreto del Ministro per l'indistria e il
commercio;
11) i trasferimenti previsti dal presente articolo
hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di
cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio
1963.».



 
Art. 3.
Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV».
2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'articolo 9,»;
b) nella lettera a) sono soppresse le parole: «e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9»;
c) nella lettera c) sono soppresse le parole: «ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)».



Note all'art. 3:
- Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 01
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo
11 novembre 1999, n. 463, modificato dal decreto qui'
pubblicato e' il seguente:
«3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e
compiti: a) e b) omissis.
c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di
potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il
trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di
trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV,
l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di
livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio
superiore a 40 bar e oleodotti;».
Il testo del primo comma dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, gia'
modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre
1999, n. 463, e come ulteriormente modificato dal decreto
qui pubblicato e' il seguente:
«Le province costituiscono enti strumentali, dotati di
personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale
ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale
o locale, con i seguenti compiti:
a) esercizio delle attivita' elettriche di cui
all'art. 1;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione
per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui
alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza
delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di
interconnessione ad alta tensione comprese le relative
sottostazioni di trasformazione per la consegna alle
aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio
nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel
delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per
tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5
e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi
comuni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.».



 
Art. 4
Modificazioni all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' sostituito dalla seguente:
"c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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