Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. 118 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis e' ridotto a quattro anni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972. - Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1999. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463: "6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza". (Omissis). "16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.".
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| Art. 2. Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse gia' stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, puo', qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».
Note all'art. 2: - Il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, come integrato dal decreto qui pubbicato e' il seguente: «5. Ai fini di un ordinario esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia e' in facolta' della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti. Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse gia' stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, puo', qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 16 ottobre 1920): «Art. 25. - Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'art. 27, terzo comma, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Se il pagamento del canone e' ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, e' tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone. Il concessionario non puo' fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del Genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.». - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 («Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 12 dicembre 1962): «Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterra' il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalita' per l'esecuzione del trasferimento, nonche' quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento. Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sara' amministrata con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente; 2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi rapporti giuridici; 3) la classificazione delle imprese di cui al numeri 1) e 2) sara' operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961; 4) alle imprese gestite da enti pubblici si applichera' la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvedera' altresi' al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa. Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sara' fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti. Saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno altresi' stabilite le modalita' per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali; 5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attivita' menzionata al primo comma dell'art. 1, purche' ne facciano richiesta entro due anni dalla data decreto-legge entrata in vigore della presente legge, Saranno determinate le modalita' per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilita' generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge. Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1, 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano a gli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricita', istituite con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sara' fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sara' accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse. Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue; 6) non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dall'energia prodotta mediamente nel triennto 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisoqno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e in caso di imprese costituite in forma societaria per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni Terni; nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-1961. Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Larderello; 7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri; 8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione dei limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta pro-quota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui. 9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonche' le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati. I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sara' dichiarato con decreto del Ministro per l'indistria e il commercio; 11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.».
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| Art. 3. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV». 2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, cosi' come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'articolo 9,»; b) nella lettera a) sono soppresse le parole: «e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9»; c) nella lettera c) sono soppresse le parole: «ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)».
Note all'art. 3: - Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, modificato dal decreto qui' pubblicato e' il seguente: «3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti: a) e b) omissis. c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;». Il testo del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, gia' modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: «Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti: a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'art. 1; b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti; c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7; d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici; e) altri compiti attribuiti dalle province.».
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| Art. 4 Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e' sostituito dalla seguente: "c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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