Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 gennaio 2003 |
Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi; Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto: a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonche' ai loro componenti e alle loro entita' tecniche; b) non si applica ai veicoli sottoindicati: 1) veicoli aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 6 km/h; 2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; 3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici; 4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; 5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE; 6) trattori, macchine agricole o similari; 7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; 8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entita' tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto; c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di componenti e di entita' tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli Stati membri della Comunita' europea, in materia. 2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h. 3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' infeniore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. |
| Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti): 1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'art. 1); 2) costruiti dallo stesso costruttore; 3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; 4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.); 5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni; b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche: 1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base); 2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo; 3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo; 4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea); 5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri; 7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non e' superiore al 30% del valore minimo; 8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); 9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.); c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che puo' includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente: 1) un valore per: 1.1) la massa in ordine di marcia; 1.2) la massa massima ammissibile; 1.3) la potenza del motore; 1.4) la cilindrata del motore; e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformita' dell'allegato VII al presente decreto; d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari; e) «entita' tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunita' europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento interno; h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorita' competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore; i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformita' della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggetta al procedimento di approvazione; n) «autorita' competente», l'autorita' dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorita' competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici: 1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma; 3) Centro prove autoveicoli - Torino; 4) Centro prove autoveicoli - Milano; 5) Centro prove autoveicoli - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli - Verona; 7) Centro prove autoveicoli - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli - Bari; 12) Centro prove autoveicoli - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli - Catania. |
| Art. 3. 1. Ogni domanda di omologazione e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Essa e' accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II al presente decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti, nonche' dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente, tale domanda puo' essere presentata presso un solo Stato membro della Comunita' europea. |
| Art. 4. 1. L'autorita' competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i sistemi, le entita' tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto; b) il sistema, l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto. 2. L'autorita' competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea nei quali il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinche' i nuovi veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato. 3. L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro nel quale il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione. 4. L'autorita' competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati membri della Comunita' europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando cosi' di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i componenti gia' omologati. 5. La responsabilita' dell'omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente e' dell'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformita' di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti 6. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entita' tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, puo' rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto. |
| Art. 5. 1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione. 2. Per ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione. 3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto. |
| Art. 6. 1. L'autorita' competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare. 2. L'autorita' competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entita' tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese. Essa, inoltre, su richiesta delle autorita' suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entita' tecniche o componente. |
| Art. 7. 1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. L'autorita' competente puo' prescrivere, dopo averne informato le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul certificato di conformita' siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte A, purche' le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformita' deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana. 2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o i componenti d'origine. 3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato soltanto quando l'entita' tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entita' tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entita' tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo. 4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2. 5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entita' tecnica o di un componente che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. 6. Il titolare dell'omologazione di entita' tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione con uno o piu' tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli. |
| Art. 8. 1. Ogni veicolo prodotto in conformita' al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A, al presente decreto. 2. Ogni entita' tecnica ed ogni componente prodotti in conformita' del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva CE particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2., e' composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A. Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entita' tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entita' tecniche o componenti. |
| Art. 9. 1. Il costruttore e' responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entita' tecnica o di ciascun componente in conformita' al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione nonche' qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve essere comunicato dal titolare dell'omologazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione stessa. 2. Se l'autorita' competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui al comma 1, non comporta la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne informa il costruttore. 3. Se l'autorita' competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifica nuove verifiche o nuove prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato di omologazione gia' rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, l'autorita' competente ne informa le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea a norma dell'art. 6. 4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo documento all'autorita' competente che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente le modifiche apportate nonche' la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la modifica di uno o piu' dei punti del certificato di conformita' di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso) al presente decreto. 5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validita' a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente omologato, l'autorita' competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo comunica entro un mese alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea. |
| Art. 10. 1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformita' della produzione al tipo omologato e comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione. 2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato chiede all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversita' riscontrate. La predetta autorita' competente che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta e se accerta un difetto di conformita' adotta le misure di cui al comma 1. 3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' europea si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonche' dei motivi che giustificano tale provvedimento. 4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformita' di cui e stato informato, le autorita' competenti degli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione. |
| Art. 11. 1. L'applicazione di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei veicoli, sistemi, entita' tecniche e componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva 2002/24/CE e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunita' ed i paesi terzi sono adottate a seguito del riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea. |
| Art. 12. 1. Se l'autorita' competente accerta che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa immediatamente le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione. |
| Art. 13. 1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entita', tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti. |
| Art. 14. 1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorita' competente in materia di omologazione, successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi e' stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea. 2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni: a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari; b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purche' abbia il consenso dell'autorita' competente in materia di omologazione. 3. I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea possono essere notificati dall'autorita' competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunita' europea con il paese stesso. |
| Art. 15. 1. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entita' tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto. E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entita' tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o piu' prescrizione delle direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti destinati: 1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita' all'anno per tipo di veicolo, sistema componente o entita' tecnica; oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea. Entro tre mesi le autorita' degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione «certificato di omologazione CE»; b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo ed il loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e' limitata nel tempo. |
| Art. 16. 1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto, immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu' valida. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunita' europea e che erano accompagnati da un certificato di conformita' valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validita'. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o piu' tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorita' competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorita' competente decide se autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle unita' ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorita' competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate. 3. Per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o piu' requisiti di una o piu' direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002. |
| Art. 17. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, e' abrogato con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto. |
| Art. 18. 1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante. |
| Art. 19. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformita' puo' essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data. 2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto. |
| Art. 20. 1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformita' emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto. |
| Art. 21. 1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia di codici nazionali di immatricolazione. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195 |
| Allegati ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I: Elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo
Allegato II: Scheda informativa
Allegato III: Certificato di omologazione CE
Allegato IV: Certificati di conformita'
Allegato V: Numerazione e marcatura
Allegato VI: Disposizioni per il controllo della conformita' della produzione
Allegato VII: Risultati delle prove
Allegato VIII: Veicoli di fine serie
Allegato IX: Tabella di corrispondenza
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO
Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione "CONF" se deve essere verificata la loro conformita' con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione "DP" se deve essere verificata la loro conformita' con le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria.
Se del caso tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate) ==================================================================== Rubrica Oggetto Menzione Direttiva n. n. (se applicabile) ==================================================================== 1 Marca CONF -------------------------------------------------------------------- 2 Tipo/variante CONF /versione -------------------------------------------------------------------- 3 Nome e indirizzo CONF del costruttore del veicolo -------------------------------------------------------------------- 4 Nome e indirizzo CONF dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo -------------------------------------------------------------------- 5 Categoria CONF 2002/24/CE di veicolo (*) -------------------------------------------------------------------- 6 Numero di ruote CONF e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote -------------------------------------------------------------------- 7 Schema indicativo CONF del telaio -------------------------------------------------------------------- 8 Nome e indirizzo CONF del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo) -------------------------------------------------------------------- 9 Marca e CONF denominazione del motore -------------------------------------------------------------------- 10 Tipo di accensione CONF del motore -------------------------------------------------------------------- 11 Ciclo del motore (**) CONF -------------------------------------------------------------------- 12 Sistema di CONF raffreddamento del motore -------------------------------------------------------------------- 13 Tipo di CONF lubrificazione del motore (**) -------------------------------------------------------------------- 14 Numero e CONF configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**) -------------------------------------------------------------------- 15 Alesaggio, corsa, CONF cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**) -------------------------------------------------------------------- 16 Diagramma di CONF distribuzione completo del motore (**) -------------------------------------------------------------------- 17 Rapporto volumetrico CONF di compressione del motore (**) -------------------------------------------------------------------- 18 Coppia massima e DP 95/1/CE potenza massima netta del motore - ad accensione CONF comandata o spontanea, - elettrico -------------------------------------------------------------------- 19 Misure contro DP 97/24/CE C7 la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli -------------------------------------------------------------------- 20 Serbatoio(i) DP 97/24/CE C6 di carburante (**) -------------------------------------------------------------------- 21 Batteria(e) CONF di propulsione -------------------------------------------------------------------- 22 Carburatore o altro CONF sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) (**) -------------------------------------------------------------------- 23 Tensione nominale CONF di alimentazione elettrica (voltaggio) -------------------------------------------------------------------- 24 Generatore (tipo CONF e potenza massima) (**) -------------------------------------------------------------------- 25 Velocita' massima DP 95/1/CE per costruzione del veicolo -------------------------------------------------------------------- 26 Masse e dimensioni DP 93/9 3/CEE -------------------------------------------------------------------- 27 Dispositivi di traino DP 97/24/CE C10 e di fissaggio -------------------------------------------------------------------- 28 Misure contro DP 97/24/CE C5 l'inquinamento atmosferico (**) -------------------------------------------------------------------- 29 Pneumatici DP 97/24/CE C1 -------------------------------------------------------------------- 30 Trasmissione CONF -------------------------------------------------------------------- 31 Sistema di frenatura DP 93/14/CEE -------------------------------------------------------------------- 32 Installazione dei DP 93/92/CEE dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo -------------------------------------------------------------------- 33 Dispositivi di DP 97/24/CE C2 illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa e' stabilita nelle prescrizioni d'installazione di cui al punto 32 -------------------------------------------------------------------- 34 Segnalatore acustico DP 93/30/CEE -------------------------------------------------------------------- 35 Alloggiamento per DP 93/94/CEE il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione -------------------------------------------------------------------- 36 Compatibilita' DP 97/24/CE C8 elettromagnetica -------------------------------------------------------------------- 37 Livello sonoro DP 97/24/CE C9 e dispositivo di scarico (**) -------------------------------------------------------------------- 38 Retrovisore/i DP 97/24/CE C4 -------------------------------------------------------------------- 39 Sporgenze esterne DP 97/24/CE C3 -------------------------------------------------------------------- 40 Cavalletto (esclusi DP 93/31/CEE i veicoli a tre o piu' ruote) -------------------------------------------------------------------- 41 Dispositivi contro DP 93/33/CEE un impiego non autorizzato del veicolo -------------------------------------------------------------------- 42 Vetri, tergicristallo, DP 97/24/CE C12 lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati -------------------------------------------------------------------- 43 Dispositivi di DP 93/32/CEE ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote -------------------------------------------------------------------- 44 Ancoraggi delle DP 97/24/CE C11 cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati -------------------------------------------------------------------- 45 Tachimetro DP 2000/7/CE -------------------------------------------------------------------- 46 Identificazione DP 93/29/CEE di comandi, spie e indicatori -------------------------------------------------------------------- 47 Iscrizioni DP 93/34/CEE regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) --------------------------------------------------------------------
(*) Per un veicolo a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo, triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni.
(**) I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione e' elettrico e l'altro termico.
Nota
Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte, cioe' per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza pari o inferiore a 1 kW e aventi velocita' massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.
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| ALLEGATO II
SCHEDA INFORMATIVA (*) (Modello)
Tutte le schede informative citate nella presente direttiva e nelle direttive particolari devono essere costituite esclusivamente da estratti della presente lista esaustiva e devono rispettarne il sistema di numerazione.
PARTE 1
Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, il sistema, l'entita' tecnica o il componente da omologare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine attribuito dal richiedente.
==================================================================== A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI
0. Dati generali
0.1. Marca: .............................................
0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico):.......................................
0.2.1. Denominazione commerciale (se disponibile): ...................................
0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo (b): ...........................
0.3.1. Posizione della indicazione: ........................
0.4. Categoria del veicolo (c): ..........................
0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...................
0.5.1. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....................
0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .........................
0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: ...........................
0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: .............................
0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entita' tecniche: ..............................
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo
1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo ..................................
1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .................
1.2.1. Interasse: ..........................................
1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): ......................
1.4. Posizione e disposizione del motore: ................
1.5. Numero di posti a sedere: ...........................
1.6. Guida a destra o a sinistra (1)
1.6.1. Veicolo predisposto per guida a destra o a sinistra (1)
2. Masse (in kg) (2)
2.0. Massa a vuoto (d) (i): ..............................
2.1. Massa del veicolo in ordine di marcia (i): ...............................
2.1.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .................................
2.2. Massa del veicolo in ordine di marcia (1) con guidatore: ......................................
2.2.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: ............
2.3. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: ....................................
2.3.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: ............
2.3.2. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: ........................
2.4. Capacita' di spunto in salita con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: .........................
2.5. Massa massima trainabile (eventuale): ...............
2.6. Massa massima della combinazione: ...................
3. Motore (e)
3.0. Costruttore: ........................................
3.1. Marca: ..............................................
3.1.1. Tipo (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): .................................
3.1.2. Posizione del numero del motore (se necessario) .....................................
3.2. Motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea (1): ........................
3.2.1. Caratteristiche specifiche del motore
3.2.1.1. Principio di funzionamento (due tempi/quattro tempi, accensione comandata/ accensione spontanea) (1): ....................................................
3.2.1.2. Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri: .........................
3.2.1.2.1. Alesaggio: ............... mm (f)
3.2.1.2.2. Corsa: ................... mm (f)
3.2.1.3. Cilindrata: .............. cmc (g)
3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): ...........
3.2.1.5. Disegni della testata del cilindro, del o dei pistoni, dei segmenti dei pistoni e del o dei cilindri: ...................
3.2.1.6. Regime al minimo (2): ........... min -1
3.2.1.7. Potenza netta massima: ........ kW a ......... min -1
3.2.1.8. Coppia netta massima .......... Nm a ......... min -1
3.2.2. Carburante gasolio/benzina/miscela/GPL/altri (1)
3.2.3. Serbatoio del carburante
3.2.3.1. Capacita' massima (2): ..............................
3.2.3.2. Disegno del serbatoio con indicazione dei materiali utilizzati: ...........................
3.2.3.3. Schema che illustri con chiarezza la posizione del serbatoio sul veicolo: .............
3.2.3.4. Numero di omologazione del serbatoio di carburante montato: ..............................
3.2.4. Alimentazione di carburante:
3.2.4.1. A carburatore/i: si/no (1):
3.2.4.1.1. Marca o marche: .....................................
3.2.4.1.2. Tipo o tipi: ........................................
3.2.4.1.3. Numero: .............................................
3.2.4.1.4. Regolazioni (2):
vale a dire:
3.2.4.1.4.1. Diffusori: ..........................................
3.2.4.1.4.2. Livelli in vaschetta: ...............................
3.2.4.1.4.3. Massa del galleggiante: .............................
3.2.4.1.4.4. Ago del galleggiante: ...............................
oppure:
3.2.4.1.4.5. Curva del carburante in funzione della portata d'aria e regolazioni necessarie per rispettare la curva: .................
3.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo manuale/automatico (1)
3.4.1.5.1 Principio o principi di Funzionamento: ..............
3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea) si/no (1)
3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: ............................
3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/ precamera/camera di turbolenza (1)
3.2.4.2.3. Pompa di iniezione
o
3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .....................................
3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: ........................................
oppure
3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (2) ............. mmc/ corsa o ciclo (1) per un regime della pompa di: ................ min -1 oppure diagramma caratteristico: ...........................
3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): ........................
3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (2): ...............
3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova /motore (1): ........................................
3.2.4.2.4. Regolatore
3.2.4.2.4.1. Tipo: ...............................................
3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione
3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: ........ min -1
3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: ............. min -1
3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: ........................... min -1
3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione:
3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ....................................... mm
3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ................................ mm
3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori
o
3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .....................................
3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: ........................................
oppure
3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): .......................... kPa oppure curva caratteristica (2): ................
3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)
o
3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .....................................
3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: ........................................
oppure
3.2.4.2.7.3. Descrizioni: ........................................
3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)
o
3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .....................................
3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: ........................................
oppure
3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: ........................
3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): si/no (1)
o
3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: ............................
3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1): ....................
oppure
3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: ............
3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: ...............
3.2.4.3.3. Iniettori: pressione d'apertura (2): ............ kPa
oppure curva caratteristica (2): ....................
3.2.4.3.4. Fasatura dell'iniezione: ............................
3.2.4.3.5. Sistema di avviamento a freddo
3.2.4.3.5.1. Principio o principi di funzionamento: ..............
3.2.4.3.5.2. Limiti di funzionamento /regolazioni (1) (2): ...............................
3.2.4.4. Pompa di alimentazione: si/no (1)
3.2.5. Impianto elettrico
3.2.5.1. Tensione nominale: ..................... V, terminale a massa pos./neg. (1)
3.2.5.2. Generatore
3.2.5.2.1. Tipo: ...............................................
3.2.5.2.2. Potenza nominale .................................. W
3.2.6. Accensione
3.2.6.1. Marca o marche: .....................................
3.2.6.2. Tipo o tipi: ........................................
3.2.6.3. Principio di funzionamento: .........................
3.2.6.4. Curva dell'anticipo di accensione oppure punto di funzionamento caratteristico (anticipo fisso) (2): .. .....................................................
3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): .......... gradi prima del PMS
3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): ....................... mm
3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): ....................... gradi
3.2.6.8. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: ..........................................
3.2.6.8.1. Descrizione e disegno del dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: ..............
3.2.6.8.2. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro: ..............................................
3.2.7. Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (1)
3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .......................
3.2.7.2. A liquido
3.2.72.1. Natura del liquido: .................................
3.2.72.2 Pompa o pompe di circolazione: si/no (i)
3.27.3. Ad aria
3.2.7.3.1. Ventilatore: con/senza (1)
3.2.8. Sistema di aspirazione
3.2.8.1. Compressore: con/senza (1)
3.2.8.1.1. Marca o marche: .....................................
3.2.8.1.2. Tipo o tipi: ........................................
3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico .............................. kPa, eventuale valvola di sfiato)
3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: con/senza (1)
3.2.8.3. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc): ...................
3.2.8.3.1. Descrizione del collettore di aspirazione (con disegni e/o fotografie): ............................
3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: ..........................
oppure
3.2.8.3.2.1. Marca o marche: .....................................
3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: ........................................
3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ...............
oppure
3.2.8.3.3.1. Marca o marche: .....................................
3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: ........................................
3.2.9. Sistema di scarico
3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: ............
3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: .............................................
3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti
3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppure dettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: ..........................................
3.2.11.2. Campi di riferimento e/o regolazione (i): ...........
3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): ...........................................
3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche): ....................................
3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: ............................
3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea): .........................................
3.3. Motore elettrico di trazione
3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): ...................
3.31.1. Potenza nominale continua massima (k): ............kW
3.3.1.2. Tensione di esercizio: ............................ V
3.3.2. Batteria
3.3.2.1. Numero di elementi: .................................
3.3.2.2. Massa: ........................................... kg
3.3.2.3. Capacita' ........................... Ah (Ampere/ora)
3.3.2.4. Posizione: ..........................................
3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori): ........................................
3.5. Temperature del sistema di raffreddamento ammesse dal costruttore: ........................................
3.5.1. Raffreddamento a liquido
3.5.1.1. Temperatura massima all'uscita ...................°C
3.5.2. Raffreddamento ad aria
3.5.2.1. Punto di riferimento: ...............................
3.5.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: .................................. °C
3.6. Sistema di lubrificazione
3.6.1. Descrizione del sistema: ...........................
3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): ........................................
3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) (1): ................................................
3.6.2. Miscela olio/carburante
3.6.2.1. Percentuale: ........................................
3.6.3. Refrigeratore dell'olio: si/no (1)
3.6.3.1. Disegno o disegni: ..................................
oppure
3.6.3.1.1. Marca o marche: .....................................
3.6.3.1.2. Tipo o tipi: ........................................
4. Trasmissione (h)
4.1. Schema della trasmissione: ..........................
4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): ...................................
4.3. Frizione (tipo): ....................................
4.4. Cambio
4.4.1. Tipo: automatico/manuale (1)
4.4.2. Sistema di coniando: manuale/a pedale (1)
4.5. Rapporti di trasmissione
========================================================= N R1 R2 R3 Rt ========================================================= Minimo per cambio continuo
1
2
3
...
Massimo per cambio continuo
Retromarcia --------------------------------------------------------- N = marcia R1 = rapporto dell'albero primario (rapporto tra il regime del motore e il numero di giri dell'albero primario del cambio) R2 = rapporto dell'albero secondario (rapporto tra il numero di giri dell'albero primario e quello dell'albero secondario del cambio) R3 = rapporto finale (rapporto fra il numero di giri dell'albero di uscita del cambio e le ruote motrici) Rt = rapporto totale di trasmissione
4.5.1. Breve descrizione dei componenti elettrici e/o elettronici impiegati nella trasmissione:............
4.6. Velocita' massima del veicolo e rapporto nel quale e' raggiunta (in km/h) (1):.............................
4.7. Tachimetro
4.7.1. Marca o marche:......................................
4.7.2. Tipo o tipi:.........................................
4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo
4.7.4. Gamma delle velocita' indicate:......................
4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro:..
4.7.6. Costante tecnica del tachimetro:.....................
4.7.7. Modo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trascinamento:.......................................
4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trascinamento:.......................................
5. Sospensione
5.1. Disegno dei dispositivi di sospensione:..............
5.1.1. Breve descrizione dei componenti elettrici e/o elettronici impiegati nella sospensione:.............
5.2. Pneumatici (categoria, dimensioni e carico massimo) e cerchioni normalmente montati:.......................
5.2.1. Circonferenza di rotolamento nominale:...............
5.2.2. Pressione dei pneumatici raccomandata dal costruttore:......................................kPa
5.2.3. Combinazione (i) di pneumatici/cerchioni:............
5.2.4. Simbolo della categoria di velocita' minima compatibile con la velocita' massima teorica di progetto del veicolo:................................
5.2.5. Indice della capacita' di carico minimo compatibile con il carico massimo su ogni singolo pneumatico:....
5.2.6. Categorie d'impiego compatibili per il veicolo:......
6. Dispositivo di sterzo
6.1. Meccanismo e comando
6.1.1. Tipo di meccanismo:..................................
6.1.2. Breve descrizione dei componenti elettrici/ elettronici impiegati nello sterzo:..................
7. Freni
7.1. Schema dei dispositivi di frenatura:.................
7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo(1)
7.2.1. Marca o marche:......................................
7.2.2. Tipo o tipi:.........................................
7.3. Disegno degli organi di frenatura
7.3.1. Ganasce e/o pinze (1)
7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie (indicare marca, qualita' del materiale o marchio d'identificazione) (1):......
7.3.3. Leve e/o pedali del freno (1):.......................
7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario):.........................................
7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione:.........................................
7.5. Breve descrizione dei componenti elettici/elettronici impiegati nel sistema di frenatura:..................
8. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di omologazione, intensita' massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente):........................
8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:............
8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste):.............................................
8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali:......
8.5. Breve descrizione dei componenti elettrici/ elettronici impiegati nel sistema di illuminazione e segnalazione luminosa:..............................
9. Equipaggiamenti
9.1. Dispositivi di attacco (se esistono)
9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri (1)
9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi di attacco:............................................
9.2. Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori:..........................................
9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori:. .....................................................
9.3. Iscrizioni regolamentari
9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio:..............................................
9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni):.........................................
9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni):......................
9.4. Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato
9.4.1. Tipo di dispositivo(i):..............................
9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i):.......................................
9.5. Segnalatore(i) acustico(i)
9.5.1. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i) e destinazione:........................
9.5.2. Marca o marche:......................................
9.5.3. Tipo(i):.............................................
9.5.4. Marchio di omologazione:.............................
9.5.5. Disegno(i) che illustra(no) la posizione del segnalatore (dei segnalatori) acustico(i) rispetto alla struttura del veicolo:..........................
9.5.6. Particolari relativi al modo di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo sulla quale e' (sono) fissato(i) il segnalatore (i segnalatori) acustico(i):.........................................
9.6. Posizione della targa d'immatricolazione posteriore (indicare le eventuali varianti: all'occorrenza pos- sono essere utilizzati dei disegni):.................
9.6.1. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:...... .....................................................
B. INFORMAZIONI CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE I CICLOMOTORI A DUE RUOTE E I MOTOCICLI
1. Equipaggiamento
1.1. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
1.1.1. Marca:...............................................
1.1.2. Marchio di omologazione:.............................
1.1.3. Variante:............................................
1.1.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura dei veicoli:. .....................................................
1.1.5. Dettagli relativi al sistema di fissaggio nonché alla parte della struttura del veicolo cui e' fissato il retrovisore:.........................................
1.2. Cavalletto
2.1. Tipo: centrale e/o laterale (1)
1.2.2. Disegno che illustra la posizione del cavalletto o dei cavalletti rispetto alla struttura del veicolo:.. .....................................................
1.3. Agganciamento delle carrozzette ai motocicli (se esiste)
1.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione:.....................................
1.4. Dispositivi di ritenuta per passeggeri
1.4.1. Tipo: cinghie e/o maniglie (1)
1.4.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione:.. .....................................................
1.5. Per ciclomotori dotati di pedali e nel caso in cui si applica la direttiva 97/24/CE, capitolo 3, allegato I, punto 3.5, descrizione delle misure prese per garantire la sicurezza:..............................
1.6. Struttura e posizione dell'etichetta di cui alla direttiva 97/24/CE, capitolo 7:......................
C. INFORMAZIONI CONCERNENTI UNICAMENTE I CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E I QUADRICICLI
1. Dimensioni e masse (in mm e kg) (riferirsi eventualmente agli schizzi)
1.1. Dimensioni da rispettare per la carrozzatura di un telaio non carrozzato
1.1.1. Lunghezza:...........................................
1.1.2. Larghezza:...........................................
1.1.3. Altezza a vuoto:.....................................
1.1.4. Sbalzo anteriore:....................................
1.1.5. Sbalzo posteriore:...................................
1.1.6. Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato:..........................................
1.2. Masse (d)
1.2.1. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore:..... .....................................................
2. Equipaggiamento
2.1. Carrozzeria
2.1.1. Tipo di carrozzeria: ................................
2.1.2. Schema complessivo quotato dell'interno:.............
2.1.3. Schema complessivo quotato dell'esterno:.............
2.1.4. Materiali e metodi di costruzione:...................
2.1.5. Porte per gli occupanti, serrature e cerniere:.......
2.1.6. Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte:........................
2.1.7. Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte:...............................
2.1.8. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .....................................................
2.2. Parabrezza ed altri vetri
2.2.1. Parabrezza
2.2.1.1. Materiali utilizzati:................................
2.2.2. Altri vetri
2.2.2.1. Materiali utilizzati:................................
2.3. Tergicristallo del parabrezza
2.3.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):............................................
2.4. Lavacristallo del parabrezza
2.4.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):............................................
2.5. Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento
2.5.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):............................................
2.6. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)
2.6.1. Marca:...............................................
2.6.2. Marchio di omologazione:.............................
2.6.3. Variante:............................................
2.6.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo:. .....................................................
2.6.5. Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisore e' fissato:..........................................
2.7. Sedili
2.7.1. Numero:..............................................
2.7.2. Posizione:...........................................
2.7.3. Coordinate o schizzo del punto R (j)
2.7.3.1. Sedile del conducente:...............................
2.7.3.2. Altri posti a sedere:................................
2.7.4. Inclinazione prevista per lo schienale
2.7.4.1. Sedile del conducente:...............................
2.7.4.2. Altri posti a sedere:................................
2.7.5. Corsa di regolazione del sedile (se esiste)
2.7.5.1. Sedile del conducente:...............................
2.7.5.2. Altri posti a sedere:................................
2.8. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo (se previsto)
2.8.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore:..............................................
2.8.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgente di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente:
2.8.2.1. Schema complessivo del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo e la sistema- zione dei dispositivi fonoassorbenti (compresa la posizione dei punti di scambio di calore):...........
2.8.2.2. Disegno complessivo dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):.........................................
2.8.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indica- zione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche della superficie:..............
2.8.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici:.......................
2.9. Cinture di sicurezza
2.9.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza con indicazione dei posti sui quali possono essere installate:..........................................
D/P Marchio di omolo- Eventuale gazione Completo variante
Sedili anteriori ..................................................... ..................................................... .....................................................
Sedili posteriori ..................................................... ..................................................... ..................................................... Sedili posteriori centrali e sedili anteriori centrali ..................................................... ..................................................... .....................................................
Opzioni supplementari (ad esempio, sedile con regolazione in altezza, dispositivo di precari- camento, ecc.) ..................................................... ..................................................... .....................................................
D = lato conducente P = lato passeggero anteriore.
2.10. Ancoraggi
2.10.1. Numero e posizione degli ancoraggi:..................
2.10.2. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettive, incluso il punto R:.......................
2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fis- sati (con indicazione dei materiali):................
2.10.4. Indicazione dei tipi (*) di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui e' munito il veicolo
==================================================================== Posizione dell'ancoraggio ------------------------------- Struttura del Struttura del veicolo sedile ==================================================================== Anteriore
ancoraggi esterno inferiori interno
Sedile di destra
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- ancoraggi destra inferiori sinistra
Sedile centrale
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- ancoraggi esterno inferiori interno
Sedile di sinistra
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- Posteriore
ancoraggi esterno inferiori interno
Sedile di destra
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- ancoraggi destra inferiori sinistra
Sedile centrale
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- ancoraggi esterno inferiori interno
Sedile di sinistra
ancoraggi superiori -------------------------------------------------------------------- (5) "A" per una cintura di sicurezza a tre punti. "B" per una cintura di sicurezza subaddominale. "S" per i tipi speciali di cinture di sicurezza: in tal caso specificare la natura di questi tipi nelle "osservazioni". "Ar" "Br" oppure "Sr" per cinture di sicurezza con riavvol- gitore incorporato. "Are", "Bre" oppure "Sre" per una cintura di sicurezza munita di riavvolgitore e dispositivo per l'assorbimento dell'energia in almeno un ancoraggio. --------------------------------------------------------------------
2.10.5. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio e' posto nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia
Note
(1) Cancellare la o le diciture inutili.
(2) Indicare la o le tolleranze.
(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione puo' venir sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non e'necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda. Per ciascuna rubrica che richiede un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri degli allegati corrispondenti. (b) I mezzi d'identificazione del tipo eventualmente utilizzati devono figurare soltanto su quei veicoli o entita' tecniche e componenti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva particolare che disciplina l'omologazione. Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo/entita' tecnica o componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione dal simbolo (esempio ABC??123??). (c) Classificazione in base alle seguenti categorie, di cui all'articolo 1: - ciclomotore a due ruote (L1e), - ciclomotore a tre ruote (L2e), - motociclo (L3e), - motociclo con carrozzetta (L4e), - triciclo (L5e), - quadricicli leggeri (L6e), quadricicli diversi da quelli leggeri di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) (L7e). (d) 1. Massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti: - equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata, equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa forniti dal costruttore, - strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo, - opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo. Osservazione: il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misura a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore. 2. Massa in ordine di marcia: massa a vuoto alla quale e' aggiunta la massa dei seguenti elementi: - carburante serbatoio riempito almeno al 90 % della capacita' indicata dal costruttore, - equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.). Osservazione: nel caso di un veicolo funzionante con una miscela Carburante/olio: a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine "carburante" deve essere interpretato in modo da compren- dere detta premiscela di carburante e di olio; b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine "carburante" deve essere interpretato in modo da prendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio e' gia' incluso nella misura della massa a vuoto. 3. Massa massima tecnicamente ammissibile: massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacita' di carico degli pneumatici, ecc. 4. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: carico ottenuto sottraendo la massa di cui al punto 2 con il conducente dalla massa definita al punto 3. 5. La massa del conducente e' stabilita per convenzione pari a 75 kg. (e) Per i motori ed i sistemi non classici, il costruttore deve fornire informazioni equivalenti a quelle richieste in questo titolo. (f) Arrotondare questo valore al decimo di millimetro piu' vicino. (g) Calcolare questo valore con PI = 3,1416 ed arrotondare al cmc piu' vicino. (h) Fornire le informazioni richieste per tutte le varianti eventualmente previste. (i) E' ammessa una tolleranza del 5%; purche' non vengano superati i valori limite di cui all'articolo 1, comma 3. (j) Per "punto R" o "punto di riferimento del sedile", si intende il punto di riferimento indicato dal costruttore che: - abbia coordinate determinate rispetto alla struttura del veicolo, - corrisponda alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o di utilizzazione normale piu' bassa e piu' arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere dallo stesso previsti, - puo' essere preso come riferimento, con l'assenso delle autorita' competenti, per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori per i quali il "punto H" non puo' essere determinato con il "sistema di riferimento tridimensionale" o con procedura per la determinazione del "punto H" (k) In attesa dell'adeguamento della pertinente direttiva, questa cifra e' indicata in conformita' della norma internazionale CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1999-08). PARTE 2 NUMERI DI OMOLOGAZIONE RILASCIATI IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI
Per il veicolo da omologare sono fornite le seguenti informa- zioni, relative a omologazioni di sistemi, entita' tecniche o componenti gia' esistenti (*): ==================================================================== Rubrica Direttiva Oggetto Omolo- Data di Varianti n. particolare gazione estensione e versioni n. n. (1) interessate ==================================================================== 18 95/1/CE Coppia massima e potenza massima netta dei motori -------------------------------------------------------------------- 19 97/24/CE (C7) Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli -------------------------------------------------------------------- 20 97/24/CE (C6) Serbatoio di carburante -------------------------------------------------------------------- 25 95/1/CE Velocita' massima per costruzione del veicolo -------------------------------------------------------------------- 26 93/93/CEE Masse e dimensioni -------------------------------------------------------------------- 27 97/24/CE (C10) Dispositivi di attacco dei rimorchi -------------------------------------------------------------------- 28 97/24/CE (C5) Misure contro l'inquinamento atmosferico -------------------------------------------------------------------- 29 97/24/CE (C1) Pneumatici -------------------------------------------------------------------- 31 93/14/CEE Sistema di frenatura -------------------------------------------------------------------- 32 93/92/CEE Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo -------------------------------------------------------------------- 33 97/24/CE (C2) Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa -------------------------------------------------------------------- 34 93/30/CEE Segnalatore acustico -------------------------------------------------------------------- 35 93/94/CEE Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione -------------------------------------------------------------------- 36 97/24/CE (C8) Compatibilita' elettromagnetica -------------------------------------------------------------------- 37 97/24/CE (C9) Livello sonoro e dispositivo di scarico -------------------------------------------------------------------- 38 97/24/CE Retrovisore/i -------------------------------------------------------------------- 39 97/24/CE (C3) Sporgenze esterne -------------------------------------------------------------------- 40 93/31/CEE Cavalletto (esclusi, i veicoli a tre o piu' ruote) -------------------------------------------------------------------- 41 93/33/CEE Dispositivi contro un impiego non autorizzato del veicolo -------------------------------------------------------------------- 42 97/24/CE (C12) Vetri, tergicristallo, lavacristallo, ecc. -------------------------------------------------------------------- 43 93/32/CEE Dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote -------------------------------------------------------------------- 44 97/24/CE (C11) Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza -------------------------------------------------------------------- 45 2000/7/CE Tachimetro -------------------------------------------------------------------- 46 93/29/CEE Identificazione di comandi, spie e indicatori -------------------------------------------------------------------- 47 93/34/CEE Iscrizioni regolamentari -------------------------------------------------------------------- (1) All'allegato V figurano alcuni esempi. (*) Non occorre fornire le informazioni relative ai sistemi, entita' tecniche o componenti da includere nell'esame o nella prova per la concessione dell'omologazione del veicolo completo. Nota: I numeri di rubrica sono uniformati a quelli dell'allegato 1 (elenco delle prescrizioni). |
| ALLEGATO III
MODELLO
[formato massimo: A4(210 x 297 mm)]
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante:
- l'omologazione (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)
di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 2002/24/CE
Numero di omologazione..............................................
Motivo dell'estensione:.............................................
0. DATI GENERALI
0.1. Marca o marche (denominazione commerciale del costruttore):.. .............................................................
0.2. Tipo:........................................................
0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):..............................
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:... .............................................................
0.3.1. Posizione della marcatura:...................................
0.4. Categoria (2):...............................................
0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo:................
0.5.1. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.... .............................................................
Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo di cui sopra [uno o piu' campioni rappresentativi del quale, scelti dall'autorita' di omologazione, sono stati presentati come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.
Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa(1) alle prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili (quali modificate da ultimo) elencate nella tabella dell'allegato I della direttiva 2002/24/CE.
L'omologazione e' concessa/rifiutata/revocata(1).
.................................................................... (luogo) (firma) (data)
(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Conformemente alla classificazione di cui all'articolo.
Allegati: Scheda informativa, parti I e II (cfr. allegato II)
Risultati delle prove (cfr. allegato VII).
Nome(i) e campione(i) della firma delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformita', con l'indicazione delle loro funzioni nell'azienda.
Un modello di certificato di conformita'. |
| ALLEGATO IV
Certificati di conformita'
A. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI VEICOLO DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO
(modello)
(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE
Lato 1
Il sottoscritto:
....................................................(cognome e nome)
attesta che il veicolo seguente:
0.1. Marca:............(denominazione commerciale del costruttore)
0.2. Tipo:........................................................
Variante (1):................................................
Versione (1):................................................
0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se del caso):................
0.4. Categoria del veicolo (2):...................................
0.4.1. Categoria del veicolo conformemente alla direttiva 97/24/CE, capitolo 7 (se del caso): A/B/CID (3)
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:............................
0.6. Posizione della targhetta regolamentare (4):.................
Numero di identificazione del veicolo:.......................
0.7. Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio (4):..................................................
e' conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omolo- gazione CE
- numero di omologazione CE:........................................
del.................................................................
Il veicolo puo' essere immatricolato a titolo permanente, senza ulteriori omologazioni, per la guida a destra/sinistra (3) e per essere dotato di un tachimetro a unita' metriche/imperiali (3).
............................. ............................... (luogo) (data)
............................. ............................... (firma) (funzione)
Lato 2
Informazioni supplementari
1. Numero di assi:................. e di ruote...................
3. Interasse:................................................. mm
6.1. Lunghezza:................................................. mm
7.1. Larghezza:................................................. mm
8. Altezza:................................................... mm
12.1. Massa del veicolo (carrozzato) in ordine di marcia:........ kg
12.2. Massa a vuoto del veicolo:................................. kg
14.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile:........... kg
14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. .................kg 2. ................kg
14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. .................kg 2. ................kg
17. Massa massima del rimorchio: (frenato): ................kg; (non frenaio) ...............kg
19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio ........................................................... kg
20. Fabbricante del motore:.......................................
21. Tipo del motore quale apposto sul motore:.....................
21.2. Numero del motore:............................................
22. Principio di funzionamento: elettrico/accensione comandata/ accensione spontanea, quattro tempi/due tempi(3).............. ..............................................................
23. Numero e disposizione dei cilindri:....................... (5)
24. Cilindrata:............................................... cmc
25. Carburante:............................................... (6)
26. Potenza massima netta o potenza nominale continua massima, secondo il caso:
....................... kW a ....................min-1
26.1. Rapporto: potenza massima netta o potenza nominale continua massima/massa del veicolo in ordine di marcia: .......................................................(kW/kg)
28. Cambio (tipo):............................................ (7)
29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....
32. Designazione dimensionale del pneumatico: Asse 1:..................... Asse 2:.........................
37. Carrozzeria: si'/no (3)
41. Numero e configurazione delle porte (8) (9):..................
42.1. Numero e posizione dei sedili (10):...........................
43.1. Marchio di omologazione dei dispositivi di attacco, se del caso:.........................................................
44. Velocita' massima:....................................... km/h
45. Livello sonoro (11): Fermo: ............ dB(A) in giri: ............ min-1 in marcia: ........ dB(A)
46. Emissioni di gas di scarico (11):
prova di tipo I: CO: ..........g/km HC: ............g/km NOx: ..........g/km HC + NO: ............g/km
prova di tipo II: per i ciclomotori: CO: ......g/min HC: ......g/min
per i motocicli e i tricicli: CO: .................. %vol
Inquinamento atmosferico visibile provocato da un motore ad accensione spontanea:
- valore corretto del coefficiente di assorbimento: .......m-1
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice nazionale(i):
Italia: .......... Francia: .......... Spagna: .......... Belgio: .......... Germania: ......... Lussemburgo: ..... Danimarca: ....... Paesi Bassi: ...... Grecia: .......... Regno Unito: ..... Irlanda: .......... Portogallo: ...... Austria: ......... Svezia: ........... Finlandia: .......
50. Osservazioni:.................................................
51. Esenzioni:.................................................... Note in calce:
(1) indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Questo codice non puo' contenere piu' di 25 o 35 posizioni rispettivamente per una variante e una versione. (2) Classificazione in base alle categorie di cui all'allegato II, nota in calce c). (3) Cancellare la dicitura inutile. (4) Indicare la posizione con i seguenti codici: R: lato destro del veicolo C: centro del veicolo L: lato sinistro del veicolo x: distanza orizzontale (in mm) dall'asse piu' avanzato (preceduta da "-" se davanti all'asse anteriore) y: distanza orizzontale (in mm) dalla linea mediana longitudinale del veicolo z: distanza (in mm) dal suolo
Esempio di targhetta del numero di identificazione del veicolo montata sul lato destro del cannotto di sterzo di un motociclo, 500 mm dietro l'asse anteriore, a 30 mm dalla linea mediana e a 1 100 mm dal suolo:
R, x500, y30, z1100
Esempio di targhetta del numero di identificazione del veicolo montata su un quadriciclo, sul lato destro del veicolo, 100 mm davanti all'asse anteriore, a 950 mm dalla linea mediana longitudinale del veicolo e a 700 mm dal suolo, sotto il cofano:
R, x-100, y950, z700 (r/o)
(5) indicare la disposizione dei cilindri con i seguenti codici: LI: in linea V: a V O: motore a cilindri contrapposti S: motore monocilindrico
(6) Indicare il tipo di carburante con i seguenti codici: P: benzina D: gasolio M: miscela LPG: gas di petrolio liquefatto D: altri
(7) Manuale: M Automatico: A
(8) Per i veicoli carrozzati
(9) Indicare la configurazione con i seguenti codici: R: lato destro del veicolo L: lato sinistro del veicolo F: lato anteriore del veicolo RE: lato posteriore del veicolo
Esempio di un veicolo con due porte sul lato sinistro e una sul lato destro:
2 L, 1 R
(10) indicare la posizione con i seguenti codici: rx: numero della fila R: lato destro del veicolo C: centro del veicolo L: lato sinistro del veicolo
Esempio di un veicolo avente una prima fila con due posti a sedere anteriori, di cui uno a destra e uno a sinistra, e una seconda fila con tre posti a sedere posteriori, di cui uno destra, uno al centro e uno a sinistra:
r1,: 1R,1L r2: 1R,1C,1L
(11) Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o piu' fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione.
B. CERTIFICATO DI CONFORMITA' CHE ACCOMPAGNA OGNI ENTITA' TECNICA O COMPONENTE NON DI ORIGINE DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO
Il sottoscritto
....................................................(cognome e nome)
attesta che il (la) ...................(entita' tecnica o componente)
1. Marca: ..........................................................
2. Tipo: ..........................................................
3. Numero di serie del tipo: .......................................
e' conforme al tipo approvato a ......... il.......... da...........
descritto nel certificato di approvazione n.: ......................
e nella scheda informativa n.: .....................................
Fatto a: ............ addi': ........
..................................... (firma)
..................................... (funzione) |
| ALLEGATO V
NUMERAZIONE E MARCATURA
A. SISTEMA DI NUMERAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE
1. Il numero di omologazione si compone
- di quattro sezioni per l'omologazione dei veicoli e
- di cinque sezioni per le omologazioni di sistemi, componenti ed entita' tecniche, conformemente alle disposizioni che seguono. In ogni caso le sezioni sono separate da un asterisco.
Sezione 1: la lettera "e" minuscola seguita dal codice (numero) dello Stato membro che rilascia l'omologazione:
1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; 24 per l'Irlanda.
Sezione 2: il numero della direttiva di base.
Sezione 3: il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione.
Per l'omologazione di un veicolo, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o piu' articoli della presente direttiva.
Per le omologazioni di sistemi, componenti e entita' tecniche, si intende l'ultima direttiva particolare contenente le disposizioni precise alle quali il sistema, il componente o l'entita' tecnica sono conformi.
Tuttavia, quando la direttiva di base non e' stata modificata, il suo numero e' ripreso alla sezione 3.
Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a norme tecniche differenti, si deve aggiungere un carattere alfabetico. Questo carattere indica la norma in base alla quale l'omologazione e' stata concessa.
Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti o entita' tecniche basate su capitoli o sezioni di una stessa direttiva particolare, il numero di quest'ultima e' seguito dal numero del capitolo (1), dell'allegato (2) e dell'appendice (3) per indicare l'oggetto dell'omologazione. In tutti i casi, questi numeri sono separati dal carattere "/".
(1): In cifre arabe
(2): In cifre romane
(3): Se necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole.
Sezione 4: un numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva di base.
Sezione 5: un numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base,
2. Per l'omologazione di un veicolo completo, la sezione 2 e' omessa,
3. La sezione 5 e' omessa unicamente sulla targhetta regolamentare.
4. Esempio di seconda omologazione concessa dai Paesi Bassi conformemente alla direttiva 97/24/CE, capitolo 5, allegato II:
e4*97/24*97/24/5/II*0002*00
5. Esempio di terza omologazione (estensione 1) concessa dall'Italia conformemente alla direttiva 95/1/CE, allegato I:
e3*95/1*95/1/I*0003*01
6. Esempio di nona omologazione di un veicolo (estensione 4) concessa dal Regno Unito conformemente alla direttiva 93/29/CEE come modificata dalla direttiva 2000/74/CE:
e11*93/29*2000/74*0009*04
7. Esempio di quarta omologazione di un veicolo (estensione 2) concessa dalla Germania conformemente alla direttiva 92/61/CEE:
e1*92/61*0004*02
8. Esempio del numero di omologazione di un veicolo stampato sulla targhetta regolamentare:
e1*92/61*0004
B. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
1. Il marchio di omologazione di un componente o di un'entita' tecnica e' costituito:
1.1. da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera minuscola "e" seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, vale a dire:
- 1 per la Germania - 3 per la Francia - 3 per l'Italia - 4 per i Paesi Bassi - 5 per la Svezia - 6 per il Belgio - 9 per la Spagna - 11 per il Regno Unito - 12 per l'Austria - 13 per il Lussemburgo - 17 per la Finlandia - 18 per la Danimarca - 21 per il Portogallo - 23 per la Grecia - 24 per l'Irlanda.
1.2. dal numero di quattro cifre della Sezione 4 dei numero di omologazione riportato nel certificato di omologazione compilato per l'entita' tecnica o per il componente di cui trattasi. Il numero e' posto al di sotto in prossimita' del rettangolo di cui al punto 1.1. Le cifre che compongono il numero sono poste dallo stesso lato della lettera "e" e nello stesso senso. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si deve evitare l'uso di cifre romane nel numero di omologazione. 2. Il marchio di omologazione deve essere apposto sull'entita' tecnica o sul componente in modo che sia indelebile e ben leggibile anche quando l'entita' tecnica o il componente sono montati sul veicolo.
3. Nell'appendice figura un esempio di marchio di omologazione.
----> Vedere IMMAGINE di pag. 42 <---- |
| ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
1. Per verificare che i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato, vengono applicate le seguenti disposizioni.
1.1. Il detentore dell'omologazione e' tenuto:
1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualita' dei prodotti;
1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformita' di ciascun tipo di veicolo o di ciascun tipo di sistema, di entita' tecnica o di componente omologato;
1.1.3. a vigilare affinche' i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposi- zione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione;
1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale;
1.1.5. a provvedere affinche' per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne;
1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformita' per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformita' della produzione corrispondente.
1.2. Le autorita' competenti che hanno rilasciato l'omologazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati in ogni unita' di produzione.
1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.
1.2.2. L'ispettore puo' selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni puo' essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.
1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validita' delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.
1.2.4. Le autorita' competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.
1.2.5. Di norma, le autorita' competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si precisera' in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorita' competente deve provvedere affinche' vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al piu' presto la conformita' della produzione. |
| ALLEGATO VII
RISULTATI DELLE PROVE
(Questo modulo deve essere compilato dall'autorita' di omologazione e allegato al certificato di omologazione del veicolo)
In ogni caso deve essere specificato a quale variante o versione I dati si riferiscono.
Ogni versione non deve avere piu' di un risultato.
1. Risultati della prova relativa al livello sonoro
Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o piu' fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:
Variante/versione ... ... ...
in marcia dB(A) ... ... ...
da fermo dB(A) ... ... ...
al regime di (min-1) ... ... ...
2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico
Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o piu' fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:
Variante/versione ... ... ...
2.1. Tipo I
CO (g/km) ... ... ...
HC (g/km) (1) ... ... ...
NOx (g/km) (1) ... ... ...
HC + NO, (g/km) (2) ... ... ...
2.2. Tipo II
CO (g/min) (2) ... ... ...
HC (g/min) (2) ... ... ...
CO (% vol) (1) ... ... ...
3. Motore ad accensione spontanea
Variante/versione ... ... ...
Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m-1) ... ... ...
(1) Soltanto per i motocicli, i tricicli e i quadricicli quali definiti all'articolo 1, comma 3, lettera b). (2) Soltanto per i ciclomotori e i quadricicli leggeri quali definiti all'articolo 1, comma 3, lettera a). |
| ALLEGATO VIII
VEICOLI DI FINE SERIE
Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, comma 2, e' limitato a una delle seguenti possibilita', a scelta dello Stato membro:
a) il numero massimo di veicoli di uno o piu' tipi non deve superare il 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione in questo Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se il 10 % corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro puo' autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli; oppure
b) il numero di veicoli di un dato tipo e' limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformita' valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio, ma che successivamente ha perso la sua validita' a causa dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.
Una menzione speciale deve figurare sul certificato di confor- mita' dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura. |
| ALLEGATO IX
TABELLA DI CORRISPONDENZA
==================================================================== Direttiva 92/61/CEE Presente direttiva ==================================================================== Capo I Capo I
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2 Articolo 2
Capo II Capo II
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 4 Articolo 4
Articolo 5 Articolo 5
Articolo 6 Articolo 6
Articolo 7 Articolo 7
Articolo 8 Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 3
- Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10 Articolo 10
Articolo 11 Articolo 11
Articolo 12 Articolo 12
Articolo 13 Articolo 13
Articolo 14 Articolo 14
Capo III Capo III
Articolo 15 Articolo 15
-- Articolo 16
Capo IV Capo IV
Articolo 16 Articolo 17
Articolo 17 --
-- Articolo 18
-- Articolo 19
Capo V Capo V
Articolo 18 Articolo 20
-- Articolo 21
-- Articolo 22
-- Articolo 23
Articolo 19 Articolo 24
Allegato I Allegato I
Allegato II Allegato II
Allegato III Allegato III
Allegato IV Allegato IV
Allegato V Allegato V
Allegato VI Allegato VI
-- Allegato VII
-- Allegato VIII
-- Allegato IX |
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