Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 16 aprile 2003, n. 3
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Nuove modalita' di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote.

Ai Comuni
e, per conoscenza
Al Ministero della giustizia - Ufficio
pubblicazione leggi e decreti
All'Associazione Nazionale dei Comuni
italiani (ANCI)
All'Agenzia delle entrate
Con l'art. 1, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e' stato soppresso il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva la pubblicazione «per estratto» nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adottata dai comuni annualmente.
Contestualmente, nella lettera s) della medesima norma, alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 52 del predetto decreto legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione degli atti regolamentari e delle tariffe degli enti locali deve essere effettuata mediante «avviso» e' stato aggiunto il seguente periodo «Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi».
Per effetto della predetta modifica, pertanto, tutte le deliberazioni relative alla adozione di aliquote, tariffe e regolamenti di natura tributaria dovrebbe essere effettuata «per estratto» nella Gazzetta Ufficiale.
Questo Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I., la nuova modalita' di pubblicazione coincide con quella gia' introdotta dal soppresso comma 4, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, ha rilevato che, relativamente alle deliberazioni tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalita' di pubblicazione risulterebbe inattuabile a causa della particolare natura dei citati atti, i quali, essendo atti di formazione secondaria di particolare complessita'. ed analiticita', non si prestano ad essere schematizzati e ricondotti a forme sintetiche - indispensabili per definire l'estratto - se non compromettendone il contenuto.
In relazione alle suddette difficolta' operative, d'intesa con il Ministero della giustizia, si e' convenuto di continuare ad effettuare la pubblicazione degli atti deliberativi in argomento secondo le previgenti disposizioni, confermando di fatto le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 e nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, con le quali furono fornite le istruzioni ai comuni per effettuare la pubblicazione delle aliquote I.C.I, e dei regolamenti in materia tributaria. In sostanza, per evitare l'interruzione del servizio, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha continuato a pubblicare per «estratto» le sole deliberazioni approvative delle aliquote I.C.I., mentre questo Ufficio ha provveduto a raccogliere in elenchi gli «avvisi» di approvazione o di modifica dei restanti regolamenti tributari, che periodicamente venivano trasmessi alla Gazzetta Ufficiale.
Orbene, precisato, innanzitutto, che tale pubblicazione, come del resto quella prevista dalla norma modificata, non assume alcuna rilevanza giuridica in ordine all'entrata in vigore e all'efficacia, ne' incide sui termini decadenziali previsti per la impugnazione dei predetti atti - la cui unica forma di pubblicita' giuridicamente valida resta, comunque, disciplinata dalla specifica norma contenuta nell'art. 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, - ma ha il solo scopo di fornire ai contribuenti la notizia dell'avvenuta adozione di disposizione tributarie, questo Ufficio, in cio' confortato anche dal parere espresso dal Ministero della giustizia, ritiene di poter dare attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera s), del citato decreto legislativo n. 506/1999, mediante una diversa forma di pubblicazione che, pur assicurando, in ogni caso ai contribuenti, la conoscenza dell'avvenuta adozione di norme di natura tributaria, consenta, nello stesso tempo, di acquisire analiticamente, con modalita' di effettiva praticita', tutte quelle informazioni che possono incidere sul rapporto di imposta.
Tale diversa forma, che si ritiene possa rispondere pienamente alle finalita' di pubblicita' perseguite dalla norma citata, oltre ad una maggiore economicita' di effettuazione del servizio, consiste, analogamente a quanto avviene, sia pure con diversi effetti giuridici, per le deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, nella pubblicazione di dette deliberazioni sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali.
Inoltre, per una maggiore completezza dell'informazione, questo Ufficio provvedera' a predisporre appositi «avvisi» sintetici, riportanti il nome del comune, la data ed il numero della deliberazione e l'oggetto della medesima, che verranno trasmessi periodicamente all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, affinche' venga data notizia nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione delle aliquote I.C.I.
Pertanto, a modifica delle precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998, si dispone che, a decorrere dalla data dell'inserimento della presente circolare sul predetto sito informatico, i comuni trasmetteranno, direttamente a questo Ufficio, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l'anno in corso. Nell'ipotesi in cui, in tale deliberazione, l'ente locale si sia limitato a confermare la validita' delle aliquote vigenti in periodi pregressi, sara' indispensabile allegare anche l'atto che riporta la misura dell'aliquota o delle aliquote deliberate precedentemente, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente all'obbligo tributario.
La pubblicazione interessera', ovviamente, anche quella parte della deliberazione relativa alla detrazione per l'abitazione principale, nonche' le eventuali condizioni introdotte dal comune per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione disciplinata nel comma 3 dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, prevista per quei soggetti passivi che versino in particolari condizioni di disagio economico e sociale. Modalita' di invio.
I comuni, per le finalita' sopra indicate, invieranno, unitamente alla richiesta di pubblicazione, le deliberazioni succitate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it
In alternativa, i citati atti potranno essere trasmessi anche su supporto magnetico (floppy disk, ovvero c.d.rom), costituito da testo e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word, oppure Acrobat PDF, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma Eur.
Allo scopo di assicurare la celerita' dell'acquisizione dei predetti supporti informatici, i «file» che riportano i dati contenuti nelle delibere in argomento, scritti con il carattere «Times New Roman», dimensione «12» dovranno essere nominati nei modi seguenti:
ici nomecomune anno.doc
ici nomecomune anno.pdf
Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti fara' precedere, gli avvisi stessi, dalle seguenti indicazioni:
Avviso di adozione, da parte dei comuni, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili. Avvertenze.
Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, a dare avviso della adozione, da parte dei comuni, delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale, al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'avvenuta adozione delle aliquote e dell'introduzione delle condizioni per usufruire della eventuale ulteriore detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale. Pertanto, le informazioni sul contenuto integrale delle delibere annunciate in Gazzetta, potranno essere assunte, oltre che presso i comuni interessati, direttamente dal sito www.finanze.gov.it nella sottopagina Dipartimento politiche fiscali.
Inoltre, considerato che nelle more dell'introduzione del nuovo procedimento di pubblicazione e' gia' iniziata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale secondo le precedenti modalita' degli «estratti» delle deliberazioni di approvazione di aliquote I.C.I. adottate per l'anno 2003, lo scrivente si fara' carico di acquisire direttamente i dati contenuti nei predetti estratti, per poi trasferirli sul citato sito, esonerando i comuni interessati dall'obbligo di procedere all'invio del relativo supporto informatico.
Nell'evidenziare, infine, che la pubblicazione e' completamente gratuita, si' fa presente che le richieste di pubblicazione delle aliquote che saranno inoltrate, sia allo scrivente che all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, successivamente alla diramazione della presente circolare, saranno evase solo dopo l'invio di idoneo supporto informatico avente le caratteristiche sopra indicate. Cio' soprattutto per evitare che l'eventuale omissione od errore che potrebbe conseguire alla acquisizione dei dati dal supporto cartaceo possa compromettere la corretta informazione per il contribuente.
Si precisa, infine, che nulla e' innovato in ordine alle modalita' di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli «avvisi» concernenti i restanti regolamenti comunali e provinciali di natura tributaria, relativamente ai quali si confermano le istruzioni a suo tempo diramate con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998.
Roma, 16 aprile 2003
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti
 
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