Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario)
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE 7 maggio 2003
Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi. (Determinazione n. 2)

IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di data 4 marzo 2003, n. 11, con la quale veniva approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi» del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Vista la nota di data 6 marzo 2003, prot. n. CDA/MF/1264, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, al quale risulta pervenuta in data 7 marzo 2003, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 7 maggio 2003»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, adotta il seguente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia».
2. E' abrogato l'art. 55 del regolamento per l'amministrazione e la Contabilita' del Consorzio adottato dal Consorzio per l'area di ricerca di Trieste con deliberazione dell'assemblea dei soci di data 21 dicembre 1995, numero 15, approvato con nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di data 8 febbraio 1996.
 
Art. 2.
Beni e servizi in economia
1. Fatto salvo l'obbligo di fare ricorso alle convenzioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi fino a un importo di 50.000 euro:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonche' l'allestimento e il presidio di stand promozionali, nell'interesse dell'amministrazione;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, servizi di agenzia pubblicitaria, servizi fotografici;
d) acquisto di libri, riviste, giornali, elenchi e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
e) rilegatura di libri e redazione e pubblicazione di testi di interesse dell'Amministrazione;
f) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia e di creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa inserzione di dati, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura;
g) gestione di archivi e magazzini, anche decentrati rispetto alla sede dell'Amministrazione ed, eccezionalmente, revisione generale periodica dell'inventario dei beni dell'Amministrazione, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
h) servizi di organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio, servizi di acquisto dei documenti di viaggio, servizi di accompagnamento per visite guidate all'interno dei comprensori dell'Area di Ricerca;
i) affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione dell'attivita' istituzionale di formazione;
j) lavori di impostazione grafica, stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd), e relativa duplicazione;
k) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, pulizia e facchinaggio;
l) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi:
m) spese per rappresentanza;
n) spese per cancelleria e materiale di consumo, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio;
o) spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer, stampanti e materiale informatico ed elettronico di vario genere, spese per servizi informatici e telematici, per l'acquisto e la realizzazione di software, per la trasmissione di eventi via Internet, per noleggio bande di trasmissione via cavo o radio, per la realizzazione o l'aggiornamento del sito web dell'amministrazione;
p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
q) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
r) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
s) polizze di assicurazione
t) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
u) acquisizione di beni e servzi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste al contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
v) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
w) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
x) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
y) acquisto, noleggio, anche a caldo, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
z) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto.
 
Art. 3.
Competenza
Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal dirigente di ciascun Servizio, che e' il responsabile di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
Trieste, 7 maggio 2003
Il Presidente: Pedicchio
 
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