Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 maggio 2003
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, a favore delle produzioni ceramiche.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive integrazioni e modificazioni recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita»;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il potere di determinare i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse (Euro 1.033.000 per l'anno 2002 e Euro 2590.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004) indicate al comma 1 dello stesso art. 13;
Sentito il Consiglio nazionale ceramico;
Decreta:
Art. 1.
Definizione e finalita' delle iniziative
1. Le risorse citate nelle premesse sono destinate alla tutela e allo sviluppo del comparto ceramico, al fine della valorizzazione dei marchi «Ceramica artistica e tradizionale» e «Ceramica di qualita» di seguito denominati rispettivamente CAT e CQ, istituiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.
2. Il marchio CAT ha lo scopo di tutelare le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte in conformita' al disciplinare tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 e ai disciplinari di zona approvati dal Consiglio nazionale ceramico;
3. Il marchio CQ ha lo scopo di tutelare le altre produzioni ceramiche effettuate in conformita' all'apposito disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.
 
Art. 2.
Qualificazione delle iniziative
1. Le iniziative finanziabili concernono progetti diretti a realizzare almeno una delle seguenti finalita':
a) promuovere le esportazioni dei prodotti ceramici mediante la presentazione in Italia e all'estero, la loro pubblicizzazione, lo studio dei mercati;
b) incrementare i flussi turistici con particolare riguardo alle zone di antica tradizione ceramica;
c) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale del settore;
d) promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni ceramiche;
e) effettuare convegni di studi, curare pubblicazioni specializzate, organizzare concorsi a carattere nazionale e internazionale finalizzati alla promozione della qualita' dei prodotti.
 
Art. 3.
Strumenti attuativi
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito indicato con il termine «Ministero» realizza i progetti di cui al precedente articolo anche mediante convenzioni con enti pubblici o privati e associazioni costituite da almeno tre anni e rappresentate in almeno cinque regioni che, in relazione ai loro compiti istituzionali, garantiscano il conseguimento delle finalita' indicate negli articoli 1 e 2.
 
Art. 4.
Convenzioni
1. I soggetti indicati nel precedente art. 3 trasmettono al Ministero - Consiglio nazionale ceramico, proposta di stipula di convenzione con allegato progetto illustrativo ed indicazione dei relativi costi nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In sede di prima applicazione tale termine e' fissato in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dallo statuto dell'ente o dell'associazione interessati.
 
Art. 5.
Comitato tecnico
1. Le convenzioni sono stipulate dal Ministero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato dal Consiglio ceramico, composto da cinque membri, tra cui il dirigente del Ministero responsabile del competente ufficio.
2. Puo' partecipare alla riunione del comitato di cui al comma 1 un rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame.
 
Art. 6.
Erogazione e revoca del finanziamento
1. Le modalita' di erogazione del finanziamento, per stati di avanzamento e a saldo, sono determinate nella convenzione.
2. Qualora il progetto non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione, il Ministero dispone la revoca totale o parziale del finanziamento, sentito il comitato di cui all'art. 5.
 
Art. 7.
Norme finali
1. Il Ministero puo' disporre tutti gli accertamenti anche ispettivi ritenuti necessari e puo' richiedere ogni certificazione documentaria e ogni informazione utile per verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
 
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