Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2003 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente del CONI relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 13 marzo 2003, alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

e le

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI

CGIL CGIL CISL CISL CIDA/ASDICO (firmato) CIDA (firmato) CUSPPI (firmato)

PERSONALE DIRIGENTE DEL CONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999

Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso nel CONI, ed e' stipulato ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 nonche' in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in avanti: "CONI").
3. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto. Per la dirigenza medica valgono inoltre le disposizioni di cui alla Sezione dei dirigenti medici contenute nel titolo VI.
4. Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 sostituiscono le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
6. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs n. 165/2001.
7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CONI entro 30 giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
8. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora noti ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 165/2001.
 
Art. 2
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle parti, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestivita' e l'economicita' dei servizi erogati alla collettivita' con quella di valorizzare la centralita' della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo dell'ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonche' della peculiarita' delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di
ente sulle materie e con le modalita' indicate dal presente
contratto; c) concertazione, consultazione ed informazione, nonche' gli istituti
della partecipazione; d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 
Art. 3
Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990
e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto
dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL; B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per
l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all'ulteriore potenziamento dei fondi per la retribuzione di
posizione e di risultato;
b) le modalita' di determinazione dei valori retributivi collegati
ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla
realizzazione di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione
direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di
specifici progetti; C) pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 7, anche
per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125; D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni
organizzative, tecnologiche e dei processi di riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla
professionalita' e mobilita' dei dirigenti; E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.

2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche.
2. Il CONI provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 12, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo. corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, e' trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti, ai fini del controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la Giunta Nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la stia efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
5. Il CONI trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 
Art. 5
Informazione

1. Il CONI allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione e' data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti; b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di
posizione dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 35; c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro; d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale; e) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei
dirigenti.
 
Art. 6
Concertazione

1. La concertazione e' comunque attivata sui criteri generali relativamente alle seguenti materie: a) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti: b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di
posizione dei dirigenti; c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro; d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale.

2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo precedente, da parte dei soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 
Art. 7
Consultazione

1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626.
 
Art. 8
Altre forme di partecipazione

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attivita' del CONI, e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione del CONI stesso nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente e' tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 
Art. 9
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 49, del D.Lgs. n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
 
Art. 10
Comitato pari opportunita'

Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e' costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nonche' da un pari numero di rappresentanti del CONI. Il presidente del Comitato e' nominato dal Presidente del CONI. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione e' tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone
nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991; d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di
seconda fascia nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunita', per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: a) percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle
pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma
con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere
nella Pubblica Amministrazione; b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di
accesso al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni piu' qualificate; c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche'
pratiche discriminatorie in generale; d) flessibilita' degli orari di lavoro; e) fruizione del part-time; f) processi di mobilita'.

4. Il CONI assicura l'operativita' del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunita' possono convenire la costituzione di un unico Comitato pari opportunita' che operi sia nei confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarieta' della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e non dirigenziale all'interno dell'unico comitato.
 
Art. 11
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del D.Lgs. n. 1 65/2001.
 
Art. 12
Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di parte pubblica e' nominata dalla Giunta nazionale del CONI.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 11, la delegazione e' composta: a. dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite,
per l'Area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse
alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL; b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.

3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 non puo' essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
 
Art. 13
Liberta' e prerogative sindacali

1. In materia di liberta' e prerogative sindacali, al CONI si applicano, in quanto compatibili con la peculiare collocazione dell'ente fuori dai comparti e dalle aree, le disposizioni del CCNQ relativo a tale materia stipulato in data 7 agosto 1998, nonche' quelle contenute nei successivi contratti quadro integrativi e correttivi del predetto CCNQ.
 
Art. 14
Impegno di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del CONI, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui e' preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilita', in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
 
Art. 15
Ferie e festivita'

1. L'art. 19 del CCNL del 22/5/1997 e' integrato con il seguente comma:
"1 bis - I dirigenti assunti al primo impiego nell'ente dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1; in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, le ferie spettanti sono pari a 26 giornate lavorative. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1".
 
Art. 16
Congedi parentali

1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fluibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 2.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Art. 17
Congedi per motivi di famiglia e di studio

1. Il dirigente puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 21 e 22 del CCNL del 22/5/1997.
 
Art. 18
Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso il CONI possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare al CONI una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, il CONI puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione al CONI ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 22 del CCNL del 22/5/1997.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
 
Art. 19
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
2. Ai dirigenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
Art. 20
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del CCN del 22/5/1997 e' inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile."
 
Art. 21 Attivita' didattica presso universita' ed istituti di alta formazione

1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di universita' ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche del l'Amministrazione e della contrattazione, i dirigenti del CONI possono sottoscrivere contratti
di didattica integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati possono essere collocati o in aspettativa non retribuita o in par-time annuale o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Presidente del CONI.
 
Art. 22
Conferimento incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali: a) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare; b) attitudini e capacita' professionale del singolo dirigente; c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte; d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a
garantire la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle
risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonche' a
favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti.

2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dalla Giunta nazionale del CONI la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a due anni ne' superiore a sette anni e puo' essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale puo' essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni. E' fatta salva la possibilita' di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Il CONI effettua con le procedure di cui all'art. 24, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora l'Ente non intenda confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 24, e' tenuto ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti, con contratto individuale a tempo determinato, dalla Giunta nazionale del CONI, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di dirigente di ufficio di livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda fascia, nei limiti delle disponibilita' organiche esistenti.
7. L'incarico di direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda fascia e' conferito sulla base delle norme ordinamentali del CONI, in armonia con la previsione di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto d'informazione preventiva di cui al precedente articolo 5; deve essere, altresi', assicurata, dall'Ente la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
 
Art. 23
Incarichi aggiuntivi

1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dal CONI o su designazione dello stesso sono corrisposti dai terzi direttamente al CONI ed afferiscono ai fondi di etti agli artt. 33 e 34 del presente contratto per essere utilizzati secondo la disciplina del comma 2.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita' dei dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 29, comma 2, una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensivita'.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, il CONI adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorita' e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilita', delle capacita' professionali dei singoli, assicurando altresi' il criterio della rotazione.
 
Art. 24
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti

1. Il CONI, in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999, definisce - privilegiando, nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dall'ordinamento del CONI.
3. Il CONI adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicita' dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione e' ispirata alla diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione puo' essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
 
Art. 25
Comitato dei garanti

1. Il CONI, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL, ove non vi abbia gia' provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22, del D.Lgs. n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
 
Art. 26 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilita' di personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito del CONI, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale
personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di etti al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita'; il CONI dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, il CONI forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: a) dipendenti portatori di handicap; b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico; d) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione; e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente; f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.

La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa.
5. La contrattazione integrativa puo' prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte del CONI, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti trasferiti, anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto D.Lgs. 165/2001.
 
Art. 27
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. Il CONI o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, il CONI, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, puo' erogare un'indennita' supplementare nell'ambito della effettiva disponibilita' del proprio bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. L'indennita' di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che del trattamento di fine servizio.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennita' non puo' essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si e' verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 28
Conciliazione e arbitrato

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art. 29 del CCNL del 22/5/1997, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il dirigente puo' attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in data 23/1/2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente puo', comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell'art. 2 CCNQ in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso CCNQ.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNQ del 23/1/2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'ente una indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilita'.
5. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilita' in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
- 6 mensilita' in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
- 5 mensilita' in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
- 4 mensilita' in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
- 3 mensilita' in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
- 2 mensilita' in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.

6. Le mensilita' di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell'arbitro, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 33, comma 5 del CCNL del 22/5/1997, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
 
Art. 29
Struttura della retribuzione dei dirigenti

1. Le clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento economico dei dirigenti si applicano ai dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti stabiliti dall'art. 24, comma 2 del medesimo decreto e nel rispetto del principio dell'art. 24, comma 3 che ha applicazione generale per i dirigenti del CONI. Nei limiti suddetti tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determina, in attuazione del principio dell'art. 24 comma 3, del citato decreto, "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa di gestione e i relativi importi".
2. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale - ad eccezione dei dirigenti medici, destinatari delle peculiari disposizioni della sezione dei dirigenti medici di cui al titolo VI - si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) indennita' integrativa speciale, per i dirigenti di seconda
fascia; c) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo,
assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in
applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di
categoria; d) retribuzione di posizione parte fissa; e) retribuzione di posizione parte variabile; f) retribuzione di risultato.

3. Restano confermati negli importi in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, l'assegno ad personam determinato ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), del CCNL del 22/5/1997 e il compenso di cui al comma 3 dello stesso art. 37 del CCNL del 22/5/1997.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 
Art. 30
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 31/12/1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. Per la modalita' di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalita' per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 39 del CCNL 22/5/1997.
3. A decorrere dal 31/12/1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilita': a) stipendio tabellare euro 46.259,04; b) retribuzione individuale di anzianita' nella misura individuata ai
sensi del comma 2; e) retribuzione di posizione - parte fissa euro 20.658,28.

4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.
5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1999, che, al contempo, costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento economico definito ai sensi del presente articolo.
 
Art. 31 Incrementi tabellari e trattamento economico fisso dirigenti di
seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, stabilito dall'art. 2 del CCNL del 16/10/1997, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle
date sottoindicate:
a) dal 1.11.1998 euro 72,30
b) dal 1.7.1999 euro 60,43
c) dal 31.12.1999 euro 32,02
 
Art. 32
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buon uscita o di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 
Art. 33 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, e' istituito un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia, alimentato dalle seguenti voci: a) l'insieme delle risorse gia' destinate al finanziamento della
retribuzione accessoria, ivi compresi i compensi per lavoro
straordinario; b) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla
dirigenza quali quelle destinate ai compensi per attivita'
suppletiva e per i progetti speciali attribuiti ai sensi della
legge 138/1992, come richiamati dall'art. 40, commi 6 e 7 del CCNL
22/5/1997; c) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall'art.
24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 23, comma 1; d) le quote di retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti
cessati dal servizio; e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art.
43 della legge n. 449/97.

2. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo procapite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di posizione di cui all'art. 30, comma 3, lettera c), in modo da garantirne il relativo finanziamento.
 
Art. 34 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia

2. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, e' istituito un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia, alimentato dalle seguenti voci: a) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997, destinate al
finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione,
derivanti dall'applicazione dell'art. 4 del CCNL del 7/10/1997; b) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997 destinate al
finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato,
derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del CCNL del 16/10/1997; c) le eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'art. 8 del CCNL del
7/10/1997; d) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla
dirigenza quali quelle di cui all'art. 18 alla legge n. 109/1994 e
quelle destinate ai compensi per attivita' suppletiva e per i
progetti speciali attribuiti ai sensi della legge 138/1992, come
richiamati dall'art. 40, commi 6 e 7 del CCNL 22/5/1997; e) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita' dei
dirigenti comunque cessati dal servizio; f) le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n.
449/1997; g) le ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di
gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive
disponibilita'.

2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CONI nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 35 Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali

1. Il CONI determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b), tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza della struttura, alla collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, alle responsabilita' interne ed esterne implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita' di competenza.
2. Nel CONI l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri: a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella
minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4 ne'
superiore a 3,5; b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni
massima e minima, di cui alla lettera precedente.

3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del Fondo di cui all'art. 34, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di euro 8.779,77, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 2, lettera d), a un massimo di euro 42.349,47.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, delle nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 34, il CONI, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
 
Art. 36 Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni
dirigenziali generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi
dell'art. 30, comma 3, lettere a) e c).
 
Art. 37
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Al fine di sviluppare, all'interno del CONI, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 34, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilita'.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove cio' non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. Il CONI definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, il CONI deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione con seguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all'art. 24.
5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.
 
Art. 38
Personale dirigente in distacco sindacale

1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco, o altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco; ai predetti dirigenti compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal CONI.
 
Art. 39
Mensa

1. Il CONI, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, puo' istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalita' indicate nell'art. 40, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa e' necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il dirigente e' tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa e' gestita direttamente dall'ente.
4. In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
 
Art. 40
Buono pasto

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e' pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
3. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
 
Art. 41
Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima localita'.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: A) Una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva, pari
a:
a) euro 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
b) Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore; B) Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate. C) Una indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave. D) Il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani nei casi e alle condizioni individuati dal CONI secondo la
disciplina del comma 12.

Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
3. Il dirigente inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 43 del presente CCNL e al dirigente spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese auto stradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di complessivi euro 61,10 per i due pasti.
5. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
6. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
7. Il CONI individua, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 4 la somma forfetaria di euro 30,99 lordi. Con la stessa procedura il CONI stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 4, l'indennita' di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
9. L'indennita' di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
10. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
11. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Il CONI stabilisce, con gli atti previsti dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: a) l'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) e'
incrementata del 50%; non si applica la disciplina del comma 8; b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.

Il CONI incrementa le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nel bilancio del CONI per tale specifica finalita'.
 
Art. 42
Trattamento di trasferimento

1. Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della stia residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3^ grado ed affini entro il 2^ grado) nonche' il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi del comma 12 dell'articolo precedente e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente.
2. Al dirigente competono anche: a) l'indennita' di trasferta di cui all'art. 41, comma 2,
limitatamente alla durata del viaggio; b) una indennita' di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso
che il dirigente si trasferisca con la famiglia, viene determinato
dal CONI in base alle proprie disponibilita', previo confronto con
i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2.

3. Il dirigente ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato, quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dirigente che abbia trasferito la residenza e' riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dirigente interessato. Le sedi disagiate vengono individuate dal CONI sulla base di criteri definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, del presente contratto.
5. Le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dirigente deceduto in attivita' di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ed un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nel bilancio dell'ente per tale specifica finalita'.
 
Art. 43
Copertura assicurativa

1. Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dirigente, nonche' di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
 
Art. 44
Previdenza complementare

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D.Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 49 del CCNL del 22/5/1997, in materia di acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 63 del CCNL del 19/11/1996, come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.
 
Art. 45
Accesso alla dirigenza medica

Le parti stipulanti ritengono che il processo di evoluzione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei dirigenti medici dell'istituto di scienza dello sport sia strettamente collegato alla riorganizzazione dello stesso Istituto nel piu' ampio contesto dell'avviato piano di riordino del CONI, che prevede - tra l'altro - la trasformazione di tale istituto in una societa' partecipata,

Le parti,

preso atto anche del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 138/1992, nonche' della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 655 del 30/4/1993, approvata con Decreto Interministeriale n. 459/CDC/70 del 6/7/1993;
preso atto inoltre che agli stessi presupposti giuridici fa riferimento il comma 5, dell'art. 1 del CCNL 19/11/1996, il quale, in sede di prima applicazione del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti medici dell'Istituto di scienza dello sport, ha richiamato le disposizioni vigenti per i dirigenti medici del S.S.N.,

CONVENGONO

di continuare a definire la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del CONI in coerenza con quella, in quanto compatibile, prevista per i diversi istituti dai contratti collettivi di lavoro stipulati in data 8/6/2000 per l'area medica e veterinaria del S.S.N.

1. La dirigenza medica del CONI viene collocata su un unico livello al quale si accede sulla base delle vigenti disposizioni in materia di accesso alla dirigenza medica di ex primo ed ex secondo livello previste dall'ordinamento dell'Ente.
2. Per l'accesso all'incarico di ex secondo livello, ora di struttura complessa, ove l'ente non abbia previsto norme concorsuali pubbliche nel proprio ordinamento si applica il DPR n. 484/1997.
 
Art. 46
Struttura della retribuzione dei dirigenti medici

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti medici destinatari delle peculiari disposizioni del presente titolo si compone delle seguenti voci: A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE

a) stipendio tabellare; b) indennita' integrativa speciale, confermata nelle misure
attualmente percepite; c) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; d) indennita' di specificita' medica; e) retribuzione di posizione minima, di parte fissa e variabile, di
cui all'art. 55, comma 3; f) assegni personali, ove acquisiti o spettanti.

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO

a) retribuzione di posizione, pane variabile, eccedente il minimo
contrattuale di cui all'art. 55, comma 3; b) retribuzione di risultato; c) indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, ai
sensi dell'art. 49; d) retribuzioni legata alle particolari condizioni di lavoro, ove
spettanti.
 
Art. 47
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti medici

1. Dal 1/11/1998, gli stipendi tabellari previsti per i dirigenti medici del CONI sono incrementati degli importi mensili lordi di seguito indicati:
- dirigenti di II livello euro 47,51
- dirigenti di I livello euro 37,70

2. Dal 1/6/1999 ai dirigenti del comma 1 e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello euro 41,32
- dirigenti di I livello euro 32,54

3. Per effetto degli incrementi di cui ai commi 1 e 2, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti di cui al comma 1 e' cosi' rideterminato:

dal 1 11 98 dal 1 6 1999

- dirigenti di II livello euro 25.360,10 euro 25.855,90

- dirigenti di I livello euro 19.044,86 euro 19.435,31

4. A seguito della ricollocazione su un unico livello di cui all'art. 45, lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilita' della dirigenza medica del CONI e' stabilito a regime in euro 19.435,31.
5. I dirigenti medici del CONI di ex secondo livello dal 31/7/1999 conservano il maggior trattamento economico attribuito ai sensi dei commi 1 e 2, nella forma di assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art. 56.
6. Ai dirigenti medici del CONI di ex secondo livello assunti con incarico quinquennale ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico ove goduto, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art. 56.
 
Art. 48
Indennita' di specificita' medica

1. A decorrere dal 1 agosto 1999, l'indennita' di specificita' medica per i dirigenti medici del CONI e' fissata nella misura di euro 7.746,85 annui lordi. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta per tredici mensilita'.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai dirigenti medici di ex secondo livello e' attribuita, a titolo personale e non riassorbibile, il maggior valore dell'indennita' di specificita' medica in godimento rispetto al valore della stessa indennita' previsto al comma 1, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art. 56.
 
Art. 49
Indennita' per incarico di direzione di struttura complessa

1. Ai dirigenti assunti con incarico di direzione di struttura complessa dopo il 31/7/1999 - oltre alla retribuzione di posizione - compete un'indennita' di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di euro 9.432,05 per tredici mensilita'. Tale indennita' non compete ai dirigenti gia' di II livello in servizio a tale data in quanto corrispondente all'assegno ad personam di cui all'art. 47, comma 5 ed all'art. 48 comma 2.
2. L'indennita' non e' piu' corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa.
3. All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato all'art. 56. L'indennita', all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d'anno.
 
Art. 50
Esclusivita' del rapporto di lavoro

1. Il presente articolo disciplina l'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro da attribuire ai dirigenti medici del CONI che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Le misure e le decorrenze della indennita' di esclusivita' saranno stabilite nel CCNL del secondo biennio 2000-2001, nell'ambito della capacita' di bilancio del CONI.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica a condizione che: a) ai dirigenti medici fosse consentito dall'ordinamento del CONI di
svolgere attivita' libero-professionale alle medesime condizioni
previste per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.; b) siano predisposte le idonee strutture organizzative per lo
svolgimento della libera professione intramuraria.

4. Tutti i dirigenti medici in servizio alla data del 31/12/1998 sono tenuti a comunicare al CONI l'opzione in ordine al rapporto esclusivo o non esclusivo entro il termine che lo stesso CONI dovra' fissare entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, nell'ambito del proprio ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il lavoro esclusivo.
5. Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici del CONI assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31/12/1998 e' in ogni caso esclusivo.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti medici del CONI comporta la totale disponibilita' allo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dal CONI, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta inoltre l'esercizio della sola attivita' professionale intramuraria, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture individuate dal CONI, secondo le modalita' previste dall'ordinamento del CONI e dal presente CCNL.
7. Ai dirigenti medici che, ai sensi del comma 4, abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo non possono essere attribuiti incarichi di direzione di struttura complessa o semplice e gli eventuali incarichi di struttura gia' attribuiti sono revocati con effetto dal termine fissato per l'opzione in ordine al lavoro esclusivo di cui allo stesso comma 4. Il rapporto di lavoro dei predetti dirigenti comporta totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Il CONI - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -negoziano con i dirigenti interessato i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare.
8. I dirigenti del comma 7 non possono svolgere attivita' libero-professionale intramuraria.
9. I dirigenti di cui al comma 7 possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo dal 1 gennaio dell'anno successivo.
10. Le parti concordano che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico e' strettamente correlata al quadro normativo del sistema di incompatibilita' previsto per i dirigenti medici del CONI nonche' all'evoluzione del rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., dandosi atto che, ove le eventuali norme sopravvenute dovessero modificare l'esclusivita' del rapporto senza far riferimento agli aspetti economici, il contratto - per la presente parte - sara' immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell'indennita' nei confronti di quei dirigenti che, pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusivita' del rapporto di lavoro, fatte salve le tutele derivanti dalla collocazione contrattuale correlata al nuovo assetto conseguente all'attuazione del piano di riordino dell'ente.
 
Art. 51
Orario di lavoro dei dirigenti medici

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del CONI, i dirigenti medici titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 54 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto e' stabilito contestualmente alla definizione di tali obiettivi.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e' confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dall'Istituto scienza dello sport e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi assegnati, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 e' verificato con le procedure previste per la valutazione dei risultati di cui all'art. 54.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. I dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto delle disposizioni sull'orario di lavoro di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare.
7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dirigenti medici e' accertata mediante efficaci controlli per consentire, tra l'altro, la verifica dell'attivita' prestata per le attivita' istituzionali distintamente dall'attivita' dedicata alla libera professione intramuraria.
 
Art. 52
Libera professione intramuraria

1. Ai medici del CONI con rapporto esclusivo e' consentito lo svolgimento della attivita' libero-professionale all'interno dell'ente, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'ente stesso. A tal fine, il CONI disciplina lo svolgimento della predetta attivita' libero professionale e mette a disposizione idonee strutture e spazi distinti per consentirne l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalita' istituzionali dell'ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalita' dei servizi. A tal fine, l'attivita' libero professionale intramuraria non puo', globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
3. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 2, il CONI definisce i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti interessati i volumi di attivita' libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attivita' istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito.
 
Art. 53 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione
dei proventi

1. I criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi in attuazione della disciplina di etti
all'art. 52, sono stabiliti dal CONI.
2. Nella fissazione delle tariffe il CONI tiene conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica
strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i
costi sostenuti dal CONI e devono, pertanto, evidenziare le voci
relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del
personale di supporto, i costi - pro-quota anche forfetariamente
stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature; c) le tariffe di cui alla lettera b) non possono comunque essere
determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti
disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria per le corrispondenti prestazioni; il CONI puo'
concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da
effettuarsi in regime di libera professione da parte dei
dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa ed al
piu' efficace conseguimento delle proprie finalita' istituzionali; d) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini
dell'accertamento o della copertura di eventuali disavanzi.
 
Art. 54
Incarichi alla dirigenza medica

1. Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici del CONI sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa: per struttura
complessa si intende, con riferimento alla realta' organizzativa
del CONI, la posizione di direttore dell'Istituto di Scienza dello
Sport, in quanto struttura di massima dimensione
dell'organizzazione CONI che eroga prestazioni sanitarie; b) incarico di direzione di struttura semplice: per struttura
semplice si intendono, con riferimento alla realta' organizzativa
del CONI, articolazioni interne della struttura complessa,
individuata nell'Istituto di Scienza dello Sport, dotate di
elevata autonomia gestionale ed assegnatarie di quote
significative di risorse finanziarie, umane e strumentali; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione,
di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo: in tale contesto, gli incarichi di alta
specializzazione sono da intendersi come articolazioni funzionali
della struttura, commesse alla presenza di elevate competenze
tecnico-professionali, che producono prestazioni
quali-quantitative complesse; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con
meno di cinque anni di attivita'.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, rinnovati o modificati, con le precisazioni di cui ai seguenti commi 3, 4, 5, e 6, sulla base di criteri definiti dall'Ente previa informazione alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, comma 2.
3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa di cui al comma 1, lettere a) e b) sono conferibili solo ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo.
4. Ai dirigenti neoassunti sono conferibili solo gli incarichi di cui al comma 1, lett. d).
5. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti di cui al comma 4 avviene a seguito di positiva valutazione effettuata dal Collegio tecnico di cui al comma 6, dopo cinque anni di attivita'.
6. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, lettere b) e c), per la conferma o revoca successive degli stessi, nonche' per la conferma o revoca di quelli di struttura complessa al termine del primo incarico si tiene conto degli esiti di un processo di valutazione delle prestazioni, delle competenze tecnico-professionali e dei risultati, sulla base di criteri predefiniti dall'ente, previa informazione alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, comma 2. La valutazione e' affidata ad apposito Collegio tecnico nominato dall'ente formato da esperti di comprovata esperienza e competenza. L'esito positivo della valutazione costituisce condizione per la conferma dell'incarico attribuito o per il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale e gestionale.
7. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a) hanno durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 anni, con facolta' di rinnovo. Gli altri incarichi di cui al comma 1 hanno durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, con facolta' di rinnovo.
8. I dirigenti medici, il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi del comma 6, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso.
 
Art. 55
Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il CONI determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali mediche previste dal proprio ordinamento, tenendo conto della tipologia di incarico conferito ai sensi dell'art. 53 e, nell'ambito di ciascuna tipologia, di parametri connessi alla complessita' della struttura, al grado di autonomia, alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato, al grado di competenza specialistico-funzionale o professionale. Nella determinazione della retribuzione di posizione vale in ogni caso il principio che, a parita' di graduazione delle funzioni, la retribuzione di posizione deve essere identica.
2. La retribuzione di posizione e' composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilita'. La parte fissa e' mantenuta anche in caso di valutazione negativa - operando gli effetti di quest'ultima solo sulla parte variabile - ed e' garantita al dirigente medico nella misura in atto goduta. Il successivo comma 3 definisce - in relazione alla posizione funzionale di provenienza - la parte fissa della retribuzione di posizione e il minimo garantito della sua parte variabile. La somma della parte fissa e del minimo garantito della parte variabile costituisce il "valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione". Detto valore economico minimo contrattuale e' altresi' riconosciuto sino al conferimento degli incarichi di cui all'art. 54.
3. Gli importi del valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione sono cosi' definiti, nelle due componenti fissa e variabile, in relazione alla posizione funzionale di provenienza:
Valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione
Parte fissa Parte variabile
minimo garantito

Dirigente di struttura complessa 5164,57 3623,98

Dirigente ex I livello dirigenziale 4100,67 2520,31

Dirigente ex I livello dirigenziale 1032,91 191,61 con meno di 5 anni di attivita'

4. I valori minimi e massimi annui lordi per tredici mensilita' della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali dei medici del CONI sono cosi' stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di incarico: a) incarico di direzione di struttura complessa: da un minimo di euro
4.906,34 fino ad un massimo di euro 41.316,55; b) incarico di direzione di struttura semplice: da un minimo di euro
4.131,66 fino ad un massimo di euro 36.151,98; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione,
di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo: da un minimo di euro 3.615,20 fino ad un massimo di
euro 36.151,98; d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con
meno di cinque anni di attivita': da un minimo di euro 1.032,91
fino ad un massimo di euro 23.240,56.

5. La retribuzione di risultato dei dirigenti medici e' attribuita secondo la medesima disciplina prevista per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'art. 37.
6. La retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e la retribuzione di risultato di cui al presente articolo sono corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 56.
 
Art. 56 Fondo per: indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa, retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, e' istituito un fondo destinato a compensare l'indennita' di specificita' medica, la retribuzione di posizione, l'indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici, alimentato dalle seguenti voci: a) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997, utilizzate per
il finanziamento della retribuzione di posizione e della
indennita' di specificita' medica; b) da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della dirigenza
medica, calcolato con riferimento al 31/12/1997; c) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla
dirigenza medica quali quelle di cui all'art. 1, comma 11, della
legge n. 138/1992; d) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianita'
attribuiti ai dirigenti comunque cessati dal servizio; e) le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della l. n.
449/1997; f) le ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di
gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive
disponibilita'; g) il differenziale tra la retribuzione tabellare, l'indennita'
integrativa speciale e l'indennita' di specificita' medica
attribuita agli ex dirigenti di II livello cessati dal servizio a
decorrere dal 1 agosto 1999 ed i valori delle medesime voci
retributive previsti dall'art. 47, comma 4 e dall'art. 48 per
l'unico livello dirigenziale introdotto dal presente contratto; h) lo specifico trattamento economico in atto goduto di cui all'art.
47, comma 6 non piu' corrisposto ai dirigenti cessati dal servizio
a decorrere dal 1 agosto 1999.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza medica devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
 
Art. 57 Fondo per: straordinario ed indennita' correlate alle condizioni di
lavoro

1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, e' istituito
un fondo per la corresponsione: a) dello straordinario ai dirigenti medici, con esclusione dei
dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, secondo la
disciplina di cui all'art. 61; b) dell'indennita' di rischio da radiazioni alle condizioni e secondo
la disciplina prevista per la dirigenza medica del S.S.N. ai sensi
dell'art. 120 del DPR n. 384/1990; c) dei compensi per l'attivita' didattica, secondo la disciplina
prevista per la dirigenza medica del S.S.N. dall'art. 83 del DPR
n. 270/198; d) di compensi destinati a incentivare ed a remunerare il maggiore
impegno dei dirigenti medici derivante dalle prestazioni rese in
occasione dei giochi olimpici e dei campionati mondiali.

2. Il fondo di cui al comma 1, e' alimentato dalle risorse utilizzate per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dell'indennita' di rischio radiologico, con riferimento all'anno 1997, secondo la previgente disciplina contrattuale e di legge.
 
Art. 58 Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o
dei servizi

1. Qualora il CONI, in attuazione delle vigenti disposizioni, ridetermini, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione della dirigenza medica in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 56 e 57, nel finanziare la predetta dotazione organica dovra' incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 55, comma 3; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennita' di
cui agli artt. 56 e 57.
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.
 
Art. 59 Trattamento economico dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non
esclusivo

1. Ai dirigenti medici del CONI con rapporto di lavoro non esclusivo: a) non spetta la retribuzione di risultato a decorrere dal termine
fissato per l'opzione di cui all'art. 50, comma 4; b) la retribuzione di posizione parte variabile in atto goduta viene
ridotta del 50% con la medesima decorrenza di cui alla lett. a).

2. Le risorse recuperate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 lettera a) e b) concorrono al finanziamento della indennita' di esclusivita' medica di cui all'art. 50. e conseguentemente sono ridotte di un importo corrispondente le risorse di provenienza utilizzate per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 56.
3. Il CONI provvede al recupero delle competenze non piu' spettanti ai dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto.
 
Art. 60 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione
per l'attivita' libero-professionale extramuraria

1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, con
decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione del dirigente e' ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente secondo la disciplina di cui all'art. 54. Per gli incarichi di direzione di struttura complessa si riattivano le procedure di cui all'art. 45, comma 2. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.
 
Art. 61
Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; b) indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente; c) rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.

5. La maggiorazione di cui al comma 4 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato imi orario notturno festivo.
 
Art. 62
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni

1. Nei confronti dei dirigenti del CONI continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di anzianita' viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce della indennita' integrativa speciale. Per i dirigenti medici la predetta percentuale si applica ad una nozione di retribuzione comprensiva sia dello stipendio tabellare sia dell'indennita' integrativa speciale.
2. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994-1997.
3. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.



NOTA A VERBALE

Il CUSPPI, pur sottoscrivendo il contratto, vista la dichiarata impossibilita' da parte dell'Aran e del CONI di ricomprendere quanto di seguito riportato nell'ambito del contratto del medesimo.
Vista la delibera n. 343 dell'11/3/1998 del CONI che definisce nell'ambito delle proprie norme ordinamentali e unita' organiche, cosi come riportato al comma 7 dell'art. 22 del contratto in esame, dirette da laureati (avvocati, ingegneri e architetti) ritiene che l'omissione di tale specifico incarico proprio della dirigenza leda il diritto di tali lavoratori, pone tale riserva a verbale riservandosi ogni azione.
RAS CONI CUSPPI
F.to

NOTA A VERBALE

Fp-Cgil e Cisl-Fps non sottoscrivono il CCNL 1998-2001 del personale dirigenziale del Coni poiche' la proposta formulata dall'Arn contiene, nella sezione dei medici, istituti proponibili soltanto per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, quali l'indennita' di esclusivita' medica.
Inoltre, l'impossibilita' alla firma viene rinforzata dalla mancata definizione, per i dirigenti del Ruolo Unico nonche' per i medici, degli aspetti economici per il biennio 2000-2001.
Infine, Fp-Cgil e Cisl-Fps ribadiscono le loro posizioni, piu' volte rappresentate nel corso della trattativa, di assoluta contrarieta' ai contenuti dell'atto di indirizzo formulato dal Governo che ha voluto inserire i medici nello stesso Contratto del personale dirigenziale dell'Ente, in palese contrasto anche con la relazione 2001 della Corte dei Conti - sezione controllo Enti - sulla gestione del Coni nella quale viene confermata la distinzione e la separazione degli organici del Ruolo Unico della dirigenza da quelli professionali dei medici.
FP CGIL CISL FPS
F.to F.to



 
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