IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12; Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi; Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea; Considerati i tempi tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relative coadiuvanti; Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione; Ritenuto di dover comunque garantire la continuita' delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso; Ritenuto, altresi', di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione; Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della riclassificazione in attuazione della direttiva 1999/45/CE, nonche' delle verifiche attualmente in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 20 maggio 2003 p. Il direttore generale: Ferri |